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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Caterina Baisi Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 348/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Massimo Pistilli per procura allegata al ricorso. ricorrenti in riassunzione
e
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova. resistente in riassunzione
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note in data 11.7.2025
Per il resistente: come da note in data 2.7.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 21609 del 20.7.2023, le docenti e Parte_1 Parte_2 chiedono, previo accertamento del diritto alla medesima progressione Parte_3 professionale economica prevista per il personale di ruolo dall'art. 79 CCNL comparto scuola 2006 - 2009 in base all'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine Cont stipulati prima dell'immissione in ruolo, la condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute in applicazione della clausola di salvezza prevista dall'art. 2 CCNL 4 agosto 2011, uniformandosi al principio affermato dalla S.C. nell'ordinanza.
2. Si è costituito il e, muovendo dal riconoscimento dell'anzianità pre- CP_1 ruolo maturata da ciascuna delle ricorrenti alla data del 4 agosto 2011 come già accertata con la sentenza di appello, ha manifestato la disponibilità a calcolare le somme loro spettanti, a decorrere dalla data di maturazione del diritto all'inserimento nella ex classe stipendiale 3/9 in forza della clausola richiamata (11.10.2012 per Pt_1
7.10.2012 per , 17.12.2011 per e fino al deposito del ricorso di primo Pt_2 Pt_3 grado (24.7.2015). Cont
3. La Corte ha invitato il a depositare i conteggi delle differenze dovute e il ha ottemperato da ultimo con la memoria depositata il 13.6.2025. La causa è CP_1 stata, quindi, discussa mediante deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 17.7.2025.
4. Le domande delle ricorrenti sono fondate nei limiti di seguito specificati.
Unico oggetto del giudizio, secondo il principio vincolante espresso nella decisione di rinvio, è l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 CCNL
4.8.2011.
In proposito il ha precisato l'ammontare spettante a ciascuna delle CP_1 ricorrenti, in base alla clausola predetta, dalla data di maturazione della classe stipendiale 3/9 e fino al deposito del ricorso di primo grado (24.7.2015) o, in alternativa, fino all'immissione in ruolo (rispettivamente 1.9.2015 per e 1.9.2016 per Pt_2
, nei seguenti termini: Pt_1 Pt_3
- per uro 1.345,28 o euro 1.750,16; Pt_1
- per euro 1.450,28 o euro 1.916,70; Pt_4
- per euro 3.540,65 in entrambe le ipotesi (non avendo la docente svolto servizi Pt_2 dal 30.6.2015 all'immissione in ruolo).
Si tratta di conteggi che paiono correttamente formulati e che non sono stati oggetto di rilievi o contestazioni della controparte nella difesa successiva (cfr. note depositate in data 11.7.2025). Gli stessi possono pertanto essere recepiti nella decisione e il CP_1 deve essere condannato a corrispondere a ciascuna delle ricorrenti i maggiori importi pag. 2/3 suindicati, maturati in forza dei servizi prestati in qualità di dipendente a termine fino al passaggio di ruolo, compiutamente documentati nei certificati di stato matricolare prodotti dal nel giudizio di primo grado. CP_1
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata, secondo compensi prossimi ai minimi tariffari stante la serialità e non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, condanna il Controparte_1
a pagare alle ricorrenti gli importi rispettivamente sotto indicati, maggiorati
[...] degli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo:
- a euro 1.750,16; Parte_1
- a euro 3.540,65; Parte_2
- a euro 1.916,70; Parte_3
Condanna il a rimborsare alle ricorrenti le spese di tutti i gradi, liquidate in CP_1 solido per il primo grado in euro 1.200,00, per l'appello in euro 1.400,00, per il giudizio di legittimità in euro 1.500,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.400,00, oltre
15 % per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
LA CONSIGLIERA IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Caterina Baisi Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 348/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , rappresentate e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difese dall'Avv. Massimo Pistilli per procura allegata al ricorso. ricorrenti in riassunzione
e
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova. resistente in riassunzione
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note in data 11.7.2025
Per il resistente: come da note in data 2.7.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di
Cassazione n. 21609 del 20.7.2023, le docenti e Parte_1 Parte_2 chiedono, previo accertamento del diritto alla medesima progressione Parte_3 professionale economica prevista per il personale di ruolo dall'art. 79 CCNL comparto scuola 2006 - 2009 in base all'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine Cont stipulati prima dell'immissione in ruolo, la condanna del a corrispondere le differenze retributive dovute in applicazione della clausola di salvezza prevista dall'art. 2 CCNL 4 agosto 2011, uniformandosi al principio affermato dalla S.C. nell'ordinanza.
2. Si è costituito il e, muovendo dal riconoscimento dell'anzianità pre- CP_1 ruolo maturata da ciascuna delle ricorrenti alla data del 4 agosto 2011 come già accertata con la sentenza di appello, ha manifestato la disponibilità a calcolare le somme loro spettanti, a decorrere dalla data di maturazione del diritto all'inserimento nella ex classe stipendiale 3/9 in forza della clausola richiamata (11.10.2012 per Pt_1
7.10.2012 per , 17.12.2011 per e fino al deposito del ricorso di primo Pt_2 Pt_3 grado (24.7.2015). Cont
3. La Corte ha invitato il a depositare i conteggi delle differenze dovute e il ha ottemperato da ultimo con la memoria depositata il 13.6.2025. La causa è CP_1 stata, quindi, discussa mediante deposito di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 17.7.2025.
4. Le domande delle ricorrenti sono fondate nei limiti di seguito specificati.
Unico oggetto del giudizio, secondo il principio vincolante espresso nella decisione di rinvio, è l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 CCNL
4.8.2011.
In proposito il ha precisato l'ammontare spettante a ciascuna delle CP_1 ricorrenti, in base alla clausola predetta, dalla data di maturazione della classe stipendiale 3/9 e fino al deposito del ricorso di primo grado (24.7.2015) o, in alternativa, fino all'immissione in ruolo (rispettivamente 1.9.2015 per e 1.9.2016 per Pt_2
, nei seguenti termini: Pt_1 Pt_3
- per uro 1.345,28 o euro 1.750,16; Pt_1
- per euro 1.450,28 o euro 1.916,70; Pt_4
- per euro 3.540,65 in entrambe le ipotesi (non avendo la docente svolto servizi Pt_2 dal 30.6.2015 all'immissione in ruolo).
Si tratta di conteggi che paiono correttamente formulati e che non sono stati oggetto di rilievi o contestazioni della controparte nella difesa successiva (cfr. note depositate in data 11.7.2025). Gli stessi possono pertanto essere recepiti nella decisione e il CP_1 deve essere condannato a corrispondere a ciascuna delle ricorrenti i maggiori importi pag. 2/3 suindicati, maturati in forza dei servizi prestati in qualità di dipendente a termine fino al passaggio di ruolo, compiutamente documentati nei certificati di stato matricolare prodotti dal nel giudizio di primo grado. CP_1
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata, secondo compensi prossimi ai minimi tariffari stante la serialità e non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, condanna il Controparte_1
a pagare alle ricorrenti gli importi rispettivamente sotto indicati, maggiorati
[...] degli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo:
- a euro 1.750,16; Parte_1
- a euro 3.540,65; Parte_2
- a euro 1.916,70; Parte_3
Condanna il a rimborsare alle ricorrenti le spese di tutti i gradi, liquidate in CP_1 solido per il primo grado in euro 1.200,00, per l'appello in euro 1.400,00, per il giudizio di legittimità in euro 1.500,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.400,00, oltre
15 % per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
LA CONSIGLIERA IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
pag. 3/3