Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Girolamo Porcelli giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3782 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/02/2025 e vertente
TRA
(p. Iva E_
) in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Ugo Giordano e Massimo Giordano in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Federico Confalonieri n. 1;
APPELLANTE
E
Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Gentile in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via G.G. Belli n.
96;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 8297/2020 del
Tribunale di Roma pubblicata in data 3/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata: << con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
6.11.2019, la società ricorrente ha riferito che: - svolge attività sanitaria in regime di accreditamento istituzionale come previsto dal D.lgs. n. 502/1992, ovverosia opera per conto del erogando prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli CP_2
utenti-assistiti muniti di impegnativa del medico curante ed è remunerata da parte del sulla base del sistema tariffario normativamente determinato;
- relativamente CP_2
alla remunerazione delle prestazioni erogate, l'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), al comma 796, lett. o), ha imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione (c.d. sconto) pari al 2 ( per le prestazioni specialistiche) o al 20 per cento ( per le prestazioni di diagnostica di laboratorio), a seconda della tipologia di prestazioni erogate, per il triennio 2007-2009 al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (contenimento della spesa pubblica) per il triennio in questione;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, avendo riconosciuto la ragionevolezza della stessa in considerazione del carattere transitorio della disposizione;
- aveva provveduto mensilmente ad immettere nel sistema SIAS i dati inerenti il volume delle prestazioni erogate;
- il sistema aveva generato fatture mensili riportanti la voce “applicazione sconto Legge Finanziaria 2007 L. 27.12.2006”, presente in ogni documento contabile per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sebbene la
Legge Finanziaria ne circoscrivesse l'applicazione al triennio 2007-2009. Premesso ciò, la società ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna dell' Parte_2
al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 48.675,79, pari
[...]
al valore dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nel suddetto periodo, oltre interessi al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo, o comunque dalla data di deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c.. Ha chiesto altresì, in via Parte subordinata, la condanna della ad indennizzarla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., dell'ingiustificato depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio 2010/2013, indennizzo da quantificarsi nella somma di € 107.930,59, oltre interessi al saggio moratorio, in applicazione dell'art. 1284 c.c. La si è costituita eccependo l'avvenuta saturazione del budget Parte_4
assegnato annualmente e difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti. Ha in particolare dedotto che il rapporto intercorrente tra il
[...]
e la è regolato da contratti annuali E_ Parte_4
sottoscritti tra le parti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 quinquies comma 2 del
D.Lgs. n. 502/1992. Per il periodo oggetto di esame nella presente controversia, il rapporto era stato regolato da quattro accordi annuali stipulati negli anni dal 2010 al
2013 i quali stabilivano le condizioni di erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario, richiamando il budget stanziato dai decreti regionali adottati dalla
Regione per la fissazione dei tetti di spesa.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 8297/2020 così statuiva: << a) Condanna la 1 al pagamento in favore della ricorrente della Pt_4
somma di € 5,72, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
b)
Rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;
c) Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.>> § 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< come risulta dai decreti commissariali in atti (doc. da 6 a 9 di parte resistente), i budgets assegnati al sono i seguenti: anno 2010: € E_
54.507,21 anno 2011: € 53.468,45 anno 2012: € 55.672,15 anno 2013: € 55.393,79 e sono stati pressoché esauriti, come evidenziato dal prospetto seguente:
Residua quindi un credito di soli € 5,72. La ha comunque dedotto che il Parte_4
