Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
2483 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI SARA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. e Parte_2 C.F._2
GAMBIRASIO LUCA del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del 22.4.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 04/09/2003 nel Comune di
FKIH BEN SALAH (Marocco), debitamente trascritto in Italia;
che dal matrimonio erano nati in Italia i figli (23.9.2004), (9.8.2006), maggiorenni, (31.1.2008) Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 9
coniugale, di esclusiva proprietà del marito, in Boltiere (BG); asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando come, precedentemente, i coniugi avessero anche ottenuto , nel 2018, la separazione consensuale , anche se successivamente, nel 2019, si erano riconciliati . Assumeva di essere disoccupata, anche se nel tempo aveva svolto e svolgeva lavori vari in genere di poca durata, mentre il marito aveva perso il lavoro nel marzo 2024. Concludeva chiedendo la pronuncia di separazione,
l'affido condiviso dei due figli più piccoli con collocazione presso di sé , assegnazione della casa coniugale con un termine preciso da imporre al marito per il rilascio della stessa, instava per ottenere un assegno di € 250,00 a figlio (€ 1000,00 in totale) oltre all'integrale onere del marito nel pagare le spese straordinarie della prole, oltre ad un assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensile.
Il resistente compariva personalmente alla prima udienza di comparizione ex art. 473bis-
21 cpc dichiarando di essere in CIG avendo l'azienda chiuso il reparto ove egli lavorava, così che percepiva € 900,00 mensili oltre all'AU di € 1.135,00 per i quattro figli, pagando il mutuo della casa di € 590,00 ed un finanziamento di € 125,00 per la macchina, dicendosi contrario a riconoscere alcun mantenimento per la moglie e disposto a versare € 100,00 a figlio.
Il Giudice , all'esito di detta udienza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via condivisa i due minori con collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale, ponendo a carico del padre l'onere di versare mensilmente l'importo di €
520,00 (€ 130,00 a figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie, dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava il procuratore della ricorrente a richiedere all'AGE le dichiarazioni dei redditi del resistente e, stante l'assenza di ulteriori richieste istruttorie, rinviava la causa ai sensi dell'art. 473bi-28 cpc . Alla data così fissata si costituiva il resistente e i procuratori davano atto della esistenza tra le parti di trattative al fine di raggiungere un accordo. All'udienza del 22.4.25 i procuratori precisavano pagina 2 di 9 congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei figli minori e non
L'affido condiviso dei due figli minori rende superflua l'audizione degli stessi.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (atto Pt_2
n. 8, parte II°, serie C, registro del Comune di OL , Atti di Matrimonio dell'anno 2014 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
1.“Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e Per_5 Persona_6
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Parte_1
pagina 3 di 9 2. Dispone l'assegnazione della casa coniugale a che Parte_1
continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli minori e , oltre alle Per_3 Per_4
altre due figlie maggiorenni e non economicamente autosufficienti Per_7
e .
[...] Persona_8
3.Stante il fatto che, attualmente, il signor si è allontanato dalla casa Pt_2
familiare, in ottemperanza ai provvedimenti temporanei ed urgenti, trasferendosi momentaneamente come ospite presso degli amici e, non avendo oggi la disponibilità di un immobile ad uso esclusivo e adeguato ad accogliere i figli, le parti si sono accordate nel seguente modo:
o a) sino a quando non troverà un alloggio adeguato: Parte_2
o • potrà trascorrere del tempo con i figli ogniqualvolta lo Parte_2
desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi e con gli impegni lavorativi del padre;
o • corrisponderà a l'assegno mensile pari Parte_2 Parte_1
ad Euro 130,00 mensile per ogni figlio (2 figli minori e 2 figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) per un importo complessivo di Euro
520,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
o • L'assegno Unico verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
[...]
o b) Nel momento in cui reperirà un alloggio esclusivo Parte_2
adeguato ad ospitare i figli:
o • terrà con sé i figli minori e a Parte_2 Per_5 Persona_6
weekend alternati, dal sabato mattina dalle ore 10.00 e sino alle ore 21.00
pagina 4 di 9 della domenica, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, individuato nella giornata di mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; nel weekend di spettanza della madre, vedrà e terrà con sé i due figli minori Parte_2
per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; • i figli minori, e , trascorreranno la Per_5 Persona_6
prima parte delle vacanze natalizie -compreso il giorno di Natale- con un genitore, mentre la seconda parte compreso il 26 dicembre- con l'altro genitore;
i figli minori e trascorreranno la prima parte Per_5 Persona_6
delle vacanze di Pasqua -compreso il giorno di Pasqua- con un genitore, mentre la seconda parte -compreso il Lunedì dell'Angelo- con l'altro genitore. Il tutto ad anni alterni. Capodanno ad anni alterni. I figli minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
• i figli minori e trascorreranno con il padre n. 2 Per_5 Persona_6
settimane -anche non consecutive- durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
o • corrisponderà a l'assegno mensile pari Parte_2 Parte_1
ad Euro 150,00 a figlio a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, per un totale di Euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT;
o • L'Assegno Unico verrà suddiviso e percepito nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori;
o c) Qualora avesse la disponibilità di un alloggio ed una o Parte_2
entrambe le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti decidessero di trasferirsi presso il padre:
o • A differenza di quanto stabilito nel punto precedente, verrà meno il mantenimento ordinario da parte di a Parte_2 Parte_1
relativamente alla o alle figlie che decideranno di trasferirsi dal padre;
pagina 5 di 9 o 4. In ogni caso, la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 o tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da pagina 7 di 9 contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio);
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagina 8 di 9 pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- 5. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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