Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla data del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 506/2024 r.g. vertente tra:
dott.ssa in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Antonio Stancanelli ………………..……….……………… reclamante
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Lo Voi Controparte_1
Geraci…………………………………………….……………reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1 comma 58 della L. 28/6/2012 n.92 avverso la sentenza n. 1829/2024
emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 8/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUS IONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 1, comma 47, L. 28 giugno 2012 n. 92, depositato in data 22.02.2016, CP_1
esponeva di avere prestato attività lavorativa dall'ottobre 2012 al settembre 2015 alle
[...]
dipendenze di quale Farmacista di I livello, con contratto a tempo pieno sino al Parte_2
31.05.2015 e poi a tempo parziale sino al 08.09.2015, presso la sede di Messina e, nei mesi estivi,
presso la sede di Malfa. Lamentava che la datrice non avesse esattamente assolto al pagamento delle retribuzioni e dal luglio 2015 aveva assunto un contegno inadatto, negandole anche il normale dialogo
01.09.2015, i giorni 1 e 2 settembre si era vista impedire lo svolgimento della propria attività
lavorativa. Deduceva che, subito dopo, le era stata recapitata missiva di licenziamento per giusta causa, generica e immotivata, che aveva provveduto ad impugnare dapprima con missiva del
26.10.2015, restituitale per compiuta giacenza, e poi con altra lettera inviata presso l'altra sede della datrice, ricevuta il 01.12.2015.
Tutto ciò premesso, rilevava che il licenziamento intimatole era nullo o comunque inefficace poiché
ritorsivo ed irrogato in via di fatto tramite la propria materiale esclusione dal luogo di lavoro.
Chiedeva, quindi, che il Tribunale volesse: accertare la nullità e/o inefficacia del licenziamento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, c. 1 e 2, L. n. 300/1970; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità dello stesso per mancanza di giusta causa e di specificazione dei motivi, per omessa contestazione dell'addebito e affissione del codice disciplinare, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, c. 4, L. n. 300/1970, ovvero la sua inefficacia, con applicazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6, ovvero dell'art. 8 L. n. 604/1966; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Parte_2
Con ordinanza del 24.03.2020 veniva dichiarata la nullità del licenziamento, in quanto ritenuto ritorsivo e la veniva condannata alla reintegrazione della nel posto precedentemente Pt_2 CP_1
occupato ed alla corresponsione, in favore della lavoratrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso (2/9/2015) a quello della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese processuali.
Con successivo ricorso del 22.05.2020 impugnava l'anzidetta ordinanza, lamentando Parte_2
l'avvenuta decadenza dal diritto all'impugnazione del licenziamento per il decorso del termine di 60 giorni di cui all'art. 6, L. 604/1966. Ancora, deduceva l'inapplicabilità del rito “c.d. ”, stante CP_2
l'insussistenza del requisito dimensionale, e l'assenza di carattere ritorsivo del licenziamento intimato. Nel merito, evidenziava le negligenze della Rilevava, comunque, CP_1
l'inapplicabilità della tutela reale poiché l'attività di parafarmacia era definitivamente cessata dal
01.06.2015. si costitutiva, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per decorso Controparte_1
del termine decadenziale di cui all'art. 1, c. 51, L. 92/2012 nonché per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per aver controparte comunque irrogato il licenziamento senza aver proceduto secondo la disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Rilevava comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione, in particolare per non essere mai stata chiusa la sede di Messina, deducendo di avere pure correttamente incardinato il procedimento con il rito Fornero.
Il giudizio veniva interrotto stante il sopraggiunto fallimento di parte ricorrente e riassunto dalla curatela del fallimento. Con nota del 17/11/2023 la depositava lettera indirizzata alla datrice CP_3
con la quale comunicava l'esercizio del diritto ad ottenere, in luogo della reintegra, l'indennità di cui all'art 18 comma 3 della L. 300/1970, nel testo modificato dalla L. n. 92/2012, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con sentenza dell'8/10/2024, il giudice rigettava l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 1, c. 51, L. 92/2012, stante l'operatività della sospensione dei procedimenti per emergenza covid che rendevano tempestivo il ricorso depositato in data 22.05.2020.
Rigettava pure l'eccezione formulata dalla di decadenza dal diritto di impugnare il Pt_2
licenziamento per il decorso del termine di 60 giorni di cui all'art. 6, L. 604/1966. Riteneva sul punto valida la notifica dell'impugnazione effettuata presso la sede secondaria di Messina, via Garibaldi n.
72. E ciò in quanto la ditta era un'impresa individuale e, pertanto, si doveva considerare valida Pt_2
l'impugnazione del licenziamento notificata ove la ditta esercitava il commercio atteso che dalla visura in atti risulta quale ulteriore sede quella sita in Messina (tant'è che la raccomandata risultava restituita per compiuta giacenza).
Nel merito richiamava la giurisprudenza della Cassazione sui presupposti per riconoscere il carattere ritorsivo del licenziamento ovvero il motivo illecito determinante, previo accertamento dell'insussistenza di una causale lecita quale giusta causa o giustificato motivo. Riteneva
l'insussistenza della giusta causa del licenziamento, stante il radicale difetto di contestazione dell'infrazione che determinava l'inesistenza della procedura disciplinare, sanzionata con la tutela della reintegra ed indennità di cui al comma 4 dell'art 18, come da ultimo chiarito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 25745/2016 di cui riportava i passi salienti. Rilevava che nella specie nessun fatto era stato precedentemente contestato alla lavoratrice sicchè
non sussisteva la giusta causa del licenziamento. Riteneva quindi il carattere ritorsivo del licenziamento, avuto riguardo alla cronologia dei fatti a partire dalla lettera del 10 agosto 2015, ricevuta dalla il 19, con la quale l' aveva lamentato di aver accumulato un numero Pt_2 CP_1
considerevole di ferie e di non avere ancora ricevuto il pagamento della retribuzione dal mese di aprile, nonché della mensilità arretrata di giugno 2014 e della tredicesima per detto anno,
comunicando che al termine delle ferie sarebbe rientrata al lavoro il 1 settembre, e alla comunicazione del licenziamento intervenuto 2 settembre, lo stesso giorno del fax con il quale la farmacista aveva rappresentato di non avere potuto svolgere la propria attività lavorativa trovando chiusa la parafarmacia di via Garibaldi.
Pertanto, nel confermare l'ordinanza, dichiarava la nullità del licenziamento con condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del recesso (2.9.2015) a quello della effettiva reintegra.
Avverso la superiore sentenza proponeva reclamo la curatela del fallimento, cui resisteva l' CP_1
chiedendone il rigetto.
Concesso alle parti termine per note, la causa è stata posta in riserva e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di reclamo la curatela lamenta l'erroneità della sentenza laddove avrebbe ritenuto tempestiva l'impugnazione del licenziamento intimato il 2/9/2015. Contesta la valutazione del giudice che avrebbe ritenuto valida la comunicazione dell'impugnazione effettuata dalla lavoratrice presso la sede secondaria di Messina sita in Via Garibaldi n. 72, e ciò solo sulla scorta della visura camerale ove risultava detto indirizzo e senza considerare che tale sede fosse chiusa già
dall'1/6/2015 per cessazione dell'attività, come documentalmente provato dal registro dei corrispettivi che riportava l'ultima operazione al 29/5/2015. Ribadisce che l'unica sede era quella principale a Malfa ove, peraltro, la stessa aveva ammesso di aver lavorato dall'1\6\2015 CP_1
all'8\9\2015, pure riferendo nel fax del 2 settembre di non avere potuto svolgere la sua attività “trovando chiusa la parafarmacia di via Garibaldi”. Solo la seconda impugnativa sarebbe stata regolarmente recapitata a Malfa, ma oltre i 60 giorni e pertanto tardivamente.
Il rilievo è infondato. L' ha impugnato il licenziamento con lettera inoltrata presso la sede CP_1
secondaria di Messina via Garibaldi n. 72 che costituiva pure il luogo concordato tra le parti per lo svolgimento del rapporto di lavoro (vedi contratti in atti). E ciò in conformità alle risultanze della visura camerale in atti che attestava che la sede in questione era ancora operativa, non essendo stata annotata alcuna iscrizione di modifica in termini di cessazione di attività della suddetta sede,
necessaria per rendere l'evento opponibile nei confronti dei terzi e, dunque, anche della lavoratrice che doveva ritenersi pienamente autorizzata a confidare nella perdurante identificazione dell'indirizzo della destinataria con la suddetta sede secondaria. La suddetta localizzazione resta dunque riferibile al destinatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 c.c..
Ma vi è di più. L'agente postale che ha curato la ricezione ha depositato il plico raccomandato con l'attestazione di compiuta giacenza, così dimostrando il perfezionamento del procedimento notificatorio che presuppone la verifica, da parte dell'agente postale, dell'assenza solo temporanea e non già una attività cessata e, dunque, la persistenza del collegamento tra detta sede e il suo destinatario.
Con il secondo motivo la ripropone la doglianza relativa all'errata applicabilità del rito Fornero, Pt_2
stante l'insussistenza del requisito dimensionale e l'assenza di una specifica domanda volta a qualificare il licenziamento come ritorsivo. Insiste per tale ragione per una declaratoria di inammissibilità dell'azione promossa dall' CP_1
Anche tale rilievo non merita accoglimento.
Nel ricorso introduttivo la lavoratrice ha denunziato la nullità del licenziamento perché ritorsivo,
deducendo chiaramente nella parte espositiva: “Dalla superiore disamina dei fatti emerge che il licenziamento de quo è nullo o comunque inefficace perché ritorsivo”, e ancora “la richiesta di emolumenti già da lungo tempo maturati non costituisce condotta tale da giustificare immediata espulsione, bensì mera ed illecita ritorsione che comporta le sanzioni di cui all'art 18, co. 1 L. n.
300/70” e chiedendo nelle conclusioni di “ritenere e dichiarare nullo e\o inefficace il licenziamento inflitto dalla dott.ssa all'odierna ricorrente, applicando per l'effetto le sanzioni di cui all'art. Pt_2 18 comma 1 e 2 della L. n. 300/1970 (che sono proprio quelle da applicare in caso di nullità per motivo ritorsivo).
Peraltro è appena il caso di evidenziare che la verifica dell'applicabilità del rito ha riguardo alla prospettazione della domanda e non già al merito della stessa, sicchè rimangono irrilevanti le argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuto pagamento delle spettanze e nel concreto l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di ritorsione.
Infondato è altresì anche il terzo motivo con il quale la reclamante lamenta l'erroneità della sentenza per non essersi pronunciata sulla ammissibilità della prova orale ritualmente richiesta che avrebbe dimostrato la legittimità del licenziamento. Rileva la reclamante che l'adottata misura espulsiva troverebbe fondamento nella negligente condotta della dipendente che si sarebbe resa responsabile di tutta una serie di condotte che elenca e che chiede di provare.
Al riguardo va risolutivamente considerato come il giudice di prime cure abbia ritenuto l'insussistenza della giusta causa del licenziamento per il radicale difetto di contestazione dell'infrazione, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Anche di recente con la sentenza del 24/2/2020 n. 4879 la Cassazione ha riaffermato che <
licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito>>.
Coerentemente, stante la mancanza di preventiva contestazione che determinava già di per sè
l'insussistenza della giusta causa, il giudice non ha dato corso alla attività istruttoria riguardante il merito del licenziamento.
L'ultima doglianza riguarda la tutela reintegratoria che il giudice avrebbe disposto nonostante la cessazione dell'attività per fallimento e la rinuncia alla reintegra formalizzata dalla lavoratrice.
Sul punto risultano fondate le argomentazioni della reclamata che ha messo in evidenza l'interesse ad avere comunque una pronuncia che le attribuisca la tutela reintegratoria ai fini dell'esercizio dei conseguenti diritti patrimoniali così come correlati alla riconosciuta continuazione del rapporto di lavoro realizzata con l'ordine di reintegra.
Rimangono solo da regolare le spese del reclamo che, stante la sua infondatezza, vanno poste a carico della curatela.
Sussiste, infine, l'obbligo, per quest'ultima di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla curatela del avverso la sentenza n. 1829/2024 emessa dal Parte_3 Parte_2
giudice del lavoro del tribunale di Messina in data 8/10/2024, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la curatela del fallimento dott.ssa al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese del presente reclamo che si liquidano in euro 3880,00, oltre Iva, cpa e spese
[...]
generali;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della curatela di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina così deciso in esito alla camera di consiglio del 30/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Concetta Zappalà dott.ssa Beatrice Catarsini