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Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06261/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01120 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06261/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2024, proposto da NI
Ambruoso, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 261/2024. N. 06261/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. EL ST e udito per le parti l'avvocato Ippolito Matrone
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.In primo grado il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, con la quale l'Amministrazione comunale ha ordinato l'abbattimento di talune opere ritenute abusive (aumenti volumetrici; due terrazze di pertinenza delle unità abitative; tre tettoie), deducendo le seguenti censure: a) carenza di relazione materiale col bene, avendolo concesso in locazione, sicché il provvedimento non avrebbe potuto in alcun caso produrre effetto nei suoi confronti; b) le tettoie contestate avrebbero carattere pertinenziale, come tali non necessitanti di alcun permesso di costruire, con la conseguenza che l'amministrazione avrebbe potuto, al più, irrogare la sola sanzione pecuniaria ex art. 37, d.P.R. n° 380/01; c) omessa comunicazione di avvio del procedimento; d) difetto di istruttoria.
2 – Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 261 del 24 gennaio 2024, che è stata impugnata con l'appello in epigrafe. L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio per affermarne la infondatezza.
3 - Con memoria in data 3 gennaio 2026 la parte appellante ha peraltro evidenziato di avere perso ogni interesse alla definizione del giudizio, avendo predisposto un progetto di demolizione.
4 - Il Comune di Scafati, con istanza di passaggio in decisione con note d'udienza in data 23 gennaio 2026, ha preso atto del predetto deposito, rimettendosi al Collegio per ogni ulteriore determinazione. N. 06261/2024 REG.RIC.
5 – Al Collegio non resta che prendere atto dell'intenzione della parte appellante di procedere alla demolizione dell'opera fatta oggetto del provvedimento impugnato in primo grado e della conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello.
6 – Le peculiarità della vicenda controversa in atti giustificano, infine, la compensazione fa le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
EL ST, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06261/2024 REG.RIC.
EL ST
Marco LI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01120 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06261/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2024, proposto da NI
Ambruoso, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 261/2024. N. 06261/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. EL ST e udito per le parti l'avvocato Ippolito Matrone
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.In primo grado il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, con la quale l'Amministrazione comunale ha ordinato l'abbattimento di talune opere ritenute abusive (aumenti volumetrici; due terrazze di pertinenza delle unità abitative; tre tettoie), deducendo le seguenti censure: a) carenza di relazione materiale col bene, avendolo concesso in locazione, sicché il provvedimento non avrebbe potuto in alcun caso produrre effetto nei suoi confronti; b) le tettoie contestate avrebbero carattere pertinenziale, come tali non necessitanti di alcun permesso di costruire, con la conseguenza che l'amministrazione avrebbe potuto, al più, irrogare la sola sanzione pecuniaria ex art. 37, d.P.R. n° 380/01; c) omessa comunicazione di avvio del procedimento; d) difetto di istruttoria.
2 – Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 261 del 24 gennaio 2024, che è stata impugnata con l'appello in epigrafe. L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio per affermarne la infondatezza.
3 - Con memoria in data 3 gennaio 2026 la parte appellante ha peraltro evidenziato di avere perso ogni interesse alla definizione del giudizio, avendo predisposto un progetto di demolizione.
4 - Il Comune di Scafati, con istanza di passaggio in decisione con note d'udienza in data 23 gennaio 2026, ha preso atto del predetto deposito, rimettendosi al Collegio per ogni ulteriore determinazione. N. 06261/2024 REG.RIC.
5 – Al Collegio non resta che prendere atto dell'intenzione della parte appellante di procedere alla demolizione dell'opera fatta oggetto del provvedimento impugnato in primo grado e della conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente appello.
6 – Le peculiarità della vicenda controversa in atti giustificano, infine, la compensazione fa le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
EL ST, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06261/2024 REG.RIC.
EL ST
Marco LI
IL SEGRETARIO