Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00888/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 4 febbraio 2025, notificato in data 8 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da minore età a motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente il 3 agosto 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. DR De OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Venezia in data 4 febbraio 2025 con il quale è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per lavoro subordinato, presentata il 3 agosto 2023.
2. In fatto, egli espone:
- di essere entrato nel territorio nazionale il 2 maggio 2022, quando era ancora minorenne;
- di essere stato collocato dal Comune di Venezia presso una comunità per minori non accompagnati e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per “minore età”;
- di aver successivamente richiesto la conversione del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, allegando la documentazione richiesta;
- che nel corso del procedimento amministrativo la Questura di Venezia comunicava ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 il preavviso di rigetto per mancanza dell’integrazione documentale consistente nella dichiarazione di ospitalità vidimata, nel versamento integrativo di € 40,00 per la stampa del titolo di soggiorno e nel parere del Comitato per i minori stranieri.
- di aver trasmesso il parere favorevole del Comitato per i minori in data 16 gennaio 2024 e, con pec del 5 febbraio 2025, la restante documentazione richiesta.
3. Nonostante ciò, l’Amministrazione respingeva l’istanza in ragione: A) del mancato assolvimento dell’integrazione documentale richiesta, con particolare riferimento alla dichiarazione di ospitalità vidimata e al pagamento integrativo di € 40,00; B) dei «numerosissimi passaggi di frontiera dello stesso a dimostrazione del totale disinteresse alla pratica ed alla sua regolarizzazione sul territorio nazionale» .
4. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
4.1. Violazione dell’articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 : l’Amministrazione ha omesso di considerare la documentazione successivamente prodotta quale elemento favorevole sopravvenuto. In particolare, il ricorrente sostiene di aver provveduto all’integrazione documentale richiesta, trasmettendo il parere favorevole del Comitato per i minori e, successivamente, con pec del 5 febbraio 2025, la dichiarazione di ospitalità aggiornata e la ricevuta del versamento di € 40,00, sicché al momento dell’adozione del provvedimento impugnato la pratica sarebbe stata completa;
4.2. Violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 : il ricorrente censura la valutazione dell’Amministrazione circa la discontinuità della sua presenza sul territorio nazionale, deducendo che i rientri nel Paese di origine, in quanto sporadici e di breve durata, non superano il limite temporale previsto dalla norma e, pertanto, non possono essere qualificati quali fattori ostativi al rilascio del titolo né indici di mancata integrazione sociale;
4.3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione illogica e contraddittoria : il diniego si fonderebbe su valutazioni generiche e non adeguatamente suffragate da riscontri istruttori, nonché su un uso contraddittorio del parere del Comitato per i minori, senza che l’Amministrazione abbia proceduto ad un’effettiva verifica del percorso di integrazione sociale e lavorativa dell’interessato.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando una relazione interna dell’Ufficio e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 211 in data 22 maggio 2025 ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente al fine di consentire un riesame della posizione del ricorrente medesimo. Tuttavia l’Amministrazione, in vista dell’udienza di discussione, ha prodotto una memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
IT
1. Il ricorso è infondato.
2. Osserva innanzitutto il OLlegio che il provvedimento impugnato si configura come un atto plurimotivato, ossia sorretto da due distinte e autonome rationes decidendi , tra le quali assume rilievo dirimente quella relativa alla mancata integrazione documentale, con particolare riferimento alla dichiarazione di ospitalità vidimata e al versamento della somma di € 40,00 euro per la stampa del titolo di soggiorno. Difatti, in presenza di un atto plurimotivato, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso con cui non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto» ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 625).
3. Ciò posto, il OLlegio osserva che il ricorrente - pur avendo dedotto di aver provveduto all’integrazione documentale richiesta dalla Questura di Venezia con il preavviso di rigetto, a mezzo pec trasmessa nel mese di febbraio 2025 - non ha però fornito neppure un principio di prova in ordine all’effettivo adempimento di tali obblighi; né il OLlegio può attivare i propri poteri istruttori per sopperire a tale inadempimento.
Difatti è ben vero che l’art. 63, comma 1, c.p.a. attribuisce al giudice il potere di richiedere alle parti chiarimenti o documenti anche d’ufficio; tuttavia, la medesima disposizione non deroga al principio generale, sancito dall’art. 64, comma 1, c.p.a., per cui incombe sulla parte che intende far valere una determinata circostanza l’onere di dimostrarne la sussistenza, né consente di supplire all’inerzia delle stesse nell’adempimento dell’onere della prova ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 19 ottobre 2023, n. 15435).
Né può ritenersi operante, nel caso di specie, il principio dispositivo con metodo acquisitivo, il quale trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il ricorrente non abbia la disponibilità della prova ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7058). Difatti, la documentazione in questione - ossia la comunicazione a mezzo pec e i relativi allegati - era nella piena disponibilità del ricorrente, il quale, anche in omaggio al c.d. principio di “vicinanza della prova” , avrebbe potuto agevolmente produrla in giudizio o, quanto meno, dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della produzione per causa a sé non imputabile.
In ogni caso - anche a voler ritenere che nel caso in esame non trovi applicazione il generale principio dell’onere della prova, bensì il principio dell’onere del principio di prova, tipico della giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo - si deve ribadire che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare l’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta dalla Questura di Venezia, sebbene si tratti di documentazione che era nella sua piena disponibilità.
In difetto di un adeguato riscontro probatorio, deve pertanto ritenersi non dimostrato l’avvenuto adempimento della richiesta formulata dalla Questura di Venezia con il preavviso di rigetto, ragion per cui sussiste la causa ostativa all’accoglimento dell’istanza incentrata sull’inadempimento alla predetta richiesta.
4. Sotto altro profilo, non può essere condivisa la prospettazione del ricorrente volta a qualificare la mancata produzione della dichiarazione di ospitalità e della ricevuta di pagamento come mere irregolarità formali e, quindi, sanabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
Nel caso in esame, tali elementi sono stati espressamente considerati dall’Amministrazione quali presupposti necessari per il perfezionamento della domanda e il ricorrente, a fronte della specifica contestazione, avrebbe dovuto o dimostrarne l’avvenuta regolarizzazione quale elemento favorevole sopravvenuto ovvero contestarne in modo puntuale la rilevanza quali cause ostative. Tuttavia, egli non ha efficacemente assolto né all’uno né all’altro onere, rendendo inconferente anche il richiamo alla norma innanzi menzionata.
5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, non avendo il ricorrente interesse all’esame delle ulteriori censure dedotte con il ricorso.
6. Resta, tuttavia, fermo che il ricorrente - tenuto conto della propria peculiare situazione personale, connotata dalla originaria condizione di minore straniero non accompagnato, dall’avvenuto inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, nonché dall’espressione di un parere favorevole da parte del Comitato per i minori e dall’assenza di precedenti penali - ben potrà presentare una nuova istanza all’Amministrazione che potrà rivalutarla, atteso che il rigetto del presente ricorso discende da profili di incompletezza documentale e, dunque, da vizi di natura formale dell’istanza, non idonei a precludere in via definitiva il riesame della sua posizione.
In tale prospettiva il OLlegio ritiene opportuno richiamare l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2024, n. 7449) in materia di immigrazione, secondo cui la tradizionale configurazione della giurisdizione quale sindacato sull’atto si è progressivamente evoluta verso una più ampia giurisdizione sul rapporto, che impone al giudice - e, ancor prima, all’Amministrazione - di considerare la concreta spettanza del bene della vita azionato. Tale evoluzione dell’ordinamento non comporta il superamento delle regole processuali, ivi comprese quelle in materia di onere della prova, ma consente di valorizzare la possibilità di un successivo riesame della posizione dell’interessato alla luce di elementi nuovi, che l’Amministrazione conserva il potere discrezionale di apprezzare, ragion per cui questo Tribunale già con l’ordinanza cautelare n. 211 del 2025 aveva invitato la Questura di Venezia a riesaminare la posizione del ricorrente.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante il diverso esito della fase cautelare rispetto a quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
DR De OL, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DR De OL | Carlo OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.