Sentenza 12 settembre 2017
Decreto presidenziale 10 luglio 2020
Improcedibile
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/10/2025, n. 7795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7795 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07795/2025REG.PROV.COLL.
N. 02386/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2018, proposto da Marmi Ducale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Mario Pilade Chiti e Natale Giallongo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
nei confronti
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Comune di Massa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 1080/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 ottobre 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Marmi Ducale S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento, in parte qua, della delibera del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015 n. 37 di approvazione dell’«Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
2. La società aveva chiesto inizialmente un rinvio nell’attesa dell’approvazione dei Piani Attuativi di Bacino Estrattivo PABE, che costituiscono strumenti attuativi parti integranti del PIT PPR e hanno il compito di declinare le regole generali di quest’ultimo, dettando la disciplina specifica di ciascun bacino estrattivo.
Il Comune di Massa quale concedente degli agri marmiferi ha deciso di promuovere PABE di iniziativa pubblica; perciò, ha adottato i PABE il 12 luglio 2021 con deliberazioni del Consiglio comunale n.114 e n.115; sono scaduti in data 27 settembre 2021 i termini per le osservazioni; i PABE sono stati successivamente oggetto di prescrizioni da parte della Conferenza di cui all’art. 114 l.r. 65/2014, alle quali il Comune deve dare adempimento.
A parere della società appellante, i contenuti specifici e concreti dei PABE adottati non appaiono pregiudizievoli per la prosecuzione dell’attività estrattiva attualmente in regime di proroga legale in assenza di pianificazione attuativa; dall’altro lato, nella denegata ipotesi in cui il completamento dei PABE conduca ad esiti sfavorevoli oppure il Comune di Massa non approvi gli strumenti, sono salvi in capo alla società mezzi di tutela che sono indipendenti dall’esito delle censure sottoposte al Consiglio di Stato e attinenti l’atto di pianificazione generale.
Per tali ragioni è venuto meno l’interesse a proseguire il contezioso.
3. La Regione Toscana si era a suo tempo costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
4. Il Collegio non può che prendere atto dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese possono compensarsi stante la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO