TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Onano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/04/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, obbligandosi tuttavia a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita a Cagliari nella Piazza
Granatieri di Sardegna n. 6, di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di
Cagliari, venga assegnata alla GN nella quale Parte_1
continuerà ad abitare con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1
3) Il signor si obbliga, sin d'ora, a prestare il suo consenso e la sua CP_1
collaborazione in relazione a qualsiasi adempimento necessario ai fini della successione nel contratto di locazione e assegnazione dell'immobile di cui al punto 2 in favore della GN . Pt_1
4) Il sig. comunica di aver trasferito il proprio domicilio in Cagliari nella CP_1
via Asproni 24 e si impegna a trasferire la propria residenza, ora fissata a
Pag. 2 di 3 Cagliari nella Piazza Granatieri di Sardegna n. 6, entro 120 giorni dall'omologa del presente accordo.
5) I coniugi concordano che gli arredi della casa coniugale restino alla GN
. Parte_1
6) Il signor si impegna a ritirare i suoi effetti personali entro il termine di CP_1
10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, mentre si impegna a ritirare i rimanenti beni entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente verbale;
la data del ritiro deve essere preventivamente concordata con la GN . Pt_1
7) I coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento, senza che nessuna delle due parti abbia nulla da pretendere dall'altra a nessun titolo.
8) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del titolo valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Onano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/04/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, obbligandosi tuttavia a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale sita a Cagliari nella Piazza
Granatieri di Sardegna n. 6, di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di
Cagliari, venga assegnata alla GN nella quale Parte_1
continuerà ad abitare con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1
3) Il signor si obbliga, sin d'ora, a prestare il suo consenso e la sua CP_1
collaborazione in relazione a qualsiasi adempimento necessario ai fini della successione nel contratto di locazione e assegnazione dell'immobile di cui al punto 2 in favore della GN . Pt_1
4) Il sig. comunica di aver trasferito il proprio domicilio in Cagliari nella CP_1
via Asproni 24 e si impegna a trasferire la propria residenza, ora fissata a
Pag. 2 di 3 Cagliari nella Piazza Granatieri di Sardegna n. 6, entro 120 giorni dall'omologa del presente accordo.
5) I coniugi concordano che gli arredi della casa coniugale restino alla GN
. Parte_1
6) Il signor si impegna a ritirare i suoi effetti personali entro il termine di CP_1
10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, mentre si impegna a ritirare i rimanenti beni entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente verbale;
la data del ritiro deve essere preventivamente concordata con la GN . Pt_1
7) I coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento, senza che nessuna delle due parti abbia nulla da pretendere dall'altra a nessun titolo.
8) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del titolo valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3