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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 134/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 134 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Iozzo del Foro di Locri), e (C.F.: – non costituito). Controparte_1 CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 1487/2018 pubblicata il
29 novembre 2018, con cui il Tribunale di Locri ha accolto la domanda proposta da CP_2
[..
[...] intesa a ottenere il rilascio del fondo rustico detenuto da , oltre al
[...] Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria ma accolto l'azione di rilascio e condannato la convenuta alle spese del giudizio.
3. L'appellante, innanzitutto, sostiene come il giudice di prima cura abbia commesso un errore, nel non pronunciarsi sull'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla convenuta.
3.1. Tale eccezione avrebbe dovuto essere accolta, la domanda di riassunzione del giudizio non essendo stata presentata – ad avviso dell'appellante – per via telematica (come – a suo dire – richiesto dalla normativa vigente).
3.1.1. La mancata pronuncia sull'eccezione anzidetta avrebbe comportato una decisione non conforme a diritto, violativa dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 16-bis, d. l. 179/2012.
3.2. Il giudizio – più precisamente – sarebbe stato riassunto davanti al Tribunale di Locri – nella sua composizione investita della cognizione del contenzioso civile ordinario – senza alcun deposito telematico, come previsto dalla legge.
3.2.1. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata nella comparsa conclusionale, nonostante consistesse – detta eccezione – in un'eccezione in senso lato, il cui omesso esame avrebbe condotto a una decisione erronea.
3.3. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, censurando il provvedimento del Tribunale nella parte in cui veniva dichiarata l'inefficacia della scrittura privata del 1999, senza previa formulazione – da parte dell'attore – di alcuna richiesta al riguardo: ciò, con in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.4. Speranza – ancora – contesta la sentenza del Tribunale di Locri, la quale ha qualificato la scrittura privata del 1999 come atto di mera tolleranza.
3.4.1. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato i fatti, la scrittura privata rappresentando un contratto definitivo di compravendita, con il quale avrebbe Pt_1
acquistato il terreno in questione.
3.4.2. Ella sostiene – al riguardo – come il contenuto della scrittura privata non sia stato valutato adeguatamente, e siano stati ignorati elementi di prova dimostrativi della validità del contratto di vendita.
3.4.3. L'appellante afferma come il Tribunale abbia commesso un errore nel ritenere che non fosse stato versato alcun acconto sul prezzo, mentre la scrittura privata indicava chiaramente l'avvenuto pagamento d'un acconto al momento della stipula.
2 3.5. Con altro motivo, l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui è stato ordinato il rilascio di alcune particelle di terreno, sostenendo come tali particelle siano di proprietà esclusiva sua e dei suoi fratelli, come dimostrato da un atto pubblico d'acquisto.
3.6. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe commesso un errore di fatto, non valutando adeguatamente la documentazione presentata, dimostrativa della proprietà delle particelle in questione.
3.7. Speranza, inoltre, afferma come il Tribunale non abbia valutato correttamente le prove del suo possesso del fondo, continuato e pacifico, per oltre venti anni, le quali avrebbero dovuto portare alla dichiarazione d'usucapione, in favore di lei.
3.8. L'appellante, infine, ritiene come il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese legali, data la soccombenza reciproca, essendo state alcune domande dell'attore rigettate.
4. , cui l'appello è stato regolarmente notificato, non si è costituito nel Controparte_1
presento giudizio, restando, pertanto, contumace.
5. All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5.1. L'appello è infondato.
6. Va innanzitutto respinta l'eccezione – formulata dall'appellante già nel primo giudizio, e qui riproposta come motivo di gravame – dell'inammissibilità dell'atto di riassunzione della causa, depositato in cartaceo e non telematicamente: pur dovendosi conferire al medesimo atto la natura di atto endo-processuale, con correlata obbligatorietà del suo deposito telematico, la violazione dell'obbligo in questione – da un lato – non è sanzionata con l'inammissibilità della relativa produzione, e – dall'altro – va coordinata, anche alla luce dell'art. 24 Cost., con i principi di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo (come chiarito – peraltro – da App.
