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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 804/2024 RGA avverso la sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 451/2022, pubblicata in data 09.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: assegno invalidità PS;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
( ), rappresentata e difesa in giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini, con domicilio in Bologna, via
Rubbiani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Belli, come da procura in atti;
Appellante; contro rappresentato Controparte_1
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato vestini e Maria
Giuseppina Lupoli, giusta procura generale alle liti in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
premesso di essere invalida civile al 75 % e perciò di fruire di Parte_1
assegno mensile di assistenza, ha adito il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato da PS a ripetere la somma di € 5.647,34 sulla prestazione di invalidità civile in godimento, ripetizione richiesta a titolo di indebita percezione per il periodo dall'1/04/2020 al
30/09/2021.
Tanto premesso, la ricorrente ha quindi eccepito l'irripetibilità dei ratei già riscossi ponendo in rilievo che l'PS aveva continuato ad erogare la prestazione nonostante l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario avvenuto all'esito della visita di revisione del
16.11.2020, a causa di un proprio per errore, laddove invece ella doveva ritenersi in buona fede.
Peraltro, in punto di diritto deduceva la violazione dell'art. 37 comma 8 l. 448/1998
(normativa afferente alle regole temporali per la sospensione della prestazione e per la sua revoca), invocando l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 10 comma 2 l. 122/2010 (in forza del quale alle prestazioni in materia di invalidità civile si devono applicare, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale) e di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 55, comma 5°, della legge 9 marzo 1989, n. 88, assumendo che, in caso di errore, le prestazioni possono essere rettificate ma non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il Giudice di primo grado, verificata la regolare costituzione di PS ed istruita la causa in via documentale, rigettava la domanda di parte ricorrente - compensando le spese - ritenendo, in estremissima sintesi, che:
- la comunicazione del verbale circa l'esito della visita di aggiornamento (solo per mero refuso indicata come revisione nella sentenza gravata) costituisse forma tipica e rituale per la comunicazione della sopravvenuta carenza delle condizioni utili alla percezione dell'indennità in questione: affermava, pertanto, che la conoscenza di tale atto era incompatibile con l'invocato legittimo affidamento invocato dalla ricorrente
2 (riportando, a fini motivazionali - ex art. 118 disp. att. c.p.c. - da pag. 7 a 17, sentenza
CA Cagliari n. 1691 del 02/02/2023);
- sulla questione di diritto motivava, al fine di ritenerla infondata, affermando l'inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, riferibile in astratto alla materia dell'invalidità civile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10, secondo comma, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 invocata da parte ricorrente, in quanto "trattasi di prescrizione che limita la ripetibilità delle prestazioni erogate per errore dall'istituto di previdenza
"…commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni…" e non dell'esito di una revisione" ossia di una verifica di permanenza dei requisiti sanitari per il godimento della indennità.
La parte soccombente proponeva tempestivo appello articolando un unico motivo di doglianza con cui – per il tramite di specifiche censure al capo della sentenza impugnata in particolare laddove si sancisce la recuperabilità dell'indebito dal giorno 01.04.2020 al
20.12.2020 – insiste, previa riforma della sentenza in parte qua, per l'accoglimento della domanda di I grado volta all'accertamento della non debenza dell'indebito limitatamente all'importo accumulato al periodo 01.04.2020 – 20.12.2020, e non invece all'intero importo di € 5.647,34 invero oggetto delle domande del ricorso in I grado.
Argomentava, a tal fine, riprendendo le considerazioni già svolte in I grado, ribadendo il proprio legittimo affidamento e ponendo in rilievo – in punto di fatto – che nel caso di specie la comunicazione di contestazione e recupero dell'indebito da parte dell'Inps era pervenuta dopo la scadenza del termine di sei mesi per impugnare il verbale di revisione, continuando a ricevere l'assegno mensile di assistenza anche dopo la nuova visita, situazione che l'aveva indotta ad omettere l'impugnazione del detto verbale, ritenendo che non vi fosse nulla di mutato rispetto al passato.
Ribadiva, quindi, che il recupero dell'indebito poteva avvenire da parte di PS solo dalla data di notifica del verbale sanitario e pertanto, nel caso di specie, dal 20.12.2020, rivendicando – quantomeno sino a tale momento - il proprio legittimo affidamento alla percezione della provvidenza, ritenendo pertanto come non dovuta la ripetizione della somma percepita tra il giorno 01.04.2020 ed il giorno 20.12.2020 in quanto non qualificabile quale indebito.
