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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 5143/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
L' , C.F. e P. Iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Pt_2
Prenestina n. 45, presso l'Avv. Simone Rossetti, C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio in Per_1 data 6.09.2019, rep. 9614, racc. 3235, posta elettronica certificata al appellante Email_1
e
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore Dott. , domiciliato per la carica presso la sede, sita in CP_2 Pt_2
Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, nonché di delibera d'incarico, dall'Avv. Alessandra Belletti
( ) del Foro di con studio in Viale dei Parioli 12, ed ivi C.F._2 Pt_2 Pt_2 elettivamente domiciliata, p.e.c. ; Email_2
Appellata appellante incidentale
Nonché ( , in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Camarda ( ); CodiceFiscale_3
p.e.c.: andrea. ma.it; in virtù di procura generale alle liti per Email_3 CP_3 atto del Dott. , Notaio in rep. n. 22954, racc. n. 12378 del Persona_2 Pt_2
09/07/2024, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21, in sostituzione dell'Avv. Giorgio Pt_2
Pasquali già costituito;
appellata- appellante incidentale
Nonché
, ( ), con sede in via della Fontanella Controparte_4 P.IVA_4 Pt_2
Borghese n. 56, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore, avv. Antonio d'Amelio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Carabba
Tettamanti ( ) p.e.c.: e Giovanni Di Traglia C.F._4 Email_4
( ), p.e.c: ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_5 il loro studio in via dei Condotti n. 91, giusta procura su foglio separato ex art. Pt_2
83 c.p.c.; intervenuto
CONCLUSIONI: per parte appellante e per parte appellata Parte_1 CP_1 incidentale nonché interventrice successore a titolo Controparte_4 particolare di , dichiararsi l'estinzione del giudizio in virtù della rinuncia agli Parte_1 atti. Per nessuno ha concluso. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1585/2020 il Tribunale di Roma nel procedimento 19632/2012 ha emesso il seguente dispositivo: “ … definitivamente pronunciando: a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta le domande della ”; c) Controparte_5 rigetta la domanda riconvenzionale di;
d) compensa le spese Controparte_6 processuali tra tutte le parti in giudizio;
e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della ” e per metà a carico della Controparte_5 [...]
, 21.1.2020 . F.to il G.U.". Controparte_7
pag. 2/9 Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento. Con atto di citazione notificato in data 21.03.2012, la (di Parte_3 seguito, “ ), ha convenuto in giudizio e Parte_4 Controparte_6 Parte_2 chiedendo che, previa declaratoria di inefficacia/nullità dei precedenti atti Parte_1 di trasferimento, venisse disposto in suo favore il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Via Montesanto n. 71, censito al NCEU del Comune di Pt_2
Foglio 400, Particella 13, Sub. 2 (di seguito l'“ ”), dalla medesima Pt_2 Pt_5 detenuto. A sostegno della sua domanda l'attrice ha esposto che, nell'ambito della riforma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, alcune norme di legge avrebbero disposto il trasferimento alle Regioni dei compiti di assistenza sanitaria e, quindi, il trasferimento ai Comuni degli immobili destinati ai servizi sanitari ed infine il
[... trasferimento di tali immobili alle Ha dedotto ancora l'attrice che il Comune Pt_4
(oggi ) non avrebbe consentito di ottemperare alla suddetta Pt_2 Parte_2 normativa ed anzi aveva trasferito, in data 17.12.2002, la proprietà dell' ad Pt_5 la quale, a sua volta, l'aveva trasferita ad in data Parte_1 Controparte_6
20.12.2005. Si è costituita in giudizio poi fusa per incorporazione Controparte_6 in eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle avverse Parte_1 domande, delle quali ha chiesto il rigetto. In via riconvenzionale, l'allora
[...] ha altresì chiesto l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'Im- Controparte_6 mobile di sua proprietà da parte della con conseguente condanna della Parte_4 medesima all'immediato rilascio ed al risarcimento del danno da occupazione abusiva.
