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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/21
R. Gen. N. 1094/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1094/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa d a OGGETTO:
, nato a [...] il [...], res. in Via Parte_1 Querela di falso
Mozart 24 di Mantova, CF;
e C.F._1 Parte_2
[...]
nata a [...] il [...], al tempo res. in Via Guberte 12 di Marcaria,
CF , ambo elettivamente domiciliati presso l'avv. C.F._2
proc. Marco Della Luna del foro di Mantova, con studio ivi in Via Poma
20, presso cui eleggono domicilio digitale;
APPELLANTI
c o n t r o , c.f. e p. I.V.A. con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Marcaria (MN), via F. Crispi, 81, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Galdi, e con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, 7, all'indirizzo PEC
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APPELLATO
In punto: appello a sentenza del 8.10.21 del Tribunale di Mantova numero
948/2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Come in atto di appello:
-con spese rifuse, per le ragioni esposte in premesse, a ricorda dell'appellata sentenza, accogliere le domande ed eccezioni come precisate in primo grado:
In prima memoria istruttoria:
NEL MERITO, contrariis rejectis:
-con spese rifuse,
-per le ragioni esposte in premesse, dichiarare che sono false le seguenti affermazioni contenute nel verbale di contestazione 27.01.18 n. 11/g/18,
doc. 9 di controparte, del – Servizio Polizia Locale - Controparte_1
disponente a carico dell'odierna parte ricorrente-attrice il ritiro del documento di circolazione del furgone ATC IV tg DB189RZ, telaio nr zlfl3573005552883, fermo amministrativo di gg 90 con ritiro del libretto di circolazione, per asserita violazione dell'art. 80 c. 14 CdS.: “Anno 2018
mese di gennaio giorno 27 h. 10:23 in località Campitello Str. Delle
Guberte 12 direzione –di questo Comune i sottoscritti e Parte_3
hanno accertato che ... ... Tipo di Parte_4 Parte_1
Veicolo IV ... ... circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla
circolazione” – accertando all'uopo e dichiarando che il non Parte_1
stava circolando nel momento del preteso accertamento eseguito dai verbalizzanti, in data 27.1.2018, all'ora in esso indicata (10:23), bensì era fuori dal veicolo e questo si trovava parcheggiato nella proprietà privata di e in Via Guberte 12 di Marcaria. Parte_5 CP_2
Ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi agenti di
Polizia locali del convenuto, ribadite le proprie ulteriori eccezioni, nonché
le istanze e le domande.
Dell'appellato
In via principale e nel merito:
respingersi in toto le domande spiegate dai signori e Parte_1
nell'atto di citazione in appello datato 22.10.2021 e Parte_2
notificato in data 28.10.2021, in quanto inammissibili e/o improcedibili ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.948/2021
emessa in data 7.10.2021 dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, e depositata in data 11.10.2021, all'esito del giudizio n.2645/2018 R.G. ed oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali)
e compensi del presente giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno impugnato avanti al Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Mantova un verbale di contestazione al Codice della Strada elevato dalla Polizia Locale del Comune di Marcaria.
Nel corso di quel procedimento gli attori hanno proposto querela di falso incidentale nei confronti del suddetto verbale di contestazione volto a contestare la veridicità della parte del verbale nella quale è attestato che il stava circolando alla guida di furgone IV sottoposto a fermo Parte_1
amministrativo deducendo che il veicolo in realtà non avesse circolato essendo fermo su area di proprietà privata fin dal maggio 2017 in attesa di pezzi di ricambio (pag. 1 ricorso Giudice di Pace dep. 12/02/2018).
Il Giudice di Pace ha sospeso il procedimento concedendo termine agli attori per riassumere la causa avanti al Tribunale di Mantova per svolgere il giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione in data 11.7.2018 e hanno Parte_1 Pt_6
riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Mantova hanno esposto che:
- a seguito di un rilievo della PS di Ostiglia, che contestava l'inidoneità
alla circolazione del citato furgone perché mancante di alcuni pezzi, dal maggio 2017 il suddetto furgone era rimasto parcheggiato nella cascina di Via Guberte 12 di Marcaria, di proprietà del figlio e della nuora dei ricorrenti, in attesa dell'arrivo dei pezzi di ricambio, difficili da trovarsi e necessari per renderlo idoneo alla circolazione previa revisione;
- che da quel momento il furgone non aveva mai circolato;
- che i vigili locali di Marcaria, e nel verbale Parte_3 Parte_4
impugnato, quindi, falsamente affermavano che “ ] Parte_1
circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla circolazione”,
emettendo la duplice sanzione della sospensione della circolazione e del pagamento della multa di € 1.959,00.
Hanno domandato pertanto dichiararsi la falsità del verbale citato nella parte in cui afferma che il veicolo circolasse, formulando all'uopo prova per testi.
