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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2984/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Grignani, presso lo studio del quale in Melegnano (MI), Via Marconi n. 5, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Ferrari, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale in Paullo (MI), Via Milano n. 185, risulta elettivamente domiciliato
APPELLATO
Causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter, c. 6, c.p.c. n. 10343/2024 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 29.07.2024.
CONCLUSIONI PER
MATTEO DEL GIUDICE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: pagina 1 di 7 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza n. cronol. 10343/2024 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ada Cappello, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3054/2022, depositata in cancelleria in data 29/07/2024 e notificata all'appellante, ex art. 354 c.p.c. pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo giudice;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
Nel merito:
- rigettare tutte le istanze, domande, eccezioni ed argomentazioni di parte appellante e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
- con vittoria di spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvedeva:
1) Accertava il legittimo esercizio da parte del sig. del diritto di recesso dal contratto CP_1 preliminare di compravendita dell'immobile sito in San Giuliano Milanese (MI), via Colombara n. 13 stipulato inter partes per inadempimento di al pagamento del prezzo;
Parte_1
2) Accertava il diritto del sig. a ritenere la somma di € 15.000,00 ricevuta a titolo di CP_1
caparra confirmatoria;
3) Accertava e dichiarava che il sig. occupa in modo illegittimo e senza titolo dal Parte_1
13.10.2022 l'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in San Giuliano Milanese (MI), CP_1
via Colombara n. 13;
pagina 2 di 7 4) Condannava il sig. a rilasciare l'unità immobiliare di proprietà del sig. Parte_1 [...]
sita in San Giuliano Milanese (MI), via Colombara n. 13, entro 60 giorni dalla notificazione CP_1
del provvedimento;
5) Condannava il sig. a corrispondere al sig. a titolo di indennità di Parte_1 CP_1 occupazione l'importo mensile di € 1.190,40, per ogni mensilità dal 13.10.2022 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla liquidazione all'effettivo soddisfo, per le ragioni di cui alla parte motiva, somma da cui sottrarre l'importo € 8.000,00, già versato dal sig. a Parte_1
titolo di acconto;
6) Condannava il sig. a rifondere al sig. le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquidava in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Lodi di accertare la legittimità CP_1
del recesso dal medesimo esercitato a fronte del grave inadempimento posto in essere da Parte_1
rispetto al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes,
[...] domandando altresì, per l'effetto, di poter trattenere l'importo della caparra e di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione.
A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente esponeva che:
- in data 19.6.2017, le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile, meglio descritto in atti, sito in San Giuliano Milanese, via Colombara n. 13 e di proprietà di CP_1
- il prezzo di vendita pattuito era pari ad € 195.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità: i)
€ 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare;
ii) € 24.000,00 in rate mensili di € 1.000,00, a titolo di mero acconto, con scadenza il giorno 1 del mese, con decorrenza dall'1.8.2017; iii) € 156.000,00 residui a mezzo assegni circolari derivanti dal mutuo che il promissario acquirente avrebbe acceso;
mutuo che, tuttavia, non era dedotto quale condizione sospensiva del contratto;
- le parti convenivano anche un termine essenziale, indicato nel 30.9.2019, per addivenire alla stipula del contratto definitivo;
- tra le obbligazioni assunte dal promittente venditore vi era la regolarizzazione a propria cura e spese dello stato di fatto dell'immobile sotto il profilo urbanistico-catastale, al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo;
- il contratto non veniva registrato, né trascritto e, conformemente agli accordi, il sig. Parte_1 corrispondeva la caparra confirmatoria di € 15.000,00;
pagina 3 di 7 - il promissario acquirente – a cui erano state consegnate le chiavi dell'immobile al solo fine di eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione previsti – si trasferiva nell'abitazione assieme alla famiglia e, dopo aver corrisposto i primi otto acconti mensili, dal marzo 2018 interrompeva ogni ulteriore versamento, impedendo altresì al promittente venditore di accedere all'immobile al fine di eseguire i rilievi utili alla sanatoria urbanistica;
- in prossimità della data concordata per la stipula del contratto definitivo, esplicitava a Parte_1 le proprie difficoltà economiche, tali da impedirgli di acquistare l'immobile, e chiedeva di CP_1
convenire un nuovo termine, salvo poi trasmettere in data 24.01.2022, a mezzo del proprio legale, una missiva con la quale rappresentava come le difformità del bene fossero insanabili e tali da impedire la concessione di un mutuo, ribadendo di non voler concedere l'accesso all'interno dell'abitazione e domandando una riduzione del prezzo pattuito;
- il promissario acquirente, pur continuando ad abitare l'immobile di proprietà del promittente venditore, ometteva di riscontrare la missiva con cui quest'ultimo domandava nuovamente il pagamento degli acconti insoluti, pari a € 16.000,00, e la liberazione dell'immobile, sicché, con raccomandata del 13.10.2022, esercitava il recesso contrattuale e comunicava alla CP_1 controparte di trattenere l'importo di € 15.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, c. 2, c.c.
