Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2338/2022 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...] (Cod. Fisc. ), residente in [...], elettiv Ivrea, Piazza Municipio 6, presso lo studio dell'Avv. Fabio Cecchin del Foro di Ivrea (C.F.:
- pec: – fax 0125/43222) che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea, Via Torino 289 presso lo studio dell'Avv. Andrea Negro Camusin che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 4.6.2025 Conclusioni delle Parti
- Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 14.2.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, Nel merito
- Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1 Controparte_1
- rigettare l'avversa domanda di assegnazione della casa coniugale, in quanto infondata per carenza dei requisiti di legge- rigettare l'avversa istanza di previsione di assegno di mantenimento in favore della moglie, giacchè infondata in fatto ed in diritto. Le spese di lite seguano la soccombenza. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda di condanna al versamento di assegno di mantenimento in favore della sig.ra Voglia l'Ill.mo Tribunale disporlo nella CP_1 misura minima o, al più, in quella indicata in sede presidenziale, di Euro 130,00 mensili. In via istruttoria
- Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui in atto introduttivo e su quelle numerate da 1 a 6 della memoria istruttoria in prova diretta, con i testi già indicati.”
pagina 1 di 5
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatiIn via principale
-Assegnare la casa coniugale alla moglie che continuerà a vivere con gli arredi e tutto quanto di necessità, autorizzando il marito a prelevare,qualora siano ancora presenti, i soli effetti personali di strettissima esigenza;
- Dichiarare Il Signor obbligato a versare alla moglie,a titolo di contributo al suo Parte_1 mantenimento la somma di € 300,00 al mese oltre rivalutazione ISTAT attesa l'età della resistente che la pone fuori del mercato lavorativo.”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 05/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 706 ss cpc ratione temporis applicabile parte ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con la convenuta in Ivrea in data 27.9.1980, unione dalla quale è nato il figlio in data 8.3.1981, Persona_1 maggiorenne ed autonomo. Ha richiesto pronunciarsi la separazione delle parti, previa illustrazione delle rispettive posizioni economiche dei coniugi1.
- Si è costituita in giudizio parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree, rappresentando di percepire unicamente una locazione attiva di € 420 mensili a titolo di reddito, e concludendo nei seguenti sensi: “(…) In via preliminare ed urgente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
in via principale: - assegnare la casa coniugale alla moglie che continuerà a vivere con gli arredi e tutto quanto di necessità, autorizzando il marito a prelevare, qualora siano ancora presenti, i soli effetti personali di strettissima esigenza;
- il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma Parte_1 di € 300 al mese oltre rivalutazione ISTAT attesa l'età della resistente che la pone fuori dal mercato lavorativo”.
- All'udienza presidenziale del 18.5.2023 le Parti comparivano avanti al Presidente del Tribunale che – autorizzati i coniugi a vivere separati – riservava l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, e nella successiva ordinanza depositata in data 22.5.2023 così si legge: “(…) rileva che i coniugi sono separati di fatto da anni ed hanno avuto prole orami indipendente ed autonoma;
Il Sig. vive da solo casa in affitto con canone di 450 euro;
è pensionato con rata Parte_1 di 160 comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare.
pagina 2 di 5 La sig.ra vive ora nella casa familiare in comproprietà con il marito;
si Controparte_1 dichiara non occupata;
come reddito mensile indica solo 420 euro per un immobile affittato, di cui ha l'usufrutto, per aver ceduto la nuda proprietà al figlio. Non ha altri beni immobili. Il marito parte ricorrente dichiara mia moglie ha una famiglia agiata. Siamo separati di fatto da 4 anni;
la moglie non ha mai lavorato;
non ha mai trovato lavoro, aveva aspettative elevate. Io sto pagando tutte le spese della casa e della macchina. Sino a che dovrò affrontare le spese della casa non sono in grado di garantire un reddito a mia moglie. Peraltro mia moglie negli anni si è spogliata di beni in favore del figlio. La moglie parte resistente dichiara Siamo separati di fatto da 3- 4 anni;
ho lavorato non in regola, poi mi sono occupata della famiglia. Io sto pagando tutte le spese della casa da quando mio marito è andato fuori casa;
la macchina è un rottame l'assicurazione ed il bollo le paga mio figlio. Ho ceduto la nuda proprietà dell'immobile reddito a mio figlio per decisione famigliare. Non voglio lasciare la casa , in vendita od affitto, perché ho un cane che deve rimanere lì. Non vedo poi perché debba cambiare io casa. La problematicità attiene alle sorti dell'abitazione familiare, alle spese connesse, rispetto alla dichiarata volontà della moglie sopra indicate (non voglio lasciare la casa , in vendita od affitto, perché ho un cane che deve rimanere lì. Non vedo poi perché debba cambiare io casa). Evidente che, con tutto il rispetto per le esigenze dell'animale d'affezione, la questione inerente l'immobile, che le parti indicano di un qualche pregio, non potrà che trovare soluzione in altre procedure giudiziarie. Certo nulla può disporsi allo stato in ordine all'assegnazione della casa coniugale, mancando il presupposto per provvedere in merito, costituito dall'affidamento di figli minori o maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente (in tal senso Cass. 20.8.2014 n. 18076; Cass. 18.9.2013 n. 21334). Le parti descrivono situazioni opposte relativamente a chi sostenga le spese della casa coniugale. Certamente l'abitazione è in comproprietà e ciascun coniuge sino alla sua divisione dovrà pro quota affrontarne le spese straordinarie. Le spese ordinarie faranno invece capo a chi la occupi di fatto. Allo stato non emergono elementi per ritenere rilevante l'assunta l'agiatezza della famiglia di origine della moglie, non risultando prova di uno stabile mantenimento od aiuto da parte di chicchessia La moglie ha pure chiesto il mantenimento e, rispetto alla situazione reddituale delle parti, va riconosciuta una qualche sproporzione tra le parti. Nella determinazione della sua entità deve tuttavia tenersi nella specie conto della situazione di fatto inerente l'occupazione dell'immobile comune da parte della moglie che ivi vive senza oneri di locazione. Tenuto conto dell'onere dell'affitto che grava sul marito e del suo onere al 50% per le spese straordinarie inerenti l'immobile comune e, quanto alla moglie, tenuto conto del reddito da locazione goduto e per costei dal beneficio di fatto rinveniente dall'uso dell'appartamento comune;
tenuto conto che le spese straordinarie per detto appartamento fanno capo al 50% ad entrambi e che entrambi i coniugi hanno le spese ordinarie relative agli appartamenti che ciascuno occupa, sino a che la moglie occuperà l'abitazione, affrontando come detto il 50 % delle spese straordinarie e le spese ordinarie, appare congruo che il marito sig. debba contribuire al mantenimento della sig.ra Parte_1 [...]
, compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al proprio CP_1 sostentamento, tenuto conto del divario che emerge comparando la situazione reddituale delle parti, quale risulta dalledichiarazioni e dalla documentazione agli atti : in particolare, l'assegno periodico deve essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di € 130,00. Nel momento in cui l'alloggio comune fosse liberato, entrambi i coniugi godendo del relativo affitto o del valore di vendita, l'entità dell'assegno potrà essere oggetto di revisione, anche in relazione ad eventuali rendite pensionistiche/sociali di cui potrà godere la consorte.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-nulla si dispone in ordine all'abitazione della casa coniugale
-Dispone che siano a quando la moglie, sig.ra occupi l'appartamento Controparte_1 comune, il sig. contribuisca al suo mantenimento, versandole, entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 130,00”.
pagina 3 di 5 - Il Presidente rimetteva le Parti avanti al Giudice Istruttore presso il quale entrambe le Parti si costituivano in giudizio.
- Le parti chiedevano la concessione dei termini ex art 183 c. 6 nn 1-2-3 cpc ratione temporis applicabili e il G.I. con ordinanza del 28.9.2023 ha concesso alle Parti i richiesti termini.
- Le parti han depositato le memorie e il G.I. con ordinanza del 11.4.2024, ritenuta matura la causa per la decisione previa acquisizione di autocertificazione reddituale aggiornata, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 18.2.2025 in modalità ex art 127 ter cpc con deposito di note scritte.
- Le parti han depositato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, mentre parte resistente la sola comparsa conclusionale. Il PM ha concluso come sopra visto.
