TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27165/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale, in persona di
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice
Dott.ssa Francecsa Reale Giudice -relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27165/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, al presente atto, dagli avvocati Angelo Maleddu (C.F. C.F._2
e Marco Maleddu (C.F ), domiciliata, presso il loro studio in Roma, via Del C.F._3
Tempio, n. 1/A, giusta procura allegata in calce alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri (c. f. ) C.F._5 Parte_2
( ), ed (c.f. ) e unitamente agli stessi CodiceFiscale_6 Controparte_2 C.F._7 domiciliato in Napoli c/o Gilda Unams, via Toledo 210, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_3 C.F._8
Pagliarulo (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via C.F._9
Giannone, 78, Marigliano, giusta procura in atti;
pagina 1 di 10 contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_4 P.IVA_1
difeso, giusta Determinazione recante conferimento incarico n. 656 del 24.05.2021 (Doc. All. 1) nonché, procura in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio (c.f.: C.F._10
, iscritto nell'Albo Speciale dei Cassazionisti dal 29/10/2004, in Cassino - 03043, Via S. Pagano,
[...]
7 – il quale indica ex art. 125 c.p.c., Indirizzo PEC iscritto nel REGINDE: presso Email_1
cui dovranno essere effettuate, sia le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta del 18.0.24 le parti hanno cosi concluso :
L'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 ed eccezione, accogliere la domanda proposta e per l'effetto: Preliminarmente: Accertare che l'Opera
“ ” è stata ideata, progettata e creata unicamente dalla IG.ra , e di P_ Parte_1 seguito ordinare, per l'effetto dell'accoglimento della richiesta della IG.ra titolare Parte_1 dell'Opera, formulata ai sensi degli artt. 142 e 143 L.D.A., che tutte le riproduzioni, pubblicazioni, e realizzazioni vengano cancellate e rimosse da qualsiasi superficie, supporto o archivio FISICO E/O
DIGITALE pubblico e/o privato, ovunque pubblicate, depositate e conservate in formato fisico o digitale presso tutti gli uffici pubblici e privati e a qualsiasi titolo riconducibili alle parti coinvolte nel presente giudizio nonché caricate e custodite e/o presenti per riproduzione sui loro profili social pubblici e privati quali: per esempio Facebook, Instagram, Linkedin etc. In via principale: 1) Accertato che la IG.ra è l'unica autrice dell'Opera “ ” per l'effetto Parte_1 P_ riconoscere che parte attrice è l'unica titolare di tutti i diritti sulla detta opera e dei diritti connessi in ragione delle norme in materia di diritto d'autore. 2) All'esito della pronuncia sulla superiore domanda accertato che l'Opera “ ” è stata utilizzata, modificata e plagiata e P_ comunque indebitamente utilizzata dai terzi convenuti contro la volontà di essa autrice e per l'effetto delle verificate ed accertate violazioni condannare, pro quota o in solido tra loro, l'TT P_
, l'TT ed il , in quanto responsabili
[...] Controparte_1 Controparte_4 delle citate condotte lesive, a risarcire la IG.ra per il danno patrimoniale subito, che per Parte_1 le ragioni esposte nel presente atto si determina nella somma di € 40.000,00 e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. Inoltre sempre in ragione dei motivi riportati nel presente atto e per le causali di cui in narrativa, una volta accertato che le condotte perpetrate hanno violato i diritti d'autore della IG.ra Parte_1 condannare tutti i soggetti responsabili, pro quota o in solido tra loro, a corrispondere quale risarcimento per il danno morale subito la cifra di € 25.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Inoltre Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per effetto delle condotte abusive perpetrate ai danni della IG.ra , Parte_1 ordinare e condannare: che l'TT , l'TT e/o il Controparte_3 Controparte_1
una volta rimossa l'Opera, così come richiesto preliminarmente, ed a seguito Controparte_4 pagina 2 di 10 della condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla IG.ra , di Parte_1 pubblicare, a proprie spese, la sentenza sui quotidiani locali, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via subordinata: - Voglia l'Ill.mo Tribunale accertata l'esistenza del contratto di prestazione d'opera artistica intercorso tra la IG.ra da una parte e Parte_1 l'TT e l'TT quali committenti dall'altra Controparte_1 Controparte_3 ed il conseguente inadempimento di essi convenuti dichiarare il contratto risolto e per l'effetto condannare i suddetti committenti a risarcire essa attrice in solido tra di loro e per i motivi spiegati in narrativa con la somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, condannando altresì essi convenuti anche a restituire tutti gli elaborati artistici e tecnici consegnati dalla IG.ra , il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione: 1) Nel merito , rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi con distrazione.”; “Voglia l'On.le Tribunale di Napoli (NA) adito, accertati i fatti di Controparte_3 causa, così provvedere: IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. e, per l'effetto, Controparte_3 estromettere lo stesso dal processo, per i motivi di cui in premessa;
