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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 59/2023 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore Parte_1 prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento derivava da un ingente carico debitorio non più fronteggiabile essenzialmente riconducibile alla posizione (oggi abbandonata) dalla stessa rivestita di socia accomandataria della società (cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese nel 2022).
Per tale ragione, ella proponeva di versare – in favore del ceto creditorio - la somma di euro 2.689,13 (finanza interna riveniente dal controvalore delle somme attualmente oggetto del piano integrativo pensionistico denominato “Tax Benefit New”) incrementata di euro 12.830,75 (finanza esterna riveniente dall'elargizione del terzo , Persona_1 da corrispondersi in 60 giorni.
Ciò, più in dettaglio, era prospettato fosse da attuarsi secondo la seguente suddivisione:
nella misura del 100% quanto alle spese di procedura (Cl. 1);
nella misura del 100% (sino a concorrenza della capienza della finanza interna, pari al 5,33% del totale di tali crediti) quanto ai creditori privilegiati (grado 1°- 8°)
(Cl. 2);
1 nella misura del 9%, tramite finanza esterna, sul residuo spettante ai medesimi creditori privilegiati di cui sopra (grado 1°- 8°) (Cl. 3);
nella misura del 7%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 18°-19°) (Cl. 4);
nella misura del 5%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 20°) (Cl. 5);
nella misura del 4% quanto ai creditori chirografari (Cl. 6);
Merita pertanto ribadire, come già sopra indicato, che i creditori collocati nella seconda classe sono sostanzialmente i medesimi che compaiono nella terza, unica differenza essendo rappresentata dalla provvista impiegata per provvedere al pagamento (nel primo caso, la finanza interna mentre nel secondo la finanza esterna).
La proposta, per come proposta, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
appariva pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
la ricorrente non agiva in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti in larga misura dalla partecipazione, quale socia accomandataria, alla società
De.Ma.Si di AR IK e C. S.a.s. in liquidazione (oggi cancellata) ed avente ad oggetto la gestione di un bar;
la ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possedeva i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda (né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte) e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. CP_2
non trattandosi di proposta funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, era stato ritualmente previsto – a mente l'art. 74 co. 2 cod. crisi
(nuova formulazione) – l'apporto di risorse tali da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile;
2 Con decreto 07.06.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC – quanto ai consensi espressi – riferiva che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate di Pesaro -
Urbino e l'INPS, entrambe manifestando la propria contrarietà alla proposta.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta aveva ottenuto, stante il silenzio degli altri creditori, l'approvazione (sulle 4 classi votanti) unicamente della classe 5, mancando pertanto la maggioranza prevista dall'art. 79 co. 1 cod. crisi che, in presenza di classi, impone che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene allora invocato dalla parte ricorrente l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), le classi 3 e 4 risultano unicamente formate da crediti riferibili all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali, mentre la classe 6 è composta da tali tipologie di crediti per il 60% circa. In caso di ipotetica adesione, quindi, in tali classi, essendo i citati creditori gli unici dissenzienti (anche ipotizzando, per semplicità, che il loro voto fosse riferito agli oneri di riscossione), sarebbe raggiunta (e superata) la maggioranza normativamente richiesta.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), è solo sufficiente constatare che la debitrice risulta sostanzialmente impossidente, non godendo della proprietà né di beni mobili né di
3 immobili. L'unico valore attivo è infatti rappresentato dallo stipendio di circa euro
1.000,00 che la ricorrente ritraeva in forza di un contratto di lavoro (peraltro a tempo determinato) e, per questo motivo, la finanza interna della presente proposta derivava solamente dallo svincolo di un piano pensionistico integrativo (circa 2.700 euro), mentre il grosso delle risorse poste a disposizione dei creditori (poco meno di 13 mila euro) discendeva da finanza esterna che, evidentemente, mancherebbe del tutto in sede di liquidazione controllata, la quale verosimilmente, tenuto anche conto delle spese di mantenimento, non avrebbe sostanzialmente alcuna utilità distribuibile.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. vigili sull'esatto adempimento del concordato CP_2 risolvendo eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 14.01.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 59/2023 avviato su domanda di
Parte_1
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
presentava ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore Parte_1 prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi esponendo che la propria condizione di sovraindebitamento derivava da un ingente carico debitorio non più fronteggiabile essenzialmente riconducibile alla posizione (oggi abbandonata) dalla stessa rivestita di socia accomandataria della società (cancellata dal Controparte_1 registro delle imprese nel 2022).
Per tale ragione, ella proponeva di versare – in favore del ceto creditorio - la somma di euro 2.689,13 (finanza interna riveniente dal controvalore delle somme attualmente oggetto del piano integrativo pensionistico denominato “Tax Benefit New”) incrementata di euro 12.830,75 (finanza esterna riveniente dall'elargizione del terzo , Persona_1 da corrispondersi in 60 giorni.