3 Si costituiva ritualmente l'PS che, nel reiterare le argomentazioni già svolte in I grado, chiedeva il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame sia fondato per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente occorre porre in evidenza - al fine di delimitare la materia del contendere - che la parte appellante, con il gravame in esame, ha inteso - previa riforma della gravata sentenza per quanto di ragione, ottenere la declaratoria di non debenza non dell'intero importo vantato da PS a titolo di indebito pari ad euro 5.647,34, relativo al periodo 01.04.2020-30.09.2021, bensì del più limitato importo percepito dall'appellante relativamente al periodo intercorso tra il giorno 01.04.2020 – data di decorrenza degli effetti dell'esito della visita di aggravamento del 16.11.2020 - ed il giorno 20.12.2020, data di notifica dell'esito della detta visita;
deve pertanto ritenersi formato giudicato interno con riguardo alla somma vantata a titolo di indebito dal 21.12.2020 al 30.09.2021 (data di revoca della provvidenza).
Tanto premesso, occorre porre in rilievo – quali dati incontroversi della presente vertenza – che:
1. in data 16.11.2020 – già percettrice di assegno mensile di Parte_1
assistenza in quanto invalida civile al 75% - era stata sottoposta a nuova visita medica, a seguito di domanda di aggravamento dalla stessa proposta;
2. l'esito della visita – cui seguiva la valutazione di riduzione dell'invalidità dal 75% al 67%, con prefissata revisione al mese di novembre 2021 - le veniva comunicato in data 20/12/2020;
3. PS, cionondimeno, continuava ad erogare la provvidenza sino alla data di revoca della prestazione, intervenuta solo il 30.09.2021, dopo quasi un anno dalla visita suddetta.
Tanto premesso in fatto, per quel che attiene all'aspetto prettamente giuridico occorre precisare che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema - in armonia con l'art. 38 Cost. - che porta ad escludere la ripetizione laddove vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento in capo al percettore e l'erogazione indebita non gli sia quindi addebitabile, in luogo della generale regola civilistica della
4 ripetibilità ex art. 2033 c.c. (cfr. cfr. Cass. lav. n. 24617/2022 laddove ha avuto modo di ribadire tale principio affermando: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cass. lav n.
24133/2021: “In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”; cfr. altresì Cass. Lav n. 13223/2020).
Tanto premesso quanto alla cornice giuridica di riferimento, occorre ora verificare se, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente l'invocato legittimo affidamento al godimento della prestazione assistenziale.
Ebbene, alla luce dei fatti incontroversi della presente vertenza deve ritenersi accertato – senza tema di smentita – che la perveniva a conoscenza dell'esito, a lei Parte_1 sfavorevole, della visita di aggravamento solo in data 20.12.2020, di talché non v'è chi non veda che solo da tale momento e sino alla data del 30.09.2021 (revoca del beneficio) può ritenersi integrato l'indebito ripetibile da parte di PS, invero non oggetto di appello.
Quanto invece al periodo precedente – dall'1.04.2020 (momento da cui decorrono gli effetti della rideterminazione della percentuale di invalidità) sino al 20.12.2020 (notifica dell'esito della visita del 16.11.2020) - non può che concludersi per la legittimità dell'aspettativa dell'odierna appellante alla percezione della provvidenza, non avendo ella (ancora) avuto contezza dell'esito della visita e confidando, piuttosto, sulla legittimità della percezione dell'assegno assistenziale in quanto regolarmente irrogatole nel periodo in questione.
Alla luce di quanto accertato deve ritenersi contraddittoria la sentenza di I grado laddove, da un lato, premette ritenendo che “la comunicazione del verbale della visita di revisione, costituente rituale e tipica forma di comunicazione del venir meno delle condizioni utili alla percezione dell'indennità in questione, è idonea allo scopo, divenendo irrilevante la circostanza che la prestazione non sia stata immediatamente revocata” e, dall'altro,
5 conclude ritenendo ripetibile l'indebito anche per il periodo precedente, ossia dal giorno
01.04.2020 al giorno 20.12.2020 (data di notifica del verbale circa l'esito della visita).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene ad accertare come non dovuto, a titolo di indebito da parte di PS, l'importo percepito dall'odierna appellata a di Pt_2
assegno mensile di assistenza quale invalida civile nel periodo compreso tra il giorno
01.04.2020 e il giorno 20.12.2020, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata in accoglimento dell'appello in esame.
Quanto alle spese, stante la controvertibilità delle valutazioni in fatto, involgenti questioni giuridiche oggetto solo di recente di adeguato chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, si ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, alla luce della ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi nei termini ricordati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Forlì resa e Parte_1
pubblicata il giorno 09/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale Parte_1 della sentenza appellata, dichiara l'irripetibilità della somma erogata da Inps a titolo di assegno mensile di assistenza in favore di parte appellante per il periodo intercorso tra il giorno 01.04.2020 e il giorno 20.12.2020;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 19.06.2025
Il Cons. estensore dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 804/2024 RGA avverso la sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 451/2022, pubblicata in data 09.10.2024, non notificata;
avente ad oggetto: assegno invalidità PS;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19.6.2025; promossa da:
( ), rappresentata e difesa in giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini, con domicilio in Bologna, via
Rubbiani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Belli, come da procura in atti;
Appellante; contro rappresentato Controparte_1
e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato vestini e Maria
Giuseppina Lupoli, giusta procura generale alle liti in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
premesso di essere invalida civile al 75 % e perciò di fruire di Parte_1
assegno mensile di assistenza, ha adito il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato da PS a ripetere la somma di € 5.647,34 sulla prestazione di invalidità civile in godimento, ripetizione richiesta a titolo di indebita percezione per il periodo dall'1/04/2020 al
30/09/2021.
Tanto premesso, la ricorrente ha quindi eccepito l'irripetibilità dei ratei già riscossi ponendo in rilievo che l'PS aveva continuato ad erogare la prestazione nonostante l'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario avvenuto all'esito della visita di revisione del
16.11.2020, a causa di un proprio per errore, laddove invece ella doveva ritenersi in buona fede.
Peraltro, in punto di diritto deduceva la violazione dell'art. 37 comma 8 l. 448/1998
(normativa afferente alle regole temporali per la sospensione della prestazione e per la sua revoca), invocando l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 10 comma 2 l. 122/2010 (in forza del quale alle prestazioni in materia di invalidità civile si devono applicare, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale) e di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 55, comma 5°, della legge 9 marzo 1989, n. 88, assumendo che, in caso di errore, le prestazioni possono essere rettificate ma non si dà luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il Giudice di primo grado, verificata la regolare costituzione di PS ed istruita la causa in via documentale, rigettava la domanda di parte ricorrente - compensando le spese - ritenendo, in estremissima sintesi, che:
- la comunicazione del verbale circa l'esito della visita di aggiornamento (solo per mero refuso indicata come revisione nella sentenza gravata) costituisse forma tipica e rituale per la comunicazione della sopravvenuta carenza delle condizioni utili alla percezione dell'indennità in questione: affermava, pertanto, che la conoscenza di tale atto era incompatibile con l'invocato legittimo affidamento invocato dalla ricorrente
2 (riportando, a fini motivazionali - ex art. 118 disp. att. c.p.c. - da pag. 7 a 17, sentenza
CA Cagliari n. 1691 del 02/02/2023);
- sulla questione di diritto motivava, al fine di ritenerla infondata, affermando l'inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, riferibile in astratto alla materia dell'invalidità civile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10, secondo comma, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 invocata da parte ricorrente, in quanto "trattasi di prescrizione che limita la ripetibilità delle prestazioni erogate per errore dall'istituto di previdenza
"…commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni…" e non dell'esito di una revisione" ossia di una verifica di permanenza dei requisiti sanitari per il godimento della indennità.
La parte soccombente proponeva tempestivo appello articolando un unico motivo di doglianza con cui – per il tramite di specifiche censure al capo della sentenza impugnata in particolare laddove si sancisce la recuperabilità dell'indebito dal giorno 01.04.2020 al
20.12.2020 – insiste, previa riforma della sentenza in parte qua, per l'accoglimento della domanda di I grado volta all'accertamento della non debenza dell'indebito limitatamente all'importo accumulato al periodo 01.04.2020 – 20.12.2020, e non invece all'intero importo di € 5.647,34 invero oggetto delle domande del ricorso in I grado.
Argomentava, a tal fine, riprendendo le considerazioni già svolte in I grado, ribadendo il proprio legittimo affidamento e ponendo in rilievo – in punto di fatto – che nel caso di specie la comunicazione di contestazione e recupero dell'indebito da parte dell'Inps era pervenuta dopo la scadenza del termine di sei mesi per impugnare il verbale di revisione, continuando a ricevere l'assegno mensile di assistenza anche dopo la nuova visita, situazione che l'aveva indotta ad omettere l'impugnazione del detto verbale, ritenendo che non vi fosse nulla di mutato rispetto al passato.
Ribadiva, quindi, che il recupero dell'indebito poteva avvenire da parte di PS solo dalla data di notifica del verbale sanitario e pertanto, nel caso di specie, dal 20.12.2020, rivendicando – quantomeno sino a tale momento - il proprio legittimo affidamento alla percezione della provvidenza, ritenendo pertanto come non dovuta la ripetizione della somma percepita tra il giorno 01.04.2020 ed il giorno 20.12.2020 in quanto non qualificabile quale indebito.
3 Si costituiva ritualmente l'PS che, nel reiterare le argomentazioni già svolte in I grado, chiedeva il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
Ritiene questa Corte che l'appello in esame sia fondato per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente occorre porre in evidenza - al fine di delimitare la materia del contendere - che la parte appellante, con il gravame in esame, ha inteso - previa riforma della gravata sentenza per quanto di ragione, ottenere la declaratoria di non debenza non dell'intero importo vantato da PS a titolo di indebito pari ad euro 5.647,34, relativo al periodo 01.04.2020-30.09.2021, bensì del più limitato importo percepito dall'appellante relativamente al periodo intercorso tra il giorno 01.04.2020 – data di decorrenza degli effetti dell'esito della visita di aggravamento del 16.11.2020 - ed il giorno 20.12.2020, data di notifica dell'esito della detta visita;
deve pertanto ritenersi formato giudicato interno con riguardo alla somma vantata a titolo di indebito dal 21.12.2020 al 30.09.2021 (data di revoca della provvidenza).
Tanto premesso, occorre porre in rilievo – quali dati incontroversi della presente vertenza – che:
1. in data 16.11.2020 – già percettrice di assegno mensile di Parte_1
assistenza in quanto invalida civile al 75% - era stata sottoposta a nuova visita medica, a seguito di domanda di aggravamento dalla stessa proposta;
2. l'esito della visita – cui seguiva la valutazione di riduzione dell'invalidità dal 75% al 67%, con prefissata revisione al mese di novembre 2021 - le veniva comunicato in data 20/12/2020;
3. PS, cionondimeno, continuava ad erogare la provvidenza sino alla data di revoca della prestazione, intervenuta solo il 30.09.2021, dopo quasi un anno dalla visita suddetta.
Tanto premesso in fatto, per quel che attiene all'aspetto prettamente giuridico occorre precisare che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema - in armonia con l'art. 38 Cost. - che porta ad escludere la ripetizione laddove vi sia una situazione idonea ad ingenerare affidamento in capo al percettore e l'erogazione indebita non gli sia quindi addebitabile, in luogo della generale regola civilistica della
4 ripetibilità ex art. 2033 c.c. (cfr. cfr. Cass. lav. n. 24617/2022 laddove ha avuto modo di ribadire tale principio affermando: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cass. lav n.
24133/2021: “In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”; cfr. altresì Cass. Lav n. 13223/2020).
Tanto premesso quanto alla cornice giuridica di riferimento, occorre ora verificare se, nel caso di specie, possa ritenersi sussistente l'invocato legittimo affidamento al godimento della prestazione assistenziale.
Ebbene, alla luce dei fatti incontroversi della presente vertenza deve ritenersi accertato – senza tema di smentita – che la perveniva a conoscenza dell'esito, a lei Parte_1 sfavorevole, della visita di aggravamento solo in data 20.12.2020, di talché non v'è chi non veda che solo da tale momento e sino alla data del 30.09.2021 (revoca del beneficio) può ritenersi integrato l'indebito ripetibile da parte di PS, invero non oggetto di appello.
Quanto invece al periodo precedente – dall'1.04.2020 (momento da cui decorrono gli effetti della rideterminazione della percentuale di invalidità) sino al 20.12.2020 (notifica dell'esito della visita del 16.11.2020) - non può che concludersi per la legittimità dell'aspettativa dell'odierna appellante alla percezione della provvidenza, non avendo ella (ancora) avuto contezza dell'esito della visita e confidando, piuttosto, sulla legittimità della percezione dell'assegno assistenziale in quanto regolarmente irrogatole nel periodo in questione.
Alla luce di quanto accertato deve ritenersi contraddittoria la sentenza di I grado laddove, da un lato, premette ritenendo che “la comunicazione del verbale della visita di revisione, costituente rituale e tipica forma di comunicazione del venir meno delle condizioni utili alla percezione dell'indennità in questione, è idonea allo scopo, divenendo irrilevante la circostanza che la prestazione non sia stata immediatamente revocata” e, dall'altro,
5 conclude ritenendo ripetibile l'indebito anche per il periodo precedente, ossia dal giorno
01.04.2020 al giorno 20.12.2020 (data di notifica del verbale circa l'esito della visita).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene ad accertare come non dovuto, a titolo di indebito da parte di PS, l'importo percepito dall'odierna appellata a di Pt_2
assegno mensile di assistenza quale invalida civile nel periodo compreso tra il giorno
01.04.2020 e il giorno 20.12.2020, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata in accoglimento dell'appello in esame.
Quanto alle spese, stante la controvertibilità delle valutazioni in fatto, involgenti questioni giuridiche oggetto solo di recente di adeguato chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità, si ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, alla luce della ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi nei termini ricordati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Forlì resa e Parte_1
pubblicata il giorno 09/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma parziale Parte_1 della sentenza appellata, dichiara l'irripetibilità della somma erogata da Inps a titolo di assegno mensile di assistenza in favore di parte appellante per il periodo intercorso tra il giorno 01.04.2020 e il giorno 20.12.2020;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 19.06.2025
Il Cons. estensore dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
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