CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2024, n. 10880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10880 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13656/2021 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Pride Mobility Products Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. Alessandro Fruscione, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio Fogleman del 26/05/2021; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 405/17/21, depositata il 15 gennaio 2021 e notificata il 25 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi - ZI doganali - Nomenclatura combinata - Mobility scooter. Civile Sent. Sez. 5 Num. 10880 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 23/04/2024 2 di 5 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 405/17/21 del 15/01/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Pride Mobility Products Italia s.r.l. (di seguito PMP) avverso la sentenza n. 309/16/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso l’istanza di rimborso di dazi doganali relativa ad importazioni effettuate nel periodo tra il 2013 e il 2016. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, l’istanza di rimborso riguardava i dazi versati sulle importazioni di mobility scooter, veicoli classificati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito AD) alla voce della tariffa doganale comune 8703, comportante il pagamento di un dazio del 10%, anziché 8713, esente dazio in ragione della destinazione a soggetti invalidi. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da PMP osservando che: a) la presenza nei veicoli oggetto di causa di un piantone dello sterzo separato e non collegato a uno dei braccioli implicava semplicemente che la persona avesse la capacità di utilizzare una o entrambe le braccia;
b) tale circostanza, peraltro, non impediva che i veicoli potessero essere utilizzati principalmente e logicamente da soggetti invalidi così come definiti da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, NV UP LT ed altre (persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare); c) tale destinazione principale e logica implicava l’applicazione della voce della nomenclatura combinata 8713, più favorevole all’importatore. 3 di 5 2. Avverso la menzionata sentenza, AD proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. PMP resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di AD è affidato a tre motivi, i quali possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. 1.1. Con il primo motivo di ricorso AD deduce violazione del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, istitutivo della tariffa doganale d’uso integrata, successivamente aggiornato con il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004, con particolare riferimento all’interpretazione delle voci 8703 e 8713 della nomenclatura combinata, nonché dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, nella classificazione dei mobility scooter importati da PMP, omesso di applicare il Regolamento n. 718 del 2009, che ha modificato la voce tariffaria in discussione, regolamento non preso in considerazione da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, NV UP LT ed altre, riguardando detta sentenza importazioni anteriori alla sua entrata in vigore. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione nonché omessa pronuncia sulla validità del Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione del 4 agosto 2009 e delle regole di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata con riferimento alla interpretazione delle voci 8703 e 8713, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che i requisiti fissati dal menzionato regolamento per la classificazione dei mobility scooter in favore di soggetti invalidi siano tassativi e per non averli il giudice di appello esaminati, a parte la presenza di un piantone. 4 di 5 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle caratteristiche tecniche di ciascuno degli otto modelli di mobility scooter importati, trattandosi di elementi determinanti ai fini della loro classificazione nelle voci della nomenclatura comune, soprattutto alla luce del regolamento (CE) n. 718 del 2009. 2. I motivi sono complessivamente fondati. 2.1. La questione di diritto è stata già affrontata da due sentenze di questa Corte, Cass. nn. 29537 e 29538 del 16/11/2018, per le quali «In tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensì l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione». 2.1.1. In particolare, va evidenziato che, al fine di distinguere la voce 8703 della Nomenclatura combinata (ritenuta nella specie applicabile da AD), da quella n. 8713 (ritenuta, invece, applicabile dalla società), la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, NV UP LT e altre, punto 24). 2.1.2. È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide;
circostanza, quest’ultima, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). 5 di 5 2.1.3. Orbene, le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005, nonché nel successivo regolamento CE n. 718 del 2009. 2.2. Nel caso di specie, la CTR – nel ritenere applicabile la voce tariffaria n. 8713 – ha compiuto una valutazione degli scooter importati basata sulla sola circostanza dell’esistenza di un piantone centrale, senza esaminare nel dettaglio le altre caratteristiche dei singoli mezzi di locomozione e senza tenere conto del regolamento CE n. 718 del 2009; piantone centrale che, peraltro, sembra addirittura escludere, ai sensi di detto regolamento, l’applicazione della menzionata voce tariffaria. 2.3. In proposito, non v’è ragione di rimettere la questione alla Corte di giustizia della UE, la quale si è già pronunciata in materia, dando le necessarie indicazioni al giudice nazionale, pur non essendosi occupata del regolamento CE n. 718 del 2009 (non applicandosi lo stesso alla fattispecie esaminata dalla Corte). 3. In conclusione, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023.
b) tale circostanza, peraltro, non impediva che i veicoli potessero essere utilizzati principalmente e logicamente da soggetti invalidi così come definiti da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, NV UP LT ed altre (persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare); c) tale destinazione principale e logica implicava l’applicazione della voce della nomenclatura combinata 8713, più favorevole all’importatore. 3 di 5 2. Avverso la menzionata sentenza, AD proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. PMP resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di AD è affidato a tre motivi, i quali possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. 1.1. Con il primo motivo di ricorso AD deduce violazione del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, istitutivo della tariffa doganale d’uso integrata, successivamente aggiornato con il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004, con particolare riferimento all’interpretazione delle voci 8703 e 8713 della nomenclatura combinata, nonché dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, nella classificazione dei mobility scooter importati da PMP, omesso di applicare il Regolamento n. 718 del 2009, che ha modificato la voce tariffaria in discussione, regolamento non preso in considerazione da Corte di giustizia 26 maggio 2016, in causa C-198/15, NV UP LT ed altre, riguardando detta sentenza importazioni anteriori alla sua entrata in vigore. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione nonché omessa pronuncia sulla validità del Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione del 4 agosto 2009 e delle regole di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata con riferimento alla interpretazione delle voci 8703 e 8713, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto che i requisiti fissati dal menzionato regolamento per la classificazione dei mobility scooter in favore di soggetti invalidi siano tassativi e per non averli il giudice di appello esaminati, a parte la presenza di un piantone. 4 di 5 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle caratteristiche tecniche di ciascuno degli otto modelli di mobility scooter importati, trattandosi di elementi determinanti ai fini della loro classificazione nelle voci della nomenclatura comune, soprattutto alla luce del regolamento (CE) n. 718 del 2009. 2. I motivi sono complessivamente fondati. 2.1. La questione di diritto è stata già affrontata da due sentenze di questa Corte, Cass. nn. 29537 e 29538 del 16/11/2018, per le quali «In tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensì l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione». 2.1.1. In particolare, va evidenziato che, al fine di distinguere la voce 8703 della Nomenclatura combinata (ritenuta nella specie applicabile da AD), da quella n. 8713 (ritenuta, invece, applicabile dalla società), la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, NV UP LT e altre, punto 24). 2.1.2. È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide;
circostanza, quest’ultima, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). 5 di 5 2.1.3. Orbene, le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005, nonché nel successivo regolamento CE n. 718 del 2009. 2.2. Nel caso di specie, la CTR – nel ritenere applicabile la voce tariffaria n. 8713 – ha compiuto una valutazione degli scooter importati basata sulla sola circostanza dell’esistenza di un piantone centrale, senza esaminare nel dettaglio le altre caratteristiche dei singoli mezzi di locomozione e senza tenere conto del regolamento CE n. 718 del 2009; piantone centrale che, peraltro, sembra addirittura escludere, ai sensi di detto regolamento, l’applicazione della menzionata voce tariffaria. 2.3. In proposito, non v’è ragione di rimettere la questione alla Corte di giustizia della UE, la quale si è già pronunciata in materia, dando le necessarie indicazioni al giudice nazionale, pur non essendosi occupata del regolamento CE n. 718 del 2009 (non applicandosi lo stesso alla fattispecie esaminata dalla Corte). 3. In conclusione, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023.