primo capoverso dell'art. 796 cit. non aveva posto un termine di durata alla norma, ma aveva indicato solamente l'arco temporale di realizzazione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica di cui lo sconto è una delle misure per il suo conseguimento, fatto salvo quanto previsto in materia dei tariffari delle prestazioni sanitarie. Ha ritenuto quindi legittima la vigenza dello sconto sino al nuovo tariffario, intervenuto con il D.M. 18.9.2012, che aveva assorbito il valore dello sconto fino a quel momento vigente. Difatti la ratio dell'applicazione dello sconto sarebbe stata quella di perseguire l'effetto di contenimento della spesa pubblica fino alla adozione delle nuove tariffe. Il diritto al pagamento delle prestazioni rese appare documentato sulla base della validazione dei dati da parte del sistema SIAS e comunque non è contestato. Occorre quindi verificare l'ambito temporale di applicazione dell'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria 2007) che al primo alinea dichiara espressamente la finalità di “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”. Il medesimo comma 796, alla lett. o) prevede che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario nazionale, praticano uno sconto al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche del decreto del
Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto
(…)”. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 1, comma 796, lettera o) cit.. Più specificamente la Corte, concordando sull'obiettivo del legislatore di ridurre la spesa sanitaria, realizzato, tra l'altro, con la suddetta norma, attraverso la fissazione di tariffe massime ed uno sconto, ha fondato la propria decisione anche sul carattere temporalmente limitato della stessa norma, qualificandola come legge- provvedimento di carattere transitorio, pur senza precisare esplicitamente l'arco temporale di applicazione. Si ritiene che quest'ultimo coincida con il triennio 2007-
2009 rispetto al quale la Legge Finanziaria espressamente riferisce l'intento di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Nella parte introduttiva del comma
797 della Legge Finanziaria, citato, difatti espressamente si fa riferimento alla finalità di "...garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute...". Nel patto triennale per la salute il Governo e le Regioni convergono nel voler ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, ma dando certezza di risorse al SSN su un arco pluriennale. Così testualmente: " Il Governo si impegna con il presente patto, in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2007, a stabilire il finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il triennio 2007-2009 (...) in modo da consentire alle regioni l'ottimizzazione, efficienza
e massimizzazione nell'uso delle risorse e rendere loro possibile una programmazione di medio periodo delle azioni necessarie a correggere le inappropriatezze e a riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l'efficacia dei servizi per i cittadini". Sempre nel patto triennale per la salute, dopo le suddette premesse sulle finalità dell'accordo tra Stato e Regioni, segue la parte dispositiva ove è specificamente determinato l'ammontare del finanziamento nazionale al SSN da parte dello Stato per il triennio 2007-2009. Il paragrafo 1), "Disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale", prevede al punto 1.1 che " Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per il triennio 2007-2009, al netto della componente transitoria di cui al successivo punto 3, è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l'anno 2009...". Nel successivo paragrafo 4.7. " Si conviene di razionalizzare le tariffe di laboratorio in modo da promuovere il dimensionamento efficiente dei laboratori e la diffusione dei punti di prelievo, con effetti di riduzione dei prezzi a vantaggio dei cittadini e del Servizio sanitario nazionale". L'applicazione di sconti su determinate tariffe per le prestazioni specialistiche di ambulatorio rappresenta quindi una delle modalità di attuazione del piano pluriennale tenuto conto del budget complessivo destinato dallo Stato al SSN per il triennio 2007-2009. L'inciso iniziale della lettera o) del comma 797 sopra citato, “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" consentiva comunque l'applicazione delle tariffe emanate medio tempore dal Ministero della Salute che sarebbero dovute intervenire entro il 31.12.2008, quindi ancor prima della scadenza del triennio 2007-2009, ma in nessuna parte della legge era previsto che l'applicazione dello sconto perdurasse fino alla emissione del nuovo tariffario che, peraltro, è intervenuto solo con il D.M. 18 settembre 2012. Infine, non determinante appare l'argomento letterale tratto dal D.M. 18 settembre 2012 in cui si fa riferimento all'assorbimento nell'aggiornamento tariffario del valore dello sconto attualmente vigente nel settore privato, in quanto tale frase è collocata nella parte introduttiva del decreto e non ha valore di statuizione vincolante. Occorre quindi verificare se siano d'ostacolo al riconoscimento dei maggiori importi richiesti, corrispondenti agli sconti praticati, i budget annuali concordati tra le parti. A parere della ricorrente il limite del budget non potrebbe rilevare in caso di unilaterale riduzione del 20% delle tariffe dovute. Tale obiezione non appare convincente, in quanto in ciascuno degli accordi contrattuali in atti era previsto espressamente che l'erogatore si impegnava ad assicurare le prestazioni fino a concorrenza del budget, che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e che, ai fini del rispetto dei tetti di spesa, trovava applicazione l'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs n.
502/1992 sulla rideterminazione delle prestazioni in caso di variazioni tariffarie.
