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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3967/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Andrea DeAmbrogio e Guido C.F._2
Mario Mella, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Cirene n. 7, giusta le procure in atti
ATTORI
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Luigia Maria (detta Luisa) Baldassarre, presso cui è stato eletto domicilio in Lecce, via Fr. Scarpa n. 10/B, giusta la procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositato in data 23.01.2025):
Piaccia al Tribunale Ill.mo previe le declaratorie di ragione e di legge, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di nella vicenda descritta in atti, anche eventualmente in Controparte_1 misura concorrente e concorsuale, e pertanto nella causazione del danno subito dai correntisti Sig.ra nata il [...] a [...], C.F.: Parte_3
e Sig. nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_1 provincia di Verona, C.F.: entrambi residenti a [...]C.F._1
(MB), Via Fratelli Cairoli 7 e per l'effetto:
2) Condannare Indirizzo: Controparte_1
PIAZZA SALIMBENI 3 - 53100 - Italia C.F.: P.IVA: CP_1 P.IVA_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a rifondere solidalmente agli eredi della Sig.ra P.IVA_2 Parte_3
Sigg.ri (figlia) e Sig. (marito) la somma di
[...] Parte_2 Parte_1
€. 45.200,00= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi dalle singole operazioni al saldo effettivo.
3) Condannare Indirizzo: Controparte_1
PIAZZA SALIMBENI 3 - 53100 - Italia C.F.: P.IVA: CP_1 P.IVA_1
a rifondere al Sig. la somma di €. 55.748,20= o la P.IVA_2 Parte_1 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi dalle singole operazioni al saldo effettivo.
4) Condannare a corrispondere Controparte_1 alle parti attrici in via solidale le spese di assistenza legale stragiudiziale che si quantificano in €.5.175,00= comprese spese generali 15%, iva e cpa come per legge o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
5) Condannare a corrispondere Controparte_1 solidalmente agli eredi della Sig.ra Sigg.ri Parte_3 Parte_2
(figlia) e Sig. (marito) tutte le spese di assistenza nella
[...] Parte_1 mediazione n. 2022-453 presso l'organismo di conciliazione MEDYAPRO che si quantificano rispettivamente in in €.1.150,00= comprese spese generali 15% oltre cpa e Iva come per legge e in Euro 48,80 spese di attivazione come da fatture che si producono o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze, oltre CPA e IVA come per legge, da porsi a carico della . Controparte_1
Per (dal foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 20.01.2025): Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, Nel merito a) In via principale respingere tutte le avverse domande attoree giacché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, generiche e non provate, ivi comprese le domande risarcitorie. b) In via gradata, riconoscere la esclusiva responsabilità degli attori nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso e, comunque, per aver agito in assoluta autonomia rispetto all'intervento degli Organi della Banca. c) In via ulteriormente gradata, riconosciuta la esclusiva responsabilità degli attori nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso, respingere integralmente le richieste risarcitorie ex adverso IN OGNI CASO Con ogni consequenziale pronuncia, anche in punto di regolamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ed Parte_1 Parte_3 coniugi, premesso di essere titolari di due conti correnti aperti presso la
[...]
uno intestato in via esclusiva al primo e l'altro Controparte_1 intestato in via esclusiva alla seconda e con deleghe reciproche, hanno allegato che, a seguito di una truffa subita da , costui aveva trasferito sul suo Parte_1 conto corrente le somme depositate sul conto della moglie per un importo complessivo di euro 45.200,00, ed aveva quindi disposto di tutta la provvista presente sul suo conto corrente, trasferendola a terzi mediante una serie di bonifici per un importo totale di euro 100.948,20.
Gli attori, prospettata in proposito una responsabilità della banca per aver omesso,
a fronte di un'attività del tutto anomala, qualunque attività di controllo, informazione e dissuasione, hanno dunque citato in giudizio l'istituto di credito al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, sostenendo che gli attori fossero gli unici responsabili del danno che assumevano di aver subito. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attrice si Parte_3 sono costituiti volontariamente, quali eredi della medesima, l'attore e Parte_1 la figlia . Parte_2
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Prima di passare all'esame del merito, deve rilevarsi l'inammissibilità delle deduzioni contenute nella nota scritta depositata dalla difesa della convenuta in data 25.03.2025 ai fini della celebrazione dell'ultima udienza in modalità cartolare.
Si osserva, in proposito, che la nota scritta non può essere utilizzata quale strumento per depositare irritualmente una memoria di replica all'ultimo atto avversario.
Di dette deduzioni, dunque, non deve tenersi conto ai fini della decisione.
3. Per quanto concerne la vicenda che ha dato origine alla controversia tra le parti, deve rilevarsi che l'attore ha sostenuto di essere stato vittima di Parte_1 una truffa posta in essere attraverso un annuncio on line riguardante presunti investimenti remunerativi.
Lo stesso ha affermato di aver effettuato a scopo di investimento svariati bonifici, attingendo sia a denaro proprio (euro 55.748,20) sia alla provvista di euro
45.200,00 trasferita dal conto corrente della moglie , conto su Parte_3 cui egli aveva una delega ad operare (cfr.: doc. 16 degli attori), il tutto mediante n.
4 bonifici a suo favore, avvenuti tra la data del 19 maggio 2022 e quella del 1° giugno 2022 (cfr.: doc. 1 degli attori). L'attrice prima, ed i suoi eredi, poi, hanno lamentato Parte_3 l'assoluta estraneità della persona in questione alle operazioni di investimento effettuate dal marito, e l'omissione da parte della banca convenuta di qualsiasi attività di blocco delle operazioni in corso, o, quanto meno, di comunicazione delle stesse. Come innanzi si diceva, l'attore , sebbene non intestatario del conto Parte_1 corrente di era coniuge della medesima nonché delegato ad Parte_3 operare sul conto della stessa.
Deve rilevarsi, in particolare, che, in virtù della delega in questione (doc. 16 degli attori), l' ex art. 1, lettera b), poteva compiere, tra le altre, le seguenti Pt_1 operazioni: “disposizioni e prelevamenti, parziali o totali, in qualunque maniera effettuati - contro semplice ricevuta”; inoltre, dallo stesso documento non emerge un limite a dette operazioni.
Ebbene, la banca, di regola, non è tenuta a verificare se il delegato si attiene alle direttive del delegante e non può ingerirsi nelle motivazioni del prelievo, né richiedere se questo è stato previamente autorizzato dal delegante.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13906 del
28.06.2005; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 11866 del 22.05.2007; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 859 del 17.01.2020) ha affermato che l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, sebbene non comporti anche il conferimento al delegato stesso di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto, spiega comunque l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato.
Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con gli obblighi di diligenza e di buona fede stabiliti dagli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c.
A tale proposito, si rileva che il contratto di conto corrente prodotto dagli attori sub doc. 14 contiene le seguenti clausole:
“Art.
1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la è tenuta ad osservare criteri di diligenza CP_1 adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 C.C.”;
“Art.
3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e CP_1 secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi;
tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente”. Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 7956 del
31.03.2010) ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva”.
Detto obbligo di protezione, dunque, sorge alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: - che l'operazione sia ictu oculi anomala;
- che essa non risponda agli interessi del cliente. Il principio in questione risulta essere stato ribadito anche in epoca più recente
(cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 30588 del 03.11.2023), e, da ultimo, in un precedente giurisprudenziale (cfr.: Cass., Cass., Sez. 3, ordinanza n. 31052 del
04.12.2024) in cui si è fatto concreto riferimento ad operazioni che, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione, si rivelavano estranee all'attività ed agli interessi del correntista. In quest'ultima sede, la Corte ha osservato che “i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477)”. In punto di fatto, il carattere anomalo dei bonifici effettuati dall' sul conto Pt_1 della moglie emerge dalla circostanza che, come risulta dall'esame degli estratti conto depositati in atti (cfr.: doc. da 22 a 25 degli attori), la loro frequenza ed il loro importo erano ben differenti rispetto alla normale operatività del conto in questione.
Non risulta, tuttavia, altrettanto evidente la contrarietà di siffatte operazioni all'interesse della cliente, sol che si considerino lo stretto rapporto familiare che intercorreva tra i due attori e la sussistenza della delega ad operare sul conto.
Inoltre, non è chiaro se le dichiarazioni rilasciate dalla banca in ordine all'intercettazione dei bonifici mediante i sistemi antifrode (cfr.: doc. 6 degli attori) si riferiscano anche a quelli qui in esame, ovvero solo a quelli disposti dall'Infanti sul conto corrente di cui egli era titolare. A parere di chi scrive appare più verosimile quest'ultima ipotesi, visto che le dichiarazioni dell'istituto di credito, sopra indicate, sono state rese a seguito di reclamo presentato dal solo (cfr.: doc. 5 degli attori) e considerato che solo Pt_1 i bonifici effettuati dal conto di quest'ultimo erano indirizzati a conti esteri ed a soggetti non conosciuti direttamente dalla banca.
In ogni caso, anche qualora volesse ritenersi, in astratto, che la banca avesse l'obbligo giuridico di avvertire la correntista dell'anomala attività eseguita sul suo conto dal marito, ugualmente dovrebbe essere considerato che, come emerge dalla relazione medica prodotta dalla difesa degli attori sub doc. 34, all'epoca dei fatti l'attrice versava, sebbene la banca lo ignorasse, in Parte_3 condizioni di salute incompatibili con la concreta effettuazione di un tale avviso.
