Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3367 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Leonardo R. Filareti c/o il cui studio in Parte_1
Cariati, al Vico Campanile, 9, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' , al Corso Calabria, rapp.to e CP_2 difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto sin dalla data della domanda amministrativa e/o da altra data;
richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento del beneficio.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l'
[...]
A seguito della nomina di CTU nella persona del Dott. – dopo alcune rinunce o Persona_1 mancate presentazione alle udienze per il giuramento - depositata la relazione peritale e ritentala insoddisfacente il Giudice si determinava per la nomina di altro Ausiliare individuato nella persona del dott.
che, prestato il giuramento di rito e sottoposto ad accurati accertamenti medico-legali il Persona_2 periziando, provvedeva al deposito della relazione.
Alla udienza odierna le Parti presenti come da verbale, previa discussione orale, chiedevano la decisione della causa.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
La questione è infondata in quanto emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 10.05.2022 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 07.06.2022 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 04.07.2022.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' essendo stato iscritto il ricorso per ATP entro il termine semestrale di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata.
Parte ricorrente con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
2726/19 RG, accertarsi il diritto all'assegno ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. , nella relazione scritta depositata, a Persona_2 seguito dell'esame del periziando e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al medesimo i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dal 12.09.2018 ossia dalla data della presentazione della domanda spinta in via amministrativa e con la percentuale del 76%.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi, nei termini dianzi precisati, accogliersi.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), CP_ seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
restano a carico dell' anche quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2726/19) e sulla domanda proposta nei Parte_1
CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 118/71 con Parte_1
percentuale del 76% e con decorrenza dal 12.09.2018;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi
€. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Leonardo R. Filareti;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU che liquida con separato decreto.
Castrovillari, 27 Gennaio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo