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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 504/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 504/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto Pozzi ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Cavalese (TN) in data 14 maggio 2018 e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 20 giugno 2019. Per_1
Con ricorso ex art. 473bis.49 e art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle
1 condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. resterà nella Pt_1 disponibilità di quest'ultimo. La sig.ra entro giugno 2024, trasferirà Pt_2
altrove la propria residenza, occupandosi di reperire una nuova abitazione;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Per_1
allocato presso la madre una volta che questa avrà reperito una nuova dimora ove risiedere;
3) Il padre potrà trascorrere con il figlio tutto il tempo che avrà a disposizione, senza limitazione di orari o di giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i coniugi e previo accordo tra gli stessi;
4) Durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio trascorrerà con i genitori un egual periodo di tempo, che verrà preventivamente concordato tra le parti;
5) Durante le vacanze estive i genitori, fatta eccezione per le eventuali attività da far svolgere al minore e che verranno concordate preventivamente, trascorreranno con il figlio un egual periodo di vacanza ciascuno. L'individuazione del periodo di ferie dovrà essere comunicato da ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno
e in modo tale da consentire la reciproca programmazione anche in funzione degli impegni lavorativi di ciascuno;
6) in ragione del paritetico tempo che il minore trascorrerà con i genitori, questi ultimi provvederanno autonomamente al suo mantenimento ordinario;
7) Le spese straordinarie del minore verranno invece divise al 50% tra i coniugi.
Gli importi di spesa superiori ai 300,00 € dovranno essere previamente concordati tra le parti, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza. Il rimborso pro quota del 50% dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esibizione della pezza giustificativa di spesa;
8) L'autovettura mod. Audi A4 tg. FT 244 KV resterà assegnata ed intestata alla sig.ra L'autovettura mod. Mitzubishi Pajero tg. ZA 980 WH resterà Pt_2
assegnata ed intestata al sig. Pt_1
9) Gli assegni familiari saranno riconosciuti in favore della sig.ra . Pt_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 65/2024 di data 18 aprile 2024, pubblicata il 22 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è
2 stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 6 dicembre 2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza del 25 marzo 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 65/2024 di data 18 aprile 2024, pubblicata il 22 aprile 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. e (c.f. ) a
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cavalese (TN) in data 14 maggio 2018, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 504/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Roberto Pozzi ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Cavalese (TN) in data 14 maggio 2018 e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 20 giugno 2019. Per_1
Con ricorso ex art. 473bis.49 e art. 473bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle
1 condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) L'abitazione coniugale, di proprietà dei genitori del sig. resterà nella Pt_1 disponibilità di quest'ultimo. La sig.ra entro giugno 2024, trasferirà Pt_2
altrove la propria residenza, occupandosi di reperire una nuova abitazione;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà Per_1
allocato presso la madre una volta che questa avrà reperito una nuova dimora ove risiedere;
3) Il padre potrà trascorrere con il figlio tutto il tempo che avrà a disposizione, senza limitazione di orari o di giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i coniugi e previo accordo tra gli stessi;
4) Durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio trascorrerà con i genitori un egual periodo di tempo, che verrà preventivamente concordato tra le parti;
5) Durante le vacanze estive i genitori, fatta eccezione per le eventuali attività da far svolgere al minore e che verranno concordate preventivamente, trascorreranno con il figlio un egual periodo di vacanza ciascuno. L'individuazione del periodo di ferie dovrà essere comunicato da ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno
e in modo tale da consentire la reciproca programmazione anche in funzione degli impegni lavorativi di ciascuno;
6) in ragione del paritetico tempo che il minore trascorrerà con i genitori, questi ultimi provvederanno autonomamente al suo mantenimento ordinario;
7) Le spese straordinarie del minore verranno invece divise al 50% tra i coniugi.
Gli importi di spesa superiori ai 300,00 € dovranno essere previamente concordati tra le parti, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza. Il rimborso pro quota del 50% dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esibizione della pezza giustificativa di spesa;
8) L'autovettura mod. Audi A4 tg. FT 244 KV resterà assegnata ed intestata alla sig.ra L'autovettura mod. Mitzubishi Pajero tg. ZA 980 WH resterà Pt_2
assegnata ed intestata al sig. Pt_1
9) Gli assegni familiari saranno riconosciuti in favore della sig.ra . Pt_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 65/2024 di data 18 aprile 2024, pubblicata il 22 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è
2 stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 6 dicembre 2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza del 25 marzo 2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 65/2024 di data 18 aprile 2024, pubblicata il 22 aprile 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. e (c.f. ) a
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cavalese (TN) in data 14 maggio 2018, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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