* * * La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento formulata da parte resistente va rilevato che come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio, ed indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2186 e 2187 (Pres. rel. . Nel caso di specie lo Per_2 Per_3 svolgimento del giudizio in corso ha rassegnato una evoluzione nella composizione quali- quantitativa delle posizioni economico reddituali della parte resistente. Invero, rispetto a quanto già oggetto di esame nell'ordinanza presidenziale – sopra riportata, che non consta reclamata dalle Parti – deve in via dirimente rilevarsi come medio tempore la moglie abbia acquisito in eredità cespiti immobiliari in Liguria e in Ivrea come testualizzato a pag. 7 della comparsa conclusionale attorea. Tale dato trova peraltro riscontro – quanto all'eredità della casa in Pietra Ligure - da un lato nell'autocertificazione depositata dalla moglie in PCT in data 13.2.2025 (che, tuttavia, non indica il valore del cespite e di ciò devesi tener conto ex art 116 cpc), e dall'altro lato non è stata oggetto di specifica contestazione e deduzione difensiva da parte della resistente, che – a fronte del deposito di specifici dati anche economici di parte ricorrente – non ha depositato la memoria di replica. Al lume delle sopra svolte considerazioni ritiene il Collegio dover disporre che dal mese successivo al deposito della presente decisione – fatto salvo per il pregresso quanto disposto in pagina 4 di 5 sede di ordinanza presidenziale – il marito debba versare alla moglie a titolo di mantenimento l'importo di euro 90 mensili rivalutabili agli indici Istat, non potendo accogliersi la richiesta di parte resistente in ordine all'assegnazione della casa ex familiare mancando il relativo presupposto (il figlio della coppia essendo maggiorenne ed autonomo economicamente). Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto accolta la comune richiesta delle Parti in ordine alla pronuncia necessaria in punto separazione, e in corso di causa son mutate le condizioni economiche della parte convenuta di talché appare corretto al collegio - nel necessario bilanciamento delle rispettive posizioni - disporre ex art 92 cpc l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione personale dei sigg.ri e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
- Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Ivrea esegua le formalità di legge;
- Dispone – fatto salvo per il pregresso quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale – che dal mese successivo al deposito della presente sentenza e comunque da luglio 2025 incluso il ricorrente versi alla resistente per il di lei Parte_1 Controparte_1 mantenime il giorno 5 di ogni mes rivalutabili agli indici Istat.
- Rigetta la richiesta di assegnazione della casa ex familiare proposta da Parte resistente.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 4.6.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In puncto così si legge nel ricorso introduttivo: “(…) Quanto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, il ricorrente è pensionato dall'aprile 2020 e gode di un reddito annuo lordo di circa Euro 23.000,00, pari ad un importo mensile netto di Euro 1.600,00 (Docc. 6, 7 e 8: modello 730 anni 2020, 2021 e 2022; Doc. 9 : cedolino pensione febbraio 2022), da cui vanno dedotti Euro 450,00 oltre spese accessorie ed utenze domestiche (per un totale di 650,00 Euro mensili circa) per canoni locatizi del piccolo appartamento in cui risiede. 10) La sig.ra , CP_1 casalinga, gode di rendita mensile derivante dalla locazione di immobile in Banchette (TO), Via Pavone n. i nel 2020 ella ha ceduto la nuda proprietà al figlio trattenendo l'usufrutto. Ella, inoltre, da tre anni risiede nella Per_1 casa coniugale comune - bene in relazione al quale l'esponente si riserva di agire con autonomo giudizio per lo scioglimento della comunione - ed a tutt'oggi utilizza, senza alcun onere, l'autovettura tipo Golf Plus, tg. CX090TX, di proprietà del marito, la cui assicurazione è pagata dal figlio, oltre ad aver da sempre potuto contare sull'importante contributo economico dei propri genitori. Inoltre, la stessa al raggiungimento della età anagrafica di legge godrà di pensione sociale. 11) Come anzidetto, l'immobile adibito a casa familiare - rispetto al quale, in assenza di figli a carico, nessuno dei coniugi può vantare alcun particolare diritto - è in comproprietà al 50% tra gli stessi ed il suo valore di mercato ammonta a circa 300.000,00 Euro (Doc. 10 : visura catastale). L'eventuale vendita del bene consentirebbe dunque ai coniugi di godere di cospicue risorse per il futuro, ad integrazione dei rispettivi redditi.”