Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 901/2024 promossa da
C.F. , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ottavia Palumbo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.03.2024, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso i provvedimenti dell' datati 6.09.2023 e 10.01.2024, chiedendo il loro annullamento nonché la CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' sulla sua pensione. Con condanna CP_1
alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
______________________
, eliminata per decesso del titolare, è stata corrisposto un pagamento non dovuto Persona_1 per un importo complessivo di euro 3.107,04” in quanto “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; a seguire, con provvedimento del 10.01.2024, il medesimo Istituto informava la ricorrente che “tale importo sarà recuperato sulla sua pensione SPT n. 02341497 attraverso una trattenuta di 700,00 euro mensili, a partire dalla prima rata utile”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che le somme erogate dall' al de cuius CP_1 Persona_1
attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – ma piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Segnatamente, dalla documentazione versata in atti si evince che l'indebito per cui vi è causa trae origine dal sopravvenuto accertamento dell'assenza del requisito sanitario in ordine alla percezione della prestazione di invalidità civile a lui precedentemente riconosciuta.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del d.l. n. 323/1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 425/1996, “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”; ancora l'art. 52, comma 3, della legge n.449/1997, prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”, il quale, a sua volta, dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Sul punto, si osserva che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 agosto 2022, n.
24180), l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare che è documentato (e, ancor più, incontestato) che l' abbia comunicato al de cuius , in data CP_1 Persona_1
18.05.2019 e 28.05.2019, il verbale della Commissione Medica del 2.05.2019 con cui era stato dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 2 L. 118/71” senza diritto all'indennità di accompagnamento;
ne consegue che se da un lato, avuto riguardo alle date di comunicazione del verbale della Commissione medica, l' non può chiedere alla parte CP_1
ricorrente la restituzione della somma erogata, in favore del de cuius , nel mese di Persona_1
maggio 2019 a titolo di indennità di accompagnamento, dall'altro l'Istituto ha titolo per la ripetizione, nei confronti dell'odierna ricorrente, della somma erogata nel periodo compreso tra l'1.06.2019 e il 31.10.2019.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione, nei CP_1
confronti di parte ricorrente, della somma corrisposta, in favore del de cuius , a Persona_1 titolo di prestazione di invalidità civile nel mese di maggio 2019 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
resistente alla restituzione della somma trattenuta a tale titolo;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo