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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3513/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Santa Spina Presidente dott.SA AleSAndra Migliorino Giudice relatore dott.SA Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3513 /2019 promoSA da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pisa, via Giusti n. 10, presso lo studio dell'avv. STEFANIA MEZZETTI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pisa, Lung'Arno Mediceo n. 56, presso lo studio dell'avv. SAMUELE MARCHETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- resistente con intervento del PM in sede oggetto: “separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Per parte ricorrente: “Il procuratore della IG.ra , visto il disposto Parte_1
del 21.11.2024, conclude, affinchè il Tribunale di Pisa, vista la avvenuta pubblicazione il giorno 30.6.2021 della sentenza non definitiva n. 885/2021 con cui è stata dichiarato la separazione dei coniugi e rigettata e respinta Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda, accolta la domanda di addebito proposta dalla IG.ra
[...]
nei confronti del marito, statuisca quali condizioni accessorie, che dovranno Parte_1 regolare definitivamente la separazione dei predetti coniugi: 1) l'affidamento esclusivo Per_ della figlia minore con sua collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso la madre, con possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano la bambina, con possibilità per la
IG.ra di rientrare in Sicilia con la figlia, prima dell'inizio del Parte_1
Per_ prossimo anno scolastico di considerato che lavora fuori Controparte_1
regione e non resta con la figlia con costanza e regolarità, secondo il calendario disposta, soprattutto infrasettimanalmente, mentre la madre, a causa dei gravi problemi di salute, necessità del supporto della sua famiglia di origine familiare;
2) la possibilità per il padre di vedere la figlia a fine settimana alterni, dal venerdi dall'uscita di scuole sino al lunedi Per_ mattina ed un altro giorno infrasettimanale, due nella settimana in cui starà con la madre nel week end di spettanza materna , e di restare con lei continuativamente per 15 giorni durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per 7 durante quelle natalizie e per 3 durante quelle pasquali s tare con lei, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno. rimettendo alla valutazione del Tribunale il calendario da prevedere nel caso di autorizzazione al trasferimento della madre e della figlia in Sicilia, potendosi valorizzare i periodi di vacanza scolastica, ferma la possibilità per il padre, ogni quale volta potrà recarsi in Sicilia, di restare con la figlia quanto vorrà. 3) l'obbligo per CP_1
di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a
[...]
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia € 500,00 mensili, o quella somma maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica, oltre al 75% delle spese straordinarie neceSArie per la figlia, spese che avrebbero dovuto dovranno essere individuate, facendo riferimento alle Linee Guida del
CNF del novembre 2017,nonché € 300,00 mensili, o quella somma maggiore o minore di
pagina 2 di 21 giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica per il personale mantenimento della IG.ra . Con riserva di chiedere il risarcimento Parte_1
dei danni tutti, morali e materiali, subiti in altro e separato giudizio e con vittoria di spese
e compensi di lite, ivi comprese quelle di CTU e CTP.”.
Per parte resistente: “Voglia questo Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale
Per_ dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso paritetico della figlia prevedendo che la figlia trascorra una settimana con ciascun genitore o, in subordine, adottare il calendario di permanenza previsto dai provvedimenti temporanei ed urgenti Disporre che il
Per_ mantenimento della figlia avvenga in modalità diretta da parte di ciascun genitore o, in subordine, ponendo a carico del signor un assegno di mantenimento pari ad CP_1
euro 300 mensili o, in ulteriore subordine, nella misura maggiore o minore che sarà
Per_ determinata da questo Tribunale. Porre le spese straordinarie per a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Voglia altresì respingere tutte le richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto o in diritto. Con vittoria di spese e onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 31.7.2019, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente con cui aveva contratto matrimonio a Montegridolfo Controparte_1
il 23.6.2012 e dal quale era nata la figlia il 6.2.2013. Per_1
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, il quale era solito tenere comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della coniuge, culminati in plurimi episodi di violenza fisica dal 2013 e sino al 2017. Nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe mostrato alcune “stranezze” comportamentali in prossimità delle nozze, poi divenute disturbi psicologici di vario genere e aggravatesi in condotte controllanti, maniacali e connotate da immotivata e sproporzionata gelosia. Un primo episodio di violenza fisica risalirebbe al 20-12-2013, allorquando, all'esito di una banale discussione, il merito avrebbe simulato di buttare giù dalle scale la moglie;
un secondo episodio risalirebbe ad aprile 2014, quando il CP_1
avrebbe impedito alla moglie di recarsi a Roma per un corso di formazione e un ulteriore pagina 3 di 21 episodio sarebbe datato 27.6.2014, giorno in cui la ricorrente sarebbe stata colpita con un pugno sul capo quando, peraltro, teneva la figlia minore in braccio. Nell'occasione, la ricorrente ha riferito di essere stata costretta a fare da “scudo” alla figlia. Ella, dopo l'attivazione del codice rosa (da parte del Pronto Soccorso) avrebbe poi trovato rifugio in
Sicilia, presso la proria famiglia di origine. Le condotte violente sarebbero proseguite anche nel 2014, all'esito del rientro in abitazione con il marito: il 6.12.2014 il le CP_1
avrebbe infatti tolto la carta di credito e le avrebbe quindi impedito di avere delle risorse da spendere. A fronte di un tentativo di separazione, nel 2015, e di un periodo di “relativa” tranquillità familiare, la ricorrente sarebbe stata vittima di un grave episodio di violenza fisica in data 22.10.2017, dalla quale è scaturito un procedimento penale. Anche all'inizio del 2019 la ricorrente sarebbe stata vittima dii un'aggressione, per mano del marito, il quale avrebbe tentato di sottrarle la borsa per tornare in possesso di due assegni che le aveva da poco consegnato.
Le condotte contestate attengono quindi a violenza, maltrattamenti in famiglia, mobbing familiare e infedeltà coniugale. Per tali ragioni la ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'affido esclusivo della figlia minore in proprio favore, collocata presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale;
il diritto di visita padre/figlia regolato secondo weekend alternati senza pernotto, con monitoraggio del Servizio Sociale;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore della minore pari a 1500 euro al mese oltre al 75% delle spese straordinarie;
la previsione di un assegna separativo a carico del marito dell'importo di 2.000 euro al mese.
All'esito dell'udienza presidenziale (4.11.2019), si è costituito il resistente (in data
22.11.2019), il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla controparte.
In particolare, il resistente ha dedotto: - di essere una persona stabile e amante del controllo;
- che si è trattato di una relazione altamente conflittuale, durante la quale ha tenuto che la madre non fosse in grado di crescere la figlia;
- che la moglie avrebbe tenuto condotte aggressive contro di lui;
- che gli episodi narrati dalla controparte sarebbero stati caricati di
“peso eccessivo” e di una lettura “strumentale a fini processuali”; - di non averla mai lasciata sola in ospedale;
- di avere subito un'aggressione fisica dalla nel Parte_1
maggio 2017; - che la moglie avrebb distrutto i suoi effetti personali;
- che il litigio del
2019 sarebbe seguito alla decisione unilaterale della madre ad iscrivere la bambina a scuola pagina 4 di 21 ad Acireale;
- di essere un ottimo padre, a fronte della condotta ostacolante della moglie. Il resistente ha altresì elencato le spese mensili sostenute.
In data 2.3.2020 si è tenuta udienza presidenziale e il 3.3.2020 è stata disposta CTU sulla capacità è stata depositata in data 1.6.2020. Il 12.10.2020 si è tenuta l'udienza presidenziale, all'esito della quale sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva del 30.6.2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria.
E' stata quindi sentita una teste e successivamente nominata CTU avente ad oggetto la personalità e la capacità genitoriale del resistente. Nelle more, è stata pronunciata sentenza penale di condanna nei confronti del resistente (del 28.2.2023), per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ricorrente. Il 5.8.2023 è stata depositata la relazione della
CTU dott.SA Per_2
Con ricorso depositato il 15.4.2024, la ricorrente ha segnalato che il resistente ha modificato unilateralmente la residenza della figlia minore ed ha assunto altre gravi condotte pregiudizievoli.
Sono stati quindi escussi ulteriori testi e in data 13.8.2024 è stata sentita la minore Per_1
Esaurita l'istruttoria, in data 5.12.2024 la causa è stata rimeSA al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
*****
1. Il Tribunale, pronunciata la separazione personale tra le parti a motivo della frattura della comunione materiale e morale della coppia, esamina in primo luogo la domanda di addebito introdotta dalla ricorrente.
In proposito, ha domandato che la separazione fosse Parte_1
addebitata al coniuge in considerazione del fatto che lo stesso, in costanza di matrimonio, avrebbe tenuto comportamenti violenti dal punto di vista morale, fisico ed economico, svalutanti e denigratori anche dinanzi alla figlia minore, la quale si sarebbe trovata, suo malgrado, coinvolta nel conflitto ed avrebbe assistito a numerosi episodi di violenza.
Sul piano generale, si rammenta che ad avviso della Suprema Corte – con orientamento che si condivide – “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
pagina 5 di 21 la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I, 07/08/2024, n. 22294; Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351).
La condotta di un coniuge che si traduca in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei. La violenza impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, dà origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321). La Suprema
Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona. In sintesi, comportamenti che integrano violazione dei diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, costituiscono una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali e consentono di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e l intollerabilità della convivenza, costituendo quindi causa di addebito della separazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 16.05.2013, n. 11981).
pagina 6 di 21 Nella specie, la violenza fisica è comprovata da plurimi e concorrenti elementi: a) dall'accertamento condotto in sede penale, che ha portato alla condanna del resistente per i reati di cui all'art 61 n. 11-quinquies c.p., 572 e 582 c.p.c. (commessi nel periodo tra il
2013 e il 2015), nonchè di cui agli artt. 582 e 583 c.p.c., per l'episodio del 22.10.2017 (cfr. sentenza depositata in data 20.6.2023 dall'avv. MEZZETTI); b) dal referto di Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Pisa in data 27.06.2014 rilasciato alla ricorrente, da cui risultano, quali dati oggettivi, la presenza di ecchimosi e zone di eritema allo zigomo destro, al naso, al cuoio capelluto, al collo, al dorso, all'arto superiore sinistro con escoriazioni al braccio sinistro ed agli avambracci, nonchè un trauma cranico lieve, che ha consentito di attivare il c.d. codice rosa con offerta alla donna di essere ricoverata in una struttura protetta. Si tratta, a ben vedere, di lesioni difficilmente compatibili, per la loro diffusività, con un semplice intervento attuato dal marito per calmare la moglie, e rimandano, invece, all'esplicarsi di atti violenti su tutte le parti del corpo della donna;
c) dagli scritti attribuiti al e mai contestati nella provenienza, con i quali questi era Pt_2
solito annotare pensieri e appuntare episodi di vita familiare o personale, nei quali si legge, ad esempio, “Ho lasciato sola ed abbandonata affettivamente per tutta la sua Parte_1
gravidanza sino al 9° mese;
le ho fatto capire che non voglio né lei né la bambina;
l'ho trattata come una zavorra da portarmi dietro, come una mentecatta…” (cfr. doc. 3bis) e: Per_
“Sono violento con e la picchio perché non sopporto la sua vicinanza, lei mi soffoca ed io mi ribello picchiandola” (doc. 4); d) dalle dichiarazioni della madre della ricorrente
(CONCETTA LO IUDICE, escuSA all'udienza del 13.4.2022), la quale ha assistito ai gravi insulti contro la figlia (cfr. risposta al cap. 8) e ha riferito dei preoccupanti episodi in cui ha ricevuto insulti dalla sorella del resistente ovvero in cui il marito ad agosto 2014 è stato aggredito verbalmente e fisicamente dal a Cervia, dopo le dimissioni CP_1
ospedaliere; e) dalle dichiarazioni della sorella ( , udienza Persona_4
del 24.10.2024) e del padre della resistente ( , udienza del Persona_5
18.7.2024) i quali, sentiti come testi, hanno concordemente riferito di avere letto i bigliettini di cui sopra, di avere offerto supporto a in Parte_1
occasione dei frequenti litigi con il coniuge, di essere sempre stati al corrente degli episodi di violenza e di essere stati addirittura destinatari in prima persona di offese motivate, ad esempio, dalla provenienza geografica (il resistente era solito appellarli “terroni”,
pagina 7 di 21 nell'intento di screditare non solo la moglie ma anche la famiglia di origine e gli affetti a lei più cari).
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale, ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente debba trovare accoglimento.
E non rileva in senso contrario il rientro della ricorrente in abitazione, dopo un periodo trascorso dai propri familiari in Sicilia insieme alla figlia, atteso che gli effetti dannosi delle condotte violente su madre e bambina non sono stati interrotti al rientro nella casa familiare
(e che si tratta di un rientro conseguente ad un “bombardamento” di meSAggi, come riferito da tutti i testi escussi, connotato da promesse non mantenute); al contrario, la “spirale della violenza” nella quale la donna è rimasta per anni coinvolta si è vieppiù rafforzata all'esito del periodo trascorso in Sicilia, come si ricava dalle dichiarazioni della teste la quale ha riferito di episodi collocati temporalmente nel 2017 Testimone_1
e negli anni successivi.
La ricorrente ha altresì allegato di avere subito in costanza di matrimonio ripetute violenze verbali, morali ed economiche, consistite non solo nella pronuncia di offese ma anche nella creazione di un legame di dipendenza dalla figura del marito;
emblematica, su tutte, la decisione del marito di togliere l'automobile alla moglie, di sottrarle la carta elettronica di pagamento e di imporre la preferenza per il lavoro domestico rispetto alla ricerca di un'occupazione fuori casa, denigrandola e arrivando a picchiarla in caso di richieste “non gradite”. Si tratta di circostanze confermate nella loro interezza dalla teste Persona_4
, la quale ha dichiarato sul cap. 14: “Assolutamente vero, c'ero anche io in
[...] quell'episodio. Era lei che aveva chiesto a di accompagnarmi in aeroporto e CP_1
lui non lo ha fatto. Allora lei mi ha dovuta accompagnare. Abbiamo dovuto fare una pausa pranzo e lei si è contorta e buttata per terra per i dolori. Io ho chiamato l'ambulanza. Sono stata in ospedale, anche qualche notte, e lui comunicava tramite il mio telefono e
non aveva il telefono. Mi ha detto che lui aveva fatto le sue solite scenate per Parte_1
privarla della macchina e del telefono. Io da lì ho perso il volo, sono rimasta con mia sorella finché lui mi fece andare via”; e dalla teste , la quale ha dichiarato sul Tes_2
pagina 8 di 21 cap. 4 “Si, è vero e lo faceva anche prima del matrimonio perché aveva un dispositivo sul telefono che mi fece vedere lui stesso che gli consentiva di vedere la posizione di mia figlia.
Su quel dispositivo compariva la via e il numero di dove lei si trovava”, sul cap. 5 ha confermato che il impediva alla moglie di utilizzare l'autovettura; sul cap. 6: CP_1
“Verissimo, lui non voleva che continuasse a lavorare come aveva fatto fino a Parte_1
quel momento, voleva solo che si occupasse della bambina e per questo la chiamava
“madre di merda, sei una puttana”; sul cap. 16 ha confermato che in data 6.12.2014 la figlia, dopo avere chiesto dei soldi al marito per rifornire l'autovettura di carburante (dopo la sottrazione della carta di credito) è stata strattonata dal fatta cadere a terra e CP_1
coperta di calci.
Ne deriva, allora, la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, posto che gli episodi di violenza, come risultanti in atti e confermati dalle dichiarazioni dei testi escussi, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, hanno indubbiamente esasperato la conflittualità delle relazioni familiari inducendo la ricorrente alla scelta della separazione.
2. Per quanto concerne la richiesta di parte ricorrente di prevedersi un assegno di mantenimento, occorre rammentare che a norma dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è neceSArio al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un la separazione personale, a differenza dello scioglimento o ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli neceSAri a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da
CaSAzione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
pagina 9 di 21 Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di avere percepito negli anni dal 2021 al
2023 tra gli 11.675 euro e i 13.816 euro;
di essere titolare pro quota di un bene immobile in
Sicilia e di svolgere attività di insegnante con contratto a tempo determinato e di essere iscritta all'elenco degli esperti nel tribunale (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate in data
31.5.2024). La ricorrente ha altresì dimostrato la diagnosi di carcinoma diffuso, come da verbale del 4.6.2021, patologia che può incidere, in futuro, sulla capacità di produrre CP_2
reddito.
Di contro, il resistente ha fornito un quadro alquanto frammentario della propria posizione reddituale e patrimoniale, avendo dichiarato solo in occasione dell'audizione della minore di essere dipendente ENAC e di percepire uno stipendio di circa 3.500 euro al mese (CU
2023 pari ad oltre 43.000,00 euro).
Per gli anni 2020 e 2021, in assenza di dichiarazioni dei redditi, egli ha auto-dichiarato di non avere percepito redditi da lavoro (cfr. autodichiarazione sottoscritta dal CP_1
versata in atti); tuttavia, nel medesimo periodo risulta che egli corrispondeva una rata mensile di euro 940,00 al mese a seguito di rateizzazione del debito con Agenzia delle
Entrate (ente che, a quanto risulta, non ha mai intrapreso procedura esecutiva per omesso pagamento del dovuto) e nel 2021 ha ripreso a pagare il finanziamento personale acceso presso Deutsche Bank s.p.A. con rata mensile di euro 895,48 (cfr. all. 12, depositato il
6.10.2021). Quanto dichiarato per l'anno 2021 (pari, in tesi, a zero), non appare in linea con il pagamento da parte del di euro 600,00 al mese per la permanenza nei mesi CP_1
invernali presso la struttura turistica indicata in atti (cfr. attestazione depositata in data
17.7.2023). Nel medesimo periodo il resistente, formalmente iscritto all'ufficio di collocamento, ha in ogni caso venduto il proprio immobile di Lucca al prezzo di euro
263.000,00, rimanendo pur sempre titolare dell'immobile di AS (assegnato alla moglie); senza contare che nel 2020 questi ha venduto la propria autovettura al prezzo di euro 39.500,00. Proseguendo, si ricava dal CU 2023 che il vrebbe percepito dal CP_1
datore di lavoro solo 765,00 euro, a fronte di un rapporto di lavoro Pt_3 dall'1.2.2022 al 31.12.2022 per cui era contrattualmente previsto uno stipendio mensile di euro 1.051,00, per 13 mensilità (cfr. copia del contratto depositata il 6.5.2022), di cui non vi
è traccia in atti. Il dato, oltre ad essere incoerente con la dichiarata percezione del reddito di cittadinanza, non considera neppure che il 7.11.2022 il resistente ha concluso un contratto pagina 10 di 21 di lavoro con , dei cui compensi non vi è menzione nelle dichiarazioni Controparte_3
depositate, e la richiesta svolta nel presente giudizio dal di modifica del diritto CP_1
di visita con la figlia, motivata dallo svolgimento di attività lavorativa presso una compagnia aerea con sede a Malta “a settimane alternate” (richiesta che quindi presuppone la necessità di riorganizzare le visite in presenza di un'avviata attività lavorativa, effettivamente svolta, con cadenza almeno di due settimane al mese, incompatibile con il reddito dichiarato).
Dall'istruttoria documentale e dalle dichiarazioni della steSA parte emerge in sostanza che la ricorrente non dispone di mezzi adeguati al proprio sostentamento mentre il resistente, ad oggi, percepisce un reddito da lavoro pari al doppio di quello della : deve Parte_1
riconoscersi, pertanto, in favore della moglie un assegno di mantenimento da porre a carico del marito. Con riferimento al quantum, considerando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede neceSAriamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ., n. 25618/2007; Cass.civ., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592), questo Collegio ritiene equo porre a carico del un CP_1
assegno separativo in favore della moglie pari a 300,00 euro al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte.
3. Sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre.
Sul piano generale, si rammenta che il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Ciò si verifica, ad esempio, in caso di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, oppure nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, nel caso di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo pagina 11 di 21 mantenimento. Inoltre, anche il condizionamento, da parte di uno dei genitori, del rapporto della figlia con l'altro genitore - fino ad impedire alla minore l'accesso ad entrambe le figure genitoriali - facendo della minore lo strumento delle sue rivendicazioni nei confronti del coniuge, rivendicazioni realizzate attraverso una serie ininterrotta di ostacoli al loro rapporto, giustifica il provvedimento in ordine all'affido esclusivo ed al collocamento della minore in favore del genitore che offre maggiori garanzie di equilibrato e sereno sviluppo.
Nella specie, è stata esposta, suo malgrado, ad episodi di violenza Parte_4
perpetrati dal padre ai danni della madre, rimanendo vittima di violenza assistita. La circostanza, oltre ad essere stata denunciata in più occasioni dalla madre, ha trovato conferma nella testimonianza di , il quale ha dichiarato, sul Persona_5 cap. 8: “Sì, c'ero io presente quando l'ha aggredita l'ultima volta e l'ho trovata con il
Maresciallo schiera. Io lavoravo in zona, sono entrata a casa sua in via fosso vecchio, lei aveva il volto tumefatto e i capelli ancora sporchi di sangue, c'era anche la bambina. Le hanno dato 7 punti di sutura e abbiamo fatto un sacco di viaggi per cercare di alleviare la ferita che aveva fatto lui, l'ha presa a morsi” e precisato, ADR: “La data esatta non la ricordo, ma io facevo scorte elettriche in zona. Io ero a circa 200 km e sono venuto qua di corsa. C'era anche il maresciallo e ho visto una scena…Un padre che vede una figlia con
l'occhio chiuso, il volto tumefatto e lui era ancora lì, arrogante ancora. Ho avuto rispetto più per mia TE. Lui era un approfittatore solo delle donne […]”. La presenza della minore agli episodi di denigrazione della madre è confermata anche con riferimento all'episodio del 27.6.2014, in cui la ricorrente è stata colpita da un pugno alla testa mentre teneva in braccio la bambina e successivamente si è recata in P.S., con attivazione del
“codice rosa” (cfr. referto in atti). Sul punto, la teste ha confermato la Tes_2 circostanza e ha altresì dichiarato, sul cap. 8: (DV come è vero che dopo l'evento di cui al capitolo precedente, ovvero dal dicembre 2013 in poi, in più occasioni Controparte_1
ha aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, provo-candole lesioni personali, minacciandola ed offendendola, dicendole “ Non vali nulla, sei una madre di merda” e chiamandola ”puttana,”mignotta”, “terrona”, “zavorra”, “palla al piede”, “essere inuti- le”, “zecca”?) Verissimo, l'ho sentito io steSA in tantissime occasioni dire queste parole a mia figlia”. Se ne ricava un quadro di insulti quotidiani, denigrazioni della figura della ricorrente in quanto donna e madre ai quali la minore ha assistito per anni, perlomeno dal pagina 12 di 21 2014 all'introduzione del presente giudizio. Del resto, è emerso (sempre dalla testimonianza di , sul cap. 9: “io ho assistito nell'agosto del 2014 Testimone_3 ad un'aggressione fisica avvenuta a Cervia da parte del padre di contro mia CP_1
figlia alla quale assisté passivamente lo stesso : mia figlia aveva avuto un CP_1 malore grave ed era stata ricoverata all'ospedale di Firenze e fu operata perché aveva subito una torsione ovarica;
il marito l'aveva abbandonata completamente e lui si giustificava dicendo che non poteva andare perché si doveva occupare della bambina;
allora poi quando mia figlia fu dimeSA andammo a prendere la bambina a Cervia e lo stesso giorno che mia figlia si tolse i punti dell'intervento, il padre di ha CP_1
aggredito mia figlia, si è preso tra le mani la tetta di mia figlia e le ha detto ciucciami, ciucciamo questa se vuoi ciucciare dei soldi;
si prese la bambina e scappò e ci CP_1
lasciò in preda a questo mostro. Io trattenni il mio con-suocero per un braccio per liberare mia figlia che era appena uscita dall'ospedale”.) che la bambina è stata presa e portata via con sé dal padre pure in occasione degli insulti e delle gravi offese che il padre del resistente, a Cervia, ha indirizzato alla appena dimeSA dall'ospedale, Parte_1 nell'agosto del 2014.
A ciò si aggiunga che il padre ha anche impedito la serena relazione tra la figlia minore e i nonni materni, in forza di una presunta “inferiorità” di questi ultimi, di origine siciliana: il padre della ricorrente ha invero dichiarato, sul cap. 21: “Sì, questo è vero perché ce lo diceva anche a noi che siamo beduini, AC e MI, che non ci laviamo. Diceva che non ci laviamo e quindi non ci faceva abbracciare la TE, perché potevamo dargli delle malattie…La Sicilia comunque è in Italia, non in Africa”.
Ebbene, in merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure neceSAria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Nella
pagina 13 di 21 specie, è dimostrato che il resistente per anni ha esposto la figlia a violenze verbali e fisiche ai danni della e dei suoi stretti congiunti, denigrando anche i nonni Parte_1
materni della minore (ai quali era addirittura impedito di abbracciare la bambina). Esclusa la ricorrenza di violenza “reciproche”, rimaste del tutto indimostrate, tali condotte inducono ad una prognosi sfavorevole sull'idoneità del padre ad essere il genitore cui affidare la minore (tenuto conto, peraltro, che il padre in corso di causa ha cambiato la residenza della bambina senza alcuna autorizzazione e, presa la bambina da scuola, ha omesso di dare informazioni alla madre).
La conclusione non può essere superata dalle affermazioni cui è pervenuta la CTU dott.SA
(depositata in data 30.6.2020), laddove - escluse patologie di natura psichica Per_6 nella persona del – la steSA ha rilevato tra i genitori una relazione altamente CP_1 disfunzionale e acclarato l'incapacità di favorire la bigenitorialità, con conseguente rischio per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della minore da imputarsi alla condotta di entrambe le figure. Invero, la circostanza che tale incapacità sia da attribuirsi ad entrambi i genitori appare sconfeSAta dai numerosi episodi denunciati anche nel corso del processo e dai meSAggi depositati, dai quali emerge che la figlia minore è stata utilizzata dal padre quale “arma di ricatto” (si legga, ad esempio, il meSAggio inviato dal padre alla madre in data 31.12.2020). Non solo, dalla successiva relazione peritale demandata alla dott.SA
è emerso che il presenta tratti di personalità Persona_7 CP_1
oppositivo provocatori, tratti ossessivi di personalità con necessità di controllo, di organizzazione, di ordine e di precisione, tratti ipertimici con tendenza all'iperattività i quali, pur non determinando uno scollamento dall'esame di realtà o alterazioni psicotiche o della sfera cognitiva (pag. da 9 a 11 della relazione finale), confermano il preoccupante quadro descritto dalla ricorrente e confermando da tutti i testi escussi. Peraltro, con pacifico riferimento alla capacità genitoriale, sebbene siano emersi nel “sentimenti caldi CP_1
e teneri nei confronti della figlia, indicativi di un forte attaccamento”, il Collegio ritiene di valorizzare i riscontrati problemi con la bigenitorialità, su cui si richiamano gli esiti dell'indagine i cui risultati si condividono in quanto coerenti e completi: “Sempre riguardo alle capacità genitoriali, si ritiene di poter concordare con la Dr.SA sul fatto che Per_6
sia scarsamente rappresentata la capacità di favorire la bigenitorialità, dal momento che ogni responsabilità del fallimento familiare viene attribuita alla ex moglie che viene anche
pagina 14 di 21 screditata e criticata ad ogni occasione, a riprova che la conflittualità, a tre anni dalla
CTU della Dr.SA , non tende a diminuire” (pag. 12 dell'elaborato finale). Per_6
La condotta del genitore che scredita sistematicamente l'altro, con epiteti e offese quotidiane, unita al disinteresse rispetto ai bisogni materiali della minore (atteso l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in violazione dei provvedimenti provvisori) e alla ciclica irreperibilità del il quale, come emerso all'udienza del 17.11.2022, CP_1 ha fatto perdere le proprie tracce, non ha comunicato all'altro genitore la propria residenza e si è disintereSAto alla bambina per mesi interi, per poi riapparire ventilando il proprio intereSAmento alla vicenda, giustificano l'affido della minore in via esclusiva alla madre, considerata l'esigenza di assumere decisioni tempestive nell'interesse di (in ambito Per_1
scolastico, sanitario, educativo, ecc) e la constata condotta oppositiva del padre (la cui preoccupazione principale è attribuire al coniuge la responsabilità del fallimento del matrimonio).
E' positiva la valutazione sulle capacità genitoriali della madre, come da CTU della dott.SA
e come si evince dalla condotta processuale ed extraprocessuale della steSA;
Per_6
nulla osta quindi alla scelta della quale genitore affidatario. Parte_1
Le modalità di affido, così come la regolamentazione dei rapporti padre/figlia, deve prescindere dalle dichiarazioni della minore le quali, lette unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell'istruttorio, disvelano un notevole condizionamento della steSA nell'esprimere i propri desideri e i propri bisogni. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha affermato: “L'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse e assumere una decisione, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali e nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore volti a limitare in modo sostanziale l'esercizio della bigenitorialità dell'altro.”
(Cass. civ. sez. I, 06/02/2025, n. 2947). Nella fattispecie, la minore – che oggi ha 11 anni - ha dichiarato che la mamma la “offende”, la “ricatta”, ha un brutto carattere e di trascorrere molto tempo ai videogiochi “perché non c'è niente da fare”, aggiungendo che con il papà sta meglio;
tuttavia, se interrogata sulle ragioni dei litigi, non ha saputo rispondere e Per_1
pagina 15 di 21 neppure ha menzionato episodi circostanziati dai quali ricavare indici oggettivi di maltrattamento o di conflittualità oltre misura (non avendo ad esempio chiarito perché la madre l'avrebbe “graffiata” e avendo lei steSA ricondotto l'accaduto a discussioni ordinarie). Ad apparire singolare è poi la circostanza che la minore non abbia saputo nemmeno riferire un pregio della madre o raccontare un'esperienza piacevole vissuta insieme a lei, mostrando di idealizzare il tempo trascorso con il padre così come la figura paterna (omettendo id considerare il disinteresse del padre mostrato in paSAto) e di svalutare l'altra figura genitoriale (significativo che la bambina non voglia nemmeno parlare al telefono con la madre, quando è presso il padre, perché non ci sarebbe nulla da dire).
Alla luce degli elementi raccolti, si reputa nel superiore interesse della minore l'affido esclusivo alla madre, tenuto anche conto dell'intenzione del padre più volte espreSA nel corso del giudizio di trasferirsi a vivere all'estero per ragioni di lavoro e delle condotte violente, perpetrate per anni, di cui si è detto.
4. La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, con la quale sarà residente.
Lo schema delle settimane alternate (proposto dal resistente) non appare nell'interesse della minore, tenuto conto delle difficoltà di accesso – anche solo per via telefonica – alla madre nel tempo trascorso con il padre. Per tale ragione, il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00, quando non vi sarà la scuola) sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19.00; nelle settimane di spettanza, il padre potrà vedere la figlia minore anche per un pomeriggio a settimana, indicativamente nella giornata del mercoledì
(dall'uscita di scuola e sino alle ore 19.00); nelle settimane di non spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé dal martedì (uscita di scuola ovvero dalle ore 15.00) e sino al Per_1
giovedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola (quindi con pernotto nelle sere del martedì e del mercoledì).
Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni dal 21 dicembre (o dalla diversa data di chiusura della scuola) e sino al 28 dicembre (compreso) con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
i giorni di chiusura scolastica per la Pasqua saranno divisi in modo che trascorra, ad anni alterni, con un genitore il Per_1 giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno sarà
pagina 16 di 21 trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno del papà e quello della mamma sarà trascorso con il genitore che in quel giorno celebra il compleanno.
Lo stesso accadrà per la festa della mamma e per la festa del papà.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà una settimana continuativa a giugno, una settimana continuativa a luglio e due settimane, anche non continuative, ad agosto con il padre, da concordarsi tra le parti per iscritto entro il 30 aprile di ciascun anno (per l'anno corrente, eccezionalmente i periodi saranno concordati entro il 15 giugno 2025); il padre – nelle settimane di spettanza - avrà cura di assicurare contatti telefonici quotidiani madre/figlia (mediante chiamata o videochiamata, da effettuarsi in orario compatibile con gli impegni della minore e con le eventuali esigenze lavorative della madre). I “ponti” scolastici in occasione delle feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
5. Non è, allo stato, accoglibile la domanda della madre di essere autorizzata al trasferimento della residenza della figlia in Sicilia, in assenza del consenso del padre, atteso che la minore presenta uno stretto legame con il padre e con l'ambiente scolastico e amicale sito in Toscana, in cui ha sempre vissuto (tranne che per brevi periodi trascorsi in Sicilia).
Un eventuale trasferimento in altra regione andrebbe quindi preceduto da un percorso di preparazione della minore steSA ad affrontare un cambiamento radicale come quello prospettato, per il quale tuttavia, oggi, non sembrano sussistere i presupposti (tenuto conto delle dichiarazioni rese da in sede di audizione, laddove ha espresso il proprio Per_1
desiderio che le cose rimangano come sono, al netto dei litigi tra i genitori).
6. La sperequazione reddituale tra le parti, nonché la quantità di tempo trascorsa dalla minore con ciascuno dei genitori, giustificano un contributo del padre all'obbligo di mantenimento nella misura di 400,00 euro al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte.
L'Assegno Unico in favore della minore sarà integralmente percepito dalla madre.
Le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
per spese straordinarie si intendono: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di pagina 17 di 21 cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali neceSAri alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla ceSAzione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente pagina 18 di 21 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neceSArio per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
7. La domanda di assegnazione della casa coniugale è da intendersi superata alla luce delle sopravvenienze fattuali.
8. Considerata la conflittualità che, ancora oggi, inquina l'ambito decisionale nell'interesse della minore, si ritiene opportuno disporre il monitoraggio sul nucleo da parte del Servizio
Sociale e Socio-psicologico competente, invitando il Servizio a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali indici di disagio della minore.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022 (tenuto conto dell'anno in cui i difensori hanno concluso la propria attività), considerati il valore indeterminabile della controversia-complessità media, i parametri minimi di riferimento e l'attività processuale in concreto espletata.
I costi delle CTU svolte in corso di causa sono posti definitivamente a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: richiamata la sentenza non definitiva n. 885/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00 oltre Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese pagina 19 di 21 mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte;
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, presso la Parte_4
quale la figlia sarà collocata in modo prevalente;
dispone che il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00, quando non vi sarà la scuola) sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19.00; nelle settimane di spettanza, il padre potrà vedere la figlia minore anche per un pomeriggio a settimana, indicativamente nella giornata del mercoledì (dall'uscita di scuola e sino alle ore
19.00); nelle settimane di non spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé dal Per_1
martedì (uscita di scuola ovvero dalle ore 15.00) e sino al giovedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola (quindi con pernotto nelle sere del martedì e del mercoledì); durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni dal 21 dicembre (o dalla diversa data di chiusura della scuola) e sino al 28 dicembre (compreso) con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
i giorni di chiusura scolastica per la Pasqua saranno divisi in modo che trascorra, ad anni alterni, con un genitore il Per_1 giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno del papà e quello della mamma sarà trascorso con il genitore che in quel giorno celebra il compleanno.
Lo stesso accadrà per la festa della mamma e per la festa del papà; durante le vacanze estive, la minore trascorrerà una settimana continuativa a giugno, una settimana continuativa a luglio e due settimane, anche non continuative, ad agosto con il padre, da concordarsi tra le parti per iscritto entro il 30 aprile di ciascun anno (per l'anno corrente, eccezionalmente i periodi saranno concordati entro il 15 giugno 2025); i “ponti” scolastici in occasione delle feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
prescrive al padre – nelle settimane e nei giorni di spettanza - di assicurare contatti telefonici quotidiani madre/figlia (mediante chiamata o videochiamata, da effettuarsi in orario compatibile con gli impegni della minore e con le eventuali esigenze lavorative della madre);
pagina 20 di 21 pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di
[...]
, la complessiva somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte;
dispone che l'Assegno Unico in favore della minore sarà integralmente percepito dalla madre. dispone che le spese straordinarie, individuate in parte motiva, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
delega il Servizio Sociale e Socio-psicologico competente (in base al luogo di residenza della minore e del resistente) per il monitoraggio della relazione tra le parti, con invito a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali indici di disagio della minore;
condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese, euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone i costi delle CTU, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del resistente, soccombente;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al paSAggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pisa, camera di consiglio del 27.5.2025
La Presidente dott.SA Santa Spina
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA Santa Spina Presidente dott.SA AleSAndra Migliorino Giudice relatore dott.SA Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3513 /2019 promoSA da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pisa, via Giusti n. 10, presso lo studio dell'avv. STEFANIA MEZZETTI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pisa, Lung'Arno Mediceo n. 56, presso lo studio dell'avv. SAMUELE MARCHETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- resistente con intervento del PM in sede oggetto: “separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 21 Per parte ricorrente: “Il procuratore della IG.ra , visto il disposto Parte_1
del 21.11.2024, conclude, affinchè il Tribunale di Pisa, vista la avvenuta pubblicazione il giorno 30.6.2021 della sentenza non definitiva n. 885/2021 con cui è stata dichiarato la separazione dei coniugi e rigettata e respinta Parte_1 Controparte_1
ogni diversa domanda, accolta la domanda di addebito proposta dalla IG.ra
[...]
nei confronti del marito, statuisca quali condizioni accessorie, che dovranno Parte_1 regolare definitivamente la separazione dei predetti coniugi: 1) l'affidamento esclusivo Per_ della figlia minore con sua collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso la madre, con possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano la bambina, con possibilità per la
IG.ra di rientrare in Sicilia con la figlia, prima dell'inizio del Parte_1
Per_ prossimo anno scolastico di considerato che lavora fuori Controparte_1
regione e non resta con la figlia con costanza e regolarità, secondo il calendario disposta, soprattutto infrasettimanalmente, mentre la madre, a causa dei gravi problemi di salute, necessità del supporto della sua famiglia di origine familiare;
2) la possibilità per il padre di vedere la figlia a fine settimana alterni, dal venerdi dall'uscita di scuole sino al lunedi Per_ mattina ed un altro giorno infrasettimanale, due nella settimana in cui starà con la madre nel week end di spettanza materna , e di restare con lei continuativamente per 15 giorni durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, per 7 durante quelle natalizie e per 3 durante quelle pasquali s tare con lei, dovendo essere seguito il principio dell'alternanza quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno. rimettendo alla valutazione del Tribunale il calendario da prevedere nel caso di autorizzazione al trasferimento della madre e della figlia in Sicilia, potendosi valorizzare i periodi di vacanza scolastica, ferma la possibilità per il padre, ogni quale volta potrà recarsi in Sicilia, di restare con la figlia quanto vorrà. 3) l'obbligo per CP_1
di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a
[...]
Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia € 500,00 mensili, o quella somma maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica, oltre al 75% delle spese straordinarie neceSArie per la figlia, spese che avrebbero dovuto dovranno essere individuate, facendo riferimento alle Linee Guida del
CNF del novembre 2017,nonché € 300,00 mensili, o quella somma maggiore o minore di
pagina 2 di 21 giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT in via automatica per il personale mantenimento della IG.ra . Con riserva di chiedere il risarcimento Parte_1
dei danni tutti, morali e materiali, subiti in altro e separato giudizio e con vittoria di spese
e compensi di lite, ivi comprese quelle di CTU e CTP.”.
Per parte resistente: “Voglia questo Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale
Per_ dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso paritetico della figlia prevedendo che la figlia trascorra una settimana con ciascun genitore o, in subordine, adottare il calendario di permanenza previsto dai provvedimenti temporanei ed urgenti Disporre che il
Per_ mantenimento della figlia avvenga in modalità diretta da parte di ciascun genitore o, in subordine, ponendo a carico del signor un assegno di mantenimento pari ad CP_1
euro 300 mensili o, in ulteriore subordine, nella misura maggiore o minore che sarà
Per_ determinata da questo Tribunale. Porre le spese straordinarie per a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Voglia altresì respingere tutte le richieste di parte ricorrente perché infondate in fatto o in diritto. Con vittoria di spese e onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 31.7.2019, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente con cui aveva contratto matrimonio a Montegridolfo Controparte_1
il 23.6.2012 e dal quale era nata la figlia il 6.2.2013. Per_1
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha allegato l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, il quale era solito tenere comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della coniuge, culminati in plurimi episodi di violenza fisica dal 2013 e sino al 2017. Nel dettaglio, la ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe mostrato alcune “stranezze” comportamentali in prossimità delle nozze, poi divenute disturbi psicologici di vario genere e aggravatesi in condotte controllanti, maniacali e connotate da immotivata e sproporzionata gelosia. Un primo episodio di violenza fisica risalirebbe al 20-12-2013, allorquando, all'esito di una banale discussione, il merito avrebbe simulato di buttare giù dalle scale la moglie;
un secondo episodio risalirebbe ad aprile 2014, quando il CP_1
avrebbe impedito alla moglie di recarsi a Roma per un corso di formazione e un ulteriore pagina 3 di 21 episodio sarebbe datato 27.6.2014, giorno in cui la ricorrente sarebbe stata colpita con un pugno sul capo quando, peraltro, teneva la figlia minore in braccio. Nell'occasione, la ricorrente ha riferito di essere stata costretta a fare da “scudo” alla figlia. Ella, dopo l'attivazione del codice rosa (da parte del Pronto Soccorso) avrebbe poi trovato rifugio in
Sicilia, presso la proria famiglia di origine. Le condotte violente sarebbero proseguite anche nel 2014, all'esito del rientro in abitazione con il marito: il 6.12.2014 il le CP_1
avrebbe infatti tolto la carta di credito e le avrebbe quindi impedito di avere delle risorse da spendere. A fronte di un tentativo di separazione, nel 2015, e di un periodo di “relativa” tranquillità familiare, la ricorrente sarebbe stata vittima di un grave episodio di violenza fisica in data 22.10.2017, dalla quale è scaturito un procedimento penale. Anche all'inizio del 2019 la ricorrente sarebbe stata vittima dii un'aggressione, per mano del marito, il quale avrebbe tentato di sottrarle la borsa per tornare in possesso di due assegni che le aveva da poco consegnato.
Le condotte contestate attengono quindi a violenza, maltrattamenti in famiglia, mobbing familiare e infedeltà coniugale. Per tali ragioni la ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'affido esclusivo della figlia minore in proprio favore, collocata presso di lei;
l'assegnazione della casa coniugale;
il diritto di visita padre/figlia regolato secondo weekend alternati senza pernotto, con monitoraggio del Servizio Sociale;
la previsione di un assegno di mantenimento in favore della minore pari a 1500 euro al mese oltre al 75% delle spese straordinarie;
la previsione di un assegna separativo a carico del marito dell'importo di 2.000 euro al mese.
All'esito dell'udienza presidenziale (4.11.2019), si è costituito il resistente (in data
22.11.2019), il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla controparte.
In particolare, il resistente ha dedotto: - di essere una persona stabile e amante del controllo;
- che si è trattato di una relazione altamente conflittuale, durante la quale ha tenuto che la madre non fosse in grado di crescere la figlia;
- che la moglie avrebbe tenuto condotte aggressive contro di lui;
- che gli episodi narrati dalla controparte sarebbero stati caricati di
“peso eccessivo” e di una lettura “strumentale a fini processuali”; - di non averla mai lasciata sola in ospedale;
- di avere subito un'aggressione fisica dalla nel Parte_1
maggio 2017; - che la moglie avrebb distrutto i suoi effetti personali;
- che il litigio del
2019 sarebbe seguito alla decisione unilaterale della madre ad iscrivere la bambina a scuola pagina 4 di 21 ad Acireale;
- di essere un ottimo padre, a fronte della condotta ostacolante della moglie. Il resistente ha altresì elencato le spese mensili sostenute.
In data 2.3.2020 si è tenuta udienza presidenziale e il 3.3.2020 è stata disposta CTU sulla capacità è stata depositata in data 1.6.2020. Il 12.10.2020 si è tenuta l'udienza presidenziale, all'esito della quale sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva del 30.6.2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria.
E' stata quindi sentita una teste e successivamente nominata CTU avente ad oggetto la personalità e la capacità genitoriale del resistente. Nelle more, è stata pronunciata sentenza penale di condanna nei confronti del resistente (del 28.2.2023), per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ricorrente. Il 5.8.2023 è stata depositata la relazione della
CTU dott.SA Per_2
Con ricorso depositato il 15.4.2024, la ricorrente ha segnalato che il resistente ha modificato unilateralmente la residenza della figlia minore ed ha assunto altre gravi condotte pregiudizievoli.
Sono stati quindi escussi ulteriori testi e in data 13.8.2024 è stata sentita la minore Per_1
Esaurita l'istruttoria, in data 5.12.2024 la causa è stata rimeSA al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
*****
1. Il Tribunale, pronunciata la separazione personale tra le parti a motivo della frattura della comunione materiale e morale della coppia, esamina in primo luogo la domanda di addebito introdotta dalla ricorrente.
In proposito, ha domandato che la separazione fosse Parte_1
addebitata al coniuge in considerazione del fatto che lo stesso, in costanza di matrimonio, avrebbe tenuto comportamenti violenti dal punto di vista morale, fisico ed economico, svalutanti e denigratori anche dinanzi alla figlia minore, la quale si sarebbe trovata, suo malgrado, coinvolta nel conflitto ed avrebbe assistito a numerosi episodi di violenza.
Sul piano generale, si rammenta che ad avviso della Suprema Corte – con orientamento che si condivide – “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
pagina 5 di 21 la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez. I, 07/08/2024, n. 22294; Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351).
La condotta di un coniuge che si traduca in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei. La violenza impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, dà origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321). La Suprema
Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona. In sintesi, comportamenti che integrano violazione dei diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, costituiscono una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali e consentono di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e l intollerabilità della convivenza, costituendo quindi causa di addebito della separazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 16.05.2013, n. 11981).
pagina 6 di 21 Nella specie, la violenza fisica è comprovata da plurimi e concorrenti elementi: a) dall'accertamento condotto in sede penale, che ha portato alla condanna del resistente per i reati di cui all'art 61 n. 11-quinquies c.p., 572 e 582 c.p.c. (commessi nel periodo tra il
2013 e il 2015), nonchè di cui agli artt. 582 e 583 c.p.c., per l'episodio del 22.10.2017 (cfr. sentenza depositata in data 20.6.2023 dall'avv. MEZZETTI); b) dal referto di Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Pisa in data 27.06.2014 rilasciato alla ricorrente, da cui risultano, quali dati oggettivi, la presenza di ecchimosi e zone di eritema allo zigomo destro, al naso, al cuoio capelluto, al collo, al dorso, all'arto superiore sinistro con escoriazioni al braccio sinistro ed agli avambracci, nonchè un trauma cranico lieve, che ha consentito di attivare il c.d. codice rosa con offerta alla donna di essere ricoverata in una struttura protetta. Si tratta, a ben vedere, di lesioni difficilmente compatibili, per la loro diffusività, con un semplice intervento attuato dal marito per calmare la moglie, e rimandano, invece, all'esplicarsi di atti violenti su tutte le parti del corpo della donna;
c) dagli scritti attribuiti al e mai contestati nella provenienza, con i quali questi era Pt_2
solito annotare pensieri e appuntare episodi di vita familiare o personale, nei quali si legge, ad esempio, “Ho lasciato sola ed abbandonata affettivamente per tutta la sua Parte_1
gravidanza sino al 9° mese;
le ho fatto capire che non voglio né lei né la bambina;
l'ho trattata come una zavorra da portarmi dietro, come una mentecatta…” (cfr. doc. 3bis) e: Per_
“Sono violento con e la picchio perché non sopporto la sua vicinanza, lei mi soffoca ed io mi ribello picchiandola” (doc. 4); d) dalle dichiarazioni della madre della ricorrente
(CONCETTA LO IUDICE, escuSA all'udienza del 13.4.2022), la quale ha assistito ai gravi insulti contro la figlia (cfr. risposta al cap. 8) e ha riferito dei preoccupanti episodi in cui ha ricevuto insulti dalla sorella del resistente ovvero in cui il marito ad agosto 2014 è stato aggredito verbalmente e fisicamente dal a Cervia, dopo le dimissioni CP_1
ospedaliere; e) dalle dichiarazioni della sorella ( , udienza Persona_4
del 24.10.2024) e del padre della resistente ( , udienza del Persona_5
18.7.2024) i quali, sentiti come testi, hanno concordemente riferito di avere letto i bigliettini di cui sopra, di avere offerto supporto a in Parte_1
occasione dei frequenti litigi con il coniuge, di essere sempre stati al corrente degli episodi di violenza e di essere stati addirittura destinatari in prima persona di offese motivate, ad esempio, dalla provenienza geografica (il resistente era solito appellarli “terroni”,
pagina 7 di 21 nell'intento di screditare non solo la moglie ma anche la famiglia di origine e gli affetti a lei più cari).
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale, ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente debba trovare accoglimento.
E non rileva in senso contrario il rientro della ricorrente in abitazione, dopo un periodo trascorso dai propri familiari in Sicilia insieme alla figlia, atteso che gli effetti dannosi delle condotte violente su madre e bambina non sono stati interrotti al rientro nella casa familiare
(e che si tratta di un rientro conseguente ad un “bombardamento” di meSAggi, come riferito da tutti i testi escussi, connotato da promesse non mantenute); al contrario, la “spirale della violenza” nella quale la donna è rimasta per anni coinvolta si è vieppiù rafforzata all'esito del periodo trascorso in Sicilia, come si ricava dalle dichiarazioni della teste la quale ha riferito di episodi collocati temporalmente nel 2017 Testimone_1
e negli anni successivi.
La ricorrente ha altresì allegato di avere subito in costanza di matrimonio ripetute violenze verbali, morali ed economiche, consistite non solo nella pronuncia di offese ma anche nella creazione di un legame di dipendenza dalla figura del marito;
emblematica, su tutte, la decisione del marito di togliere l'automobile alla moglie, di sottrarle la carta elettronica di pagamento e di imporre la preferenza per il lavoro domestico rispetto alla ricerca di un'occupazione fuori casa, denigrandola e arrivando a picchiarla in caso di richieste “non gradite”. Si tratta di circostanze confermate nella loro interezza dalla teste Persona_4
, la quale ha dichiarato sul cap. 14: “Assolutamente vero, c'ero anche io in
[...] quell'episodio. Era lei che aveva chiesto a di accompagnarmi in aeroporto e CP_1
lui non lo ha fatto. Allora lei mi ha dovuta accompagnare. Abbiamo dovuto fare una pausa pranzo e lei si è contorta e buttata per terra per i dolori. Io ho chiamato l'ambulanza. Sono stata in ospedale, anche qualche notte, e lui comunicava tramite il mio telefono e
non aveva il telefono. Mi ha detto che lui aveva fatto le sue solite scenate per Parte_1
privarla della macchina e del telefono. Io da lì ho perso il volo, sono rimasta con mia sorella finché lui mi fece andare via”; e dalla teste , la quale ha dichiarato sul Tes_2
pagina 8 di 21 cap. 4 “Si, è vero e lo faceva anche prima del matrimonio perché aveva un dispositivo sul telefono che mi fece vedere lui stesso che gli consentiva di vedere la posizione di mia figlia.
Su quel dispositivo compariva la via e il numero di dove lei si trovava”, sul cap. 5 ha confermato che il impediva alla moglie di utilizzare l'autovettura; sul cap. 6: CP_1
“Verissimo, lui non voleva che continuasse a lavorare come aveva fatto fino a Parte_1
quel momento, voleva solo che si occupasse della bambina e per questo la chiamava
“madre di merda, sei una puttana”; sul cap. 16 ha confermato che in data 6.12.2014 la figlia, dopo avere chiesto dei soldi al marito per rifornire l'autovettura di carburante (dopo la sottrazione della carta di credito) è stata strattonata dal fatta cadere a terra e CP_1
coperta di calci.
Ne deriva, allora, la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, posto che gli episodi di violenza, come risultanti in atti e confermati dalle dichiarazioni dei testi escussi, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, hanno indubbiamente esasperato la conflittualità delle relazioni familiari inducendo la ricorrente alla scelta della separazione.
2. Per quanto concerne la richiesta di parte ricorrente di prevedersi un assegno di mantenimento, occorre rammentare che a norma dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è neceSArio al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un la separazione personale, a differenza dello scioglimento o ceSAzione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli neceSAri a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da
CaSAzione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
pagina 9 di 21 Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di avere percepito negli anni dal 2021 al
2023 tra gli 11.675 euro e i 13.816 euro;
di essere titolare pro quota di un bene immobile in
Sicilia e di svolgere attività di insegnante con contratto a tempo determinato e di essere iscritta all'elenco degli esperti nel tribunale (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate in data
31.5.2024). La ricorrente ha altresì dimostrato la diagnosi di carcinoma diffuso, come da verbale del 4.6.2021, patologia che può incidere, in futuro, sulla capacità di produrre CP_2
reddito.
Di contro, il resistente ha fornito un quadro alquanto frammentario della propria posizione reddituale e patrimoniale, avendo dichiarato solo in occasione dell'audizione della minore di essere dipendente ENAC e di percepire uno stipendio di circa 3.500 euro al mese (CU
2023 pari ad oltre 43.000,00 euro).
Per gli anni 2020 e 2021, in assenza di dichiarazioni dei redditi, egli ha auto-dichiarato di non avere percepito redditi da lavoro (cfr. autodichiarazione sottoscritta dal CP_1
versata in atti); tuttavia, nel medesimo periodo risulta che egli corrispondeva una rata mensile di euro 940,00 al mese a seguito di rateizzazione del debito con Agenzia delle
Entrate (ente che, a quanto risulta, non ha mai intrapreso procedura esecutiva per omesso pagamento del dovuto) e nel 2021 ha ripreso a pagare il finanziamento personale acceso presso Deutsche Bank s.p.A. con rata mensile di euro 895,48 (cfr. all. 12, depositato il
6.10.2021). Quanto dichiarato per l'anno 2021 (pari, in tesi, a zero), non appare in linea con il pagamento da parte del di euro 600,00 al mese per la permanenza nei mesi CP_1
invernali presso la struttura turistica indicata in atti (cfr. attestazione depositata in data
17.7.2023). Nel medesimo periodo il resistente, formalmente iscritto all'ufficio di collocamento, ha in ogni caso venduto il proprio immobile di Lucca al prezzo di euro
263.000,00, rimanendo pur sempre titolare dell'immobile di AS (assegnato alla moglie); senza contare che nel 2020 questi ha venduto la propria autovettura al prezzo di euro 39.500,00. Proseguendo, si ricava dal CU 2023 che il vrebbe percepito dal CP_1
datore di lavoro solo 765,00 euro, a fronte di un rapporto di lavoro Pt_3 dall'1.2.2022 al 31.12.2022 per cui era contrattualmente previsto uno stipendio mensile di euro 1.051,00, per 13 mensilità (cfr. copia del contratto depositata il 6.5.2022), di cui non vi
è traccia in atti. Il dato, oltre ad essere incoerente con la dichiarata percezione del reddito di cittadinanza, non considera neppure che il 7.11.2022 il resistente ha concluso un contratto pagina 10 di 21 di lavoro con , dei cui compensi non vi è menzione nelle dichiarazioni Controparte_3
depositate, e la richiesta svolta nel presente giudizio dal di modifica del diritto CP_1
di visita con la figlia, motivata dallo svolgimento di attività lavorativa presso una compagnia aerea con sede a Malta “a settimane alternate” (richiesta che quindi presuppone la necessità di riorganizzare le visite in presenza di un'avviata attività lavorativa, effettivamente svolta, con cadenza almeno di due settimane al mese, incompatibile con il reddito dichiarato).
Dall'istruttoria documentale e dalle dichiarazioni della steSA parte emerge in sostanza che la ricorrente non dispone di mezzi adeguati al proprio sostentamento mentre il resistente, ad oggi, percepisce un reddito da lavoro pari al doppio di quello della : deve Parte_1
riconoscersi, pertanto, in favore della moglie un assegno di mantenimento da porre a carico del marito. Con riferimento al quantum, considerando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede neceSAriamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ., n. 25618/2007; Cass.civ., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592), questo Collegio ritiene equo porre a carico del un CP_1
assegno separativo in favore della moglie pari a 300,00 euro al mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte.
3. Sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre.
Sul piano generale, si rammenta che il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Ciò si verifica, ad esempio, in caso di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, oppure nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, nel caso di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo pagina 11 di 21 mantenimento. Inoltre, anche il condizionamento, da parte di uno dei genitori, del rapporto della figlia con l'altro genitore - fino ad impedire alla minore l'accesso ad entrambe le figure genitoriali - facendo della minore lo strumento delle sue rivendicazioni nei confronti del coniuge, rivendicazioni realizzate attraverso una serie ininterrotta di ostacoli al loro rapporto, giustifica il provvedimento in ordine all'affido esclusivo ed al collocamento della minore in favore del genitore che offre maggiori garanzie di equilibrato e sereno sviluppo.
Nella specie, è stata esposta, suo malgrado, ad episodi di violenza Parte_4
perpetrati dal padre ai danni della madre, rimanendo vittima di violenza assistita. La circostanza, oltre ad essere stata denunciata in più occasioni dalla madre, ha trovato conferma nella testimonianza di , il quale ha dichiarato, sul Persona_5 cap. 8: “Sì, c'ero io presente quando l'ha aggredita l'ultima volta e l'ho trovata con il
Maresciallo schiera. Io lavoravo in zona, sono entrata a casa sua in via fosso vecchio, lei aveva il volto tumefatto e i capelli ancora sporchi di sangue, c'era anche la bambina. Le hanno dato 7 punti di sutura e abbiamo fatto un sacco di viaggi per cercare di alleviare la ferita che aveva fatto lui, l'ha presa a morsi” e precisato, ADR: “La data esatta non la ricordo, ma io facevo scorte elettriche in zona. Io ero a circa 200 km e sono venuto qua di corsa. C'era anche il maresciallo e ho visto una scena…Un padre che vede una figlia con
l'occhio chiuso, il volto tumefatto e lui era ancora lì, arrogante ancora. Ho avuto rispetto più per mia TE. Lui era un approfittatore solo delle donne […]”. La presenza della minore agli episodi di denigrazione della madre è confermata anche con riferimento all'episodio del 27.6.2014, in cui la ricorrente è stata colpita da un pugno alla testa mentre teneva in braccio la bambina e successivamente si è recata in P.S., con attivazione del
“codice rosa” (cfr. referto in atti). Sul punto, la teste ha confermato la Tes_2 circostanza e ha altresì dichiarato, sul cap. 8: (DV come è vero che dopo l'evento di cui al capitolo precedente, ovvero dal dicembre 2013 in poi, in più occasioni Controparte_1
ha aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, provo-candole lesioni personali, minacciandola ed offendendola, dicendole “ Non vali nulla, sei una madre di merda” e chiamandola ”puttana,”mignotta”, “terrona”, “zavorra”, “palla al piede”, “essere inuti- le”, “zecca”?) Verissimo, l'ho sentito io steSA in tantissime occasioni dire queste parole a mia figlia”. Se ne ricava un quadro di insulti quotidiani, denigrazioni della figura della ricorrente in quanto donna e madre ai quali la minore ha assistito per anni, perlomeno dal pagina 12 di 21 2014 all'introduzione del presente giudizio. Del resto, è emerso (sempre dalla testimonianza di , sul cap. 9: “io ho assistito nell'agosto del 2014 Testimone_3 ad un'aggressione fisica avvenuta a Cervia da parte del padre di contro mia CP_1
figlia alla quale assisté passivamente lo stesso : mia figlia aveva avuto un CP_1 malore grave ed era stata ricoverata all'ospedale di Firenze e fu operata perché aveva subito una torsione ovarica;
il marito l'aveva abbandonata completamente e lui si giustificava dicendo che non poteva andare perché si doveva occupare della bambina;
allora poi quando mia figlia fu dimeSA andammo a prendere la bambina a Cervia e lo stesso giorno che mia figlia si tolse i punti dell'intervento, il padre di ha CP_1
aggredito mia figlia, si è preso tra le mani la tetta di mia figlia e le ha detto ciucciami, ciucciamo questa se vuoi ciucciare dei soldi;
si prese la bambina e scappò e ci CP_1
lasciò in preda a questo mostro. Io trattenni il mio con-suocero per un braccio per liberare mia figlia che era appena uscita dall'ospedale”.) che la bambina è stata presa e portata via con sé dal padre pure in occasione degli insulti e delle gravi offese che il padre del resistente, a Cervia, ha indirizzato alla appena dimeSA dall'ospedale, Parte_1 nell'agosto del 2014.
A ciò si aggiunga che il padre ha anche impedito la serena relazione tra la figlia minore e i nonni materni, in forza di una presunta “inferiorità” di questi ultimi, di origine siciliana: il padre della ricorrente ha invero dichiarato, sul cap. 21: “Sì, questo è vero perché ce lo diceva anche a noi che siamo beduini, AC e MI, che non ci laviamo. Diceva che non ci laviamo e quindi non ci faceva abbracciare la TE, perché potevamo dargli delle malattie…La Sicilia comunque è in Italia, non in Africa”.
Ebbene, in merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure neceSAria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Nella
pagina 13 di 21 specie, è dimostrato che il resistente per anni ha esposto la figlia a violenze verbali e fisiche ai danni della e dei suoi stretti congiunti, denigrando anche i nonni Parte_1
materni della minore (ai quali era addirittura impedito di abbracciare la bambina). Esclusa la ricorrenza di violenza “reciproche”, rimaste del tutto indimostrate, tali condotte inducono ad una prognosi sfavorevole sull'idoneità del padre ad essere il genitore cui affidare la minore (tenuto conto, peraltro, che il padre in corso di causa ha cambiato la residenza della bambina senza alcuna autorizzazione e, presa la bambina da scuola, ha omesso di dare informazioni alla madre).
La conclusione non può essere superata dalle affermazioni cui è pervenuta la CTU dott.SA
(depositata in data 30.6.2020), laddove - escluse patologie di natura psichica Per_6 nella persona del – la steSA ha rilevato tra i genitori una relazione altamente CP_1 disfunzionale e acclarato l'incapacità di favorire la bigenitorialità, con conseguente rischio per il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della minore da imputarsi alla condotta di entrambe le figure. Invero, la circostanza che tale incapacità sia da attribuirsi ad entrambi i genitori appare sconfeSAta dai numerosi episodi denunciati anche nel corso del processo e dai meSAggi depositati, dai quali emerge che la figlia minore è stata utilizzata dal padre quale “arma di ricatto” (si legga, ad esempio, il meSAggio inviato dal padre alla madre in data 31.12.2020). Non solo, dalla successiva relazione peritale demandata alla dott.SA
è emerso che il presenta tratti di personalità Persona_7 CP_1
oppositivo provocatori, tratti ossessivi di personalità con necessità di controllo, di organizzazione, di ordine e di precisione, tratti ipertimici con tendenza all'iperattività i quali, pur non determinando uno scollamento dall'esame di realtà o alterazioni psicotiche o della sfera cognitiva (pag. da 9 a 11 della relazione finale), confermano il preoccupante quadro descritto dalla ricorrente e confermando da tutti i testi escussi. Peraltro, con pacifico riferimento alla capacità genitoriale, sebbene siano emersi nel “sentimenti caldi CP_1
e teneri nei confronti della figlia, indicativi di un forte attaccamento”, il Collegio ritiene di valorizzare i riscontrati problemi con la bigenitorialità, su cui si richiamano gli esiti dell'indagine i cui risultati si condividono in quanto coerenti e completi: “Sempre riguardo alle capacità genitoriali, si ritiene di poter concordare con la Dr.SA sul fatto che Per_6
sia scarsamente rappresentata la capacità di favorire la bigenitorialità, dal momento che ogni responsabilità del fallimento familiare viene attribuita alla ex moglie che viene anche
pagina 14 di 21 screditata e criticata ad ogni occasione, a riprova che la conflittualità, a tre anni dalla
CTU della Dr.SA , non tende a diminuire” (pag. 12 dell'elaborato finale). Per_6
La condotta del genitore che scredita sistematicamente l'altro, con epiteti e offese quotidiane, unita al disinteresse rispetto ai bisogni materiali della minore (atteso l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in violazione dei provvedimenti provvisori) e alla ciclica irreperibilità del il quale, come emerso all'udienza del 17.11.2022, CP_1 ha fatto perdere le proprie tracce, non ha comunicato all'altro genitore la propria residenza e si è disintereSAto alla bambina per mesi interi, per poi riapparire ventilando il proprio intereSAmento alla vicenda, giustificano l'affido della minore in via esclusiva alla madre, considerata l'esigenza di assumere decisioni tempestive nell'interesse di (in ambito Per_1
scolastico, sanitario, educativo, ecc) e la constata condotta oppositiva del padre (la cui preoccupazione principale è attribuire al coniuge la responsabilità del fallimento del matrimonio).
E' positiva la valutazione sulle capacità genitoriali della madre, come da CTU della dott.SA
e come si evince dalla condotta processuale ed extraprocessuale della steSA;
Per_6
nulla osta quindi alla scelta della quale genitore affidatario. Parte_1
Le modalità di affido, così come la regolamentazione dei rapporti padre/figlia, deve prescindere dalle dichiarazioni della minore le quali, lette unitamente agli altri elementi emersi nel corso dell'istruttorio, disvelano un notevole condizionamento della steSA nell'esprimere i propri desideri e i propri bisogni. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha affermato: “L'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il suo superiore interesse e assumere una decisione, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali e nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore volti a limitare in modo sostanziale l'esercizio della bigenitorialità dell'altro.”
(Cass. civ. sez. I, 06/02/2025, n. 2947). Nella fattispecie, la minore – che oggi ha 11 anni - ha dichiarato che la mamma la “offende”, la “ricatta”, ha un brutto carattere e di trascorrere molto tempo ai videogiochi “perché non c'è niente da fare”, aggiungendo che con il papà sta meglio;
tuttavia, se interrogata sulle ragioni dei litigi, non ha saputo rispondere e Per_1
pagina 15 di 21 neppure ha menzionato episodi circostanziati dai quali ricavare indici oggettivi di maltrattamento o di conflittualità oltre misura (non avendo ad esempio chiarito perché la madre l'avrebbe “graffiata” e avendo lei steSA ricondotto l'accaduto a discussioni ordinarie). Ad apparire singolare è poi la circostanza che la minore non abbia saputo nemmeno riferire un pregio della madre o raccontare un'esperienza piacevole vissuta insieme a lei, mostrando di idealizzare il tempo trascorso con il padre così come la figura paterna (omettendo id considerare il disinteresse del padre mostrato in paSAto) e di svalutare l'altra figura genitoriale (significativo che la bambina non voglia nemmeno parlare al telefono con la madre, quando è presso il padre, perché non ci sarebbe nulla da dire).
Alla luce degli elementi raccolti, si reputa nel superiore interesse della minore l'affido esclusivo alla madre, tenuto anche conto dell'intenzione del padre più volte espreSA nel corso del giudizio di trasferirsi a vivere all'estero per ragioni di lavoro e delle condotte violente, perpetrate per anni, di cui si è detto.
4. La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, con la quale sarà residente.
Lo schema delle settimane alternate (proposto dal resistente) non appare nell'interesse della minore, tenuto conto delle difficoltà di accesso – anche solo per via telefonica – alla madre nel tempo trascorso con il padre. Per tale ragione, il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00, quando non vi sarà la scuola) sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19.00; nelle settimane di spettanza, il padre potrà vedere la figlia minore anche per un pomeriggio a settimana, indicativamente nella giornata del mercoledì
(dall'uscita di scuola e sino alle ore 19.00); nelle settimane di non spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé dal martedì (uscita di scuola ovvero dalle ore 15.00) e sino al Per_1
giovedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola (quindi con pernotto nelle sere del martedì e del mercoledì).
Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni dal 21 dicembre (o dalla diversa data di chiusura della scuola) e sino al 28 dicembre (compreso) con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
i giorni di chiusura scolastica per la Pasqua saranno divisi in modo che trascorra, ad anni alterni, con un genitore il Per_1 giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno sarà
pagina 16 di 21 trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno del papà e quello della mamma sarà trascorso con il genitore che in quel giorno celebra il compleanno.
Lo stesso accadrà per la festa della mamma e per la festa del papà.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà una settimana continuativa a giugno, una settimana continuativa a luglio e due settimane, anche non continuative, ad agosto con il padre, da concordarsi tra le parti per iscritto entro il 30 aprile di ciascun anno (per l'anno corrente, eccezionalmente i periodi saranno concordati entro il 15 giugno 2025); il padre – nelle settimane di spettanza - avrà cura di assicurare contatti telefonici quotidiani madre/figlia (mediante chiamata o videochiamata, da effettuarsi in orario compatibile con gli impegni della minore e con le eventuali esigenze lavorative della madre). I “ponti” scolastici in occasione delle feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno.
5. Non è, allo stato, accoglibile la domanda della madre di essere autorizzata al trasferimento della residenza della figlia in Sicilia, in assenza del consenso del padre, atteso che la minore presenta uno stretto legame con il padre e con l'ambiente scolastico e amicale sito in Toscana, in cui ha sempre vissuto (tranne che per brevi periodi trascorsi in Sicilia).
Un eventuale trasferimento in altra regione andrebbe quindi preceduto da un percorso di preparazione della minore steSA ad affrontare un cambiamento radicale come quello prospettato, per il quale tuttavia, oggi, non sembrano sussistere i presupposti (tenuto conto delle dichiarazioni rese da in sede di audizione, laddove ha espresso il proprio Per_1
desiderio che le cose rimangano come sono, al netto dei litigi tra i genitori).
6. La sperequazione reddituale tra le parti, nonché la quantità di tempo trascorsa dalla minore con ciascuno dei genitori, giustificano un contributo del padre all'obbligo di mantenimento nella misura di 400,00 euro al mese, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte.
L'Assegno Unico in favore della minore sarà integralmente percepito dalla madre.
Le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
per spese straordinarie si intendono: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di pagina 17 di 21 cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali neceSAri alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla ceSAzione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente pagina 18 di 21 senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neceSArio per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
7. La domanda di assegnazione della casa coniugale è da intendersi superata alla luce delle sopravvenienze fattuali.
8. Considerata la conflittualità che, ancora oggi, inquina l'ambito decisionale nell'interesse della minore, si ritiene opportuno disporre il monitoraggio sul nucleo da parte del Servizio
Sociale e Socio-psicologico competente, invitando il Servizio a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali indici di disagio della minore.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022 (tenuto conto dell'anno in cui i difensori hanno concluso la propria attività), considerati il valore indeterminabile della controversia-complessità media, i parametri minimi di riferimento e l'attività processuale in concreto espletata.
I costi delle CTU svolte in corso di causa sono posti definitivamente a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: richiamata la sentenza non definitiva n. 885/2021 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, pronuncia l'addebito della separazione a carico di Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00 oltre Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese pagina 19 di 21 mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte;
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, presso la Parte_4
quale la figlia sarà collocata in modo prevalente;
dispone che il padre potrà vedere la minore e tenerla con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 15.00, quando non vi sarà la scuola) sino alla domenica sera, quando avrà cura di riaccompagnarla dalla madre alle ore 19.00; nelle settimane di spettanza, il padre potrà vedere la figlia minore anche per un pomeriggio a settimana, indicativamente nella giornata del mercoledì (dall'uscita di scuola e sino alle ore
19.00); nelle settimane di non spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé dal Per_1
martedì (uscita di scuola ovvero dalle ore 15.00) e sino al giovedì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola (quindi con pernotto nelle sere del martedì e del mercoledì); durante le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni dal 21 dicembre (o dalla diversa data di chiusura della scuola) e sino al 28 dicembre (compreso) con un genitore e dal 29 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
i giorni di chiusura scolastica per la Pasqua saranno divisi in modo che trascorra, ad anni alterni, con un genitore il Per_1 giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. Il giorno del compleanno sarà trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno del papà e quello della mamma sarà trascorso con il genitore che in quel giorno celebra il compleanno.
Lo stesso accadrà per la festa della mamma e per la festa del papà; durante le vacanze estive, la minore trascorrerà una settimana continuativa a giugno, una settimana continuativa a luglio e due settimane, anche non continuative, ad agosto con il padre, da concordarsi tra le parti per iscritto entro il 30 aprile di ciascun anno (per l'anno corrente, eccezionalmente i periodi saranno concordati entro il 15 giugno 2025); i “ponti” scolastici in occasione delle feste civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno;
prescrive al padre – nelle settimane e nei giorni di spettanza - di assicurare contatti telefonici quotidiani madre/figlia (mediante chiamata o videochiamata, da effettuarsi in orario compatibile con gli impegni della minore e con le eventuali esigenze lavorative della madre);
pagina 20 di 21 pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di
[...]
, la complessiva somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario all'IBAN che la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, avrà cura di comunicare alla controparte;
dispone che l'Assegno Unico in favore della minore sarà integralmente percepito dalla madre. dispone che le spese straordinarie, individuate in parte motiva, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
delega il Servizio Sociale e Socio-psicologico competente (in base al luogo di residenza della minore e del resistente) per il monitoraggio della relazione tra le parti, con invito a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali indici di disagio della minore;
condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per spese, euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone i costi delle CTU, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del resistente, soccombente;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al paSAggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pisa, camera di consiglio del 27.5.2025
La Presidente dott.SA Santa Spina
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