IN VIA IMMEDIATAMENTE
PRELIMINARE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dalla IG.ra e, per l'effetto, rigettare le relative domande attoree.- NEL MERITO: Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettare le stesse domande formulate in danno al comparente, per i motivi di cui in premessa;
condannare parte attrice, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; CP_4
“Piaccia all'On.le Giudicante adito, previa declaratoria della situazione descritta analitica-
[...] mente supra e contrariis reiectis: A) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel procedimento per cui è causa;
B) In via subordinata, accertare e Controparte_4 dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle do-mande attoree e per l'effetto rigettare integralmente ogni addebito a titolo risarcitorio in quanto, inammissibile e/o inefficace e/o infondato, in fatto come in diritto, nei con-fronti del , per tutte le ragioni offerte nel presente Controparte_4 atto, da intender-si in detta sede per ripetute e trascritte;
C) In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa deponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comuna-le, condannare i restanti convenuti al pagamento del risarcimento in favore dell'attrice con integrale manleva dell'Ente, venendosi altrimenti a creare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai danni del . D) In via gradata nella Controparte_4 denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa de-ponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comunale, ripara-metrare e ridurre il quantum risarcitorio secondo quanto ritenuto di giustizia. E) In ogni caso rigettare la richiesta di rimozione/eliminazione dell'opera e/o porre in capo ai restanti convenuti le spese di rimozione / eliminazione della stessa. F) Comunque con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Per il convenuto “Voglia l'On.le Tribunale di Napoli adito, accertati i fatti di causa, Controparte_3 così provvedere: IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal Controparte_3 processo, per i motivi di cui in premessa;
IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dalla IG.ra e, per Parte_1
pagina 3 di 10 l'effetto, rigettare le relative domande attoree. NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettare le stesse domande formulate in danno al comparente, per i motivi di cui in premessa;
condannare parte attrice, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t. “Piaccia all'On.le Controparte_4
Giudicante adito, previa declaratoria della situazione descritta analitica-mente supra e contrariis reiectis: A) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_4
nel procedimento per cui è causa;
B) In via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza
[...] e/o l'inammissibilità delle do-mande attoree e per l'effetto rigettare integralmente ogni addebito a titolo risarcitorio in quanto, inammissibile e/o inefficace e/o infondato, in fatto come in diritto, nei con- fronti del , per tutte le ragioni offerte nel presente atto, da intender-si in detta sede Controparte_4 per ripetute e trascritte;
C) In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa deponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comuna-le, condannare i restanti convenuti al pagamento del risarcimento in favore dell'attrice con integrale manleva dell'Ente, venendosi altrimenti a creare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai danni del . D) In via gradata nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli Controparte_4 accertamenti di causa de-ponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comunale, ripara-metrare e ridurre il quantum risarcitorio secondo quanto ritenuto di giustizia. E) In ogni caso rigettare la richiesta di rimozione/eliminazione dell'opera e/o porre in capo ai restanti convenuti le spese di rimozione / eliminazione della stessa. F) Comunque con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2020, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli , Sezione specializzata in Materia d'Impresa, l'Arch. , Controparte_3
l'Arch. nonché il chiedendo di Controparte_1 Controparte_6
accertare i propri diritti di autore sull'Opera “ ” ,opera è stata indebitamente P_
utilizzata dai convenuti contro la sua volontà, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno di € 40.000,00 o della somma ritenuta di giustizia, oltre al danno morale di € 25.000,00.
Chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione e rimozione di tutte le riproduzioni, pubblicazioni e realizzazioni da qualsiasi superficie, o in subordine, accertare l'esistenza del contratto di prestazione d'opera artistica tra la IG.ra e l'TT Parte_1 Controparte_1
e l'TT , dichiarare il contratto risolto e condannare i
[...] Controparte_3
convenuti e al risarcimento del danno pari ad € 40.000,00 oltre alla CP_1 P_
restituzione degli elaborati artistici e tecnici consegnati dalla IG.ra , il tutto con Parte_1
vittoria di spese ed onorari del giudizio. pagina 4 di 10 A sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva che :
1) la IG.ra è un'artista affermata nel campo delle arti visive e figurative e Parte_1
soprattutto nella realizzazione di opere site-specific e di wall- painting, con esposizioni in vari musei e all'interno di prestigiose Gallerie d'Arte;
2) proprio in ragione della propria esperienza artistica, nel gennaio 2013 veniva contattata dall'Arch. e dall'Arch. (all'epoca dei fatti, Controparte_1 Controparte_3 asseriti membri dello Studio KellerArchitettura di Napoli), che le commissionavano un'opera site-specific di wall-painting che doveva interessare un edificio di proprietà del Comune di
, la cui destinazione finale all'esito della ristrutturazione sarebbe stata quella di un asilo CP_4
nido;
3) la IG.ra realizzava così, su commissione di detti architetti, l'opera NEO- Pt_1
EVOLUTION, da lei interamente ideata, progettata e creata, tra gennaio e marzo 2013, per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune di;
CP_4
4) in ragione della grande superficie muraria occupata dall'intervento artistico, nonché sulla base delle quotazioni di mercato delle sue opere precedenti, le parti concordavano che il compenso della IG.ra sarebbe stato di € 25.000,00, da corrispondersi alla data di Pt_1
consegna dell'opera;
5) l'opera veniva consegnata agli architetti e insieme a P_ CP_1 P_
tutti gli elaborati tecnici ed artistici realizzati dalla IG.ra per il progetto, sia in formato Pt_1
cartaceo che digitale, ma, ciò nonostante, il prezzo concordato per la sua attività artistica non le veniva corrisposto;
6) l'Arch. la invitava ad attendere per il pagamento fino alla data di chiusura del CP_1
bando di gara indetto dal per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, Controparte_4
promettendole, inoltre, che sarebbe stata nominata anche supervisore esecutivo per la realizzazione della sua opera site-specific di wall-painting con un ulteriore compenso per lei di
€ 15.000,00;
7) la IG.ra accettava l'offerta, tuttavia, non ricevendo alcuna notizia sull'aggiudicazione Pt_1
dell'appalto e dunque della futura realizzazione della sua opera, si convinceva, suo malgrado che qualche altro progetto avesse avuto la meglio;
pagina 5 di 10 8) infatti solo il 04/04/2019, attraverso la consultazione dei profili social dell'Arch. P_
veniva a conoscenza che i lavori per la realizzazione della sua opera erano P_
già iniziati e che la sua opera era stata usurpata, plagiata, modificata, e pubblicata senza alcuna sua specifica autorizzazione o liberatoria in tal senso;
9) l'Arch. , oltre ad aver usurpato, plagiato, pubblicato e realizzato l'opera Controparte_3
della IG.ra , senza alcuna autorizzazione o liberatoria , rivendicava per se tutti i meriti Pt_1 della ristrutturazione immobiliare incurante del fatto che l'ideazione, la progettazione e la creazione dell'opera fossero, invece, interamente riconducibili all'attività P_
artistica ed alla proprietà intellettuale della IG.ra ; Parte_1
10) la IG.ra , per avere spiegazioni sulla vicenda e su quanto accaduto alla sua opera, Pt_1
contattava immediatamente l'Arch. , il quale dapprima si mostrava deluso dal CP_1 comportamento e dall'attività del suo collega, suggerendo una comune azione legale contro lo stesso, salvo poi prendere le distanze;
11) successivamente, la IG.ra inviava ad entrambi gli architetti una formale lettera di Pt_1 messa in mora per ottenere il pagamento dovuto, riscontrata dall'Arch. , il quale si CP_1
dichiarava totalmente estraneo alla vicenda;
12) l'attrice lamentava, essendo stata lei l'unica ideatrice, progettista e creatrice dell'opera
, la violazione dei suoi diritti d'autore sull' opera in quanto usurpata, P_
utilizzata e realizzata a sua totale insaputa e senza alcuna sua autorizzazione, con una grave lesione dei suoi diritti di proprietà intellettuale;
13) l' attrice, oltre al danno patrimoniale, rivendicava i diritti intellettuali sull'opera compreso il doveroso riconoscimento della paternità della parte artistica dei lavori di riqualificazione immobiliare che risultavano, invece, attribuiti al solo Arch. ; Controparte_3
14) chiedeva, inoltre, accertarsi il coinvolgimento del responsabile delle Controparte_4
violazioni commesse nei suoi confronti, quale beneficiario ed utilizzatore finale dell'opera.
Le principali doglianze contestate dall'odierna attrice sono, dunque: la violazione delle norme sul Diritto d'Autore perpetrate, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'TT
[...]
e dall'TT , direttamente attraverso le loro azioni Controparte_1 Controparte_3
ed omissioni ed indirettamente anche dal , quale beneficiario ed utilizzatore Controparte_4
finale dell'opera ; l'inadempimento contrattuale per il mancato rispetto P_
pagina 6 di 10 delle obbligazioni del contratto di prestazione d'opera artistica intercorso con l'TT
e con l'TT , entrambi committenti e Controparte_1 Controparte_3 all'epoca dei fatti entrambi membri dello Studio Keller Architettura di Napoli.
Si costituiva l'Arch. , il quale chiedeva, in via preliminare, di accertare la sua Controparte_3
carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dall'attrice e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda .
Si costituiva l'Arch. , il quale chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva, infine, il ,, chiedendo, in via principale, di accertare e Controparte_4
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande dell'attrice nei confronti dell'Ente, estraneo alle condotte lamentate
All'esito della prima udienza di trattazione il Giudice, con ordinanza del 28.10.2021, formulava alle parti una proposta transattiva. All'udienza del 10.2.2022 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di giungere alla definizione transattiva, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Successivamente, depositate le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. , espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, rigettata l'istanza di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 18.06.2024.
In data 18.06.24 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda è fondata volta ad accertare l'inadempimento del contratto d'opera stipulato tra le parti e la richiesta di condanna al pagamento del prezzo è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto , è infondata e deve essere P_
rigettata.
Il convenuto allega che a fronte di una ipotetica consegna dell'opera in data 18/03/2013, parte attrice ha inoltrato una diffida agli odierni convenuti solamente nel Giugno 2019, mentre ha pagina 7 di 10 notificato il successivo atto di citazione in data 04/12/2020. Ebbene vertendosi in tema di responsabilità contrattuale va applicato l'ordinario termine di di prescrizione decennale con la conseguenza che lo stesso non può ritenersi spirato nemmeno con riferimento alla data di notifica della citazione.
Risulta, infatti, sufficientemente provata la conclusione del contratto di prestazione d'opera artistica tra l'attrice e l'TT , l'inadempimento contrattuale e la Controparte_3 conseguente responsabilità dell'Arch. per non aver corrisposto i compensi Controparte_3
pattuiti ha infatti provato, attraverso la corrispondenza e mail prodotta e sulla base delle Parte_1
dichiarazioni dei testimoni escussi, di aver assunto l'incarico di ideare, progettare, creare l'opera e di avere consegnato l'opera al committente che a sua volta si Controparte_3
assumeva l'obbligo di corrisponderle il prezzo della sua attività creativa.
Il teste escusso all'udienza del 16 marzo 2023 ha infatti Testimone_1
dichiarato che nel 2013 collaborava con la la quale riferì che era stata contattata a sua Pt_1
volta dallo studio Keller, presso cui si appoggiava il , con riferimento al lavoro di wall P_
painting oggetto del presente giudizio e, successivamente realizzato in . In particolare il CP_4
teste ha riferito: “Io andai ad un incontro in via Foria presso lo studio Keller ed era presente
a cui io consegnai il progetto. Io inviai il file alla mail dello studio CP_1 Pt_3
l'opera è stata ideata e realizzata completamente dalla signora , nello specifico io Pt_1
trasposi il disegno sul file autocad dvg.”
