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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Depretto Paola e domiciliata presso il suo studio in Mori via Marconi n.2, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti De Scolari Bonatti Claudia e Marcabruni
Lara e domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.09.2022 in
Brentonico (TN)
- preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 16.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.07.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_3 Parte_2
trascritto al n. 2 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Brentonico (TN) per l'anno 2022 alle seguenti condizioni:
1. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
2. Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere in relazione al pregresso rapporto matrimoniale.
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 2 di 3 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Depretto Paola e domiciliata presso il suo studio in Mori via Marconi n.2, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti De Scolari Bonatti Claudia e Marcabruni
Lara e domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 03.09.2022 in
Brentonico (TN)
- preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 16.10.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 16.07.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_3 Parte_2
trascritto al n. 2 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Brentonico (TN) per l'anno 2022 alle seguenti condizioni:
1. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento.
2. Le parti dichiarano di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere in relazione al pregresso rapporto matrimoniale.
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 2 di 3 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3