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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7807/23 R.G. e vertente TRA
nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Pasquale Marotta;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
in personale del legale rapp.tante Controparte_2
p.t.;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento 2000.01/02/2023.0061730 e del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019012464/T02 del 30.09.2022, “Accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_2
- Matricola , per il periodo da marzo 2016 a giugno 2017; Ordinare P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato instaurato dal CP_1 ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: - Matricola Controparte_2 P.IVA_1 CP_1
per il periodo da marzo 2016 a giugno 2017”. P.IVA_2
A sostegno della propria domanda, deduceva che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta società ” era stato annullato a seguito del Controparte_2 menzionato verbale ispettivo Evidenziava la tardività del provvedimento emesso CP_1 dall' , in violazione dell'art. 14 L. 689/81, la violazione del principio del legittimo CP_3 affidamento, nonché dell'art. 97 Cost. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore di quello di Nola, stante la residenza del ricorrente. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto ai lamentati vizi del verbale unico di accertamento. Nel merito, con varie argomentazioni, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace la società . Controparte_4
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. COMPETENZA TERRITORIALE Occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Istituto previdenziale. Essa è infondata. Benchè l'eccezione sia pregevolmente formulata, invero, la domanda proposta in giudizio attiene pur sempre all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, sicchè devono trovare applicazione i criteri di riparto della competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. Ne consegue che la competenza è stata correttamente radicata presso il Tribunale di Santa Maria C.V., in ragione della sede legale della società convenuta, presso la quale si è svolto il rapporto di lavoro. MERITO Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Ebbene, in data 25.06.25, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, evidenziando di non aver più interesse alla definizione della controversia. L'atto, al quale risulta allegato il documento di identità dell'istante, è stato notificato anche all' che, dal canto suo, non CP_1 si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. note CP_1 del 29.06.25, nelle quali insiste, tuttavia, per la condanna alle spese). L'atto depositato dal ricorrente in data 25.06.25, alla luce del suo contenuto, nel quale si rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso, va qualificato alla stregua di una rinuncia all'azione. La rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira. SPESE DI LITE Residua, allora, soltanto la regolamentazione delle spese di lite. In proposito, parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle stesse, mentre l' ha CP_1 insistito per la condanna. Nondimeno, ritiene il Tribunale che esse vadano compensate solo in parte, in ragione dell'avvenuta rinuncia, mentre per la restante parte vadano poste a carico della parte rinunciante, in ragione del principio per il quale le spese della lite devono essere addossate alla parte che ha dato luogo al giudizio (per poi rinunciarvi). Le spese di lite, pertanto, sono compensate per ½, mentre per la restante parte sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e del ridotto numero di udienze celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nato ad [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Pasquale Marotta;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De Benedictis;
CP_1
in personale del legale rapp.tante Controparte_2
p.t.;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.12.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento 2000.01/02/2023.0061730 e del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019012464/T02 del 30.09.2022, “Accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato instaurato dal ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: Controparte_2
- Matricola , per il periodo da marzo 2016 a giugno 2017; Ordinare P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato instaurato dal CP_1 ricorrente con la soc. coop. ' - Codice Fiscale: - Matricola Controparte_2 P.IVA_1 CP_1
per il periodo da marzo 2016 a giugno 2017”. P.IVA_2
A sostegno della propria domanda, deduceva che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la convenuta società ” era stato annullato a seguito del Controparte_2 menzionato verbale ispettivo Evidenziava la tardività del provvedimento emesso CP_1 dall' , in violazione dell'art. 14 L. 689/81, la violazione del principio del legittimo CP_3 affidamento, nonché dell'art. 97 Cost. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo preliminarmente CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore di quello di Nola, stante la residenza del ricorrente. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto ai lamentati vizi del verbale unico di accertamento. Nel merito, con varie argomentazioni, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace la società . Controparte_4
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. COMPETENZA TERRITORIALE Occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Istituto previdenziale. Essa è infondata. Benchè l'eccezione sia pregevolmente formulata, invero, la domanda proposta in giudizio attiene pur sempre all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, sicchè devono trovare applicazione i criteri di riparto della competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. Ne consegue che la competenza è stata correttamente radicata presso il Tribunale di Santa Maria C.V., in ragione della sede legale della società convenuta, presso la quale si è svolto il rapporto di lavoro. MERITO Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Ebbene, in data 25.06.25, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia, evidenziando di non aver più interesse alla definizione della controversia. L'atto, al quale risulta allegato il documento di identità dell'istante, è stato notificato anche all' che, dal canto suo, non CP_1 si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere (cfr. note CP_1 del 29.06.25, nelle quali insiste, tuttavia, per la condanna alle spese). L'atto depositato dal ricorrente in data 25.06.25, alla luce del suo contenuto, nel quale si rappresenta una sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso, va qualificato alla stregua di una rinuncia all'azione. La rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicché, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira. SPESE DI LITE Residua, allora, soltanto la regolamentazione delle spese di lite. In proposito, parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle stesse, mentre l' ha CP_1 insistito per la condanna. Nondimeno, ritiene il Tribunale che esse vadano compensate solo in parte, in ragione dell'avvenuta rinuncia, mentre per la restante parte vadano poste a carico della parte rinunciante, in ragione del principio per il quale le spese della lite devono essere addossate alla parte che ha dato luogo al giudizio (per poi rinunciarvi). Le spese di lite, pertanto, sono compensate per ½, mentre per la restante parte sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e del ridotto numero di udienze celebrate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli