TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 14/04/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 161/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Emilio D'Ettore; per parte convenuta dott.
, l'avv. Monica Oddis in sostituzione dell'avv. dell'avv. MINUCCI PAOLO;
P_ per la l'avv. Anna Di Meo in sostituzione dell'avv. Pietrunti. CP_2
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:23, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 161/2019 promossa da
) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(LT), rappresentato e difeso dall'avv. D'ETTORE EMILIO, contro
), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. MINUCCI PAOLO
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. IACOVONE
NICOLINO nonché
in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. PIETRUNTI
MARIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 18 giugno 2019 ha Parte_1 allegato che il 14 aprile 2015 l'attrice aveva ricevuto dal prof. CP_3
l'indicazione di un intervento chirurgico di “discectomia percutanea” per
[...] porre rimedio a una dolorosa discoartrosi cervicale. L'intervento era stato poi eseguito dal prof. il 7 maggio 2015 presso l'istituto P_ Controparte_6
Dopo un temporaneo periodo di remissione della sintomatologia, la
[...]
sig.ra , avendo ricominciato a soffrire di cervicalgia con dolori di vario Pt_1
tipo, si era sottoposta a una risonanza magnetica e a una Tac da cui si evidenziava: “formazione metallica posizionata nello spazio intersomatico ...”.
L'attrice si era dunque rivolta a un altro neurochirurgo, il prof. Per_1
Quest'ultimo, avendo accertato dopo l'esecuzione di altri esami “la presenza, a livello dello spazio intersomatico C3-C4 a sin, di corpo estraneo lineare con conformazione spiraliforme a densità metallica”, aveva disposto un nuovo intervento chirurgico di discectomia C3-C4, eseguito il 20 settembre 2016 (con asportazione di materiale metallico residuo al precedente intervento).
L'intervento era diretto sia alla rimozione del frammento metallico che di un osteofita.
2 Attribuendo la responsabilità del perdurante dolore patito dalla sig.ra Pt_1
alla presenza di un corpo estraneo dimenticato nella vertebra nel corso dell'intervento di discectomia eseguito dal dott. (e poi rimosso dal prof. P_
, la sig.ra ha convenuto in giudizio il dott. e Per_1 Pt_1 Controparte_3
l chiedendo: Controparte_4
- accertare e dichiarare la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per i fatti di cui sopra e per l'effetto condannare il dott. e la P_
in solido tra loro a pagare alla sig.ra la somma di CP_4 Parte_1
Euro 51.884,75 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale o la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del dott. e della P_
anche in relazione alla mancata presentazione dinanzi all'organismo di CP_4 mediazione adito dall'esponente e per l'effetto condannare al risarcimento del danno subito dall'attrice da liquidarsi in via equitativa;
I convenuti, costituiti in giudizio hanno chiesto il rigetto della domanda;
in particolare
Con
• L' ha preliminarmente eccepito la tardiva costituzione dell'attrice;
• il dott. ha contestato la domanda negando che il dolore dell'attrice P_
fosse da ricondurre al frammento metallico, riferendolo invece alla condizione patologica complessa e diffusa di discoartrosi a livello cervicale da cui la sig.ra era ed è affetta. Pt_1
Il dott. ha comunque chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la P_
per essere manlevato in caso di condanna. CP_5
L' costituitasi in giudizio, oltre a contestare la domanda di parte CP_5
attrice, ha chiesto il rigetto nel merito della domanda di manleva contestato il mancato rispetto da parte del dott. dell'onere di tempestiva denuncia e P_ dell'obbligo di delegare la gestione della lite alla compagnia assicuratrice.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Con Preliminarmente, sull'eccezione svolta dall , che contesta la tardiva costituzione dell'attrice, occorre osservare che l'atto di citazione per l'udienza
3 Con del 19 giugno 2019 risulta notificato a mezzo PEC all' il giorno 8 febbraio
2019 e la costituzione dell'attore è ritualmente avvenuta il 12 febbraio 2019
(ovvero quattro giorni dopo la notifica), ampiamente entro il termine di dieci giorni concesso dall'art. 165 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel merito, occorre premettere che tra le parti non è contestato che, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito dal dott. presso l'ICM sulla sig.ra P_
, un frammento metallico era rimasto nel sito in cui era stato eseguito Pt_1
l'intervento. Appunto in relazione a questa specifica condotta omissiva del dott.
viene imputata la responsabilità aquiliana (punto 7 in premessa all'atto di P_ citazione: “Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la causa del perdurante dolore patito dalla sig.ra a distanza di pochi mesi dal primo intervento Pt_1
chirurgico effettuato dal dott. , sia da attribuire alla presenza di un corpo P_ estraneo dimenticato nella vertebra della ricorrente nel corso dell'intervento di discectomia eseguito dal dott. , successivamente rimosso all'esito del P_ secondo intervento chirurgico eseguito dal prof. ). Il tema, Per_1 doverosamente introdotto con l'atto di citazione, è stato ripreso e approfondito nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c.
Pur così definita la causa petendi, occorre osservare che recentemente la giurisprudenza, in special modo in tema di responsabilità medica, superando rigidità connesse alla lettura degli art. 99, 112 e 163, co.3°, n. 3 e 4, c.p.c., considerata la specialità della materia anche alla luce della funzione della CTU come recentemente ridefinita dalle Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez. Unite,
01/02/2022, n. 3086 secondo cui il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio) ha affermato che la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 15/03/2024, n. 7074). Tanto perché non è esigibile l'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
4 23/04/2024, n. 10901).
Vengono dunque in rilievo gli altri profili evidenziati dalla CTU che, pur approvando l'indicazione chirurgica, motivatamente non condivide la scelta dell'intervento:
L'indicazione chirurgica posta dal dott. fu corretta, in quanto la P_
sintomatologia algo-disfunzionale della paziente si protraeva già da mesi e si era assistito ad un fallimento delle terapie conservative. Non altrettanto corretta fu la scelta del trattamento mininvasivo, poiché, nonostante le criticità insite nella RMN preoperatoria eseguita dalla sig.ra , ad un esame più Pt_1 approfondito delle immagini si sarebbe evinta la presenza non solo dell'ernia del disco foraminale sn dello spazio C3-C4, ma anche del voluminoso osteofita qui già presente. Ciò da subito avrebbe dovuto indirizzare la scelta del tipo di intervento da eseguire verso una tecnica chirurgica tradizionale a cielo aperto
(CTU pag. 11).
L'intervento mininvasivo scelto dal dott. in sostanza era stato determinato P_ dalla RMN del 3 marzo 2015 che non aveva evidenziato l'esistenza dell'osteofita responsabile dei dolori dell'attrice. (Nel caso in esame della sig.ra
, l'RMN preoperatoria effettuata in data 3.3.2015 e portata in visione al Pt_1
dott. non aveva segnalato a livello dello spazio C3-C4 a sede foraminale P_ sn, oltre all'ernia, anche la presenza di un voluminoso osteofita somatomarginale, causante, insieme all'ernia discale, una compressione sulla radice nervosa emergente - CTU pag. 9).
La stessa consulenza sembra però poi ridimensionare i profili di responsabilità
Parte_ affermando, con riferimento alla citata che la qualità delle immagini era degradata da artefatti da movimento, ed anche perché non sempre è agevole Parte_ distinguere alla la presenza di un'ernia da quella di un contestuale osteofita. Il dott. di conseguenza procedette alla discectomia per via P_
percutanea allo spazio C3-C4, sede, come recitava il referto della RMN, di ernia discale paramediana-intraforaminale sn (CTU, pag. 9).
Emerge così un quadro complesso in cui, a fronte dell'enfatizzazione di un incidente (fortunosamente privo di conseguenze) nel corso dell'intervento
(l'abbandono del frammento metallico), l'errore medico c'è stato, ma trova la propria causa in un precedente accertamento che non aveva verificato
5 l'esistenza dell'ernia e contemporaneamente dell'osteofita.
Nella fattispecie, nulla sembra lasciar emergere la particolare semplicità della scelta medica, tanto più in presenza di un esame (che neppure risulta agli atti) evidentemente di lettura non semplice accompagnato da un referto errato,
Parte_ anche perché non sempre è agevole distinguere alla la presenza di un'ernia da quella di un contestuale osteofita.
Può dunque affermarsi che l'errore è stato determinato da colpa lieve, alla luce del principio risalente a Cass. civ., Sez. III, 11/04/1995, n. 4152, secondo cui la colpa lieve vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (Cass. civ., Sez. III, Sent., 15/02/2022, n. 4905).
Spetta al danneggiato l'onere di provare che l'atto del medico era di facile esecuzione (oltre che, per effetto dell'opera del medico, egli ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute).
Ma nella specie non si rinviene agli atti tale prova.
Ne discende il rigetto della domanda.
Sul regime delle spese, occorre distinguere la posizione dell'ICM da quella del dott. . P_
Con L' ha proposto un'eccezione preliminare del tutto destituita di fondamento, fatto questo che vale a determinare, nei confronti dell'attrice, la reciproca soccombenza.
Quanto al dott. occorre osservare che "altre analoghe gravi ed P_
eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie la speciale natura tecnica della controversia ha determinato l'assoluta centralità della consulenza tecnica d'ufficio nell'accertamento del fatto. In particolare la relazione ha lasciato emergere l'assenza di danni correlati all'errore medico grave e la scarsa gravità della colpa del dott. nella P_
individuazione delle modalità di intervento. Di qui il rigetto della domanda.
6 Ma, se il dott. non deve essere chiamato a rispondere della colpa lieve, P_
certamente nel regolare le spese di lite non può non evidenziarsi la riprovevole condotta del convenuto ben enfatizzata dal CTU (è da censurare il fatto di aver sottaciuto alla paziente la presenza del frammento e di non averle spiegato le dinamiche dell'incidente quando la ricevette a visita e visionò la TC Cervicale post operatoria da ella eseguita per la ricomparsa dei dolori, sulle cui immagini il frammento era nettamente visibile, almeno stando a quanto da ella riferito –
CTU pag. 12).
Si ritiene dunque sussistano le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che determinano la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e il dott. . P_
Il vincolo contrattuale esistente tra l e il dott. e il rigetto della CP_2 P_
domanda principale sono motivi che determinano la compensazione delle spese di lite tra il dott. e l' P_ CP_5
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_3 [...]
, con la chiamata di iscritta al Controparte_4 CP_5
RG 161/2019, rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 14 aprile 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
7
Verbale di udienza
All'udienza del 14/04/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 161/2019
Sono presenti per parte attrice l'avv. Emilio D'Ettore; per parte convenuta dott.
, l'avv. Monica Oddis in sostituzione dell'avv. dell'avv. MINUCCI PAOLO;
P_ per la l'avv. Anna Di Meo in sostituzione dell'avv. Pietrunti. CP_2
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:23, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 161/2019 promossa da
) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(LT), rappresentato e difeso dall'avv. D'ETTORE EMILIO, contro
), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. MINUCCI PAOLO
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. IACOVONE
NICOLINO nonché
in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal'avv. PIETRUNTI
MARIO
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non
è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 18 giugno 2019 ha Parte_1 allegato che il 14 aprile 2015 l'attrice aveva ricevuto dal prof. CP_3
l'indicazione di un intervento chirurgico di “discectomia percutanea” per
[...] porre rimedio a una dolorosa discoartrosi cervicale. L'intervento era stato poi eseguito dal prof. il 7 maggio 2015 presso l'istituto P_ Controparte_6
Dopo un temporaneo periodo di remissione della sintomatologia, la
[...]
sig.ra , avendo ricominciato a soffrire di cervicalgia con dolori di vario Pt_1
tipo, si era sottoposta a una risonanza magnetica e a una Tac da cui si evidenziava: “formazione metallica posizionata nello spazio intersomatico ...”.
L'attrice si era dunque rivolta a un altro neurochirurgo, il prof. Per_1
Quest'ultimo, avendo accertato dopo l'esecuzione di altri esami “la presenza, a livello dello spazio intersomatico C3-C4 a sin, di corpo estraneo lineare con conformazione spiraliforme a densità metallica”, aveva disposto un nuovo intervento chirurgico di discectomia C3-C4, eseguito il 20 settembre 2016 (con asportazione di materiale metallico residuo al precedente intervento).
L'intervento era diretto sia alla rimozione del frammento metallico che di un osteofita.
2 Attribuendo la responsabilità del perdurante dolore patito dalla sig.ra Pt_1
alla presenza di un corpo estraneo dimenticato nella vertebra nel corso dell'intervento di discectomia eseguito dal dott. (e poi rimosso dal prof. P_
, la sig.ra ha convenuto in giudizio il dott. e Per_1 Pt_1 Controparte_3
l chiedendo: Controparte_4
- accertare e dichiarare la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per i fatti di cui sopra e per l'effetto condannare il dott. e la P_
in solido tra loro a pagare alla sig.ra la somma di CP_4 Parte_1
Euro 51.884,75 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale o la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del dott. e della P_
anche in relazione alla mancata presentazione dinanzi all'organismo di CP_4 mediazione adito dall'esponente e per l'effetto condannare al risarcimento del danno subito dall'attrice da liquidarsi in via equitativa;
I convenuti, costituiti in giudizio hanno chiesto il rigetto della domanda;
in particolare
Con
• L' ha preliminarmente eccepito la tardiva costituzione dell'attrice;
• il dott. ha contestato la domanda negando che il dolore dell'attrice P_
fosse da ricondurre al frammento metallico, riferendolo invece alla condizione patologica complessa e diffusa di discoartrosi a livello cervicale da cui la sig.ra era ed è affetta. Pt_1
Il dott. ha comunque chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la P_
per essere manlevato in caso di condanna. CP_5
L' costituitasi in giudizio, oltre a contestare la domanda di parte CP_5
attrice, ha chiesto il rigetto nel merito della domanda di manleva contestato il mancato rispetto da parte del dott. dell'onere di tempestiva denuncia e P_ dell'obbligo di delegare la gestione della lite alla compagnia assicuratrice.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Con Preliminarmente, sull'eccezione svolta dall , che contesta la tardiva costituzione dell'attrice, occorre osservare che l'atto di citazione per l'udienza
3 Con del 19 giugno 2019 risulta notificato a mezzo PEC all' il giorno 8 febbraio
2019 e la costituzione dell'attore è ritualmente avvenuta il 12 febbraio 2019
(ovvero quattro giorni dopo la notifica), ampiamente entro il termine di dieci giorni concesso dall'art. 165 c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Nel merito, occorre premettere che tra le parti non è contestato che, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito dal dott. presso l'ICM sulla sig.ra P_
, un frammento metallico era rimasto nel sito in cui era stato eseguito Pt_1
l'intervento. Appunto in relazione a questa specifica condotta omissiva del dott.
viene imputata la responsabilità aquiliana (punto 7 in premessa all'atto di P_ citazione: “Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che la causa del perdurante dolore patito dalla sig.ra a distanza di pochi mesi dal primo intervento Pt_1
chirurgico effettuato dal dott. , sia da attribuire alla presenza di un corpo P_ estraneo dimenticato nella vertebra della ricorrente nel corso dell'intervento di discectomia eseguito dal dott. , successivamente rimosso all'esito del P_ secondo intervento chirurgico eseguito dal prof. ). Il tema, Per_1 doverosamente introdotto con l'atto di citazione, è stato ripreso e approfondito nella memoria ex art. 183, co. 6°, n. 1, c.p.c.
Pur così definita la causa petendi, occorre osservare che recentemente la giurisprudenza, in special modo in tema di responsabilità medica, superando rigidità connesse alla lettura degli art. 99, 112 e 163, co.3°, n. 3 e 4, c.p.c., considerata la specialità della materia anche alla luce della funzione della CTU come recentemente ridefinita dalle Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez. Unite,
01/02/2022, n. 3086 secondo cui il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio) ha affermato che la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 15/03/2024, n. 7074). Tanto perché non è esigibile l'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
4 23/04/2024, n. 10901).
Vengono dunque in rilievo gli altri profili evidenziati dalla CTU che, pur approvando l'indicazione chirurgica, motivatamente non condivide la scelta dell'intervento:
L'indicazione chirurgica posta dal dott. fu corretta, in quanto la P_
sintomatologia algo-disfunzionale della paziente si protraeva già da mesi e si era assistito ad un fallimento delle terapie conservative. Non altrettanto corretta fu la scelta del trattamento mininvasivo, poiché, nonostante le criticità insite nella RMN preoperatoria eseguita dalla sig.ra , ad un esame più Pt_1 approfondito delle immagini si sarebbe evinta la presenza non solo dell'ernia del disco foraminale sn dello spazio C3-C4, ma anche del voluminoso osteofita qui già presente. Ciò da subito avrebbe dovuto indirizzare la scelta del tipo di intervento da eseguire verso una tecnica chirurgica tradizionale a cielo aperto
(CTU pag. 11).
L'intervento mininvasivo scelto dal dott. in sostanza era stato determinato P_ dalla RMN del 3 marzo 2015 che non aveva evidenziato l'esistenza dell'osteofita responsabile dei dolori dell'attrice. (Nel caso in esame della sig.ra
, l'RMN preoperatoria effettuata in data 3.3.2015 e portata in visione al Pt_1
dott. non aveva segnalato a livello dello spazio C3-C4 a sede foraminale P_ sn, oltre all'ernia, anche la presenza di un voluminoso osteofita somatomarginale, causante, insieme all'ernia discale, una compressione sulla radice nervosa emergente - CTU pag. 9).
La stessa consulenza sembra però poi ridimensionare i profili di responsabilità
Parte_ affermando, con riferimento alla citata che la qualità delle immagini era degradata da artefatti da movimento, ed anche perché non sempre è agevole Parte_ distinguere alla la presenza di un'ernia da quella di un contestuale osteofita. Il dott. di conseguenza procedette alla discectomia per via P_
percutanea allo spazio C3-C4, sede, come recitava il referto della RMN, di ernia discale paramediana-intraforaminale sn (CTU, pag. 9).
Emerge così un quadro complesso in cui, a fronte dell'enfatizzazione di un incidente (fortunosamente privo di conseguenze) nel corso dell'intervento
(l'abbandono del frammento metallico), l'errore medico c'è stato, ma trova la propria causa in un precedente accertamento che non aveva verificato
5 l'esistenza dell'ernia e contemporaneamente dell'osteofita.
Nella fattispecie, nulla sembra lasciar emergere la particolare semplicità della scelta medica, tanto più in presenza di un esame (che neppure risulta agli atti) evidentemente di lettura non semplice accompagnato da un referto errato,
Parte_ anche perché non sempre è agevole distinguere alla la presenza di un'ernia da quella di un contestuale osteofita.
Può dunque affermarsi che l'errore è stato determinato da colpa lieve, alla luce del principio risalente a Cass. civ., Sez. III, 11/04/1995, n. 4152, secondo cui la colpa lieve vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (Cass. civ., Sez. III, Sent., 15/02/2022, n. 4905).
Spetta al danneggiato l'onere di provare che l'atto del medico era di facile esecuzione (oltre che, per effetto dell'opera del medico, egli ha subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute).
Ma nella specie non si rinviene agli atti tale prova.
Ne discende il rigetto della domanda.
Sul regime delle spese, occorre distinguere la posizione dell'ICM da quella del dott. . P_
Con L' ha proposto un'eccezione preliminare del tutto destituita di fondamento, fatto questo che vale a determinare, nei confronti dell'attrice, la reciproca soccombenza.
Quanto al dott. occorre osservare che "altre analoghe gravi ed P_
eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie la speciale natura tecnica della controversia ha determinato l'assoluta centralità della consulenza tecnica d'ufficio nell'accertamento del fatto. In particolare la relazione ha lasciato emergere l'assenza di danni correlati all'errore medico grave e la scarsa gravità della colpa del dott. nella P_
individuazione delle modalità di intervento. Di qui il rigetto della domanda.
6 Ma, se il dott. non deve essere chiamato a rispondere della colpa lieve, P_
certamente nel regolare le spese di lite non può non evidenziarsi la riprovevole condotta del convenuto ben enfatizzata dal CTU (è da censurare il fatto di aver sottaciuto alla paziente la presenza del frammento e di non averle spiegato le dinamiche dell'incidente quando la ricevette a visita e visionò la TC Cervicale post operatoria da ella eseguita per la ricomparsa dei dolori, sulle cui immagini il frammento era nettamente visibile, almeno stando a quanto da ella riferito –
CTU pag. 12).
Si ritiene dunque sussistano le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che determinano la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e il dott. . P_
Il vincolo contrattuale esistente tra l e il dott. e il rigetto della CP_2 P_
domanda principale sono motivi che determinano la compensazione delle spese di lite tra il dott. e l' P_ CP_5
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_3 [...]
, con la chiamata di iscritta al Controparte_4 CP_5
RG 161/2019, rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 14 aprile 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
7