Pertanto, la società ricorrente avrebbe comunque potuto erogare una quantità di prestazioni proporzionata al tetto di spesa e alla tariffa unitaria ritenuta congrua, salvo chiedere l'esclusione dello sconto da ciascuna fattura. La prova del superamento del Parte tetto di spesa, incombente sulla che l'ha eccepita, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa azionata (v. Cass. n. 17437/2016) è stata fornita mediante la produzione dei decreti commissariali che hanno stabilito i budgets annuali. Non può invece trovare accoglimento la domanda subordinatamente formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. la quale presuppone l'assenza di un rimedio tipico che nel caso in esame invece è astrattamente configurabile negli accordi contrattuali tra le parti. Quanto al calcolo degli interessi maturati è applicabile il D. Lgs. n. 231/02, disciplina che riguarda, ai sensi dell'art. 11 comma 1 D. Lgs. n. 231/02, i contratti conclusi dal 8.8.02. Nel vigore del testo originario del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 la disciplina dei rapporti fra strutture private e aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni Parte_2
assistenziali era dettata dalle disposizioni della l. 833/78 concernenti i cd. rapporti di convenzione (art. 8). L'art. 9 del d. lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 aveva poi modificato l'art. 8 d. lgs. 502/92 prevedendo: 1) l'introduzione di una serie di requisiti, che le strutture sanitarie pubbliche e private avrebbero dovuto possedere e mantenere nel corso del tempo per erogare prestazioni sanitarie (art. 8, comma 4); 2) l'erogazione delle prestazioni specialistiche (comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio ed ospedaliere) da parte delle aziende unità sanitarie locali anche attraverso strutture sanitarie, pubbliche e private, che avessero i requisiti prestabiliti (art. 8, comma 5); 3) l'adozione di un decreto ministeriale per la fissazione delle tariffe delle prestazioni erogate (art. 8, comma 6); 4) l'adozione, da parte di Parte Regioni ed Az. dei provvedimenti necessari alla instaurazione di nuovi rapporti con le strutture sanitarie contestualmente disponendo la cessazione dei rapporti fondati sul precedente criterio degli accordi convenzionali di cui alla l. 833/78, compresi quelli in regime di proroga, entro un triennio dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 517/93.
Ciò posto non è contestato che la struttura sia stata oggetto di accreditamento definitivo e pertanto i contratti prodotti in attuazione dell'accreditamento sono soggetti al regime del D. Lgs. 231/02, quanto al tasso di interesse, con decorrenza dalla data della domanda, dovendosi comunque, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002, fare riferimento alla data della richiesta di pagamento, in assenza di prova della data di ricevimento delle fatture e non essendo stato prodotto il citato atto di costituzione in mora Tenuto conto dell'accoglimento in misura minima delle domande sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando E_
due motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< a) in via principale, condannare in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., corrente in Borgo Santo Spirito n. 3, 00193 Roma al pagamento in favore di E_
, dell'importo complessivo di € 48.675,79, pari al valore monetario dell'illegittima
[...]
decurtazione tariffaria imposta nel periodo in questione, previa eventuale dichiarazione di illegittimità del budget individuale assegnato per ciascuno degli anni in riferimento giacché computato con tariffa scontata non applicabile successivamente al triennio
2007-2009, oltre agli interessi moratori al saggio di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, dal novantesimo giorno dalla ricezione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo,
o, comunque, dalla data di deposito del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. come modificato;
b) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte adita dovesse rigettare il presente gravame in relazione agli importi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, condannare Controparte_3
1, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Borgo Santo Spirito n. 3, 00193 Roma
[...]
al pagamento in favore di E_
, dell'importo complessivo di € 7.978.20, pari al valore monetario
[...]
dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta nell'anno 2013; c) in via subordinata, condannare in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., ad indennizzare E_
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., dell'ingiustificato
[...]
depauperamento patito a fronte ed a seguito dell'illegittima ultrattività della decurtazione tariffaria sulla remunerazione delle prestazioni erogate nel quadriennio
2010-20133, indennizzo da quantificarsi in € 48.675,79, ovvero nella minor misura di
€ 7.978.20 in relazione all'anno 2013, oltre interessi al saggio moratorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c. Con, in ogni caso, vittorie di spese, anche generali, e compensi di entrambi i giudizi, oltre al rimborso forfettario su spese generali, IVA e
CAP.>>
§ 4.1 – Si costituiva l' per eccepire l'inammissibilità Controparte_3
e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< a) Dichiarare inammissibile o, in ogni caso, infondato, l'appello avverso l'ordinanza impugnata per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento. b) con vittoria di spese del giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali.>> § 4.2 – In data 1° dicembre 2020 la causa, assegnata alla sesta sezione di questa Corte, veniva rimessa al Presidente della Corte stante l'incompetenza tabellare ed in data 28 dicembre 2020 il Presidente della Corte rimetteva il fascicolo a questa Sezione.