ed anch'esse costituite in giudizio, hanno a loro volta Parte_2 Parte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande formulate dalla Parte_4
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato atto di appello di e gli appelli Parte_1 incidentali di e 1. Parte_2 CP_1
Con atto di appello regolarmente notificato, ha chiesto la parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado eccependo una valutazione erronea ed arbitraria della pag. 3/9 documentazione di cui è causa, nonché della normativa posta a fondamento degli atti contestati da parte del Giudice di prime cure con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello inciden- Parte_2 tale proposto da e spiegando un appello incidentale volto alla modifica Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di assoggettare gli immobili oggetto di causa alla normativa relativa alla istituzione delle Unità Sanitarie
Locali ed alla disciplina dei beni ad esse appartenenti, poiché non applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, nonché nella parte in cui ha ritenuto di disapplicare la
Delibera del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.2.2003 chiedendo in via preliminare dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva altresì in giudizio la , alla quale era stata accorpata la CP_1 Pt_4
E, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e spiegando appello
[...] Parte_1 incidentale volto all'ottenimento di una pronuncia che disponesse il trasferimento in suo favore della proprietà dell'Immobile ed effettuando ulteriore trascrizione, rispetto a quella dell'atto introduttivo, della comparsa di costituzione.
In mancanza d'istanza di sospensiva alla prima udienza del 21.04.2021, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 31.01.2024 successivamente fissata per
05.03.25.
In pendenza di lite con rogito notaio del 10 marzo 2022, rep. 6508, racc. 4155 e Per_3 successivo atto di accertamento di verificata condizione sospensiva, dinnanzi allo stesso notaio , del 19 maggio 2022, la ha acquistato la Per_3 Controparte_4 piena ed esclusiva proprietà dell'Immobile di cui è causa.
Nel processo così instaurato è stato effettuato l'intervento, ai sensi dell'art.111 c.p.c., della in qualità di successore a titolo particolare della Controparte_4 posizione di alla quale è stata trasferita la proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Via Montesanto 71 e, quindi, il rapporto di cui è causa. Pt_2
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025, fissata ai sensi degli artt. 437 e 447 c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
pag. 4/9 La e l all'udienza Collegiale del 05.03.2025 Controparte_4 CP_1 hanno presentato la rinuncia agli atti del giudizio e contestuale reciproca accettazione chiedendo contestualmente la dichiarazione di estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con compensazione delle spese di lite, mentre dopo l'istanza congiunta di rinvio per trattative di bonario Parte_2 componimento non ha più partecipato al giudizio.
La Corte così ragiona
- Rilevato che all'odierna udienza fissata, fissata ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni le parti indicate hanno presentato copia della rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori costituiti e comunicata regolarmente via p.e.c ed accettata dalle stesse.
- Rilevato che le stesse sono regolari e che oltre a ricorrere le previsioni di cui all'art. 306 c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver in precedenza proceduto alla scrittura di atto transattivo con la quale hanno sistemato le loro pretese, rinunciando agli atti di causa e di compensare tra di loro le spese di lite.
- Rilevato che le parti con le presenti istanze all'esito dell'atto transattivo intervenuto tra le stesse e dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto del giudizio hanno richiesto la cancellazione della nota di trascrizione dell'atto di citazione che non è compatibile con l'estinzione del giudizio.
- Avendo le parti concordemente manifestato a Questa Corte, giudice d'appello, anche la volontà che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della citazione di primo grado, ed il rinnovo effettuato con la Comparsa di Costituzione di in secondo grado pare evidente che le parti intendano che debba CP_1 venire caducata anche la sentenza di primo grado e non che essa passi in giudicato;
in tal caso, ove fosse accolta l'istanza di rinuncia interpretandola come rinuncia agli atti dell'appello, sarebbe pronunciata l'estinzione del processo d'appello da cui discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Da tale passaggio in giudicato deriverebbe anche il consolidamento degli effetti pag. 5/9 della trascrizione della domanda giudiziale, che, se accolta in primo grado, sarebbe definitivamente accolta.
- Occorre valutare al di là delle espressioni adoperate, dal contesto delle istanze e delle dichiarazioni la reale intenzione delle parti che con la rinuncia venga travolto l'intero giudizio e non solo l'appello. Dall'interpretazione della domanda formulata delle parti la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della «cessazione della materia del contendere».
- L'effettiva volontà di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travolga la sentenza di primo grado, risulta anche dalla eventuale esplicitazione, nelle istanze, della causa della rinuncia e dell'accettazione, che risulta contemporanea alla transazione stragiudiziale raggiunta tra le parti e dal successivo trasferimento del bene alla Deve ritenersi pertanto che Controparte_4 la vera domanda proposta, al di là del nomen iuris datole dalle parti, deve intendersi quella di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e cioè di ottenere una pronuncia che chiuda tutta la vicenda processuale e non solo l'appello.
- rilevato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudicante di decidere nel merito.
- La giurisprudenza prevalente delle Suprema Corte ha esposto che la rinuncia che sia accompagnata da elementi probatori che dimostrino che è venuto meno l'interesse alla lite per una intervenuta transazione, si deve interpretare come rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti del giudizio.
- La rinuncia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della pag. 6/9 domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 13.3.1999 n.2268 e 3476/02).
- A tale rinuncia, se fatta in appello, deve conseguire la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che avrà effetti destinati a trascendere il piano meramente processuale, con l'accertamento della esclusione dell'interesse alla decisione e la caducazione della sentenza di merito già emessa;
in tal senso
AS Ord. 8903/2016 e sentenza 10728/17 :”L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite”.
- La giurisprudenza prevalente ha avuto modo di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art.2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, espressamente prevista dalla norma (Cass.
4.5.1994 n.4331).
- Rilevato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione (cfr Cass. 27 gennaio 1998,
n. 801) e che tale condizione sussiste nel caso di specie avendo le parti dichiarato di non avere più interesse al giudizio e conciliato la lite con la transazione ed il trasferimento del bene oggetto di lite alla Controparte_4
- Irrilevante diventa la circostanza che , come in atti, non ha Parte_2 accettato la rinuncia agli atti, trattandosi come detto di rinuncia all'azione e che la stessa pertanto produce i suoi effetti indipendentemente dall'accettazione;
[...]
ha abbandonato il giudizio, dimostrando di non avere più interesse alla Pt_2 lite. In tal senso la AS , Sez. lavoro del 13.03.1999 n.2268, “la rinuncia
pag. 7/9 all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge
– preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”.
- Rilevato che alcuna maggiore utilità può ottenere dal prosieguo Parte_2 del giudizio, avendo richiesto sin dal primo grado la propria carenza di legittimazione passiva per avere in base una serie di delibere ed atti amministrativi trasferito l'immobile oggetto di causa.
- che tale interesse non può ritenersi sussistente nel solo intento di ottenere il rimborso delle spese giudiziali (Cass. 11384/99), che ha di fatto Parte_2 dopo la prima richiesta congiunte del 30.01.2024 di rinvio per trattative di bonario componimento abbandonato il giudizio, dimostrando una carenza d'interesse e non partecipando all'udienza di conclusioni.
All'esito delle svolte motivazioni la Corte così provvede:
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da CP_1
1, come in atti, e sull'appello incidentale proposto dalla e da
[...] Pt_1 Parte_2 nonché l'intervenuta Deposito delle come in atti contro la sentenza n. CP_4
1585/2020 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In riforma della sentenza gravata dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti, attese sia la rinuncia all'appello principale che a quello incidentale e la volontà delle parti che ne hanno richiesto la compensazione.
3. Dispone la cancellazione dell'annotazione della trascrizione della domanda attorea introduttiva del presente giudizio, eseguita il 7.11.2013, r.g. n. 108001, r.p.