Invero, dal documento da ultimo citato risulta che all'epoca dei fatti la persona in questione presentava “un quadro clinico caratterizzato da coesistenza di sintomi di tipo parkinsoniano e autonomico e generalmente indicato con il nome di sindrome di Shy - Drager. A tutto questo si aggiungeva il pesante decadimento
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio psico cognitivo. La paziente era completamente incapace di un valido contatto con la realtà esterna, impossibilitata ad un efficace rapporto interpersonale e non scevra da spunti francamente deliranti con scambi di luoghi e persone accompagnati da agitazione psicomotoria” in quanto affetta da “una grave PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA MULTISISTEMICA, che ha comportato non solo una grave limitazione motoria ma anche un altrettanto grave decadimento psico cognitivo che ha compromesso ogni sua capacità di correttamente intendere e consapevolmente e proficuamente autodeterminarsi. Ha perso ogni capacità di calcolo e di valutazione critica e non è certo in grado, oggi come due anni orsono, di comprendere l'opportunità e le conseguenze di operazioni finanziarie e movimentazioni del proprio conto corrente né tanto meno di esprimere, oggi come due anni orsono, il proprio motivato e consapevole assenso alle stesse”. Alla luce di quanto precede, è evidente che l'attrice in questione, all'epoca di esecuzione dei bonifici, versava in condizioni di salute che avrebbero richiesto ben altra forma di tutela dei suoi interessi in ambito economico (cfr.: artt. 404 e ss.
c.c.), e ciò proprio su istanza dei familiari che oggi lamentano il verificarsi dell'evento dannoso oggetto di causa. La documentazione medica sopra menzionata restituisce il quadro di una persona,
che in concreto non avrebbe potuto essere destinataria di Parte_3 alcun avviso del genere innanzi specificato, avviso che, invece, ove effettuato, avrebbe visto come destinatario, con ogni probabilità, proprio il marito convivente.
È, infatti, del tutto presumibile che, proprio avuto riguardo alla grave patologia che affliggeva la moglie, l'attore , anziché attivarsi per domandare la Parte_1 nomina di un amministratore di sostegno (misura che avrebbe certamente avuto l'effetto di impedire in radice qualunque atto dispositivo senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare), gestisse direttamente le somme presenti su entrambi i conti, quello suo e quello del coniuge, il che, a sua volta, spiega agevolmente dal punto di vista logico, anche se non da quello giuridico, il motivo per cui egli abbia indicato la seguente causale dei bonifici in uscita dal conto della moglie: “Trasferimento ad altro mio conto”. Una pari condotta omissiva nel promuovere un'amministrazione di sostegno è stata tenuta da , con le medesime conseguenze. Parte_2
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, il nesso di causalità tra la condotta imputata alla banca ed il prodursi del danno costituito dallo svuotamento del conto di deve essere ritenuto non ravvisabile in concreto. Parte_3 Va d'altronde osservato che, al di là delle deduzioni svolte in atti, il vero pregiudizio concreto il cui ristoro è stato richiesto dagli attori alla banca convenuta pare essere rappresentato, più che dal semplice spostamento del denaro dal conto intestato a a quello del marito , dalla Parte_3 Parte_1 definitiva fuoriuscita dell'intera provvista dal patrimonio familiare, per averne l' disposto in favore di terzi. Pt_1
Si noti, al riguardo, che, stante la delega del medesimo ad operare sul conto della moglie, lo spostamento dei fondi dall'uno all'altro conto della famiglia non
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituiva di certo un passaggio obbligato al fine di portare a termine l'operazione di investimento, visto che l' avrebbe anche potuto, proprio in forza della Pt_1 delega, ordinare il pagamento diretto verso l'estero dal conto del coniuge. Inoltre, parte attrice “non ha affatto negato e non nega che nella posizione del Sig. possa essere ravvisata una quota di responsabilità per essere caduto nella Pt_1 trappola di abili truffatori ed essersi lasciato convincere ad effettuare le scellerate disposizioni di bonifico verso l'estero”, pur allegando “quantomeno una concorrente responsabilità della Banca per avere contribuito a consentire che la truffa potesse essere realizzata dagli ignoti criminali” (cfr.: memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 4).
La domanda di risarcimento dei danni, tuttavia, è stata proposta dagli attori, in maniera sostanzialmente unitaria, nei confronti del solo istituto di credito.
4. Può dunque passarsi all'esame delle operazioni effettuate dall'attore
, vero protagonista di tutta la vicenda, il quale, oltre ad aver Parte_1 prosciugato il conto corrente della moglie (invero, il saldo finale del conto in questione alla data del 30.06.2022 era pari a soli euro 1.013,63), ha poi effettuato il suo investimento mediante nove bonifici verso un conto estero, tutti in favore di
Paysafe Payment Solutions LTD, salvo il primo, indirizzato a SE LA
LTD (cfr.: doc. 2 degli attori).
Nessuna delle parti ha fornito in atti specifiche informazioni in ordine ai soggetti destinatari delle somme per cui è causa, né parrebbe aver effettuato alcuna ricerca in proposito, ma la sussistenza effettiva di una truffa e del relativo danno non risulta oggetto di contestazione da parte della banca. Sotto il profilo giuridico, vanno richiamati, anche per la posizione dell'attore in questione, i medesimi principi di diritto e le norme già esaminati in precedenza.
