Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 29.
Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attivita' educative o caritative o ad altre attivita' pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attivita' che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attivita' educative o caritative o ad altre attivita' pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attivita' che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
Commentari • 11
- 1. Art. 831 c.c., Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di cultoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 18 novembre 2024 · 15.508408
[…] Tale principio è applicabile anche quando l'opera realizzata sia una chiesa con le sue pertinenze, in considerazione della natura privata generalmente attribuita agli enti ecclesiastici dall'art. 831 c.c. e, con specifico riferimento alle diocesi ed alle parrocchie, dall'art. 29 della legge n. 222 del 1985".
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Giurisprudenza • 36
- 1. Trib. Nola, sentenza 01/02/2022, n. 215Provvedimento: […] Canone 515) definisce la parrocchia come “una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo Diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore”. - L'Accordo del 18 Febbraio 1984 di Revisione del Concordato Lateranense e la legge 222/1985 art. 29, […] Parrocchie la natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (v. art. 29 Legge 222/1985).Leggi di più...
- art. 1808 c.c.·
- art. 447 c.p.c.·
- spese manutenzione·
- legittimazione attiva·
- proprietà ecclesiastica·
- restituzione immobile·
- risoluzione comodato·
- comodato precario·
- decadenza domanda riconvenzionale·
- art. 1183 c.c.