Il Comune si è costituito rilevando che: CP_1
- l'immobile sito in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte, 12,
dove controparte assumeva risiedere , in verità era, da molti Parte_2
mesi ed ancora al momento dell'accertamento in data 27.1.2018,
completamente disabitato, avendovi il effettivamente risieduto Parte_1
insieme alla moglie (ed attrice) sino, rispettivamente, al Parte_2
25.7.2017 ed al 13.2.2017, quando erano stati cancellati dall'anagrafe dei residenti per ripetute segnalazioni di irreperibilità;
- l'immobile era stato pignorato ed oggetto, sin dall'anno 2013, di una procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Mantova e promossa da a carico dei proprietari e Parte_7 Parte_5 (esec. n.404/2013 RGE); ne era stata autorizzata la vendita CP_3
in data 14.2.2016 e in data 3.10.2017, e la procedura si era conclusa con la vendita senza incanto in data 10.1.2018 a favore dell'aggiudicatario in data 17.5.2018; quindi alla data dell'accertamento de CP_4
quo del 27.1.2018, l'immobile era già stato aggiudicato a terzi;
- in data 27.1.2018, alle ore 9.45 circa, gli agenti della Polizia Locale del
Comune di Marcaria (MN), e durante Parte_8 Parte_9
un servizio di pattuglia del territorio, avevano visto transitare su strada pubblica il veicolo di cui è causa, condotto in quel momento dal Parte_1
persona a loro già nota, in quanto la Polizia Locale di Marcaria, in persona degli agenti e aveva in precedenza effettuato in data Parte_3 CP_5
15.11.2017 un sopralluogo presso la ex-abitazione di Parte_1
(allora assente) in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte, 12,
finalizzato all'accertamento delle condizioni di salute del suo cane, in occasione del quale gli agenti avevano visto e rilevato che non vi era parcheggiato alcun furgone nel cortile;
- dopo aver visto transitare il gli agenti della Polizia Locale di Parte_1
Marcaria, dovendo procedere con il sopra citato sopralluogo insieme allo stesso, effettuavano un controllo della targa del furgone “IV Daily” da lui allora guidato da cui emergeva che il detto veicolo circolava sprovvisto della regolare revisione. Poco dopo gli agenti venivano contattati dall'ex-
vicina di casa del , la quale era stata invitata ad Parte_1 Persona_1
avvisare la Polizia Locale qualora si fosse nuovamente Parte_1 recato nella sua vecchia residenza di via Guberte, 12. Gli agenti si recavano in loco per contestargli la circolazione del veicolo privo di revisione periodica e per accertarsi delle condizioni del cane in presenza del padrone e trovavano il furgone bianco “IV Daily” parcheggiato,
come risultante dalla relazione fotografica del 27.1.2018, al di fuori del cancello dell'ex abitazione del sullo stradello aperto al Parte_1
pubblico transito ove erano situate altre unità abitative. Inoltre, gli agenti rinvenivano in loco ed identificavano e tale Parte_1 Per_2
entrambi intenti a scaricare dal cassone del furgone del rottame di
[...]
laterizio ed a caricarvi della mobilia, come documentato in fotografia;
-dall'esame del veicolo emergeva che esso circolava sprovvisto di revisione e che in data 19.5.2017 la stessa violazione era stata verbalizzata dalla Polizia Stradale di Ostiglia (MN); inoltre come riportato nella relazione di servizio stilata in data 29.1.2018, alla domanda sul perché
avesse continuato a viaggiare con la revisione scaduta, il signor Parte_1
aveva risposto che avrebbe dovuto cambiare il vetro parabrezza
[...]
anteriore, visibilmente danneggiato, e che senza tale riparazione, insieme ad altre, il veicolo non avrebbe mai passato la revisione e non sarebbe mai risultato idoneo alla circolazione;
inoltre, il riferiva agli agenti Parte_1
che era tornato solamente a riprendere delle sedie e che sarebbe poi ritornato a Mantova presso la sua nuova residenza;
- non rispondeva al vero l'affermazione per cui gli agenti si sarebbero introdotti nel cortile del indebitamente in quanto il furgone si Parte_1 trovava su una via privata aperta al pubblico transito e non impedita da cancelli o altri manufatti, pertanto la contestazione era correttamente avvenuta;
- non era vera la circostanza per cui il veicolo sarebbe rimasto fermo dal
2017, in quanto erano stati rilevati numerosi passaggi del furgone dall'agosto all'ottobre 2017, con carichi ogni volta diversi;
inoltre dopo soli tre giorni, alle ore 9.00 del giorno 30.1.2018 la Polizia Locale di
Mantova aveva fermato il furgone “IV Daily 2017” in Mantova, Via
Cardone 12, procedendo infine al sequestro del veicolo.
Pertanto domandava verificarsi la veridicità e correttezza dell'affermazione “circolava con il veicolo sopra indicato” contenuta nel verbale di contestazione n.11/g/18 per la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S. redatto in data 27.1.2018 dalla Polizia Locale del Comune di
Marcaria, con conseguente reiezione delle domande attoree e vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI cpc le parti insistevano nelle loro precedenti deduzioni;
parte attrice inoltre precisava in sede di prima memoria che la domanda era volta a querelare di falso il predetto verbale nella parte in cui vi si affermava che il veicolo del circolava alle Parte_1
ore 10.23 del 27 gennaio 2018.
Istruita la causa con la escussione di testi ed interpello, in data 8.10.21 il
Tribunale di Mantova in composizione collegiale con sentenza numero
948/2021 ha deciso come segue: “Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2) Condanna (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), a rifondere al Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 4.536,00
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul
compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) Condanna (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alla pena pecuniaria di Parte_2 C.F._2
euro 11 ex art. 226 c.p.c.”
In particolare il Tribunale ha stabilito che:
- il verbale non afferma affatto che il furgone del circolasse alle Parte_1
ore 10.23 del 27 gennaio 2018, in quanto la data e l'ora riportate nella parte superiore del verbale non fanno riferimento al momento nel quale è stata accertata la violazione, bensì solo all'orario in cui è stato compilato il verbale dagli agenti, che quindi non potevano che fare riferimento ad un accertamento avvenuto in un momento anteriore alle ore 10.23; infatti il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, hanno valore di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice;
- nella Relazione di Servizio redatta dai due operanti, essi hanno dichiarato: di aver visto, nel corso di un servizio di pattuglia in località
Campitello, transitare il a bordo del suo furgone alle precedenti Parte_1
ore 9.45; che quel veicolo era segnalato come privo della revisione periodica dalla banca dati;
che la vicina di casa del alla quale Parte_1
gli agenti avevano chiesto di avvisarli se avesse visto rientrare l'attore presso la sua vecchia residenza in via Guberte 12, onde controllare lo stato del cane di li aveva contattati per segnalare l'arrivo del Parte_1
nella sua vecchia residenza;
recatisi alla strada Guberte 12, Parte_1
strada aperta al pubblico e quindi di libero accesso, rinvenivano Parte_1
ed il furgone parcheggiato, come confermato sia dalla vicina di casa
, escussa come testimone, sia dall'agente Persona_1 Parte_9
- l'eccezione d'incapacità del teste on era stata reiterata né dopo Pt_4
la escussione del teste, né in sede di precisazione delle conclusioni, così
che la stessa doveva ritenersi rinunciata;
- il verbale era stato redatto a seguito del compimento dell'attività descritta nella Relazione di Servizio del 29/01/2018 la quale, a sua volta, faceva fede fino a querela di falso quanto ai fatti accertati direttamente dagli operanti;
poiché i querelanti non avevano contestato quella relazione, la querela appariva priva di alcuna utilità processuale, soprattutto perché
frutto di un equivoco sul significato delle parole utilizzate nel testo del verbale, in quanto esso non affermava affatto che il veicolo circolasse alle ore 10.23 del 27 gennaio 2018;
- l'affermazione attorea per cui il veicolo era fermo dal maggio 2017 era infondata, poiché lo stesso era stato visto circolare con alla guida il alle ore 9.45 in località Campitello dal teste e poi in Parte_1 Pt_4
via Guberte dalla teste Per_1
- al rigetto della proposta querela di falso conseguiva ex lege la condanna del querelante, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., ad una pena pecuniaria non inferiore ad € 2 e non superiore a € 20, stabilita in un valore mediano pari ad € 11.
e hanno proposto appello contro la sentenza impugnata Parte_1 Pt_2
affidandosi a tre motivi d'appello, e domandando l'accoglimento delle domande formulate in primo grado con vittoria di spese;
il si è CP_1
costituito in data 18.2.22, domandando il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili o improcedibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto.
In data 15.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni come ine la causa è
stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice afferma che l'ora e il luogo indicati nel verbale non si riferivano al fatto illecito amministrativo in esso contestato, bensì alla redazione del verbale stesso, avvenuta successivamente e in altro sito, e all'accertamento del supposto fatto illecito, che sarebbe avvenuto in un tempo anteriore e in un luogo diverso, entrambi non menzionati nel verbale. Prospettano inoltre che se l'indicazione delle 10:23 fosse l'ora della redazione del verbale e non del fatto contestato, allora gli agenti avrebbero indicato l'ora e il luogo del fatto contestato nello spazio del modulo destinato alla descrizione del fatto;
infatti sarebbe essenziale per la verbalizzazione attestare l'ora del fatto, a pena di nullità; quindi l'indicazione dell'ora e del luogo apposta dai verbalizzanti non potrebbe intendersi diversamente. Inoltre, accogliendo la prospettazione del primo giudicante, i verbalizzanti avrebbero, sempre nella parte del modulo destinata alla descrizione del fatto, indicato il luogo dove avrebbero visto transitare il alle 09:45 in Campitello, come da loro affermato Parte_1
nella relazione di servizio, la quale sarebbe peraltro nulla e inutilizzabile ai fini processuali perché priva di firma;
tale luogo sarebbe diverso da quello indicato nel verbale. Ne conseguirebbe la falsità dell'attestazione,
perché sarebbe pacifico che i verbalizzanti non avrebbero visto il circolare nel contesto spaziotemporale da loro verbalizzato, e Parte_1
che in quel contesto il veicolo sarebbe stato fermo presso la casa del
Parte_1
Con il secondo motivo si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che l'eccezione di incapacità del teste era stata formulata tardivamente. Pt_4 L'eccezione sarebbe infatti stata formulata sia prima sia immediatamente dopo la deposizione del teste;
risulterebbe dal verbale di prove redatto dal
GOT che l'eccezione sarebbe stata riproposta ed il GOT ne avrebbe rimesso la delibazione al Giudice.
Con il terzo motivo contestano l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale ha tenuto in considerazione la relazione di servizio, prodotta avanti al GdP in copia non firmata e quindi nulla e irrilevante processualmente nonché priva di data certa. Inoltre, essa sostanzialmente confermerebbe l'eccepita falsità, laddove afferma che alle
10:23 in Strada Guberte gli agenti non videro affatto transitare il Parte_1
sul veicolo in questione.
Inoltre, la sanzione amministrativa si basa sul verbale notificato, non sulla relazione di servizio prodotta, invalidamente solo avanti al giudice di pace.
I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti.
Va in primo luogo premesso che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della falsità o meno del verbale di contestazione del 27 gennaio 2018 e non già la nullità del verbale per mancata indicazione della data, dell'orario e del luogo dell'accertamento della avvenuta infrazione o la sua rilevanza (cfr. Cass. 28.05.2007 n.
12399), sicchè di tutte le argomentazioni espresse in merito alla validità e rilevanza del verbale in questione non si terrà conto in quanto del tutto irrilevanti in questo giudizio, dovendo essere fatte valere nel giudizio di merito davanti al Giudice di pace.
Ciò posto, gli attori, odierni appellanti hanno promosso il presente procedimento di querela di falso del predetto verbale di contestazione ritenendolo falso nella parte in cui in esso si afferma “Anno 2018 mese di
gennaio giorno 27 h. 10:23 in località Campiello Str. Delle Guberte 12
direzione – di questo Comune i sottoscritti e Parte_3 Parte_4
hanno accertato che … circolava con il veicolo sopra Parte_1
indicato sospeso dalla circolazione”.
Condivisibilmente il Tribunale ha escluso la falsità del verbale ritenendo che, contrariamente alla interpretazione offerta dagli attori, odierni appellanti, il verbale impugnato non affermasse che alle ore 10.23 del 27
gennaio 2018 il veicolo Fiat IV circolasse, guidato dal Parte_1
In nessun punto del “verbale di contestazione”, infatti, si afferma che alle ore 10:23 il furgone fosse stato visto circolare, essendo chiaro dalla lettura dello stesso che l'orario (10:23) e la località in esso indicati corrispondono al momento in cui è stata contestata al la violazione e redatto il Parte_1
verbale dagli agenti verbalizzanti e non si riferiscono, invece, al momento in cui il furgone è stato visto dagli stessi circolare, momento che non poteva che essere necessariamente precedente.
Né vi può essere dubbio sul fatto che la attestazione da parte degli agenti di avere visto circolare il alla guida del furgone IV sia Parte_1
assistita da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., trattandosi di circostanza di fatto avvenuta alla presenza dei verbalizzanti. I testi addotti dagli appellanti, che hanno proposto la querela di falso e che erano dunque onerati della relativa prova, non hanno riferito alcuna circostanza idonea a contrastare la dichiarazione dei verbalizzanti assistita da pubblica fede, in particolare dalla loro deposizione non può ritenersi provato che il furgone Fiat IV quella mattina si trovasse parcheggiato da tempo nel luogo in cui lo hanno trovato gli agenti verbalizzanti al momento del loro intervento e non fosse stato da tale luogo spostato, unica circostanza incompatibile con l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui in un momento di poco precedente l'orario indicato nel verbale di contestazione (ore 10:23) il veicolo stesse circolando sulla pubblica via.
Anzi la circostanza è smentita dallo stesso teste di parte attrice CP_4
aggiudicatario dell'immobile in precedenza abitato dal
[...] Parte_1
il quale ha riferito che il predetto, con il suo permesso, andava giornalmente a portare da mangiare al cane che era rimasto all'interno dell'area cortiva, recandovisi a volte con l'auto e a volte con il furgone, il che esclude che il veicolo rimanesse sempre parcheggiato in quel luogo e conferma come il fosse solito utilizzare anche il furgone per i Pt_10
suoi spostamenti.
Che il furgone quella mattina fosse sopraggiunto in via Guberte subito prima dell'arrivo degli agenti, trova peraltro conferma nelle deposizioni dei testi addotti dal Controparte_1
A tal riguardo va, innanzitutto, rilevato che le Sezioni unite della Suprema
Corte con sent. 6 aprile 2023 n. 9456, dopo avere premesso che secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza l'eccezione ex art 246 c.p.c.
può essere sollevata solo dalla parte, ha confermato quanto già in precedenza affermato dalle stesse Sezioni Unite nel 2013, chiarendo che detta eccezione va formulata in vista dell'assunzione del teste e <
nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione>>.
E' quello che avvenuto nel caso di specie, in cui sebbene prima dell'assunzione del teste alla udienza del 12 ottobre 2020 il difensore dell'appellante ne abbia tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare ed il giudice onorario abbia comunque escusso il teste con riserva, rimettendo la valutazione della sua capacità al magistrato togato assegnatario del fascicolo, e nelle successive note di udienza il difensore abbia ribadito l'eccezione di incapacità (che, come affermato dalle Sezioni
Unite nella citata pronuncia del 2023, può ben essere interpretata come eccezione di nullità della deposizione assunta), non l'ha poi coltivata in sede di precisazione delle conclusioni. Come infatti affermato dalle
Sezioni Unite nel precedente citato, <
ricollega alla previsione del comma 3 dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato "anche tacitamente", e si inquadra nella prospettiva di ordine generale - rafforzata dalla previsione di rinuncia tacita di cui si è appena detto - concernente il trattamento che riceve, in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione delle richieste istruttorie>>.
Non può dunque che convenirsi con l'affermazione del Tribunale secondo cui l'eccezione di nullità della deposizione del teste debba Pt_4
ritenersi rinunciata.
Tanto premesso, la teste , abitante nei pressi dell'immobile Persona_1
sito in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte n. 12, in cui in precedenza abitavano gli attori oggi appellanti, ha confermato che nel corso di un precedente sopralluogo effettuato dalla Polizia locale in data
15.11.2017 le era stato chiesto di avvisare qualora avesse visto il recarsi sul luogo in modo da permettere agli agenti di potere Parte_1
accertare insieme al medesimo le condizioni di salute del suo cane, e che il 27 gennaio 2018 aveva avvisato gli agenti che il era appena Parte_1
arrivato con il furgone “IV Daily” nella sua precedente abitazione di strada Guberte 12, e che una volta avvisati, gli agenti della polizia locale si erano recati sul luogo e avevano ivi rinvenuto il ed il furgone Parte_1
parcheggiato sulla strada. agente di polizia locale di Marcaria, escusso in qualità Parte_9
di teste, ha confermato che la mattina del 27 gennaio 2018 alle ore 9,45
era in servizio di pattuglia unitamente all'agente quando Parte_8
quest'ultimo aveva riconosciuto alla guida del furgone Parte_1
IV Daily;
effettuata la visura del veicolo, avevano appreso che esso non era stato revisionato;
nel frattempo erano stati contattati per telefono dalla ex vicina di casa del con la quale si erano in precedenza Parte_1
accordati per essere avvisati quando lei avesse visto il Parte_1
parcheggiare presso la casa e che, di conseguenza si erano recati in via
Guberte dove avevano travato il veicolo parcheggiato e avevano contestato la violazione della circolazione del veicolo senza revisione al
Parte_1
I motivi che precedono sono, quindi, infondati e vanno respinti.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della condanna alle spese,
avendo essi introdotto il giudizio di falso su “prescrizione” contenuta nella ordinanza di rimessione del Giudice di Pace.
Il motivo è destituito di fondamento.
Sono stati gli appellanti a proporre, secondo una loro libera scelta difensiva, la domanda incidentale di querela di falso avverso il verbale di contestazione della violazione al codice della strada davanti al Giudice di
Pace, sicché non possono ora dolersi che il Giudice di Pace, ritenendo rilevante il verbale, abbia accolto la loro istanza autorizzandoli a proporre la querela. Essi, quindi, ben sapevano che, essendo il documento impugnato rilevante,
il Giudice di Pace avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 313 c.p.c. e rimettere le parti davanti al tribunale compente per la decisione ai sensi dell'art. 225 c.p.c., in attesa che la querela di falso venissedecisa con sentenza passata in giudicato.
Trattandosi di un procedimento che, anche quando proposto in via incidentale, è autonomo e si conclude con sentenza che decide in via definitiva sull'accertamento della falsità o meno del documento ed è anche autonomamente impugnabile, il Tribunale che si pronuncia sulla querela deve provvedere anche sulle spese relative a tale accertamento incidentale
(cfr. nello stesso senso Cass. 23.06.2017 n. 15642; Cass. 14153/2014).
Corretta è quindi la decisione del primo giudice che, in considerazione della loro soccombenza, ha condannato gli attori a rifondere al CP_1
convenuto le spese del giudizio incidentale.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza gravata va integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione di valore indeterminabile
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: indeterminabile, complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1418,00
Fase istruttoria, valore minimo per l'attività svolta € 1523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
Oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del 8.10.21 del Tribunale di Mantova numero
948/2021 nel contraddittorio con il così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in parte motiva;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma Così deciso in Brescia all'udienza del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.
R. Gen. N. 1094/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1094/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa d a OGGETTO:
, nato a [...] il [...], res. in Via Parte_1 Querela di falso
Mozart 24 di Mantova, CF;
e C.F._1 Parte_2
[...]
nata a [...] il [...], al tempo res. in Via Guberte 12 di Marcaria,
CF , ambo elettivamente domiciliati presso l'avv. C.F._2
proc. Marco Della Luna del foro di Mantova, con studio ivi in Via Poma
20, presso cui eleggono domicilio digitale;
APPELLANTI
c o n t r o , c.f. e p. I.V.A. con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Marcaria (MN), via F. Crispi, 81, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Galdi, e con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, 7, all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del 8.10.21 del Tribunale di Mantova numero
948/2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Come in atto di appello:
-con spese rifuse, per le ragioni esposte in premesse, a ricorda dell'appellata sentenza, accogliere le domande ed eccezioni come precisate in primo grado:
In prima memoria istruttoria:
NEL MERITO, contrariis rejectis:
-con spese rifuse,
-per le ragioni esposte in premesse, dichiarare che sono false le seguenti affermazioni contenute nel verbale di contestazione 27.01.18 n. 11/g/18,
doc. 9 di controparte, del – Servizio Polizia Locale - Controparte_1
disponente a carico dell'odierna parte ricorrente-attrice il ritiro del documento di circolazione del furgone ATC IV tg DB189RZ, telaio nr zlfl3573005552883, fermo amministrativo di gg 90 con ritiro del libretto di circolazione, per asserita violazione dell'art. 80 c. 14 CdS.: “Anno 2018
mese di gennaio giorno 27 h. 10:23 in località Campitello Str. Delle
Guberte 12 direzione –di questo Comune i sottoscritti e Parte_3
hanno accertato che ... ... Tipo di Parte_4 Parte_1
Veicolo IV ... ... circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla
circolazione” – accertando all'uopo e dichiarando che il non Parte_1
stava circolando nel momento del preteso accertamento eseguito dai verbalizzanti, in data 27.1.2018, all'ora in esso indicata (10:23), bensì era fuori dal veicolo e questo si trovava parcheggiato nella proprietà privata di e in Via Guberte 12 di Marcaria. Parte_5 CP_2
Ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi agenti di
Polizia locali del convenuto, ribadite le proprie ulteriori eccezioni, nonché
le istanze e le domande.
Dell'appellato
In via principale e nel merito:
respingersi in toto le domande spiegate dai signori e Parte_1
nell'atto di citazione in appello datato 22.10.2021 e Parte_2
notificato in data 28.10.2021, in quanto inammissibili e/o improcedibili ex art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n.948/2021
emessa in data 7.10.2021 dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, e depositata in data 11.10.2021, all'esito del giudizio n.2645/2018 R.G. ed oggetto del presente gravame.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali)
e compensi del presente giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno impugnato avanti al Giudice di Parte_1 Parte_2
Pace di Mantova un verbale di contestazione al Codice della Strada elevato dalla Polizia Locale del Comune di Marcaria.
Nel corso di quel procedimento gli attori hanno proposto querela di falso incidentale nei confronti del suddetto verbale di contestazione volto a contestare la veridicità della parte del verbale nella quale è attestato che il stava circolando alla guida di furgone IV sottoposto a fermo Parte_1
amministrativo deducendo che il veicolo in realtà non avesse circolato essendo fermo su area di proprietà privata fin dal maggio 2017 in attesa di pezzi di ricambio (pag. 1 ricorso Giudice di Pace dep. 12/02/2018).
Il Giudice di Pace ha sospeso il procedimento concedendo termine agli attori per riassumere la causa avanti al Tribunale di Mantova per svolgere il giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione in data 11.7.2018 e hanno Parte_1 Pt_6
riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Mantova hanno esposto che:
- a seguito di un rilievo della PS di Ostiglia, che contestava l'inidoneità
alla circolazione del citato furgone perché mancante di alcuni pezzi, dal maggio 2017 il suddetto furgone era rimasto parcheggiato nella cascina di Via Guberte 12 di Marcaria, di proprietà del figlio e della nuora dei ricorrenti, in attesa dell'arrivo dei pezzi di ricambio, difficili da trovarsi e necessari per renderlo idoneo alla circolazione previa revisione;
- che da quel momento il furgone non aveva mai circolato;
- che i vigili locali di Marcaria, e nel verbale Parte_3 Parte_4
impugnato, quindi, falsamente affermavano che “ ] Parte_1
circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla circolazione”,
emettendo la duplice sanzione della sospensione della circolazione e del pagamento della multa di € 1.959,00.
Hanno domandato pertanto dichiararsi la falsità del verbale citato nella parte in cui afferma che il veicolo circolasse, formulando all'uopo prova per testi.
Il Comune si è costituito rilevando che: CP_1
- l'immobile sito in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte, 12,
dove controparte assumeva risiedere , in verità era, da molti Parte_2
mesi ed ancora al momento dell'accertamento in data 27.1.2018,
completamente disabitato, avendovi il effettivamente risieduto Parte_1
insieme alla moglie (ed attrice) sino, rispettivamente, al Parte_2
25.7.2017 ed al 13.2.2017, quando erano stati cancellati dall'anagrafe dei residenti per ripetute segnalazioni di irreperibilità;
- l'immobile era stato pignorato ed oggetto, sin dall'anno 2013, di una procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Mantova e promossa da a carico dei proprietari e Parte_7 Parte_5 (esec. n.404/2013 RGE); ne era stata autorizzata la vendita CP_3
in data 14.2.2016 e in data 3.10.2017, e la procedura si era conclusa con la vendita senza incanto in data 10.1.2018 a favore dell'aggiudicatario in data 17.5.2018; quindi alla data dell'accertamento de CP_4
quo del 27.1.2018, l'immobile era già stato aggiudicato a terzi;
- in data 27.1.2018, alle ore 9.45 circa, gli agenti della Polizia Locale del
Comune di Marcaria (MN), e durante Parte_8 Parte_9
un servizio di pattuglia del territorio, avevano visto transitare su strada pubblica il veicolo di cui è causa, condotto in quel momento dal Parte_1
persona a loro già nota, in quanto la Polizia Locale di Marcaria, in persona degli agenti e aveva in precedenza effettuato in data Parte_3 CP_5
15.11.2017 un sopralluogo presso la ex-abitazione di Parte_1
(allora assente) in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte, 12,
finalizzato all'accertamento delle condizioni di salute del suo cane, in occasione del quale gli agenti avevano visto e rilevato che non vi era parcheggiato alcun furgone nel cortile;
- dopo aver visto transitare il gli agenti della Polizia Locale di Parte_1
Marcaria, dovendo procedere con il sopra citato sopralluogo insieme allo stesso, effettuavano un controllo della targa del furgone “IV Daily” da lui allora guidato da cui emergeva che il detto veicolo circolava sprovvisto della regolare revisione. Poco dopo gli agenti venivano contattati dall'ex-
vicina di casa del , la quale era stata invitata ad Parte_1 Persona_1
avvisare la Polizia Locale qualora si fosse nuovamente Parte_1 recato nella sua vecchia residenza di via Guberte, 12. Gli agenti si recavano in loco per contestargli la circolazione del veicolo privo di revisione periodica e per accertarsi delle condizioni del cane in presenza del padrone e trovavano il furgone bianco “IV Daily” parcheggiato,
come risultante dalla relazione fotografica del 27.1.2018, al di fuori del cancello dell'ex abitazione del sullo stradello aperto al Parte_1
pubblico transito ove erano situate altre unità abitative. Inoltre, gli agenti rinvenivano in loco ed identificavano e tale Parte_1 Per_2
entrambi intenti a scaricare dal cassone del furgone del rottame di
[...]
laterizio ed a caricarvi della mobilia, come documentato in fotografia;
-dall'esame del veicolo emergeva che esso circolava sprovvisto di revisione e che in data 19.5.2017 la stessa violazione era stata verbalizzata dalla Polizia Stradale di Ostiglia (MN); inoltre come riportato nella relazione di servizio stilata in data 29.1.2018, alla domanda sul perché
avesse continuato a viaggiare con la revisione scaduta, il signor Parte_1
aveva risposto che avrebbe dovuto cambiare il vetro parabrezza
[...]
anteriore, visibilmente danneggiato, e che senza tale riparazione, insieme ad altre, il veicolo non avrebbe mai passato la revisione e non sarebbe mai risultato idoneo alla circolazione;
inoltre, il riferiva agli agenti Parte_1
che era tornato solamente a riprendere delle sedie e che sarebbe poi ritornato a Mantova presso la sua nuova residenza;
- non rispondeva al vero l'affermazione per cui gli agenti si sarebbero introdotti nel cortile del indebitamente in quanto il furgone si Parte_1 trovava su una via privata aperta al pubblico transito e non impedita da cancelli o altri manufatti, pertanto la contestazione era correttamente avvenuta;
- non era vera la circostanza per cui il veicolo sarebbe rimasto fermo dal
2017, in quanto erano stati rilevati numerosi passaggi del furgone dall'agosto all'ottobre 2017, con carichi ogni volta diversi;
inoltre dopo soli tre giorni, alle ore 9.00 del giorno 30.1.2018 la Polizia Locale di
Mantova aveva fermato il furgone “IV Daily 2017” in Mantova, Via
Cardone 12, procedendo infine al sequestro del veicolo.
Pertanto domandava verificarsi la veridicità e correttezza dell'affermazione “circolava con il veicolo sopra indicato” contenuta nel verbale di contestazione n.11/g/18 per la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S. redatto in data 27.1.2018 dalla Polizia Locale del Comune di
Marcaria, con conseguente reiezione delle domande attoree e vittoria di spese.
In sede di memorie di cui all'art. 183 c. VI cpc le parti insistevano nelle loro precedenti deduzioni;
parte attrice inoltre precisava in sede di prima memoria che la domanda era volta a querelare di falso il predetto verbale nella parte in cui vi si affermava che il veicolo del circolava alle Parte_1
ore 10.23 del 27 gennaio 2018.
Istruita la causa con la escussione di testi ed interpello, in data 8.10.21 il
Tribunale di Mantova in composizione collegiale con sentenza numero
948/2021 ha deciso come segue: “Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2) Condanna (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), a rifondere al Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 4.536,00
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul
compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
3) Condanna (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), alla pena pecuniaria di Parte_2 C.F._2
euro 11 ex art. 226 c.p.c.”
In particolare il Tribunale ha stabilito che:
- il verbale non afferma affatto che il furgone del circolasse alle Parte_1
ore 10.23 del 27 gennaio 2018, in quanto la data e l'ora riportate nella parte superiore del verbale non fanno riferimento al momento nel quale è stata accertata la violazione, bensì solo all'orario in cui è stato compilato il verbale dagli agenti, che quindi non potevano che fare riferimento ad un accertamento avvenuto in un momento anteriore alle ore 10.23; infatti il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, hanno valore di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice;
- nella Relazione di Servizio redatta dai due operanti, essi hanno dichiarato: di aver visto, nel corso di un servizio di pattuglia in località
Campitello, transitare il a bordo del suo furgone alle precedenti Parte_1
ore 9.45; che quel veicolo era segnalato come privo della revisione periodica dalla banca dati;
che la vicina di casa del alla quale Parte_1
gli agenti avevano chiesto di avvisarli se avesse visto rientrare l'attore presso la sua vecchia residenza in via Guberte 12, onde controllare lo stato del cane di li aveva contattati per segnalare l'arrivo del Parte_1
nella sua vecchia residenza;
recatisi alla strada Guberte 12, Parte_1
strada aperta al pubblico e quindi di libero accesso, rinvenivano Parte_1
ed il furgone parcheggiato, come confermato sia dalla vicina di casa
, escussa come testimone, sia dall'agente Persona_1 Parte_9
- l'eccezione d'incapacità del teste on era stata reiterata né dopo Pt_4
la escussione del teste, né in sede di precisazione delle conclusioni, così
che la stessa doveva ritenersi rinunciata;
- il verbale era stato redatto a seguito del compimento dell'attività descritta nella Relazione di Servizio del 29/01/2018 la quale, a sua volta, faceva fede fino a querela di falso quanto ai fatti accertati direttamente dagli operanti;
poiché i querelanti non avevano contestato quella relazione, la querela appariva priva di alcuna utilità processuale, soprattutto perché
frutto di un equivoco sul significato delle parole utilizzate nel testo del verbale, in quanto esso non affermava affatto che il veicolo circolasse alle ore 10.23 del 27 gennaio 2018;
- l'affermazione attorea per cui il veicolo era fermo dal maggio 2017 era infondata, poiché lo stesso era stato visto circolare con alla guida il alle ore 9.45 in località Campitello dal teste e poi in Parte_1 Pt_4
via Guberte dalla teste Per_1
- al rigetto della proposta querela di falso conseguiva ex lege la condanna del querelante, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., ad una pena pecuniaria non inferiore ad € 2 e non superiore a € 20, stabilita in un valore mediano pari ad € 11.
e hanno proposto appello contro la sentenza impugnata Parte_1 Pt_2
affidandosi a tre motivi d'appello, e domandando l'accoglimento delle domande formulate in primo grado con vittoria di spese;
il si è CP_1
costituito in data 18.2.22, domandando il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili o improcedibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348-bis c.p.c., e, comunque, in quanto completamente infondate in fatto e in diritto.
In data 15.1.25 le parti hanno precisato le conclusioni come ine la causa è
stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice afferma che l'ora e il luogo indicati nel verbale non si riferivano al fatto illecito amministrativo in esso contestato, bensì alla redazione del verbale stesso, avvenuta successivamente e in altro sito, e all'accertamento del supposto fatto illecito, che sarebbe avvenuto in un tempo anteriore e in un luogo diverso, entrambi non menzionati nel verbale. Prospettano inoltre che se l'indicazione delle 10:23 fosse l'ora della redazione del verbale e non del fatto contestato, allora gli agenti avrebbero indicato l'ora e il luogo del fatto contestato nello spazio del modulo destinato alla descrizione del fatto;
infatti sarebbe essenziale per la verbalizzazione attestare l'ora del fatto, a pena di nullità; quindi l'indicazione dell'ora e del luogo apposta dai verbalizzanti non potrebbe intendersi diversamente. Inoltre, accogliendo la prospettazione del primo giudicante, i verbalizzanti avrebbero, sempre nella parte del modulo destinata alla descrizione del fatto, indicato il luogo dove avrebbero visto transitare il alle 09:45 in Campitello, come da loro affermato Parte_1
nella relazione di servizio, la quale sarebbe peraltro nulla e inutilizzabile ai fini processuali perché priva di firma;
tale luogo sarebbe diverso da quello indicato nel verbale. Ne conseguirebbe la falsità dell'attestazione,
perché sarebbe pacifico che i verbalizzanti non avrebbero visto il circolare nel contesto spaziotemporale da loro verbalizzato, e Parte_1
che in quel contesto il veicolo sarebbe stato fermo presso la casa del
Parte_1
Con il secondo motivo si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che l'eccezione di incapacità del teste era stata formulata tardivamente. Pt_4 L'eccezione sarebbe infatti stata formulata sia prima sia immediatamente dopo la deposizione del teste;
risulterebbe dal verbale di prove redatto dal
GOT che l'eccezione sarebbe stata riproposta ed il GOT ne avrebbe rimesso la delibazione al Giudice.
Con il terzo motivo contestano l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale ha tenuto in considerazione la relazione di servizio, prodotta avanti al GdP in copia non firmata e quindi nulla e irrilevante processualmente nonché priva di data certa. Inoltre, essa sostanzialmente confermerebbe l'eccepita falsità, laddove afferma che alle
10:23 in Strada Guberte gli agenti non videro affatto transitare il Parte_1
sul veicolo in questione.
Inoltre, la sanzione amministrativa si basa sul verbale notificato, non sulla relazione di servizio prodotta, invalidamente solo avanti al giudice di pace.
I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti.
Va in primo luogo premesso che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della falsità o meno del verbale di contestazione del 27 gennaio 2018 e non già la nullità del verbale per mancata indicazione della data, dell'orario e del luogo dell'accertamento della avvenuta infrazione o la sua rilevanza (cfr. Cass. 28.05.2007 n.
12399), sicchè di tutte le argomentazioni espresse in merito alla validità e rilevanza del verbale in questione non si terrà conto in quanto del tutto irrilevanti in questo giudizio, dovendo essere fatte valere nel giudizio di merito davanti al Giudice di pace.
Ciò posto, gli attori, odierni appellanti hanno promosso il presente procedimento di querela di falso del predetto verbale di contestazione ritenendolo falso nella parte in cui in esso si afferma “Anno 2018 mese di
gennaio giorno 27 h. 10:23 in località Campiello Str. Delle Guberte 12
direzione – di questo Comune i sottoscritti e Parte_3 Parte_4
hanno accertato che … circolava con il veicolo sopra Parte_1
indicato sospeso dalla circolazione”.
Condivisibilmente il Tribunale ha escluso la falsità del verbale ritenendo che, contrariamente alla interpretazione offerta dagli attori, odierni appellanti, il verbale impugnato non affermasse che alle ore 10.23 del 27
gennaio 2018 il veicolo Fiat IV circolasse, guidato dal Parte_1
In nessun punto del “verbale di contestazione”, infatti, si afferma che alle ore 10:23 il furgone fosse stato visto circolare, essendo chiaro dalla lettura dello stesso che l'orario (10:23) e la località in esso indicati corrispondono al momento in cui è stata contestata al la violazione e redatto il Parte_1
verbale dagli agenti verbalizzanti e non si riferiscono, invece, al momento in cui il furgone è stato visto dagli stessi circolare, momento che non poteva che essere necessariamente precedente.
Né vi può essere dubbio sul fatto che la attestazione da parte degli agenti di avere visto circolare il alla guida del furgone IV sia Parte_1
assistita da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., trattandosi di circostanza di fatto avvenuta alla presenza dei verbalizzanti. I testi addotti dagli appellanti, che hanno proposto la querela di falso e che erano dunque onerati della relativa prova, non hanno riferito alcuna circostanza idonea a contrastare la dichiarazione dei verbalizzanti assistita da pubblica fede, in particolare dalla loro deposizione non può ritenersi provato che il furgone Fiat IV quella mattina si trovasse parcheggiato da tempo nel luogo in cui lo hanno trovato gli agenti verbalizzanti al momento del loro intervento e non fosse stato da tale luogo spostato, unica circostanza incompatibile con l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui in un momento di poco precedente l'orario indicato nel verbale di contestazione (ore 10:23) il veicolo stesse circolando sulla pubblica via.
Anzi la circostanza è smentita dallo stesso teste di parte attrice CP_4
aggiudicatario dell'immobile in precedenza abitato dal
[...] Parte_1
il quale ha riferito che il predetto, con il suo permesso, andava giornalmente a portare da mangiare al cane che era rimasto all'interno dell'area cortiva, recandovisi a volte con l'auto e a volte con il furgone, il che esclude che il veicolo rimanesse sempre parcheggiato in quel luogo e conferma come il fosse solito utilizzare anche il furgone per i Pt_10
suoi spostamenti.
Che il furgone quella mattina fosse sopraggiunto in via Guberte subito prima dell'arrivo degli agenti, trova peraltro conferma nelle deposizioni dei testi addotti dal Controparte_1
A tal riguardo va, innanzitutto, rilevato che le Sezioni unite della Suprema
Corte con sent. 6 aprile 2023 n. 9456, dopo avere premesso che secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza l'eccezione ex art 246 c.p.c.
può essere sollevata solo dalla parte, ha confermato quanto già in precedenza affermato dalle stesse Sezioni Unite nel 2013, chiarendo che detta eccezione va formulata in vista dell'assunzione del teste e <
nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione>>.
E' quello che avvenuto nel caso di specie, in cui sebbene prima dell'assunzione del teste alla udienza del 12 ottobre 2020 il difensore dell'appellante ne abbia tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare ed il giudice onorario abbia comunque escusso il teste con riserva, rimettendo la valutazione della sua capacità al magistrato togato assegnatario del fascicolo, e nelle successive note di udienza il difensore abbia ribadito l'eccezione di incapacità (che, come affermato dalle Sezioni
Unite nella citata pronuncia del 2023, può ben essere interpretata come eccezione di nullità della deposizione assunta), non l'ha poi coltivata in sede di precisazione delle conclusioni. Come infatti affermato dalle
Sezioni Unite nel precedente citato, <
ricollega alla previsione del comma 3 dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato "anche tacitamente", e si inquadra nella prospettiva di ordine generale - rafforzata dalla previsione di rinuncia tacita di cui si è appena detto - concernente il trattamento che riceve, in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione delle richieste istruttorie>>.
Non può dunque che convenirsi con l'affermazione del Tribunale secondo cui l'eccezione di nullità della deposizione del teste debba Pt_4
ritenersi rinunciata.
Tanto premesso, la teste , abitante nei pressi dell'immobile Persona_1
sito in Campitello di Marcaria (MN), Strada Guberte n. 12, in cui in precedenza abitavano gli attori oggi appellanti, ha confermato che nel corso di un precedente sopralluogo effettuato dalla Polizia locale in data
15.11.2017 le era stato chiesto di avvisare qualora avesse visto il recarsi sul luogo in modo da permettere agli agenti di potere Parte_1
accertare insieme al medesimo le condizioni di salute del suo cane, e che il 27 gennaio 2018 aveva avvisato gli agenti che il era appena Parte_1
arrivato con il furgone “IV Daily” nella sua precedente abitazione di strada Guberte 12, e che una volta avvisati, gli agenti della polizia locale si erano recati sul luogo e avevano ivi rinvenuto il ed il furgone Parte_1
parcheggiato sulla strada. agente di polizia locale di Marcaria, escusso in qualità Parte_9
di teste, ha confermato che la mattina del 27 gennaio 2018 alle ore 9,45
era in servizio di pattuglia unitamente all'agente quando Parte_8
quest'ultimo aveva riconosciuto alla guida del furgone Parte_1
IV Daily;
effettuata la visura del veicolo, avevano appreso che esso non era stato revisionato;
nel frattempo erano stati contattati per telefono dalla ex vicina di casa del con la quale si erano in precedenza Parte_1
accordati per essere avvisati quando lei avesse visto il Parte_1
parcheggiare presso la casa e che, di conseguenza si erano recati in via
Guberte dove avevano travato il veicolo parcheggiato e avevano contestato la violazione della circolazione del veicolo senza revisione al
Parte_1
I motivi che precedono sono, quindi, infondati e vanno respinti.
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della condanna alle spese,
avendo essi introdotto il giudizio di falso su “prescrizione” contenuta nella ordinanza di rimessione del Giudice di Pace.
Il motivo è destituito di fondamento.
Sono stati gli appellanti a proporre, secondo una loro libera scelta difensiva, la domanda incidentale di querela di falso avverso il verbale di contestazione della violazione al codice della strada davanti al Giudice di
Pace, sicché non possono ora dolersi che il Giudice di Pace, ritenendo rilevante il verbale, abbia accolto la loro istanza autorizzandoli a proporre la querela. Essi, quindi, ben sapevano che, essendo il documento impugnato rilevante,
il Giudice di Pace avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 313 c.p.c. e rimettere le parti davanti al tribunale compente per la decisione ai sensi dell'art. 225 c.p.c., in attesa che la querela di falso venissedecisa con sentenza passata in giudicato.
Trattandosi di un procedimento che, anche quando proposto in via incidentale, è autonomo e si conclude con sentenza che decide in via definitiva sull'accertamento della falsità o meno del documento ed è anche autonomamente impugnabile, il Tribunale che si pronuncia sulla querela deve provvedere anche sulle spese relative a tale accertamento incidentale
(cfr. nello stesso senso Cass. 23.06.2017 n. 15642; Cass. 14153/2014).
Corretta è quindi la decisione del primo giudice che, in considerazione della loro soccombenza, ha condannato gli attori a rifondere al CP_1
convenuto le spese del giudizio incidentale.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza gravata va integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione di valore indeterminabile
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: indeterminabile, complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1418,00
Fase istruttoria, valore minimo per l'attività svolta € 1523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
Oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del 8.10.21 del Tribunale di Mantova numero
948/2021 nel contraddittorio con il così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano come in parte motiva;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma Così deciso in Brescia all'udienza del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti degli appellanti.