Inoltre, premesso che otto dei nove bonifici verso l'estero effettuati da Pt_1
sono stati disposti tramite il servizio di Digital Banking, deve rilevarsi come,
[...] in siffatto tipo di operazioni, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione
(cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 18045 del 05.07.2019; nello stesso senso, si veda:
Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26916 del 26.11.2020), “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
La Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 3780 del 12.02.2024), ha altresì specificato che “la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo”; inoltre, “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento”. Ora, la riconducibilità dei bonifici alla volontà dell' titolare del conto, è Pt_1 pacifica, sicché, per tale verso, non può essere ravvisata alcuna responsabilità dell'istituto di credito. Al contrario, detta responsabilità è stata prospettata dagli attori per non avere la banca bloccato le operazioni, o almeno tentato di dissuadere il correntista dall'effettuare i trasferimenti. Ciò posto, in concreto deve rilevarsi che l'anomalia delle operazioni per cui è causa sembra emergere dalle stesse dichiarazioni rese dalla banca convenuta, prima ancora della causa, in sede di risposta al reclamo avanzato dall'attore : “Rileviamo, infatti, che tutti i bonifici disposti on line sono stati Parte_1 intercettati dai nostri sistemi antifrode, che hanno segnalato ogni operazione subordinando la relativa esecuzione alla espressa ulteriore autorizzazione da parte del disponente” (cfr.: doc. 6 degli attori). La stessa ammissione si rinviene a pagina 7 della comparsa di risposta.
Va tuttavia osservato che, sempre dalla medesima risposta della banca al reclamo, emerge che “è stato ripetutamente dissuaso dal nostro personale da Parte_1 effettuare tale operatività. Il Cliente ha provveduto, invece, deliberatamente a confermare ogni singolo bonifico, sottoscrivendo le singole disposizioni e dichiarando di essere consapevole di quanto stava facendo;
ha inoltre ricondotto tale operatività ad un'operazione remunerativa suggerita da un proprio consulente, nonostante che il personale della filiale citata lo avesse messo in guardia circa i rischi connessi agli investimenti con moneta virtuale e delle frequenti truffe ad essi collegati”. Tali circostanze sono state ribadite dalla banca convenuta anche in corso di causa
(cfr.: comparsa di risposta, a pagina 10; memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 10).
Ora, sebbene le asserzioni di cui sopra non siano supportate da documenti tempestivamente prodotti in giudizio, deve tuttavia rilevarsi che, nell'atto di citazione, a pagina 5, la stessa parte attrice ha dedotto quanto segue: “19) il Sig. è stato addirittura convocato presso lo sportello, dove gli sono stati fatti Pt_1 firmare appositi ordini di bonifico estero, che esorbitavano appunto da ogni logica e disponibilità e che egli non poteva effettuare tramite home banking;
ma nonostante ciò nessuna concreta attività di dissuasione è stata posta in essere, né alcun diniego è stato opposto dall'operatore”. Pertanto, la convocazione del disponente allo sportello e la conferma delle operazioni da parte sua devono essere considerate circostanze pacifiche.
Inoltre, il numero dei bonifici ed il fatto che l'esecuzione dell'ultimo di essi sia stata ordinata direttamente allo sportello sono elementi che indicano univocamente la rispondenza delle operazioni stesse alla volontà del disponente, volontà con cui la banca non ha il potere di interferire. Infatti, una volta adottati i necessari comportamenti prudenziali, l'istituto non può bloccare gli ordini del titolare del conto se lo stesso decide di proseguire con l'esecuzione.
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'eventuale blocco costituirebbe un'interferenza nel processo di disposizione e di determinazione della volontà altrui, che esula dalle logiche del contratto di conto corrente e delle responsabilità del mandatario.
Il richiamo dei bonifici è stato richiesto solo in data 16.06.2022, e dunque a distanza di ben tredici giorni dall'ultima operazione, sicché esso non ha potuto avere esito positivo.
A ciò deve aggiungersi che, diversamente dalle fattispecie esaminate dalla Suprema Corte nell'affermare i principi di diritto sopra citati, relativi agli obblighi di informazione e di protezione della banca, nel caso qui in esame le operazioni assertivamente lesive sono state poste in essere non già da una persona fisica che, sebbene dotata di poteri di rappresentanza di un altro soggetto, sia esso persona fisica o ente collettivo (società o associazione), è comunque astrattamente portatrice di interessi autonomi ed anche potenzialmente in conflitto con quelli del rappresentato, bensì direttamente dall'unico titolare del conto corrente. In altre parole, i principi di diritto innanzi menzionati in relazione agli obblighi di informazione e di protezione della banca hanno un senso compiuto solo presupponendo che sia possibile distinguere l'interesse di cui è portatore colui che effettua la disposizione materiale dall'autonomo interesse di cui è portatore il correntista titolare, rappresentato o delegante. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe di fatto un'ipotesi di trasformazione dell'istituto di credito, con il quale il soggetto intrattenga rapporti di conto corrente, nel controllore esterno della regolarità delle operazioni da lui compiute.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda degli attori deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Non si ravvisa in concreto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., presupposti che non coincidono con la semplice soccombenza della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta ogni domanda degli attori;
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 26 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3967/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Andrea DeAmbrogio e Guido C.F._2
Mario Mella, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Cirene n. 7, giusta le procure in atti
ATTORI
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Luigia Maria (detta Luisa) Baldassarre, presso cui è stato eletto domicilio in Lecce, via Fr. Scarpa n. 10/B, giusta la procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositato in data 23.01.2025):
Piaccia al Tribunale Ill.mo previe le declaratorie di ragione e di legge, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di nella vicenda descritta in atti, anche eventualmente in Controparte_1 misura concorrente e concorsuale, e pertanto nella causazione del danno subito dai correntisti Sig.ra nata il [...] a [...], C.F.: Parte_3
e Sig. nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_1 provincia di Verona, C.F.: entrambi residenti a [...]C.F._1
(MB), Via Fratelli Cairoli 7 e per l'effetto:
2) Condannare Indirizzo: Controparte_1
PIAZZA SALIMBENI 3 - 53100 - Italia C.F.: P.IVA: CP_1 P.IVA_1
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio a rifondere solidalmente agli eredi della Sig.ra P.IVA_2 Parte_3
Sigg.ri (figlia) e Sig. (marito) la somma di
[...] Parte_2 Parte_1
€. 45.200,00= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi dalle singole operazioni al saldo effettivo.
3) Condannare Indirizzo: Controparte_1
PIAZZA SALIMBENI 3 - 53100 - Italia C.F.: P.IVA: CP_1 P.IVA_1
a rifondere al Sig. la somma di €. 55.748,20= o la P.IVA_2 Parte_1 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi dalle singole operazioni al saldo effettivo.
4) Condannare a corrispondere Controparte_1 alle parti attrici in via solidale le spese di assistenza legale stragiudiziale che si quantificano in €.5.175,00= comprese spese generali 15%, iva e cpa come per legge o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
5) Condannare a corrispondere Controparte_1 solidalmente agli eredi della Sig.ra Sigg.ri Parte_3 Parte_2
(figlia) e Sig. (marito) tutte le spese di assistenza nella
[...] Parte_1 mediazione n. 2022-453 presso l'organismo di conciliazione MEDYAPRO che si quantificano rispettivamente in in €.1.150,00= comprese spese generali 15% oltre cpa e Iva come per legge e in Euro 48,80 spese di attivazione come da fatture che si producono o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze, oltre CPA e IVA come per legge, da porsi a carico della . Controparte_1
Per (dal foglio di precisazione delle Controparte_1 conclusioni depositato in data 20.01.2025): Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, Nel merito a) In via principale respingere tutte le avverse domande attoree giacché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, generiche e non provate, ivi comprese le domande risarcitorie. b) In via gradata, riconoscere la esclusiva responsabilità degli attori nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso e, comunque, per aver agito in assoluta autonomia rispetto all'intervento degli Organi della Banca. c) In via ulteriormente gradata, riconosciuta la esclusiva responsabilità degli attori nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso, respingere integralmente le richieste risarcitorie ex adverso IN OGNI CASO Con ogni consequenziale pronuncia, anche in punto di regolamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, ed Parte_1 Parte_3 coniugi, premesso di essere titolari di due conti correnti aperti presso la
[...]
uno intestato in via esclusiva al primo e l'altro Controparte_1 intestato in via esclusiva alla seconda e con deleghe reciproche, hanno allegato che, a seguito di una truffa subita da , costui aveva trasferito sul suo Parte_1 conto corrente le somme depositate sul conto della moglie per un importo complessivo di euro 45.200,00, ed aveva quindi disposto di tutta la provvista presente sul suo conto corrente, trasferendola a terzi mediante una serie di bonifici per un importo totale di euro 100.948,20.
Gli attori, prospettata in proposito una responsabilità della banca per aver omesso,
a fronte di un'attività del tutto anomala, qualunque attività di controllo, informazione e dissuasione, hanno dunque citato in giudizio l'istituto di credito al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, sostenendo che gli attori fossero gli unici responsabili del danno che assumevano di aver subito. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attrice si Parte_3 sono costituiti volontariamente, quali eredi della medesima, l'attore e Parte_1 la figlia . Parte_2
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Prima di passare all'esame del merito, deve rilevarsi l'inammissibilità delle deduzioni contenute nella nota scritta depositata dalla difesa della convenuta in data 25.03.2025 ai fini della celebrazione dell'ultima udienza in modalità cartolare.
Si osserva, in proposito, che la nota scritta non può essere utilizzata quale strumento per depositare irritualmente una memoria di replica all'ultimo atto avversario.
Di dette deduzioni, dunque, non deve tenersi conto ai fini della decisione.
3. Per quanto concerne la vicenda che ha dato origine alla controversia tra le parti, deve rilevarsi che l'attore ha sostenuto di essere stato vittima di Parte_1 una truffa posta in essere attraverso un annuncio on line riguardante presunti investimenti remunerativi.
Lo stesso ha affermato di aver effettuato a scopo di investimento svariati bonifici, attingendo sia a denaro proprio (euro 55.748,20) sia alla provvista di euro
45.200,00 trasferita dal conto corrente della moglie , conto su Parte_3 cui egli aveva una delega ad operare (cfr.: doc. 16 degli attori), il tutto mediante n.