§ 4.3– All'udienza di prima comparizione del 18 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 28 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << arbitraria ed erronea applicazione di norme di legge >> censura il passo motivazionale con il quale il primo Giudice ha statuito che:<< la società ricorrente avrebbe comunque potuto erogare una quantità di prestazioni proporzionata al tetto di spesa e alla tariffa unitaria ritenuta congrua, salvo chiedere l'esclusione dello sconto da ciascuna fattura >>. Deduce che, al contrario, essa appellante si era limitata a chiedere il pagamento di euro 48.675,79, quale differenza tra la tariffa da essa dovuta e quanto effettivamente percepito a causa della arbitraria decurtazione del 20%, la cui applicazione è stata ammessa dalla controparte e sarebbe, pertanto, pacifica. Richiama, in proposito, l'art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 ed evidenzia che esso prevedeva che la qualità di soggetto accreditato non costituiva vincolo per le e gli Enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la Pt_2
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
che l'art. 8 quinquies co. 2 prevedeva, a sua volta, in caso d mancata stipula degli accordi, la sospensione dell'accreditamento. Svolgeva censura avverso l'ordinanza impugnata per aver dedotto dal richiamo nei contatti all'art. 8 quinquies, co. 2, lett. e) e e bis) la conseguenza che: << l'odierno appellato avrebbe potuto erogare una quantità di prestazioni proporzionate al tetto di spese ed alla tariffa unitaria ritenuta congrua, salvo chiedere l'esclusione dello sconto >> e rappresenta che, al contrario, il diritto da tutelare riguardava semmai il caso opposto a quello contemplato dalla norma nazionale, posto che la aveva: << voluto Parte_5
remunerare lo stesso numero di prestazioni eseguite dalle (sole) strutture private accreditate con il 20% in meno rispetto al prezzo previsto nel tariffario regionale vigente >>. Evidenzia che, stando così le cose, nel corso dell'anno non era mai stato modificato il prezzo della prestazione, ma era stata effettuata un'arbitraria decurtazione del tariffario.
Con ulteriore profilo censura l'ordinanza di primo grado per avere il tribunale ritenuto che i tetti di spesa fossero stati concordati nei contratti. Sostiene che, al contrario, non vi era alcun accordo né vi era traccia dell'importo concordato, posto che nei contratti sottoscritti tra le parti vi era un generico rinvio ai D.C.A. emessi quasi sempre ad anno abbondantemente iniziato.
Quanto alla funzione dei tetti di spesa, afferma che essi costituiscono uno strumento con il quale la stabilisce quanto può spendere per acquisire, da operatori Pt_5
privati, prestazioni che non è in grado di produrre autonomamente in misura adeguata alle esigenze della collettività. Afferma, dunque, che per il triennio 2007-2009 il costo delle prestazioni era stato più vantaggioso per la e che quest'ultima, per Parte_5
conservare siffatto vantaggio, aveva mantenuto invariati i tetti di spesa. Tuttavia, per i successivi anni 2010-2013, la non aveva più il diritto di mantenere lo Parte_5
stesso meccanismo applicato nel triennio 2007-2009 e avrebbe, invece, dovuto procedere al taglio del 20% dei tetti di spesa. In conclusione, afferma che l'appellante non avrebbe potuto modulare le proprie prestazioni rispetto a tetti di spesa indeterminati e provvisori, anche perché il sistema di fatturazione imposto dalla
Regione non permetteva di fatturare con modalità diverse rispetto a quelle previste dal sistema Sias, in modo da porter sospendere l'erogazione una volta raggiunto il budget.
Censura altresì l'ordinanza di primo grado per non aver il primo Giudice tenuto conto delle seguenti circostanze: che la sottoscrizione dei contratti avveniva quando gran parte dell'anno era ormai trascorso;
che in detti contratti non era indicato l'importo del budget assegnato, mentre veniva semplicemente richiamato il D.C.A., che determinava i soli criteri di assegnazione. Afferma che ulteriore errore andava individuato nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto che i budget annuali costituissero un limite per la remunerazione delle prestazioni rese obbligatoriamente in favore del SSN, mentre, invece, a novembre del 2010 non erano ancora stati fissati i tetti di spesa per quell'anno. Deduce, altresì, che lo schema di accordo dell'anno 2011 richiamava il
D.C.A. n. 20 in cui i tetti di spesa venivano determinati in seguito all'intesa del
15.03.2011 tra la ed i rappresentanti nazionali delle associazioni di Parte_5
categoria. Per ciò che riguarda i budget 2011 e 2012, rappresentava, in sintesi, che, anche in forza dei provvedimenti emanati in quegli anni, essi prevedevano comunque una modalità di recupero e una misura massima di superamento. Con riferimento, invece, ai budget per l'anno 2013, rappresentava che l'accordo intervenuto tra le parti:
<< oltre a prevedere che le tariffe regionali applicate sono quelle ratione temporis vigenti e che la definizione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del servizio sanitario regionale, […] stabiliva l'Erogatore….conferma di accettare quale tetto massimo 2013 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del l'importo di Euro 33.236,27 per la specialistica Controparte_4
ambulatoriale, pari al 60% del budget annuale 2013 riconoscibile fino al
30.06.2013 >>. Sostiene conclusivamente l'appellante che, per l'anno 2013, si rinviava ad un provvedimento del Direttore Generale, incompetente ad emanare provvedimenti amministrativi con cui si individuavano budget provvisori e non definitivi, che non erano ancora stati predisposti dal Commissario ad Acta. Di conseguenza, quantomeno per l'anno 2013 ed in difformità rispetto a quanto ritenuto dal primo Giudice, non risulterebbe provato il superamento del tetto di spesa.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << arbitraria ed erronea applicazione di norme di legge – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia >> deduce l'erroneità e l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., sul presupposto che quest'ultima poteva trovare applicazione solo in assenza di un rimedio tipico, nel caso di specie astrattamente configurabile negli accordi contrattuali tra le parti. L'appellante precisa che si trattava di domanda subordinata, volta ad acquisire la ripetizione ottenuta dalla P.A. attraverso l'emanazione di atti che trovavano la loro Parte ragione al di fuori degli accordi contrattuali sottoscritti tra la e i Laboratori accreditati. Inoltre, rappresentava che, con la strutturazione dei budgets depurati dello sconto del 20%, esso appellante era stato costretto ad eseguire prestazioni in più, di cui godeva l'Asl di appartenenza.
§ 6 – Le questioni preliminari
Va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata in relazione alla domanda nuova introdotta dall'appellante per la prima volta nell'atto di appello con cui censura in maniera specifica e nuova la questione relativa al superamento del budget annuo e, con riguardo all'annualità 2013, si duole che: << si rinvia addirittura ad un provvedimento del Direttore Generale, palesemente incompetente ad emanare provvedimenti amministrativi con cui si individuano budget provvisori e non definitivi che non erano ancora stati predisposti dal Commissario ad Acta, donde l'inefficacia tra le parti del presente giudizio>>. L'appellante fa seguire, in via subordinata, il rilievo che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non risulterebbe provato, almeno in relazione all'anno 2013, il superamento del tetto di spesa e chiede, su tale diversa prospettazione, il riconoscimento [capo b) delle conclusioni] della spettanza di
€ 7.978,20 per l'anno 2013 pari al valore monetario dell'illegittima decurtazione tariffaria imposta per l'anno 2013.
Tanto premesso osserva la Corte che parte ricorrente, sul presupposto di aver subito una ingiustificata ed irragionevole decurtazione della remunerazione per gli anni 2010-
2013 pari a complessivi € 48.675,79 (di cui € 14.383,46 per l'anno 2010, € 14.183,43 per il 2011, € 12.130,70 per il 2012 ed € 7.978,20), si è lamentata in primo grado che Parte avesse applicato illegittimamente la decurtazione (c.d. sconto pari al 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio che la Finanziaria 2007 aveva previsto per il solo triennio 2007-2009) anche al triennio successivo;
ha quindi chiesto la condanna
Parte di al pagamento degli importi equivalenti allo sconto illegittimamente esteso alle prestazioni del successivo triennio e per il primo semestre del 2013 essendo poi entrato in vigore il nuovo tariffario con il D.M. 18 settembre 2012.