Ciò, più in dettaglio, era prospettato fosse da attuarsi secondo la seguente suddivisione:
nella misura del 100% quanto alle spese di procedura (Cl. 1);
nella misura del 100% (sino a concorrenza della capienza della finanza interna, pari al 5,33% del totale di tali crediti) quanto ai creditori privilegiati (grado 1°- 8°)
(Cl. 2);
1 nella misura del 9%, tramite finanza esterna, sul residuo spettante ai medesimi creditori privilegiati di cui sopra (grado 1°- 8°) (Cl. 3);
nella misura del 7%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 18°-19°) (Cl. 4);
nella misura del 5%, tramite finanza esterna, quanto agli ulteriori creditori privilegiati (grado 20°) (Cl. 5);
nella misura del 4% quanto ai creditori chirografari (Cl. 6);
Merita pertanto ribadire, come già sopra indicato, che i creditori collocati nella seconda classe sono sostanzialmente i medesimi che compaiono nella terza, unica differenza essendo rappresentata dalla provvista impiegata per provvedere al pagamento (nel primo caso, la finanza interna mentre nel secondo la finanza esterna).
La proposta, per come proposta, non presentava profili di inammissibilità, in quanto:
appariva pacifico lo stato di sovraindebitamento (vd. raffronto tra attivo distribuibile e passivo accumulato);
la ricorrente non agiva in veste di mero consumatore, trattandosi di debiti derivanti in larga misura dalla partecipazione, quale socia accomandataria, alla società
De.Ma.Si di AR IK e C. S.a.s. in liquidazione (oggi cancellata) ed avente ad oggetto la gestione di un bar;
la ricorrente, ricordato quanto detto più sopra in ordine al profilo consumeristico, non possedeva i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non era stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda (né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte) e non emergevano atti in frode ai creditori;
la documentazione allegata e prevista dagli artt. 75 e 76 cod. crisi appariva completa, così come esaustiva si rivelava la relazione particolareggiata dell'OCC avv. CP_2
non trattandosi di proposta funzionale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, era stato ritualmente previsto – a mente l'art. 74 co. 2 cod. crisi
(nuova formulazione) – l'apporto di risorse tali da incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile;
2 Con decreto 07.06.2024 veniva così aperta la procedura e dato incarico all'OCC di avviare le operazioni previste dall'art. 78 cod. crisi.
All'esito, l'OCC – quanto ai consensi espressi – riferiva che avevano validamente inoltrato la dichiarazione di voto in modo espresso solamente l'Agenzia delle Entrate di Pesaro -
Urbino e l'INPS, entrambe manifestando la propria contrarietà alla proposta.
Alla luce di quanto riportato, quindi, la proposta aveva ottenuto, stante il silenzio degli altri creditori, l'approvazione (sulle 4 classi votanti) unicamente della classe 5, mancando pertanto la maggioranza prevista dall'art. 79 co. 1 cod. crisi che, in presenza di classi, impone che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Preso atto di ciò, viene allora invocato dalla parte ricorrente l'art. 80 co. 3 cod. crisi, il quale prevede, come noto, che “Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”.
Nel caso di specie, i requisiti cui la norma subordina il cram down, in effetti sussistono.
Quanto al primo (adesione degli istituti erariali e previdenziali/assistenziali obbligatori determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 co. 1 cod. crisi), le classi 3 e 4 risultano unicamente formate da crediti riferibili all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali, mentre la classe 6 è composta da tali tipologie di crediti per il 60% circa. In caso di ipotetica adesione, quindi, in tali classi, essendo i citati creditori gli unici dissenzienti (anche ipotizzando, per semplicità, che il loro voto fosse riferito agli oneri di riscossione), sarebbe raggiunta (e superata) la maggioranza normativamente richiesta.
Quanto al secondo (la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata), è solo sufficiente constatare che la debitrice risulta sostanzialmente impossidente, non godendo della proprietà né di beni mobili né di
3 immobili. L'unico valore attivo è infatti rappresentato dallo stipendio di circa euro
1.000,00 che la ricorrente ritraeva in forza di un contratto di lavoro (peraltro a tempo determinato) e, per questo motivo, la finanza interna della presente proposta derivava solamente dallo svincolo di un piano pensionistico integrativo (circa 2.700 euro), mentre il grosso delle risorse poste a disposizione dei creditori (poco meno di 13 mila euro) discendeva da finanza esterna che, evidentemente, mancherebbe del tutto in sede di liquidazione controllata, la quale verosimilmente, tenuto anche conto delle spese di mantenimento, non avrebbe sostanzialmente alcuna utilità distribuibile.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
p.q.m.
(-) omologa la proposta di concordato minore presentata da Parte_1
(-) dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 cod. crisi.
(-) dispone che l'OCC avv. vigili sull'esatto adempimento del concordato CP_2 risolvendo eventuali difficoltà sottoponendole, se necessario, al giudice, autorizzandola sin d'ora – ove reputato opportuno – all'apertura di un conto appositamente destinato alle attività di deposito e distribuzione delle somme previste dalla proposta;
(-) dispone che l'OCC ogni sei mesi riferisca per iscritto sullo stato dell'esecuzione e, una volta terminata, presenti una breve relazione finale.
Pesaro, il 14.01.2025
Il Giudice
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