All'udienza del 12.7.2023, il giudice istruttore domandava a parte ricorrente la produzione di copia del certificato di residenza relativo a al fine di verificare il perfezionamento della Parte_1
notifica.
All'udienza del 29.09.2023, il giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione. Parte_1
Con ordinanza del 10.04.2024, il giudice istruttore, rilevato che dal certificato di residenza depositato da parte ricorrente risultava che risiedesse in San Giuliano Milanese Via Della Parte_1
Circonvallazione n. 13 e non n. 15, come esposto da parte ricorrente, concedeva a il CP_1
termine di 10 giorni per fornire chiarimenti in ordine al luogo di effettiva residenza di Parte_1
[...]
Con note del 16.4.2024, parte ricorrente forniva pertanto i chiarimenti richiesti dal giudice istruttore in merito al preciso indirizzo di residenza del resistente;
chiarimenti che venivano evidentemente ritenuti sufficienti dal Tribunale che, con ordinanza n. 10343/2024, pubblicata in data 29.07.2024, si pronunciava definitivamente sulla controversia, accogliendo le domande attoree.
pagina 4 di 7 Avverso la summenzionata ordinanza interponeva gravame affidandosi a un unico Parte_1 motivo d'appello, con il quale lamenta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, non avendo parte ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Conseguentemente, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
argomentato e conseguentemente domandando il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla disamina della documentazione a tal fine versata in atti dal ricorrente nel giudizio di prime cure risulta invero palese come il primo Giudice abbia errato nel ritenere perfezionata la notifica ex art. 140
c.p.c., giungendo così a dichiarare, altrettanto erroneamente, la contumacia del resistente odierno appellante Parte_1
Come noto, l'art. 140 c.p.c. – a mente del quale “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” – è stato interessato da una declaratoria di illegittimità costituzionale “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” (cfr. Corte costituzionale, sentenza
14 gennaio 2010, n. 3).
A tale pronuncia, la cui ratio riposa nell'ineludibile necessità di garantire l'effettività del contraddittorio (art. 111, c. 2, Cost.) e, conseguentemente, l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24
Cost.), ha fatto seguito l'adeguamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in una recente pagina 5 di 7 sentenza resa a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr. Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n
10012).
Ebbene, così specificata la corretta, in quanto costituzionalmente orientata, interpretazione da riservare all'art. 140 c.p.c., risulta evidente come nel giudizio de quo il procedimento notificatorio non sia stato perfezionato, atteso che parte ricorrente si è limitata a produrre la relata di notifica ad opera dell'Ufficiale Giudiziario datata 01.06.2023, unitamente alla copia della busta della raccomanda giudiziaria di rimessione al mittente datata 05.06.2023 (cfr. doc. 1 fascicolo I grado , tra le CP_1
quali è peraltro intercorso un termine inferiore a quello di legge, omettendo tuttavia di produrre la cartolina attestante l'avviso di ricevimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e conseguentemente dell'ordinanza n. 10343/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata in data 29.07.2024;
pagina 6 di 7 - visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 grado, liquidate in € 4.997,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 26.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2984/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Grignani, presso lo studio del quale in Melegnano (MI), Via Marconi n. 5, risulta elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Ferrari, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale in Paullo (MI), Via Milano n. 185, risulta elettivamente domiciliato
APPELLATO
Causa avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter, c. 6, c.p.c. n. 10343/2024 del
Tribunale di Lodi, pubblicata in data 29.07.2024.
CONCLUSIONI PER
MATTEO DEL GIUDICE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: pagina 1 di 7 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'ordinanza n. cronol. 10343/2024 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ada Cappello, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3054/2022, depositata in cancelleria in data 29/07/2024 e notificata all'appellante, ex art. 354 c.p.c. pronunciare sentenza di rimessione della causa al primo giudice;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
Nel merito:
- rigettare tutte le istanze, domande, eccezioni ed argomentazioni di parte appellante e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
- con vittoria di spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvedeva:
1) Accertava il legittimo esercizio da parte del sig. del diritto di recesso dal contratto CP_1 preliminare di compravendita dell'immobile sito in San Giuliano Milanese (MI), via Colombara n. 13 stipulato inter partes per inadempimento di al pagamento del prezzo;
Parte_1
2) Accertava il diritto del sig. a ritenere la somma di € 15.000,00 ricevuta a titolo di CP_1
caparra confirmatoria;
3) Accertava e dichiarava che il sig. occupa in modo illegittimo e senza titolo dal Parte_1
13.10.2022 l'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in San Giuliano Milanese (MI), CP_1
via Colombara n. 13;
pagina 2 di 7 4) Condannava il sig. a rilasciare l'unità immobiliare di proprietà del sig. Parte_1 [...]
sita in San Giuliano Milanese (MI), via Colombara n. 13, entro 60 giorni dalla notificazione CP_1
del provvedimento;
5) Condannava il sig. a corrispondere al sig. a titolo di indennità di Parte_1 CP_1 occupazione l'importo mensile di € 1.190,40, per ogni mensilità dal 13.10.2022 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dalla liquidazione all'effettivo soddisfo, per le ragioni di cui alla parte motiva, somma da cui sottrarre l'importo € 8.000,00, già versato dal sig. a Parte_1
titolo di acconto;
6) Condannava il sig. a rifondere al sig. le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquidava in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Lodi di accertare la legittimità CP_1
del recesso dal medesimo esercitato a fronte del grave inadempimento posto in essere da Parte_1
rispetto al contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato inter partes,
[...] domandando altresì, per l'effetto, di poter trattenere l'importo della caparra e di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile e al pagamento dell'indennità di occupazione.
A sostegno delle proprie pretese, parte ricorrente esponeva che:
- in data 19.6.2017, le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile, meglio descritto in atti, sito in San Giuliano Milanese, via Colombara n. 13 e di proprietà di CP_1
- il prezzo di vendita pattuito era pari ad € 195.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità: i)
€ 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria versati contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare;
ii) € 24.000,00 in rate mensili di € 1.000,00, a titolo di mero acconto, con scadenza il giorno 1 del mese, con decorrenza dall'1.8.2017; iii) € 156.000,00 residui a mezzo assegni circolari derivanti dal mutuo che il promissario acquirente avrebbe acceso;
mutuo che, tuttavia, non era dedotto quale condizione sospensiva del contratto;
- le parti convenivano anche un termine essenziale, indicato nel 30.9.2019, per addivenire alla stipula del contratto definitivo;
- tra le obbligazioni assunte dal promittente venditore vi era la regolarizzazione a propria cura e spese dello stato di fatto dell'immobile sotto il profilo urbanistico-catastale, al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo;
- il contratto non veniva registrato, né trascritto e, conformemente agli accordi, il sig. Parte_1 corrispondeva la caparra confirmatoria di € 15.000,00;
pagina 3 di 7 - il promissario acquirente – a cui erano state consegnate le chiavi dell'immobile al solo fine di eseguire a proprie spese i lavori di ristrutturazione previsti – si trasferiva nell'abitazione assieme alla famiglia e, dopo aver corrisposto i primi otto acconti mensili, dal marzo 2018 interrompeva ogni ulteriore versamento, impedendo altresì al promittente venditore di accedere all'immobile al fine di eseguire i rilievi utili alla sanatoria urbanistica;
- in prossimità della data concordata per la stipula del contratto definitivo, esplicitava a Parte_1 le proprie difficoltà economiche, tali da impedirgli di acquistare l'immobile, e chiedeva di CP_1
convenire un nuovo termine, salvo poi trasmettere in data 24.01.2022, a mezzo del proprio legale, una missiva con la quale rappresentava come le difformità del bene fossero insanabili e tali da impedire la concessione di un mutuo, ribadendo di non voler concedere l'accesso all'interno dell'abitazione e domandando una riduzione del prezzo pattuito;
- il promissario acquirente, pur continuando ad abitare l'immobile di proprietà del promittente venditore, ometteva di riscontrare la missiva con cui quest'ultimo domandava nuovamente il pagamento degli acconti insoluti, pari a € 16.000,00, e la liberazione dell'immobile, sicché, con raccomandata del 13.10.2022, esercitava il recesso contrattuale e comunicava alla CP_1 controparte di trattenere l'importo di € 15.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, c. 2, c.c.
All'udienza del 12.7.2023, il giudice istruttore domandava a parte ricorrente la produzione di copia del certificato di residenza relativo a al fine di verificare il perfezionamento della Parte_1
notifica.
All'udienza del 29.09.2023, il giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione. Parte_1
Con ordinanza del 10.04.2024, il giudice istruttore, rilevato che dal certificato di residenza depositato da parte ricorrente risultava che risiedesse in San Giuliano Milanese Via Della Parte_1
Circonvallazione n. 13 e non n. 15, come esposto da parte ricorrente, concedeva a il CP_1
termine di 10 giorni per fornire chiarimenti in ordine al luogo di effettiva residenza di Parte_1
[...]
Con note del 16.4.2024, parte ricorrente forniva pertanto i chiarimenti richiesti dal giudice istruttore in merito al preciso indirizzo di residenza del resistente;
chiarimenti che venivano evidentemente ritenuti sufficienti dal Tribunale che, con ordinanza n. 10343/2024, pubblicata in data 29.07.2024, si pronunciava definitivamente sulla controversia, accogliendo le domande attoree.
pagina 4 di 7 Avverso la summenzionata ordinanza interponeva gravame affidandosi a un unico Parte_1 motivo d'appello, con il quale lamenta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, non avendo parte ricorrente prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Conseguentemente, parte appellante chiede che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
argomentato e conseguentemente domandando il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla disamina della documentazione a tal fine versata in atti dal ricorrente nel giudizio di prime cure risulta invero palese come il primo Giudice abbia errato nel ritenere perfezionata la notifica ex art. 140
c.p.c., giungendo così a dichiarare, altrettanto erroneamente, la contumacia del resistente odierno appellante Parte_1
Come noto, l'art. 140 c.p.c. – a mente del quale “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” – è stato interessato da una declaratoria di illegittimità costituzionale “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione” (cfr. Corte costituzionale, sentenza
14 gennaio 2010, n. 3).
A tale pronuncia, la cui ratio riposa nell'ineludibile necessità di garantire l'effettività del contraddittorio (art. 111, c. 2, Cost.) e, conseguentemente, l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24
Cost.), ha fatto seguito l'adeguamento della giurisprudenza di legittimità, la quale in una recente pagina 5 di 7 sentenza resa a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr. Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 15 aprile 2021, n
10012).
Ebbene, così specificata la corretta, in quanto costituzionalmente orientata, interpretazione da riservare all'art. 140 c.p.c., risulta evidente come nel giudizio de quo il procedimento notificatorio non sia stato perfezionato, atteso che parte ricorrente si è limitata a produrre la relata di notifica ad opera dell'Ufficiale Giudiziario datata 01.06.2023, unitamente alla copia della busta della raccomanda giudiziaria di rimessione al mittente datata 05.06.2023 (cfr. doc. 1 fascicolo I grado , tra le CP_1
quali è peraltro intercorso un termine inferiore a quello di legge, omettendo tuttavia di produrre la cartolina attestante l'avviso di ricevimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte non può che rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e, visto l'art. 354 c.p.c., dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge, pari a mesi tre.
Trattandosi di rinvio ex art 354 c.p.c., la Corte deve provvedere, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo, la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 maggio 2021,
n. 11865; Cass. civ., sez. III, ord. 30 aprile 2024, n. 11661).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e conseguentemente dell'ordinanza n. 10343/2024 emessa dal Tribunale di Lodi e pubblicata in data 29.07.2024;
pagina 6 di 7 - visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice, dinanzi al quale la causa medesima dovrà essere riassunta nel termine di legge di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 grado, liquidate in € 4.997,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 26.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Alberto Massimo Vigorelli
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