4 bonifici a suo favore, avvenuti tra la data del 19 maggio 2022 e quella del 1° giugno 2022 (cfr.: doc. 1 degli attori). L'attrice prima, ed i suoi eredi, poi, hanno lamentato Parte_3 l'assoluta estraneità della persona in questione alle operazioni di investimento effettuate dal marito, e l'omissione da parte della banca convenuta di qualsiasi attività di blocco delle operazioni in corso, o, quanto meno, di comunicazione delle stesse. Come innanzi si diceva, l'attore , sebbene non intestatario del conto Parte_1 corrente di era coniuge della medesima nonché delegato ad Parte_3 operare sul conto della stessa.
Deve rilevarsi, in particolare, che, in virtù della delega in questione (doc. 16 degli attori), l' ex art. 1, lettera b), poteva compiere, tra le altre, le seguenti Pt_1 operazioni: “disposizioni e prelevamenti, parziali o totali, in qualunque maniera effettuati - contro semplice ricevuta”; inoltre, dallo stesso documento non emerge un limite a dette operazioni.
Ebbene, la banca, di regola, non è tenuta a verificare se il delegato si attiene alle direttive del delegante e non può ingerirsi nelle motivazioni del prelievo, né richiedere se questo è stato previamente autorizzato dal delegante.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13906 del
28.06.2005; in senso conforme, si vedano anche: Cass., Sez. 3, sentenza n. 11866 del 22.05.2007; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 859 del 17.01.2020) ha affermato che l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, sebbene non comporti anche il conferimento al delegato stesso di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto, spiega comunque l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato.
Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con gli obblighi di diligenza e di buona fede stabiliti dagli artt. 1375, 1175 e 1176 c.c.
A tale proposito, si rileva che il contratto di conto corrente prodotto dagli attori sub doc. 14 contiene le seguenti clausole:
“Art.
1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la è tenuta ad osservare criteri di diligenza CP_1 adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 C.C.”;
“Art.
3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e CP_1 secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi;
tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente”. Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 7956 del
31.03.2010) ha affermato che “in tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva”.
Detto obbligo di protezione, dunque, sorge alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: - che l'operazione sia ictu oculi anomala;
- che essa non risponda agli interessi del cliente. Il principio in questione risulta essere stato ribadito anche in epoca più recente
(cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 30588 del 03.11.2023), e, da ultimo, in un precedente giurisprudenziale (cfr.: Cass., Cass., Sez. 3, ordinanza n. 31052 del
04.12.2024) in cui si è fatto concreto riferimento ad operazioni che, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione, si rivelavano estranee all'attività ed agli interessi del correntista. In quest'ultima sede, la Corte ha osservato che “i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477)”. In punto di fatto, il carattere anomalo dei bonifici effettuati dall' sul conto Pt_1 della moglie emerge dalla circostanza che, come risulta dall'esame degli estratti conto depositati in atti (cfr.: doc. da 22 a 25 degli attori), la loro frequenza ed il loro importo erano ben differenti rispetto alla normale operatività del conto in questione.
Non risulta, tuttavia, altrettanto evidente la contrarietà di siffatte operazioni all'interesse della cliente, sol che si considerino lo stretto rapporto familiare che intercorreva tra i due attori e la sussistenza della delega ad operare sul conto.
Inoltre, non è chiaro se le dichiarazioni rilasciate dalla banca in ordine all'intercettazione dei bonifici mediante i sistemi antifrode (cfr.: doc. 6 degli attori) si riferiscano anche a quelli qui in esame, ovvero solo a quelli disposti dall'Infanti sul conto corrente di cui egli era titolare. A parere di chi scrive appare più verosimile quest'ultima ipotesi, visto che le dichiarazioni dell'istituto di credito, sopra indicate, sono state rese a seguito di reclamo presentato dal solo (cfr.: doc. 5 degli attori) e considerato che solo Pt_1 i bonifici effettuati dal conto di quest'ultimo erano indirizzati a conti esteri ed a soggetti non conosciuti direttamente dalla banca.
In ogni caso, anche qualora volesse ritenersi, in astratto, che la banca avesse l'obbligo giuridico di avvertire la correntista dell'anomala attività eseguita sul suo conto dal marito, ugualmente dovrebbe essere considerato che, come emerge dalla relazione medica prodotta dalla difesa degli attori sub doc. 34, all'epoca dei fatti l'attrice versava, sebbene la banca lo ignorasse, in Parte_3 condizioni di salute incompatibili con la concreta effettuazione di un tale avviso.
Invero, dal documento da ultimo citato risulta che all'epoca dei fatti la persona in questione presentava “un quadro clinico caratterizzato da coesistenza di sintomi di tipo parkinsoniano e autonomico e generalmente indicato con il nome di sindrome di Shy - Drager. A tutto questo si aggiungeva il pesante decadimento
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio psico cognitivo. La paziente era completamente incapace di un valido contatto con la realtà esterna, impossibilitata ad un efficace rapporto interpersonale e non scevra da spunti francamente deliranti con scambi di luoghi e persone accompagnati da agitazione psicomotoria” in quanto affetta da “una grave PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA MULTISISTEMICA, che ha comportato non solo una grave limitazione motoria ma anche un altrettanto grave decadimento psico cognitivo che ha compromesso ogni sua capacità di correttamente intendere e consapevolmente e proficuamente autodeterminarsi. Ha perso ogni capacità di calcolo e di valutazione critica e non è certo in grado, oggi come due anni orsono, di comprendere l'opportunità e le conseguenze di operazioni finanziarie e movimentazioni del proprio conto corrente né tanto meno di esprimere, oggi come due anni orsono, il proprio motivato e consapevole assenso alle stesse”. Alla luce di quanto precede, è evidente che l'attrice in questione, all'epoca di esecuzione dei bonifici, versava in condizioni di salute che avrebbero richiesto ben altra forma di tutela dei suoi interessi in ambito economico (cfr.: artt. 404 e ss.
c.c.), e ciò proprio su istanza dei familiari che oggi lamentano il verificarsi dell'evento dannoso oggetto di causa. La documentazione medica sopra menzionata restituisce il quadro di una persona,
che in concreto non avrebbe potuto essere destinataria di Parte_3 alcun avviso del genere innanzi specificato, avviso che, invece, ove effettuato, avrebbe visto come destinatario, con ogni probabilità, proprio il marito convivente.
È, infatti, del tutto presumibile che, proprio avuto riguardo alla grave patologia che affliggeva la moglie, l'attore , anziché attivarsi per domandare la Parte_1 nomina di un amministratore di sostegno (misura che avrebbe certamente avuto l'effetto di impedire in radice qualunque atto dispositivo senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare), gestisse direttamente le somme presenti su entrambi i conti, quello suo e quello del coniuge, il che, a sua volta, spiega agevolmente dal punto di vista logico, anche se non da quello giuridico, il motivo per cui egli abbia indicato la seguente causale dei bonifici in uscita dal conto della moglie: “Trasferimento ad altro mio conto”. Una pari condotta omissiva nel promuovere un'amministrazione di sostegno è stata tenuta da , con le medesime conseguenze. Parte_2
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, il nesso di causalità tra la condotta imputata alla banca ed il prodursi del danno costituito dallo svuotamento del conto di deve essere ritenuto non ravvisabile in concreto. Parte_3 Va d'altronde osservato che, al di là delle deduzioni svolte in atti, il vero pregiudizio concreto il cui ristoro è stato richiesto dagli attori alla banca convenuta pare essere rappresentato, più che dal semplice spostamento del denaro dal conto intestato a a quello del marito , dalla Parte_3 Parte_1 definitiva fuoriuscita dell'intera provvista dal patrimonio familiare, per averne l' disposto in favore di terzi. Pt_1
Si noti, al riguardo, che, stante la delega del medesimo ad operare sul conto della moglie, lo spostamento dei fondi dall'uno all'altro conto della famiglia non
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituiva di certo un passaggio obbligato al fine di portare a termine l'operazione di investimento, visto che l' avrebbe anche potuto, proprio in forza della Pt_1 delega, ordinare il pagamento diretto verso l'estero dal conto del coniuge. Inoltre, parte attrice “non ha affatto negato e non nega che nella posizione del Sig. possa essere ravvisata una quota di responsabilità per essere caduto nella Pt_1 trappola di abili truffatori ed essersi lasciato convincere ad effettuare le scellerate disposizioni di bonifico verso l'estero”, pur allegando “quantomeno una concorrente responsabilità della Banca per avere contribuito a consentire che la truffa potesse essere realizzata dagli ignoti criminali” (cfr.: memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 4).
La domanda di risarcimento dei danni, tuttavia, è stata proposta dagli attori, in maniera sostanzialmente unitaria, nei confronti del solo istituto di credito.
4. Può dunque passarsi all'esame delle operazioni effettuate dall'attore
, vero protagonista di tutta la vicenda, il quale, oltre ad aver Parte_1 prosciugato il conto corrente della moglie (invero, il saldo finale del conto in questione alla data del 30.06.2022 era pari a soli euro 1.013,63), ha poi effettuato il suo investimento mediante nove bonifici verso un conto estero, tutti in favore di
Paysafe Payment Solutions LTD, salvo il primo, indirizzato a SE LA
LTD (cfr.: doc. 2 degli attori).
Nessuna delle parti ha fornito in atti specifiche informazioni in ordine ai soggetti destinatari delle somme per cui è causa, né parrebbe aver effettuato alcuna ricerca in proposito, ma la sussistenza effettiva di una truffa e del relativo danno non risulta oggetto di contestazione da parte della banca. Sotto il profilo giuridico, vanno richiamati, anche per la posizione dell'attore in questione, i medesimi principi di diritto e le norme già esaminati in precedenza.
Inoltre, premesso che otto dei nove bonifici verso l'estero effettuati da Pt_1
sono stati disposti tramite il servizio di Digital Banking, deve rilevarsi come,
[...] in siffatto tipo di operazioni, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione
(cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 18045 del 05.07.2019; nello stesso senso, si veda:
Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 26916 del 26.11.2020), “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente”.
La Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 3780 del 12.02.2024), ha altresì specificato che “la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo”; inoltre, “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento”. Ora, la riconducibilità dei bonifici alla volontà dell' titolare del conto, è Pt_1 pacifica, sicché, per tale verso, non può essere ravvisata alcuna responsabilità dell'istituto di credito. Al contrario, detta responsabilità è stata prospettata dagli attori per non avere la banca bloccato le operazioni, o almeno tentato di dissuadere il correntista dall'effettuare i trasferimenti. Ciò posto, in concreto deve rilevarsi che l'anomalia delle operazioni per cui è causa sembra emergere dalle stesse dichiarazioni rese dalla banca convenuta, prima ancora della causa, in sede di risposta al reclamo avanzato dall'attore : “Rileviamo, infatti, che tutti i bonifici disposti on line sono stati Parte_1 intercettati dai nostri sistemi antifrode, che hanno segnalato ogni operazione subordinando la relativa esecuzione alla espressa ulteriore autorizzazione da parte del disponente” (cfr.: doc. 6 degli attori). La stessa ammissione si rinviene a pagina 7 della comparsa di risposta.
Va tuttavia osservato che, sempre dalla medesima risposta della banca al reclamo, emerge che “è stato ripetutamente dissuaso dal nostro personale da Parte_1 effettuare tale operatività. Il Cliente ha provveduto, invece, deliberatamente a confermare ogni singolo bonifico, sottoscrivendo le singole disposizioni e dichiarando di essere consapevole di quanto stava facendo;
ha inoltre ricondotto tale operatività ad un'operazione remunerativa suggerita da un proprio consulente, nonostante che il personale della filiale citata lo avesse messo in guardia circa i rischi connessi agli investimenti con moneta virtuale e delle frequenti truffe ad essi collegati”. Tali circostanze sono state ribadite dalla banca convenuta anche in corso di causa
(cfr.: comparsa di risposta, a pagina 10; memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c., a pagina 10).
Ora, sebbene le asserzioni di cui sopra non siano supportate da documenti tempestivamente prodotti in giudizio, deve tuttavia rilevarsi che, nell'atto di citazione, a pagina 5, la stessa parte attrice ha dedotto quanto segue: “19) il Sig. è stato addirittura convocato presso lo sportello, dove gli sono stati fatti Pt_1 firmare appositi ordini di bonifico estero, che esorbitavano appunto da ogni logica e disponibilità e che egli non poteva effettuare tramite home banking;
ma nonostante ciò nessuna concreta attività di dissuasione è stata posta in essere, né alcun diniego è stato opposto dall'operatore”. Pertanto, la convocazione del disponente allo sportello e la conferma delle operazioni da parte sua devono essere considerate circostanze pacifiche.
Inoltre, il numero dei bonifici ed il fatto che l'esecuzione dell'ultimo di essi sia stata ordinata direttamente allo sportello sono elementi che indicano univocamente la rispondenza delle operazioni stesse alla volontà del disponente, volontà con cui la banca non ha il potere di interferire. Infatti, una volta adottati i necessari comportamenti prudenziali, l'istituto non può bloccare gli ordini del titolare del conto se lo stesso decide di proseguire con l'esecuzione.
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'eventuale blocco costituirebbe un'interferenza nel processo di disposizione e di determinazione della volontà altrui, che esula dalle logiche del contratto di conto corrente e delle responsabilità del mandatario.
Il richiamo dei bonifici è stato richiesto solo in data 16.06.2022, e dunque a distanza di ben tredici giorni dall'ultima operazione, sicché esso non ha potuto avere esito positivo.
A ciò deve aggiungersi che, diversamente dalle fattispecie esaminate dalla Suprema Corte nell'affermare i principi di diritto sopra citati, relativi agli obblighi di informazione e di protezione della banca, nel caso qui in esame le operazioni assertivamente lesive sono state poste in essere non già da una persona fisica che, sebbene dotata di poteri di rappresentanza di un altro soggetto, sia esso persona fisica o ente collettivo (società o associazione), è comunque astrattamente portatrice di interessi autonomi ed anche potenzialmente in conflitto con quelli del rappresentato, bensì direttamente dall'unico titolare del conto corrente. In altre parole, i principi di diritto innanzi menzionati in relazione agli obblighi di informazione e di protezione della banca hanno un senso compiuto solo presupponendo che sia possibile distinguere l'interesse di cui è portatore colui che effettua la disposizione materiale dall'autonomo interesse di cui è portatore il correntista titolare, rappresentato o delegante. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe di fatto un'ipotesi di trasformazione dell'istituto di credito, con il quale il soggetto intrattenga rapporti di conto corrente, nel controllore esterno della regolarità delle operazioni da lui compiute.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda degli attori deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Non si ravvisa in concreto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., presupposti che non coincidono con la semplice soccombenza della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta ogni domanda degli attori;
2. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 26 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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