78328. 9.06.2014, e di quella sempre effettuata dall in atti, Pt_2 CP_1 indicata come trascrizione del 04.08.2021, Reg. Generale n. 107344 e particolare pag. 8/9 n.74978, con esonero da ogni responsabilità, al Conservatore dei RR.II., presso il
Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 dell'Ufficio Provinciale del Territorio. Pt_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.03.25
Il Giudice Ausiliario IL PRESIDENTE
Relatore / Estensore Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 5143/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
L' , C.F. e P. Iva , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Pt_2
Prenestina n. 45, presso l'Avv. Simone Rossetti, C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio in Per_1 data 6.09.2019, rep. 9614, racc. 3235, posta elettronica certificata al appellante Email_1
e
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore Dott. , domiciliato per la carica presso la sede, sita in CP_2 Pt_2
Borgo Santo Spirito n. 3, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, nonché di delibera d'incarico, dall'Avv. Alessandra Belletti
( ) del Foro di con studio in Viale dei Parioli 12, ed ivi C.F._2 Pt_2 Pt_2 elettivamente domiciliata, p.e.c. ; Email_2
Appellata appellante incidentale
Nonché ( , in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Camarda ( ); CodiceFiscale_3
p.e.c.: andrea. ma.it; in virtù di procura generale alle liti per Email_3 CP_3 atto del Dott. , Notaio in rep. n. 22954, racc. n. 12378 del Persona_2 Pt_2
09/07/2024, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21, in sostituzione dell'Avv. Giorgio Pt_2
Pasquali già costituito;
appellata- appellante incidentale
Nonché
, ( ), con sede in via della Fontanella Controparte_4 P.IVA_4 Pt_2
Borghese n. 56, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore, avv. Antonio d'Amelio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Carabba
Tettamanti ( ) p.e.c.: e Giovanni Di Traglia C.F._4 Email_4
( ), p.e.c: ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_5 il loro studio in via dei Condotti n. 91, giusta procura su foglio separato ex art. Pt_2
83 c.p.c.; intervenuto
CONCLUSIONI: per parte appellante e per parte appellata Parte_1 CP_1 incidentale nonché interventrice successore a titolo Controparte_4 particolare di , dichiararsi l'estinzione del giudizio in virtù della rinuncia agli Parte_1 atti. Per nessuno ha concluso. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1585/2020 il Tribunale di Roma nel procedimento 19632/2012 ha emesso il seguente dispositivo: “ … definitivamente pronunciando: a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta le domande della ”; c) Controparte_5 rigetta la domanda riconvenzionale di;
d) compensa le spese Controparte_6 processuali tra tutte le parti in giudizio;
e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della ” e per metà a carico della Controparte_5 [...]
, 21.1.2020 . F.to il G.U.". Controparte_7
pag. 2/9 Il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento. Con atto di citazione notificato in data 21.03.2012, la (di Parte_3 seguito, “ ), ha convenuto in giudizio e Parte_4 Controparte_6 Parte_2 chiedendo che, previa declaratoria di inefficacia/nullità dei precedenti atti Parte_1 di trasferimento, venisse disposto in suo favore il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Via Montesanto n. 71, censito al NCEU del Comune di Pt_2
Foglio 400, Particella 13, Sub. 2 (di seguito l'“ ”), dalla medesima Pt_2 Pt_5 detenuto. A sostegno della sua domanda l'attrice ha esposto che, nell'ambito della riforma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, alcune norme di legge avrebbero disposto il trasferimento alle Regioni dei compiti di assistenza sanitaria e, quindi, il trasferimento ai Comuni degli immobili destinati ai servizi sanitari ed infine il
[... trasferimento di tali immobili alle Ha dedotto ancora l'attrice che il Comune Pt_4
(oggi ) non avrebbe consentito di ottemperare alla suddetta Pt_2 Parte_2 normativa ed anzi aveva trasferito, in data 17.12.2002, la proprietà dell' ad Pt_5 la quale, a sua volta, l'aveva trasferita ad in data Parte_1 Controparte_6
20.12.2005. Si è costituita in giudizio poi fusa per incorporazione Controparte_6 in eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle avverse Parte_1 domande, delle quali ha chiesto il rigetto. In via riconvenzionale, l'allora
[...] ha altresì chiesto l'accertamento dell'illegittima occupazione dell'Im- Controparte_6 mobile di sua proprietà da parte della con conseguente condanna della Parte_4 medesima all'immediato rilascio ed al risarcimento del danno da occupazione abusiva.
ed anch'esse costituite in giudizio, hanno a loro volta Parte_2 Parte_1 eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande formulate dalla Parte_4
Seguiva sentenza gravata.
Avverso detta sentenza veniva formulato atto di appello di e gli appelli Parte_1 incidentali di e 1. Parte_2 CP_1
Con atto di appello regolarmente notificato, ha chiesto la parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado eccependo una valutazione erronea ed arbitraria della pag. 3/9 documentazione di cui è causa, nonché della normativa posta a fondamento degli atti contestati da parte del Giudice di prime cure con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello inciden- Parte_2 tale proposto da e spiegando un appello incidentale volto alla modifica Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di assoggettare gli immobili oggetto di causa alla normativa relativa alla istituzione delle Unità Sanitarie
Locali ed alla disciplina dei beni ad esse appartenenti, poiché non applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, nonché nella parte in cui ha ritenuto di disapplicare la
Delibera del Consiglio Comunale n. 21 dell'11.2.2003 chiedendo in via preliminare dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva altresì in giudizio la , alla quale era stata accorpata la CP_1 Pt_4
E, chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e spiegando appello
[...] Parte_1 incidentale volto all'ottenimento di una pronuncia che disponesse il trasferimento in suo favore della proprietà dell'Immobile ed effettuando ulteriore trascrizione, rispetto a quella dell'atto introduttivo, della comparsa di costituzione.
In mancanza d'istanza di sospensiva alla prima udienza del 21.04.2021, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 31.01.2024 successivamente fissata per
05.03.25.
In pendenza di lite con rogito notaio del 10 marzo 2022, rep. 6508, racc. 4155 e Per_3 successivo atto di accertamento di verificata condizione sospensiva, dinnanzi allo stesso notaio , del 19 maggio 2022, la ha acquistato la Per_3 Controparte_4 piena ed esclusiva proprietà dell'Immobile di cui è causa.
Nel processo così instaurato è stato effettuato l'intervento, ai sensi dell'art.111 c.p.c., della in qualità di successore a titolo particolare della Controparte_4 posizione di alla quale è stata trasferita la proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Via Montesanto 71 e, quindi, il rapporto di cui è causa. Pt_2
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 05.03.2025, fissata ai sensi degli artt. 437 e 447 c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
pag. 4/9 La e l all'udienza Collegiale del 05.03.2025 Controparte_4 CP_1 hanno presentato la rinuncia agli atti del giudizio e contestuale reciproca accettazione chiedendo contestualmente la dichiarazione di estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con compensazione delle spese di lite, mentre dopo l'istanza congiunta di rinvio per trattative di bonario Parte_2 componimento non ha più partecipato al giudizio.
La Corte così ragiona
- Rilevato che all'odierna udienza fissata, fissata ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni le parti indicate hanno presentato copia della rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori costituiti e comunicata regolarmente via p.e.c ed accettata dalle stesse.
- Rilevato che le stesse sono regolari e che oltre a ricorrere le previsioni di cui all'art. 306 c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver in precedenza proceduto alla scrittura di atto transattivo con la quale hanno sistemato le loro pretese, rinunciando agli atti di causa e di compensare tra di loro le spese di lite.
- Rilevato che le parti con le presenti istanze all'esito dell'atto transattivo intervenuto tra le stesse e dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto del giudizio hanno richiesto la cancellazione della nota di trascrizione dell'atto di citazione che non è compatibile con l'estinzione del giudizio.
- Avendo le parti concordemente manifestato a Questa Corte, giudice d'appello, anche la volontà che venga ordinata la cancellazione della trascrizione della citazione di primo grado, ed il rinnovo effettuato con la Comparsa di Costituzione di in secondo grado pare evidente che le parti intendano che debba CP_1 venire caducata anche la sentenza di primo grado e non che essa passi in giudicato;
in tal caso, ove fosse accolta l'istanza di rinuncia interpretandola come rinuncia agli atti dell'appello, sarebbe pronunciata l'estinzione del processo d'appello da cui discenderebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Da tale passaggio in giudicato deriverebbe anche il consolidamento degli effetti pag. 5/9 della trascrizione della domanda giudiziale, che, se accolta in primo grado, sarebbe definitivamente accolta.
- Occorre valutare al di là delle espressioni adoperate, dal contesto delle istanze e delle dichiarazioni la reale intenzione delle parti che con la rinuncia venga travolto l'intero giudizio e non solo l'appello. Dall'interpretazione della domanda formulata delle parti la formula da adoperare sarà, allora, non quella di estinzione del processo in appello, ma quella della «cessazione della materia del contendere».
- L'effettiva volontà di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travolga la sentenza di primo grado, risulta anche dalla eventuale esplicitazione, nelle istanze, della causa della rinuncia e dell'accettazione, che risulta contemporanea alla transazione stragiudiziale raggiunta tra le parti e dal successivo trasferimento del bene alla Deve ritenersi pertanto che Controparte_4 la vera domanda proposta, al di là del nomen iuris datole dalle parti, deve intendersi quella di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e cioè di ottenere una pronuncia che chiuda tutta la vicenda processuale e non solo l'appello.
- rilevato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudicante di decidere nel merito.
- La giurisprudenza prevalente delle Suprema Corte ha esposto che la rinuncia che sia accompagnata da elementi probatori che dimostrino che è venuto meno l'interesse alla lite per una intervenuta transazione, si deve interpretare come rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti del giudizio.
- La rinuncia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostanziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della pag. 6/9 domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione rinunciata (Cass. 13.3.1999 n.2268 e 3476/02).
- A tale rinuncia, se fatta in appello, deve conseguire la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che avrà effetti destinati a trascendere il piano meramente processuale, con l'accertamento della esclusione dell'interesse alla decisione e la caducazione della sentenza di merito già emessa;
in tal senso
AS Ord. 8903/2016 e sentenza 10728/17 :”L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite”.
- La giurisprudenza prevalente ha avuto modo di rilevare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione, ai sensi dell'art.2668 co. 2 c.c., stante la sostanziale assimilabilità di una pronuncia siffatta all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, espressamente prevista dalla norma (Cass.
4.5.1994 n.4331).
- Rilevato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione (cfr Cass. 27 gennaio 1998,
n. 801) e che tale condizione sussiste nel caso di specie avendo le parti dichiarato di non avere più interesse al giudizio e conciliato la lite con la transazione ed il trasferimento del bene oggetto di lite alla Controparte_4
- Irrilevante diventa la circostanza che , come in atti, non ha Parte_2 accettato la rinuncia agli atti, trattandosi come detto di rinuncia all'azione e che la stessa pertanto produce i suoi effetti indipendentemente dall'accettazione;
[...]
ha abbandonato il giudizio, dimostrando di non avere più interesse alla Pt_2 lite. In tal senso la AS , Sez. lavoro del 13.03.1999 n.2268, “la rinuncia
pag. 7/9 all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge
– preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”.
- Rilevato che alcuna maggiore utilità può ottenere dal prosieguo Parte_2 del giudizio, avendo richiesto sin dal primo grado la propria carenza di legittimazione passiva per avere in base una serie di delibere ed atti amministrativi trasferito l'immobile oggetto di causa.
- che tale interesse non può ritenersi sussistente nel solo intento di ottenere il rimborso delle spese giudiziali (Cass. 11384/99), che ha di fatto Parte_2 dopo la prima richiesta congiunte del 30.01.2024 di rinvio per trattative di bonario componimento abbandonato il giudizio, dimostrando una carenza d'interesse e non partecipando all'udienza di conclusioni.
All'esito delle svolte motivazioni la Corte così provvede:
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da CP_1
1, come in atti, e sull'appello incidentale proposto dalla e da
[...] Pt_1 Parte_2 nonché l'intervenuta Deposito delle come in atti contro la sentenza n. CP_4
1585/2020 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In riforma della sentenza gravata dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti, attese sia la rinuncia all'appello principale che a quello incidentale e la volontà delle parti che ne hanno richiesto la compensazione.
3. Dispone la cancellazione dell'annotazione della trascrizione della domanda attorea introduttiva del presente giudizio, eseguita il 7.11.2013, r.g. n. 108001, r.p.
78328. 9.06.2014, e di quella sempre effettuata dall in atti, Pt_2 CP_1 indicata come trascrizione del 04.08.2021, Reg. Generale n. 107344 e particolare pag. 8/9 n.74978, con esonero da ogni responsabilità, al Conservatore dei RR.II., presso il
Servizio di Pubblicità Immobiliare di 1 dell'Ufficio Provinciale del Territorio. Pt_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.03.25
Il Giudice Ausiliario IL PRESIDENTE
Relatore / Estensore Dottor Franco Petrolati
Avv. Paolo Caliman
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