Anche nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado ha ribadito che: << Nel giudizio de quo l'oggetto è la restituzione di somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione a fronte di prestazione erogate, atteso che l'applicazione dello sconto non può essere protratta oltre il triennio (2007-2009) per cui tale decurtazione era stata stabilita. >>
Solo parte resistente ha eccepito, nella comparsa di costituzione di primo grado,
l'infondatezza della domanda per < Avvenuta saturazione del budget assegnato annualmente> ed il Tribunale in sentenza al punto 2 ha riportato l'eccezione dell
[...]
ed al punto 3 ha trascritto i budgets assegnati al Pt_4 E_
per le annualità in esame basando il suo giudizio sull'unica
[...]
documentazione versata in atti ovvero i docc. da 6 a 9 di parte resistente non contestati dalla ricorrente.
§ 7 –L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo è infondato.
Va osservato che il Tribunale ha accolto la tesi difensiva di parte ricorrente circa l'illegittima applicazione dello sconto per le annualità 2010 -2013 e ha concluso sul punto: << ma in nessuna parte della legge era previsto che l'applicazione dello sconto perdurasse fino all'emissione del nuovo tariffario che, peraltro, è intervenuto solo con il DM 18 settembre 2012.>>, salvo poi accogliere l'eccezione svolta dalla resistente di superamento del budget anno per anno fissato e rilevare che il budget era pressoché saturo per tutte le annualità, residuando per l'anno 2010 € 3,38, per l'anno 2011 € 1,76, per l'anno 2012 € 0,23 e per l'anno 2013 € 0,35 per un totale di € 5,72, importo per cui emetteva condanna nei confronti di Pt_4 non ha proposto appello incidentale avverso la questione dell'inapplicabilità Pt_4
dello sconto del 20% al triennio successivo al 2007-2009 che è quindi trascorsa in giudicato;
del resto la Suprema Corte ha da tempo enunciato il seguente principio, ormai consolidato:<
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione.>> (Cass. n.
20007/2020 e succ. conf.). Parte Il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la domanda di condanna dell' al versamento delle somme pari alla illegittima riduzione tariffaria praticata oltre il triennio 2007-2009 sul rilievo che l'applicazione delle tariffe, senza decurtazione, avrebbe comunque comportato il superamento dei tetti di spesa relativi alle annualità
2010-2013.
Il Tribunale è giunto a questa conclusione, come detto, in accoglimento dell'eccezione di saturazione del budget sollevata dalla resistente e sulla base della documentazione
(doc. da 6 a 9) da questa prodotta e non contestata in primo grado dal ricorrente;
il Parte primo giudice ha così valutato che aveva già corrisposto, anno per anno, alla parte ricorrente l'importo massimo riconoscibile sulla base del budget assegnato, fatta eccezione per i pochi euro residui, per i quali emetteva condanna fino all'importo massimo del budget per ogni singolo anno di riferimento.
Si osserva che nel presente grado non viene censurata la sentenza sotto il profilo dell'erronea valutazione e della violazione del criterio di giudizio di cui all'art. 115
c.p.c., della produzione documentale a cui il Tribunale ha fatto riferimento per affermare che il budget anno per anno era pressoché saturo, avendo l'appellate dedotto il vizio di violazione di legge e segnatamente della violazione o falsa applicazione dell'art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999.
Tanto premesso si osserva, quanto al primo profilo - e ribadito che la
[...]
non ha contestato in primo grado la documentazione E_
prodotta da con i docc. da 6 a 9, né ha dedotto che i budgets anno per Parte_4
anno disponibili non fossero stati superati- e ciò al fine di paralizzare l'eccezione di saturazione del budget – che è ormai orientamento consolidato della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 10182/2021; Cass. n. 5661/2021; Cass. n. 3403/2018) quello secondo cui
“In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice >> (da ultimo Cass. 19558/2024)
Nel caso in esame ha eccepito tempestivamente e documentato la Parte_4
saturazione del budget fino alla concorrenza massima, fatta eccezione per i centesimi oggetto di pronuncia di condanna, capo di sentenza avverso il quale non ha proposto appello incidentale.
