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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 147/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente
DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calascibetta in C.da Valle Piraino snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Laura
Ballati;
E DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]in C.da Valle Piraino snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Filippo William Mantegna;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.1.2025, i coniugi e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Calascibetta, in data 06.02.1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta, Numero 1, Parte I,
Anno 1996, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato ad [...] il Per_1
13.03.1999), (nato ad [...] l' 1.10.2005) e (nata ad [...] il [...]), hanno Per_2 Per_3 chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21.01.2025 e confermate all'udienza del 30.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia minore stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze Persona_4 indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 30.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1 ad Enna il 18.12.1974 e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1974, che hanno contratto matrimonio civile in Calascibetta in data 06.02.1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta, Atto
n. 1, Parte I, Anno 1996; - omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minore, ed ai rapporti Persona_4 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
21.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente
DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Calascibetta in C.da Valle Piraino snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Laura
Ballati;
E DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]in C.da Valle Piraino snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Filippo William Mantegna;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.02.2025 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.1.2025, i coniugi e premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Calascibetta, in data 06.02.1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta, Numero 1, Parte I,
Anno 1996, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato ad [...] il Per_1
13.03.1999), (nato ad [...] l' 1.10.2005) e (nata ad [...] il [...]), hanno Per_2 Per_3 chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21.01.2025 e confermate all'udienza del 30.04.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia minore stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze Persona_4 indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 30.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1 ad Enna il 18.12.1974 e (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1974, che hanno contratto matrimonio civile in Calascibetta in data 06.02.1996, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Calascibetta, Atto
n. 1, Parte I, Anno 1996; - omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minore, ed ai rapporti Persona_4 economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
21.01.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta