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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 3348/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e , n.q. di genitori della minore Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone De Ciantis, come da procura in atti Parte_3 appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ivanoe Ciocca, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1811/2024 pubblicata il 4.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2023 e n.q. di Parte_1 Parte_2 genitori della minore premesso che, con decreto del 13.6.2023, il Tribunale di Parte_3
Tivoli aveva omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore della figlia minore dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della revisione, che il CP_ decreto era stato notificato all' il 19.6.2023, seguito, il 27.6.2023, dall'inoltro dei modelli AP70
e AP93, debitamente compilati, che, ciononostante, l' aveva omesso di porre in pagamento la CP_2
1 prestazione e di liquidare i ratei arretrati, chiedevano la condanna dell' al pagamento dei CP_2 relativi ratei maturati, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo. CP_ Si costituiva tardivamente in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo inviato, in data 24.11.2024, comunicazione del Prospetto di Liquidazione della prestazione con decorrenza 1.6.2017, ed essendo stata liquidata la stessa, e i relativi ratei, con valuta
7.12.2024.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione della materia del CP_ contendere e compensava le spese di lite, sul presupposto che l' aveva inviato la comunicazione di liquidazione della prestazione prima della data di notifica del ricorso.
Hanno proposto appello e lamentando l'erroneità della Parte_1 Parte_2 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha compensato le spese di lite, in violazione di quanto disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle stesse. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l' alla refusione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore “5.201,00 – 26.000,00”, nella misura di € 1.625,00 (fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio), con distrazione ex art. 93 c.p.c., e con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da distrarsi. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2. L'appello è fondato. CP_ Il ricorso di primo grado è stato depositato il 6.11.2023 ed è stato notificato il 27.11.2023; l' ha provveduto a ripristinare la prestazione di invalidità civile oggetto del giudizio con provvedimento del 24.11.2024, e a pagare i ratei arretrati il 7.12.2024, ossia dopo la notifica del ricorso.
L' art. 92, secondo comma, c.p.c. prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
2 Per la configurabilità delle ragioni per la compensazione occorre fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Osserva la Corte Costituzionale che: la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;
la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia;
questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling,
l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144); il fondamento sotteso a siffatta ipotesi - che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» - sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti;
tra le più evidenti vi sono la norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate;
pertanto, necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Ha, poi, aggiunto: ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata -
l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza;
in simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni;
del resto la stessa ipotesi della soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui
3 ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3438); si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata;
la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere quelle ragioni, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
Ciò premesso, nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame né è stata allegata nel CP_ grado dall'
Al contrario, gli odierni appellanti hanno dovuto promuovere il giudizio di primo grado al fine di ottenere il ripristino dell'indennità di frequenza in favore della figlia minore, nonostante la notifica CP_ all' del decreto di omologa e l'invio dei dati necessari per la liquidazione della prestazione;
l'Ente ha emesso il provvedimento di ripristino e di liquidazione della prestazione in data
24.11.2024, corrispondendo i ratei arretrati solo a dicembre 2024, ossia a lite già pendente. CP_ Va rilevato, infatti, che il riconoscimento della pretesa da parte dell' non integra, di per sé, le ragioni rilevanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite (cfr., per un caso analogo, l'ordinanza della Cassazione n. 14036/2024, che ha cassato la decisione impugnata la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di causa CP_ della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto per tale mero fatto la compensazione delle spese;
e ciò nonostante: l'assistito avesse proposto domanda amministrativa per la prestazione in data 5.3.2020, il ricorso giurisdizionale fosse stato proposto in data 15.1.2021, nelle more la
4 prestazione fosse stata riconosciuta - pur tardivamente in relazione ai termini del procedimento amministrativo - con provvedimento amministrativo del 16.12.2020, non risultava che tale CP_ provvedimento fosse stato comunicato al ricorrente prima della presentazione del ricorso, l' avesse liquidato i ratei scaduti solo con la rata di febbraio 2021, ossia a lite già pendente). CP_ 3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata e l' deve essere condannato al rimborso integrale delle spese di lite del primo grado in favore degli odierni appellanti, nella misura di € 1.625,00, ossia nei limiti di quanto richiesto (avendo parte appellante chiesto la liquidazione solo della fase di studio della controversia e della fase introduttiva del giudizio), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Simona De Ciantis, che si
è dichiarata antistataria.
4. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione. A tal fine, il valore della causa è rappresentato dall'importo delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia € 1.625,00, avendole il primo giudice compensate integralmente (Cass. Sezioni
Unite, n. 19014/2007; Cass. n. 6345/2020, n. 35007/2023).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate in € 1.625,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Simona De Ciantis;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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