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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2714/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Onorato Gaia, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(PN) in data 03.12.1978 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Parte_2
EL (SA) in data 11.09.1972 (C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 31.05.2009 in Scala (SA), regolarmente trascritto nel
1 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Scala dell'anno 2009, al n.5 Parte
II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (11.08.2010) e Per_1 Per_2
(01.05.2012), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 1542/2023 del 06.03.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
28.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“a) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita a Scala (SA) alla via
2 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
n. 9; Pt_3
b) i figli staranno con i genitori a giorni alterni salvo modifiche dettate dalle esigenze dei ragazzi;
in relazione alle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno 24 dicembre con l'uno ed il 25 dicembre con l'altro e così il 31 dicembre con l'uno e il 1 gennaio con l'altro invertendo l'anno successivo;
per tutte le altre festività, sarà cura degli ex coniugi trovare un accordo in maniera da farle trascorrere con la massima serenità ai due minori;
per quanto riguarda le vacanze, considerate le attività lavorative di entrambi i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 gg consecutivi durante il periodo invernale, le date prescelte dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di poter programmare le rispettive ferie tenuto conto delle esigenze di entrambi i coniugi;
c) il signor verserà alla signora un contributo in forma indiretta al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017;
d) la signora percepirà la quota del 100% dell'assegno Unico ed Universale;
Pt_1
e) nel caso in cui l'Assegno Unico non dovesse più essere erogato o dovesse diminuire nell'ammontare, il signor si obbliga a corrispondere il relativo importo Pt_2 mensile in favore della signora ad integrazione del contributo indiretto al Pt_1 mantenimento dei figli di cui al punto c);
f) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a EL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
11.09.1972 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Scala (SA) dell'anno 2009, al n. 5 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scala (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. Onorato Gaia, C.F._2 elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(PN) in data 03.12.1978 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Parte_2
EL (SA) in data 11.09.1972 (C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 31.05.2009 in Scala (SA), regolarmente trascritto nel
1 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Scala dell'anno 2009, al n.5 Parte
II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (11.08.2010) e Per_1 Per_2
(01.05.2012), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 1542/2023 del 06.03.2023, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.12.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
28.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“a) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita a Scala (SA) alla via
2 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
n. 9; Pt_3
b) i figli staranno con i genitori a giorni alterni salvo modifiche dettate dalle esigenze dei ragazzi;
in relazione alle festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno 24 dicembre con l'uno ed il 25 dicembre con l'altro e così il 31 dicembre con l'uno e il 1 gennaio con l'altro invertendo l'anno successivo;
per tutte le altre festività, sarà cura degli ex coniugi trovare un accordo in maniera da farle trascorrere con la massima serenità ai due minori;
per quanto riguarda le vacanze, considerate le attività lavorative di entrambi i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 gg consecutivi durante il periodo invernale, le date prescelte dovranno essere comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di poter programmare le rispettive ferie tenuto conto delle esigenze di entrambi i coniugi;
c) il signor verserà alla signora un contributo in forma indiretta al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (quattrocento/00) entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017;
d) la signora percepirà la quota del 100% dell'assegno Unico ed Universale;
Pt_1
e) nel caso in cui l'Assegno Unico non dovesse più essere erogato o dovesse diminuire nell'ammontare, il signor si obbliga a corrispondere il relativo importo Pt_2 mensile in favore della signora ad integrazione del contributo indiretto al Pt_1 mantenimento dei figli di cui al punto c);
f) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
3 Proc. R.V.G. n. 2714/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a EL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
11.09.1972 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Scala (SA) dell'anno 2009, al n. 5 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scala (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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