Reggio Calabria, Sez. Lav., sent. n. 841/2020, secondo la quale «L'art. 16-bis, D.L. n.
179/2012 sancisce l'obbligo per le parti costituite di depositare gli atti processuali ed i documenti solo con modalità telematica: il riferimento è pertanto a tutti gli atti endo- processuali, essendo esclusi gli atti introduttivi, per i quali il deposito telematico continua ad essere facoltativo. Ciò posto, l'atto di riassunzione deve essere considerato un atto introduttivo e, in quanto tale, ammissibile anche se depositato in modalità cartacea.
Diversamente opinando, la suddetta normativa risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 Cost.,
47 Carta di Nizza;
19 Trattato UE e 6 CEDU, poiché produrrebbe un'illegittima compressione del diritto di azione»): nella specie l'appellante ha evidentemente colto appieno il senso dell'iniziativa di riassunzione a suo tempo intrapresa dall'appellato, e – pertanto – non può dirsi (aver avuto, né) avere un interesse attuale e concreto a evidenziare l'irritualità della
3 modalità di deposito, avendo l'atto in questione rappresentato inequivocabilmente a Pt_1
l'intenzione dell'appellato di riprendere il corso della causa (in primo grado), ribadendo le difese e le richieste già veicolate davanti alla Sezione agraria dell'identico Ufficio giudiziario
(poi dichiaratasi funzionalmente incompetente in favore della Sezione del contenzioso ordinario, in sede).
7. Va respinto, altresì, il motivo di gravame con cui l'appellante denuncia l'esorbitanza della sentenza impugnata, per avere quest'ultima – nella prospettazione dell'appellante – sancito l'inefficacia della scrittura privata intervenuta fra le parti (e apparentemente concernente il trasferimento della proprietà del fondo controverso).
7.1. La doglianza è inconsistente, giacché il giudice si è limitato a constatare l'inopponibilità della scrittura all'attore in primo grado, senza occuparsi – se non incidentalmente (cioè ai soli fini della valutazione circa la fondatezza dell'eccezione – di parte convenuta – di storico trasferimento della proprietà sul fondo disputato) – della portata ed efficacia del documento negoziale.
7.2. Il relativo profilo d'indagine, dunque, deve ritenersi bensì acquisito al tema del decidere,
e quindi pervenuto positivamente all'interno del perimetro della cognizione del Tribunale, per avere la stessa odierna appellante – allo scopo di paralizzare l'iniziativa avversaria – invocato la spendibilità proprio di quella scrittura.
8. Una volta affermata – allora – la possibilità di valutare il contenuto della scrittura privata in funzione del compimento degli accertamenti sopraddetti, il relativo epilogo decisorio appare incensurabile, nella parte in cui esso ha negato fosse intervenuto – in favore dell'appellante
– il trasferimento di proprietà sul bene controverso.
8.1. Il tenore della scrittura – la cui esistenza ed effettiva stipulazione fra le parti non risultano contestate – è testualmente espressivo dell'incapacità a sottoscrivere (quindi a contrarre) di una dei comproprietari, con correlata inalienabilità del fondo (quantomeno alla luce delle modalità con cui tale vendita risulta materialmente impostata dai cedenti): indipendentemente, allora I) dalla sorte del corrispettivo della vendita (di cui l'attore in primo grado – tuttavia contumace nella sede presente – ha sostenuto, nel processo a quo, il mancato versamento: eventualità cui non risulta, tuttavia, subordinato dalla pattuizione privata l'effetto traslativo scaturente dal negozio, e prodottosi in forza del mero incontro delle volontà dei paciscenti), e II) dalla mancata consacrazione della stipulazione nella veste d'atto pubblico (circostanza la quale non avrebbe astrattamente impedito al contratto – incontestato nella sua storicità – d'esplicare effetti tra le parti in lite, contraenti di quella stessa scrittura), il fondo non è – in ogni caso – transitato nella proprietà dell'appellante.
4 8.2. Una delle alienanti – più segnatamente – non ha concorso al trasferimento controverso
(alla luce della problematica preclusiva dell'apposizione – da parte di lei – della relativa sottoscrizione), e gli stessi comproprietari rimanenti hanno evidenziato – nel corpo del contratto (apparentemente traslativo della proprietà) – l'irrimediabile carenza in capo alla suddetta.
8.3. Indipendentemente dall'assistenza alla stipulazione di due testimoni, pertanto, il contenuto dell'atto del 1999 è incapace di surrogare la firma autografa dalla (presunta) paciscente.
8.4. Giova, infatti, puntualizzare come le ipotesi d'ignoranza, grave difficoltà o assoluta impossibilità a sottoscrivere un documento giuridicamente vincolante siano disciplinate da disposizioni specifiche, variabili a seconda della natura dell'atto su cui l'apposizione dell'autografo risulti preclusa o difficoltosa.
8.5. Nella specie, nessun riferimento normativo consente di supplire – in una cessione immobiliare fra privati – alla sottoscrizione d'una contraente (di cui sia dato genericamente atto del mero – e aspecifico – impedimento alla firma) attraverso il coinvolgimento di terzi
(nemmeno esattamente identificati).
8.6. L'operazione così realizzata, perciò, non tiene luogo del consenso mancante, e impedisce al contratto del 1999 di spiegare alcun effetto traslativo.
9. In conseguenza – dunque – del mancato perfezionamento del trasferimento, il contratto esibito non rappresenta un negozio valido ed efficace, e non ostacola l'utile esercizio di quell'azione personale (di rilascio), incardinata in primo grado – con successo – dall'appellato odierno.
10. Quanto, poi, al motivo d'appello consistente nella denuncia della mancata valorizzazione
– ai fini della reiezione della rivendicazione incardinata in primo grado – del possesso esercitato dall'appellante sul fondo, la doglianza è logicamente, fattualmente e giuridicamente incompatibile con quella d'avvenuta acquisizione – a titolo derivativo – della signoria formale sul bene, quale asseritamente perfezionatasi – nella prospettazione dell'appellante, e a proprio vantaggio – a cagione del contratto di vendita immobiliare evocato dalla stessa
(a sostrato del proprio potere dominicale sull'agro disputato). Pt_1
10.1. Tale insistito richiamo della convenuta (in primo grado) al negozio traslativo equivale –
a ben vedere – a una contemplatio domini, resa in favore di coloro i quali l'appellante medesima identifica – implicitamente, ma non meno inequivocabilmente – come gli autentici proprietari del fondo (teoricamente) compravenduto.
5 10.2. Siffatto contegno, quindi, supera e smentisce la deduzione di , circa il ventilato Pt_1
consolidamento di un suo rapporto (di fatto) con il bene in disamina, avente i caratteri della pienezza, esclusività, durevolezza e innocuità, richiesti ai fini dell'identificabilità di un fenomeno d'usucapione.
11. Giungendo, ora, al motivo di appello in forza del quale avrebbe acquistato per Pt_1
atto di notaio la disponibilità di parti del fondo conteso, si evidenzia quanto segue.
11.1. La suddetta questione – in primo luogo – non figura fra gli argomenti difensivi spiegati in sede di costituzione dell'appellante nella prima fase del giudizio (svoltosi davanti alla
Sezione agraria del Tribunale di Locri, poi dichiaratosi funzionalmente incompetente), risultando piuttosto evocata da solamente nella memoria con cui ella si è costituita Pt_1
nel giudizio di riassunzione (incardinato da davanti alla Sezione del contenzioso CP_1
ordinario dello stesso Tribunale locrese).
11.2. In secondo luogo, l'argomento dell'appellante secondo cui l'incameramento del fondo disputato (o di alcune sue particelle) sarebbe occorso nel 2006 (per atto pubblico) contraddice entrambe le circostanze I) dell'avvenuta usucapione del terreno in disamina, e II) della acquisizione del bene in virtù della scrittura privata del 1999.
11.3. L'appellante – altrimenti detto – riferisce di accadimenti vicendevolmente incompatibili, adducendo – in un primo momento – l'intervenuto acquisto a titolo originario, quindi menzionando due trasferimenti di proprietà (stipulati dapprima senza, e quindi con, il ministero del notaio).
11.4. Sennonché un acquirente, il quale intenda far valere l'autorità e gli effetti di un dato negozio traslativo (nella specie: la scrittura privata del 1999), non può contemporaneamente invocare l'efficacia di un negozio diverso e (di poco) successivo, non essendo la proprietà evidentemente trasferibile (nei confronti della stessa persona) per due volte consecutive: quanto sopra, vieppiù laddove – a valle – lo stesso preteso acquirente deduca d'essere ancor prima divenuto proprietario, questa volta a titolo originario (per prescrizione acquisitiva).
11.5. D'altra parte, se davvero l'acquisto in favore dell'appellante si fosse perfezionato a cagione dell'atto notarile del 2006, non si comprende il senso dell'impostazione difensiva assunta da , la quale fa riferimento a tale passaggio di proprietà soltanto a chiosa Pt_1
delle proprie difese, e senza particolare sforzo argomentativo (nonostante la potenziale decisività di siffatto trasferimento).
12. Da ultimo, la doglianza inerente alle spese del giudizio di prima cura va respinta parimenti, poiché ha ottenuto in quella fase processuale tutta l'utilità auspicata mercé la propria CP_1
6 domanda (ossia la condanna avversaria al rilascio del fondo): di talché non è ravvisabile – nella specie – la soccombenza reciproca ventilata da . Pt_1
13. Per tutto quanto sin qui esposto, allora, l'appello va rigettato integralmente, ma la mancata costituzione avversaria implica non doversi provvedere sulle spese.
14. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per il compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di competenza, in punto d'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , in persona del rappresentante legale Parte_1 Controparte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integramente;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R.
n. 115/2002, per le valutazioni di competenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
7
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 134 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Iozzo del Foro di Locri), e (C.F.: – non costituito). Controparte_1 CodiceFiscale_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 1487/2018 pubblicata il
29 novembre 2018, con cui il Tribunale di Locri ha accolto la domanda proposta da CP_2
[..
[...] intesa a ottenere il rilascio del fondo rustico detenuto da , oltre al
[...] Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale.
2.1. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria ma accolto l'azione di rilascio e condannato la convenuta alle spese del giudizio.
3. L'appellante, innanzitutto, sostiene come il giudice di prima cura abbia commesso un errore, nel non pronunciarsi sull'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla convenuta.
3.1. Tale eccezione avrebbe dovuto essere accolta, la domanda di riassunzione del giudizio non essendo stata presentata – ad avviso dell'appellante – per via telematica (come – a suo dire – richiesto dalla normativa vigente).
3.1.1. La mancata pronuncia sull'eccezione anzidetta avrebbe comportato una decisione non conforme a diritto, violativa dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 16-bis, d. l. 179/2012.
3.2. Il giudizio – più precisamente – sarebbe stato riassunto davanti al Tribunale di Locri – nella sua composizione investita della cognizione del contenzioso civile ordinario – senza alcun deposito telematico, come previsto dalla legge.
3.2.1. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata nella comparsa conclusionale, nonostante consistesse – detta eccezione – in un'eccezione in senso lato, il cui omesso esame avrebbe condotto a una decisione erronea.
3.3. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, censurando il provvedimento del Tribunale nella parte in cui veniva dichiarata l'inefficacia della scrittura privata del 1999, senza previa formulazione – da parte dell'attore – di alcuna richiesta al riguardo: ciò, con in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
3.4. Speranza – ancora – contesta la sentenza del Tribunale di Locri, la quale ha qualificato la scrittura privata del 1999 come atto di mera tolleranza.
3.4.1. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato i fatti, la scrittura privata rappresentando un contratto definitivo di compravendita, con il quale avrebbe Pt_1
acquistato il terreno in questione.
3.4.2. Ella sostiene – al riguardo – come il contenuto della scrittura privata non sia stato valutato adeguatamente, e siano stati ignorati elementi di prova dimostrativi della validità del contratto di vendita.
3.4.3. L'appellante afferma come il Tribunale abbia commesso un errore nel ritenere che non fosse stato versato alcun acconto sul prezzo, mentre la scrittura privata indicava chiaramente l'avvenuto pagamento d'un acconto al momento della stipula.
2 3.5. Con altro motivo, l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui è stato ordinato il rilascio di alcune particelle di terreno, sostenendo come tali particelle siano di proprietà esclusiva sua e dei suoi fratelli, come dimostrato da un atto pubblico d'acquisto.
3.6. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe commesso un errore di fatto, non valutando adeguatamente la documentazione presentata, dimostrativa della proprietà delle particelle in questione.
3.7. Speranza, inoltre, afferma come il Tribunale non abbia valutato correttamente le prove del suo possesso del fondo, continuato e pacifico, per oltre venti anni, le quali avrebbero dovuto portare alla dichiarazione d'usucapione, in favore di lei.
3.8. L'appellante, infine, ritiene come il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese legali, data la soccombenza reciproca, essendo state alcune domande dell'attore rigettate.
4. , cui l'appello è stato regolarmente notificato, non si è costituito nel Controparte_1
presento giudizio, restando, pertanto, contumace.
5. All'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5.1. L'appello è infondato.
6. Va innanzitutto respinta l'eccezione – formulata dall'appellante già nel primo giudizio, e qui riproposta come motivo di gravame – dell'inammissibilità dell'atto di riassunzione della causa, depositato in cartaceo e non telematicamente: pur dovendosi conferire al medesimo atto la natura di atto endo-processuale, con correlata obbligatorietà del suo deposito telematico, la violazione dell'obbligo in questione – da un lato – non è sanzionata con l'inammissibilità della relativa produzione, e – dall'altro – va coordinata, anche alla luce dell'art. 24 Cost., con i principi di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo (come chiarito – peraltro – da App.
Reggio Calabria, Sez. Lav., sent. n. 841/2020, secondo la quale «L'art. 16-bis, D.L. n.
179/2012 sancisce l'obbligo per le parti costituite di depositare gli atti processuali ed i documenti solo con modalità telematica: il riferimento è pertanto a tutti gli atti endo- processuali, essendo esclusi gli atti introduttivi, per i quali il deposito telematico continua ad essere facoltativo. Ciò posto, l'atto di riassunzione deve essere considerato un atto introduttivo e, in quanto tale, ammissibile anche se depositato in modalità cartacea.
Diversamente opinando, la suddetta normativa risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 Cost.,
47 Carta di Nizza;
19 Trattato UE e 6 CEDU, poiché produrrebbe un'illegittima compressione del diritto di azione»): nella specie l'appellante ha evidentemente colto appieno il senso dell'iniziativa di riassunzione a suo tempo intrapresa dall'appellato, e – pertanto – non può dirsi (aver avuto, né) avere un interesse attuale e concreto a evidenziare l'irritualità della
3 modalità di deposito, avendo l'atto in questione rappresentato inequivocabilmente a Pt_1
l'intenzione dell'appellato di riprendere il corso della causa (in primo grado), ribadendo le difese e le richieste già veicolate davanti alla Sezione agraria dell'identico Ufficio giudiziario
(poi dichiaratasi funzionalmente incompetente in favore della Sezione del contenzioso ordinario, in sede).
7. Va respinto, altresì, il motivo di gravame con cui l'appellante denuncia l'esorbitanza della sentenza impugnata, per avere quest'ultima – nella prospettazione dell'appellante – sancito l'inefficacia della scrittura privata intervenuta fra le parti (e apparentemente concernente il trasferimento della proprietà del fondo controverso).
7.1. La doglianza è inconsistente, giacché il giudice si è limitato a constatare l'inopponibilità della scrittura all'attore in primo grado, senza occuparsi – se non incidentalmente (cioè ai soli fini della valutazione circa la fondatezza dell'eccezione – di parte convenuta – di storico trasferimento della proprietà sul fondo disputato) – della portata ed efficacia del documento negoziale.
7.2. Il relativo profilo d'indagine, dunque, deve ritenersi bensì acquisito al tema del decidere,
e quindi pervenuto positivamente all'interno del perimetro della cognizione del Tribunale, per avere la stessa odierna appellante – allo scopo di paralizzare l'iniziativa avversaria – invocato la spendibilità proprio di quella scrittura.
8. Una volta affermata – allora – la possibilità di valutare il contenuto della scrittura privata in funzione del compimento degli accertamenti sopraddetti, il relativo epilogo decisorio appare incensurabile, nella parte in cui esso ha negato fosse intervenuto – in favore dell'appellante
– il trasferimento di proprietà sul bene controverso.
8.1. Il tenore della scrittura – la cui esistenza ed effettiva stipulazione fra le parti non risultano contestate – è testualmente espressivo dell'incapacità a sottoscrivere (quindi a contrarre) di una dei comproprietari, con correlata inalienabilità del fondo (quantomeno alla luce delle modalità con cui tale vendita risulta materialmente impostata dai cedenti): indipendentemente, allora I) dalla sorte del corrispettivo della vendita (di cui l'attore in primo grado – tuttavia contumace nella sede presente – ha sostenuto, nel processo a quo, il mancato versamento: eventualità cui non risulta, tuttavia, subordinato dalla pattuizione privata l'effetto traslativo scaturente dal negozio, e prodottosi in forza del mero incontro delle volontà dei paciscenti), e II) dalla mancata consacrazione della stipulazione nella veste d'atto pubblico (circostanza la quale non avrebbe astrattamente impedito al contratto – incontestato nella sua storicità – d'esplicare effetti tra le parti in lite, contraenti di quella stessa scrittura), il fondo non è – in ogni caso – transitato nella proprietà dell'appellante.
4 8.2. Una delle alienanti – più segnatamente – non ha concorso al trasferimento controverso
(alla luce della problematica preclusiva dell'apposizione – da parte di lei – della relativa sottoscrizione), e gli stessi comproprietari rimanenti hanno evidenziato – nel corpo del contratto (apparentemente traslativo della proprietà) – l'irrimediabile carenza in capo alla suddetta.
8.3. Indipendentemente dall'assistenza alla stipulazione di due testimoni, pertanto, il contenuto dell'atto del 1999 è incapace di surrogare la firma autografa dalla (presunta) paciscente.
8.4. Giova, infatti, puntualizzare come le ipotesi d'ignoranza, grave difficoltà o assoluta impossibilità a sottoscrivere un documento giuridicamente vincolante siano disciplinate da disposizioni specifiche, variabili a seconda della natura dell'atto su cui l'apposizione dell'autografo risulti preclusa o difficoltosa.
8.5. Nella specie, nessun riferimento normativo consente di supplire – in una cessione immobiliare fra privati – alla sottoscrizione d'una contraente (di cui sia dato genericamente atto del mero – e aspecifico – impedimento alla firma) attraverso il coinvolgimento di terzi
(nemmeno esattamente identificati).
8.6. L'operazione così realizzata, perciò, non tiene luogo del consenso mancante, e impedisce al contratto del 1999 di spiegare alcun effetto traslativo.
9. In conseguenza – dunque – del mancato perfezionamento del trasferimento, il contratto esibito non rappresenta un negozio valido ed efficace, e non ostacola l'utile esercizio di quell'azione personale (di rilascio), incardinata in primo grado – con successo – dall'appellato odierno.
10. Quanto, poi, al motivo d'appello consistente nella denuncia della mancata valorizzazione
– ai fini della reiezione della rivendicazione incardinata in primo grado – del possesso esercitato dall'appellante sul fondo, la doglianza è logicamente, fattualmente e giuridicamente incompatibile con quella d'avvenuta acquisizione – a titolo derivativo – della signoria formale sul bene, quale asseritamente perfezionatasi – nella prospettazione dell'appellante, e a proprio vantaggio – a cagione del contratto di vendita immobiliare evocato dalla stessa
(a sostrato del proprio potere dominicale sull'agro disputato). Pt_1
10.1. Tale insistito richiamo della convenuta (in primo grado) al negozio traslativo equivale –
a ben vedere – a una contemplatio domini, resa in favore di coloro i quali l'appellante medesima identifica – implicitamente, ma non meno inequivocabilmente – come gli autentici proprietari del fondo (teoricamente) compravenduto.
5 10.2. Siffatto contegno, quindi, supera e smentisce la deduzione di , circa il ventilato Pt_1
consolidamento di un suo rapporto (di fatto) con il bene in disamina, avente i caratteri della pienezza, esclusività, durevolezza e innocuità, richiesti ai fini dell'identificabilità di un fenomeno d'usucapione.
11. Giungendo, ora, al motivo di appello in forza del quale avrebbe acquistato per Pt_1
atto di notaio la disponibilità di parti del fondo conteso, si evidenzia quanto segue.
11.1. La suddetta questione – in primo luogo – non figura fra gli argomenti difensivi spiegati in sede di costituzione dell'appellante nella prima fase del giudizio (svoltosi davanti alla
Sezione agraria del Tribunale di Locri, poi dichiaratosi funzionalmente incompetente), risultando piuttosto evocata da solamente nella memoria con cui ella si è costituita Pt_1
nel giudizio di riassunzione (incardinato da davanti alla Sezione del contenzioso CP_1
ordinario dello stesso Tribunale locrese).
11.2. In secondo luogo, l'argomento dell'appellante secondo cui l'incameramento del fondo disputato (o di alcune sue particelle) sarebbe occorso nel 2006 (per atto pubblico) contraddice entrambe le circostanze I) dell'avvenuta usucapione del terreno in disamina, e II) della acquisizione del bene in virtù della scrittura privata del 1999.
11.3. L'appellante – altrimenti detto – riferisce di accadimenti vicendevolmente incompatibili, adducendo – in un primo momento – l'intervenuto acquisto a titolo originario, quindi menzionando due trasferimenti di proprietà (stipulati dapprima senza, e quindi con, il ministero del notaio).
11.4. Sennonché un acquirente, il quale intenda far valere l'autorità e gli effetti di un dato negozio traslativo (nella specie: la scrittura privata del 1999), non può contemporaneamente invocare l'efficacia di un negozio diverso e (di poco) successivo, non essendo la proprietà evidentemente trasferibile (nei confronti della stessa persona) per due volte consecutive: quanto sopra, vieppiù laddove – a valle – lo stesso preteso acquirente deduca d'essere ancor prima divenuto proprietario, questa volta a titolo originario (per prescrizione acquisitiva).
11.5. D'altra parte, se davvero l'acquisto in favore dell'appellante si fosse perfezionato a cagione dell'atto notarile del 2006, non si comprende il senso dell'impostazione difensiva assunta da , la quale fa riferimento a tale passaggio di proprietà soltanto a chiosa Pt_1
delle proprie difese, e senza particolare sforzo argomentativo (nonostante la potenziale decisività di siffatto trasferimento).
12. Da ultimo, la doglianza inerente alle spese del giudizio di prima cura va respinta parimenti, poiché ha ottenuto in quella fase processuale tutta l'utilità auspicata mercé la propria CP_1
6 domanda (ossia la condanna avversaria al rilascio del fondo): di talché non è ravvisabile – nella specie – la soccombenza reciproca ventilata da . Pt_1
13. Per tutto quanto sin qui esposto, allora, l'appello va rigettato integralmente, ma la mancata costituzione avversaria implica non doversi provvedere sulle spese.
14. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per il compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di competenza, in punto d'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , in persona del rappresentante legale Parte_1 Controparte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integramente;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R.
n. 115/2002, per le valutazioni di competenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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