In relazione al secondo profilo, relativo alla violazione o falsa applicazione dell'art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999 con cui l'appellante deduce che anche un ipotetico superamento del budget non avrebbe inficiato il suo diritto a vedersi applicata la tariffa piena a fronte delle prestazioni rese, esso va disatteso. Si osserva, invero, che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente, ormai consolidato, principio : < Infatti, tenuto conto che il budget viene individuato mediante la moltiplicazione del fabbisogno di prestazioni con la tariffa individuata per l'erogazione della prestazione, l'applicata della tariffa “non scontata” avrebbe dovuto comportare automaticamente la caducazione del tetto di spesa individuato sulla base della tariffa ritenuta illegittima (cambiando uno dei fattori della moltiplicazione non può non cambiare anche il prodotto, cioè il budget). Ad avviso della ricorrente, quando le norme di legge prevedono un “volume massimo” si riferiscono alle prestazioni, non al budget, che è un posteriori del sistema e non un apriori, essendo l'apriori il fabbisogno di salute che il Sistema Sanitario Nazionale è chiamato istituzionalmente a soddisfare.
4. Il motivo è infondato. Ad avviso della ricorrente, essendo il budget assegnato alla struttura sanitaria il prodotto della moltiplicazione tra la tariffa applicata ed il fabbisogno di prestazioni, ove fosse stata applicata la tariffa legittima, e non quella illegittimamente decurtata, ai sensi della L.
296/2006, il tetto di spesa assegnato alla struttura sarebbe caduto o comunque si sarebbe modificato in aumento. Tale ragionamento non può essere condiviso. Va osservato che, se è pur vero che deve essere garantito il diritto dei cittadini alla salute ed alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, tuttavia, tale diritto deve essere contemperato con altre esigenze di rilevanza pubblicistica, come l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di controllo della spesa sanitaria. Ed è proprio per la salvaguardia di tali esigenze che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile (cfr. Cass. 13884/2020). Nella stessa prospettiva, l'art. 8 quinquies comma 1° lett. e bis) d.lgs 229/1999 ha disposto che le
Regioni definiscono “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato…”. In sostanza, è stato previsto l'inserimento, negli accordi con cui è fissato il budget di spesa, di una clausola che ridetermini automaticamente il volume delle prestazioni erogabili dalla struttura accreditata, laddove nel corso dell'anno le tariffe per tali prestazioni siano variate in aumento, in modo tale da rendere il numero delle prestazioni compatibile con il tetto di spesa assegnato alla struttura di riferimento. 8 Ne consegue che, nel caso di specie, proprio in virtù del principio della ineludibilità del tetto di spesa, come declinato dalla norma sopra menzionata, l'aumento della tariffa non avrebbe in alcun modo determinato un aumento del budget a disposizione della struttura, ma solo una riduzione delle prestazioni erogate remunerabili, con la conseguenza che le conclusioni cui è addivenuta la Corte d'Appello sono del tutto corrette>>; nel caso in esame è il percorso motivazionale di prime cure ad essere conforme ai principi che successivamente sarebbero stati enunciati dalla cassazione risultando esplicitato che:<< tale obiezione non appare convincete, in quanto in ciascuno degli accordi contrattuali in atti era previsto espressamente che l'erogatore si impegnava ad assicurare le prestazioni fino a concorrenza del budget, che le prestazioni erogate oltre il tetto massino non sarebbero state riconosciute (…)>>
§ 7.2 –– Il secondo motivo è infondato
Osserva la Corte che non può trovare accoglimento nemmeno la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ. per risultare, a dire dell'appellante, arbitraria ed erronea la motivazione di prime cure con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di pagamento per l'arricchimento derivato ad dall'aver fruito di prestazioni in più correlate Pt_4
allo sconto del 20% illegittimamente applicato.
La questione qui devoluto risulta già sottoposta all'attenzione della Suprema Corte che si è così pronunciata: < per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile>> ( Cass. n.
13884/2020) e più recentemente:<< in tema di prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. >> (Cass.
n. 25514/2024) principi a cui la sentenza di prime cure è conforme e dai quali questa
Corte non ha motivo di discostarsi stante l'autorevolezza del precedente reso in fattispecie analoga.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro E_ Controparte_3
l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 8297/2020 pubblicata in data
3/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 28/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo