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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 989 /2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIGO Parte_1 C.F._1
ANTONIO
ATTORE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROJATTI Controparte_1 C.F._2
CARLOTTA e dell'avv. BERTOLI PIERGIORGIO;
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA Parte_2 C.F._3
BARBARA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale
accertare e dichiarare con sentenza trascrivibile che le parti sono eredi del sig. Persona_1 in quanto figli del medesimo (che non aveva lasciato testamento) e della sig.ra
[...] Per_2
(che non aveva lasciato testamento) e che quest'ultima era la moglie del sig.
[...] [...]
Per_1
accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione fra attore e convenuti in relazione ai beni immobili riportati nella tabella riportata e richiamata nell'atto di citazione;
disporre l'assegnazione degli immobili al geom. degli immobili di cui al Parte_1 foglio 30, mapp.le 228, sub 1-2-3-4-5-6-7 siti in Tavagnacco, Via 4 novembre, n. 21;
accertare, dichiarare e quantificare l'eventuale conguaglio dovuto dall'attore, ovvero dai convenuti, a seguito delle rispettive assegnazioni;
1 in ogni caso, ordinare ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c., disponendo la prestazione all'attore dei conguagli spettanti per il mancato godimento dei terreni agricoli e dei fabbricati suindicati, in proporzione alla quota ereditaria a lui spettante, con particolare riferimento ai canoni percepiti dal sig. a partire dal 27.12.2020. Controparte_1
In via subordinata
qualora i convenuti non fossero disposti a dare assenso a quanto sopra, disporre la vendita giudiziale di quanto non richiesto dal geom. , con successiva liquidazione in Parte_1 denaro delle rispettive quote;
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, IVA e CNA come per legge o, in subordine, a gravare la massa.
In via istruttoria: Omissis”
Per parte convenuta : Parte_2
“In via principale e di merito:
- per i motivi esposti in narrativa, accertato e dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione ai beni immobili e mobili caduti in successione di , procedersi con la Persona_2 divisione ereditaria - previa quantificazione di tutto il compendio – e disporre l'attribuzione dall'immobile sito a Tavagnacco via Pietro Micchia n. 18 Foglio 30 mapp.le 474 subb. 2-3- Cat A2 alla sig.ra Parte_2
- ordinare alla altre parti in causa il rendiconto ai sensi dell'art 723 c.c.;
- condannare i fratelli della convenuta sig. e a Parte_1 Controparte_1 conferire alla massa ereditaria i frutti percepiti sul beni caduti in comunione ereditaria, nella misura che verrà accertata, nonché le somme che dovessero risultare appartenere alla massa ereditaria per il periodo (anche antecedente alla morte della madre ) in cui le controparti hanno Persona_2 curato la gestione e/o avuto in qualche modo la disponibilità dei beni;
- accertare, dichiarare e quantificare l'eventuale conguaglio dovuto alla sig.ra a Parte_2 seguito delle rispettive assegnazioni e dei rendiconti, con liquidazione in denaro della quota che risulterà a favore della convenuta.
Spese legali interamente rifuse, con Iva e Cna come per legge.
In via istruttoria: omissis”
Per parte convenuta Controparte_1
“Si associa alle conclusioni di Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della divisione dei beni relitti da , nata a [...] il Persona_2
2 24.09.1935, c.f. , deceduta il 27.12.2020. C.F._4
Questione preliminare all'accertamento del diritto di dividere il compendio è l'accertamento – con atto suscettibile di trascrizione – del fatto che:
a) la de cuius era divenuta proprietaria dei beni anche quale erede di , deceduta nel CP_2
1988, e di deceduto nel 2013; Persona_1
b) le odierne parti sono oggi proprietari dei beni quali eredi sia della de cuius sia del citato
Persona_1
La qualità di eredi di tali persone in capo alle parti non emerge da atti suscettibili di trascrizione, ma la verità di tali affermazioni è espressamente ammessa in giudizio da ogni parte.
***
La causa va rimessa in istruttoria per la determinazione delle poste attive e passive, per la verifica delle domande di rendiconto e per la formazione del progetto divisionale;
vi si provvede con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
La sentenza andrà trascritta al suo passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che , nata a [...] il [...] e morta il 27.12.2020, c.f. Persona_2
, era erede di , nata a [...] il [...] e C.F._4 CP_2
morta il 5/2/1988, C.F. ; C.F._5
b) accerta che le odierne parti, e la citata , sono tutte eredi di Persona_2 Persona_1
nato a [...] il [...] e morto il 28.3.2013, C.F. ;
[...] CodiceFiscale_6
c) accerta che le odierne parti sono tutte eredi della defunta citata;
Persona_2
d) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
e) spese al definitivo.
Udine, 21/01/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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