Il teste ha inoltre dichiarato che, effettivamente, la IG.ra era stata Tes_2 Parte_1
contatta nel gennaio 2013 perché realizzasse, dietro commissione, un'opera site specific e di wall painting che doveva interessare l'immobile oggetto di ristrutturazione di proprietà del
Comune di e che l'TT era stato incaricato della progettazione CP_4 Controparte_3
esecutiva dei lavori. Il teste ha dichiarato di avere realizzato, per conto della , le Tes_3 Pt_1 tavole di cui all'opera con il programma 3D S MAX. e di non aver P_
ricevuto alcun compenso in quanto la a sua volta non era stata pagata. Pt_1
Risulta quindi provata la conclusione del contratto ai sensi dell'art 2222 c.c. con , la P_ consegna dell'opera ed il mancato pagamento del prezzo. Quanto al corrispettivo dovuto, in mancanza di un accordo scritto e in mancanza di prova circa l'entità del corrispettivo pattuito,
pagina 8 di 10 lo stesso può essere quantificato ai sensi dell'art 2225 c.c. (cfr. Cass. Civ sez. 3 n. 26365/22), con riferimento alle quotazioni delle opere prodotte da parte attrice (cfr doc da 46 a 51 della produzione dell'attrice), in euro 15.000,00. deve pertanto essere condannato Controparte_3
al pagamento in favore della somma di euro 15.000,00 oltre ed interessi ex Parte_1
art.1284, comma 4, c.c.a far data dal dicembre 2020.
Tanto premesso deve ritenersi che il contratto evidentemente comprendeva lo sfruttamento dell'opera da parte del dal momento che l'attrice ben sapeva che il suo lavoro sarebbe P_
stato utilizzato per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune di
, di cui il era risultato aggiudicatario. Nessuna lesione del diritto di autore può CP_4 P_
pertanto dirsi perpetrata dal convenuto dal momento che il contratto prevedeva, P_ appunto , la cessione di detti diritti sull'opera. Tanto chiarito le domande di rimozione dell'opera da parte del convenuto e del , peraltro soggetto del tutto estraneo Controparte_4
ai rapporti tra le parti , devono essere rigettate.
Quanto al coinvolgimento di non può ritenersi provata la conclusione da parte sua CP_1
di alcun contratto con l'attrice, né la sua partecipazione alle condotte contestate al . P_
Dalle dichiarazioni rese dal teste e dal teste risulta infatti che il Tes_2 Testimone_4 CP_1
fu un mero tramite, essendosi limitato a presentare il a lei ed alla sig.ra che P_ Pt_1
lavorava esclusivamente con , il quale le mostrò le tavole di presentazione del P_
progetto.
Le domande nei confronti del convenuto e del devono, CP_1 Controparte_4
pertanto , essere rigettate
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro
25.000,00) con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 ➢ Accoglie la domanda di inadempimento formulata da nei confronti di Parte_1 P_
;
[...]
➢ Condanna al pagamento in favore della somma di euro Controparte_3 Parte_1
15.000,00 oltre ed interessi ex art.1284, comma 4, c.c. a far data dal dicembre 2020.
➢ Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 Parte_1
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese vive spese, rimborso forfettario nella misura del 15% o i.v.a. e c.p.a.come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Marco e Angelo
Maleddu dichiaratisi anticipatari;
➢ Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
➢ Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre i.v.a.
e c.p.a. con attribuzione in favore degli avvocati avv. ti Katiuscia Verlingieri ,
[...]
ed dichiaratisi anticipatari Parte_2 Controparte_2
➢ Rigetta le domande formulate da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_4
persona del suo rappresentante legale p.t.;
➢ Condanna a rimborsare al in persona del suo Parte_1 Controparte_4
rappresentante legale p.t.;le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% oltre i.v.a. e c.p.a.
Napoli, 13 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale, in persona di
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Giudice
Dott.ssa Francecsa Reale Giudice -relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27165/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, al presente atto, dagli avvocati Angelo Maleddu (C.F. C.F._2
e Marco Maleddu (C.F ), domiciliata, presso il loro studio in Roma, via Del C.F._3
Tempio, n. 1/A, giusta procura allegata in calce alla citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri (c. f. ) C.F._5 Parte_2
( ), ed (c.f. ) e unitamente agli stessi CodiceFiscale_6 Controparte_2 C.F._7 domiciliato in Napoli c/o Gilda Unams, via Toledo 210, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_3 C.F._8
Pagliarulo (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via C.F._9
Giannone, 78, Marigliano, giusta procura in atti;
pagina 1 di 10 contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_4 P.IVA_1
difeso, giusta Determinazione recante conferimento incarico n. 656 del 24.05.2021 (Doc. All. 1) nonché, procura in calce al presente atto, dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio (c.f.: C.F._10
, iscritto nell'Albo Speciale dei Cassazionisti dal 29/10/2004, in Cassino - 03043, Via S. Pagano,
[...]
7 – il quale indica ex art. 125 c.p.c., Indirizzo PEC iscritto nel REGINDE: presso Email_1
cui dovranno essere effettuate, sia le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta del 18.0.24 le parti hanno cosi concluso :
L'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 ed eccezione, accogliere la domanda proposta e per l'effetto: Preliminarmente: Accertare che l'Opera
“ ” è stata ideata, progettata e creata unicamente dalla IG.ra , e di P_ Parte_1 seguito ordinare, per l'effetto dell'accoglimento della richiesta della IG.ra titolare Parte_1 dell'Opera, formulata ai sensi degli artt. 142 e 143 L.D.A., che tutte le riproduzioni, pubblicazioni, e realizzazioni vengano cancellate e rimosse da qualsiasi superficie, supporto o archivio FISICO E/O
DIGITALE pubblico e/o privato, ovunque pubblicate, depositate e conservate in formato fisico o digitale presso tutti gli uffici pubblici e privati e a qualsiasi titolo riconducibili alle parti coinvolte nel presente giudizio nonché caricate e custodite e/o presenti per riproduzione sui loro profili social pubblici e privati quali: per esempio Facebook, Instagram, Linkedin etc. In via principale: 1) Accertato che la IG.ra è l'unica autrice dell'Opera “ ” per l'effetto Parte_1 P_ riconoscere che parte attrice è l'unica titolare di tutti i diritti sulla detta opera e dei diritti connessi in ragione delle norme in materia di diritto d'autore. 2) All'esito della pronuncia sulla superiore domanda accertato che l'Opera “ ” è stata utilizzata, modificata e plagiata e P_ comunque indebitamente utilizzata dai terzi convenuti contro la volontà di essa autrice e per l'effetto delle verificate ed accertate violazioni condannare, pro quota o in solido tra loro, l'TT P_
, l'TT ed il , in quanto responsabili
[...] Controparte_1 Controparte_4 delle citate condotte lesive, a risarcire la IG.ra per il danno patrimoniale subito, che per Parte_1 le ragioni esposte nel presente atto si determina nella somma di € 40.000,00 e/o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. Inoltre sempre in ragione dei motivi riportati nel presente atto e per le causali di cui in narrativa, una volta accertato che le condotte perpetrate hanno violato i diritti d'autore della IG.ra Parte_1 condannare tutti i soggetti responsabili, pro quota o in solido tra loro, a corrispondere quale risarcimento per il danno morale subito la cifra di € 25.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Inoltre Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per effetto delle condotte abusive perpetrate ai danni della IG.ra , Parte_1 ordinare e condannare: che l'TT , l'TT e/o il Controparte_3 Controparte_1
una volta rimossa l'Opera, così come richiesto preliminarmente, ed a seguito Controparte_4 pagina 2 di 10 della condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla IG.ra , di Parte_1 pubblicare, a proprie spese, la sentenza sui quotidiani locali, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via subordinata: - Voglia l'Ill.mo Tribunale accertata l'esistenza del contratto di prestazione d'opera artistica intercorso tra la IG.ra da una parte e Parte_1 l'TT e l'TT quali committenti dall'altra Controparte_1 Controparte_3 ed il conseguente inadempimento di essi convenuti dichiarare il contratto risolto e per l'effetto condannare i suddetti committenti a risarcire essa attrice in solido tra di loro e per i motivi spiegati in narrativa con la somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, condannando altresì essi convenuti anche a restituire tutti gli elaborati artistici e tecnici consegnati dalla IG.ra , il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Parte_1 oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione: 1) Nel merito , rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi con distrazione.”; “Voglia l'On.le Tribunale di Napoli (NA) adito, accertati i fatti di Controparte_3 causa, così provvedere: IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. e, per l'effetto, Controparte_3 estromettere lo stesso dal processo, per i motivi di cui in premessa;
IN VIA IMMEDIATAMENTE
PRELIMINARE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dalla IG.ra e, per l'effetto, rigettare le relative domande attoree.- NEL MERITO: Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettare le stesse domande formulate in danno al comparente, per i motivi di cui in premessa;
condannare parte attrice, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; CP_4
“Piaccia all'On.le Giudicante adito, previa declaratoria della situazione descritta analitica-
[...] mente supra e contrariis reiectis: A) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel procedimento per cui è causa;
B) In via subordinata, accertare e Controparte_4 dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle do-mande attoree e per l'effetto rigettare integralmente ogni addebito a titolo risarcitorio in quanto, inammissibile e/o inefficace e/o infondato, in fatto come in diritto, nei con-fronti del , per tutte le ragioni offerte nel presente Controparte_4 atto, da intender-si in detta sede per ripetute e trascritte;
C) In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa deponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comuna-le, condannare i restanti convenuti al pagamento del risarcimento in favore dell'attrice con integrale manleva dell'Ente, venendosi altrimenti a creare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai danni del . D) In via gradata nella Controparte_4 denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa de-ponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comunale, ripara-metrare e ridurre il quantum risarcitorio secondo quanto ritenuto di giustizia. E) In ogni caso rigettare la richiesta di rimozione/eliminazione dell'opera e/o porre in capo ai restanti convenuti le spese di rimozione / eliminazione della stessa. F) Comunque con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.”.
Per il convenuto “Voglia l'On.le Tribunale di Napoli adito, accertati i fatti di causa, Controparte_3 così provvedere: IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL RITO: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal Controparte_3 processo, per i motivi di cui in premessa;
IN VIA IMMEDIATAMENTE PRELIMINARE NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dalla IG.ra e, per Parte_1
pagina 3 di 10 l'effetto, rigettare le relative domande attoree. NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e, per l'effetto, rigettare le stesse domande formulate in danno al comparente, per i motivi di cui in premessa;
condannare parte attrice, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Per il convenuto in persona del suo legale rappresentante p.t. “Piaccia all'On.le Controparte_4
Giudicante adito, previa declaratoria della situazione descritta analitica-mente supra e contrariis reiectis: A) In via principale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_4
nel procedimento per cui è causa;
B) In via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza
[...] e/o l'inammissibilità delle do-mande attoree e per l'effetto rigettare integralmente ogni addebito a titolo risarcitorio in quanto, inammissibile e/o inefficace e/o infondato, in fatto come in diritto, nei con- fronti del , per tutte le ragioni offerte nel presente atto, da intender-si in detta sede Controparte_4 per ripetute e trascritte;
C) In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli accertamenti di causa deponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comuna-le, condannare i restanti convenuti al pagamento del risarcimento in favore dell'attrice con integrale manleva dell'Ente, venendosi altrimenti a creare un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai danni del . D) In via gradata nella denegata e non creduta ipotesi in cui, gli Controparte_4 accertamenti di causa de-ponessero verso un'estensione di corresponsabilità a carico dell'Ente comunale, ripara-metrare e ridurre il quantum risarcitorio secondo quanto ritenuto di giustizia. E) In ogni caso rigettare la richiesta di rimozione/eliminazione dell'opera e/o porre in capo ai restanti convenuti le spese di rimozione / eliminazione della stessa. F) Comunque con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2020, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli , Sezione specializzata in Materia d'Impresa, l'Arch. , Controparte_3
l'Arch. nonché il chiedendo di Controparte_1 Controparte_6
accertare i propri diritti di autore sull'Opera “ ” ,opera è stata indebitamente P_
utilizzata dai convenuti contro la sua volontà, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno di € 40.000,00 o della somma ritenuta di giustizia, oltre al danno morale di € 25.000,00.
Chiedeva, inoltre, ordinarsi la cancellazione e rimozione di tutte le riproduzioni, pubblicazioni e realizzazioni da qualsiasi superficie, o in subordine, accertare l'esistenza del contratto di prestazione d'opera artistica tra la IG.ra e l'TT Parte_1 Controparte_1
e l'TT , dichiarare il contratto risolto e condannare i
[...] Controparte_3
convenuti e al risarcimento del danno pari ad € 40.000,00 oltre alla CP_1 P_
restituzione degli elaborati artistici e tecnici consegnati dalla IG.ra , il tutto con Parte_1
vittoria di spese ed onorari del giudizio. pagina 4 di 10 A sostegno della propria pretesa parte attrice deduceva che :
1) la IG.ra è un'artista affermata nel campo delle arti visive e figurative e Parte_1
soprattutto nella realizzazione di opere site-specific e di wall- painting, con esposizioni in vari musei e all'interno di prestigiose Gallerie d'Arte;
2) proprio in ragione della propria esperienza artistica, nel gennaio 2013 veniva contattata dall'Arch. e dall'Arch. (all'epoca dei fatti, Controparte_1 Controparte_3 asseriti membri dello Studio KellerArchitettura di Napoli), che le commissionavano un'opera site-specific di wall-painting che doveva interessare un edificio di proprietà del Comune di
, la cui destinazione finale all'esito della ristrutturazione sarebbe stata quella di un asilo CP_4
nido;
3) la IG.ra realizzava così, su commissione di detti architetti, l'opera NEO- Pt_1
EVOLUTION, da lei interamente ideata, progettata e creata, tra gennaio e marzo 2013, per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune di;
CP_4
4) in ragione della grande superficie muraria occupata dall'intervento artistico, nonché sulla base delle quotazioni di mercato delle sue opere precedenti, le parti concordavano che il compenso della IG.ra sarebbe stato di € 25.000,00, da corrispondersi alla data di Pt_1
consegna dell'opera;
5) l'opera veniva consegnata agli architetti e insieme a P_ CP_1 P_
tutti gli elaborati tecnici ed artistici realizzati dalla IG.ra per il progetto, sia in formato Pt_1
cartaceo che digitale, ma, ciò nonostante, il prezzo concordato per la sua attività artistica non le veniva corrisposto;
6) l'Arch. la invitava ad attendere per il pagamento fino alla data di chiusura del CP_1
bando di gara indetto dal per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, Controparte_4
promettendole, inoltre, che sarebbe stata nominata anche supervisore esecutivo per la realizzazione della sua opera site-specific di wall-painting con un ulteriore compenso per lei di
€ 15.000,00;
7) la IG.ra accettava l'offerta, tuttavia, non ricevendo alcuna notizia sull'aggiudicazione Pt_1
dell'appalto e dunque della futura realizzazione della sua opera, si convinceva, suo malgrado che qualche altro progetto avesse avuto la meglio;
pagina 5 di 10 8) infatti solo il 04/04/2019, attraverso la consultazione dei profili social dell'Arch. P_
veniva a conoscenza che i lavori per la realizzazione della sua opera erano P_
già iniziati e che la sua opera era stata usurpata, plagiata, modificata, e pubblicata senza alcuna sua specifica autorizzazione o liberatoria in tal senso;
9) l'Arch. , oltre ad aver usurpato, plagiato, pubblicato e realizzato l'opera Controparte_3
della IG.ra , senza alcuna autorizzazione o liberatoria , rivendicava per se tutti i meriti Pt_1 della ristrutturazione immobiliare incurante del fatto che l'ideazione, la progettazione e la creazione dell'opera fossero, invece, interamente riconducibili all'attività P_
artistica ed alla proprietà intellettuale della IG.ra ; Parte_1
10) la IG.ra , per avere spiegazioni sulla vicenda e su quanto accaduto alla sua opera, Pt_1
contattava immediatamente l'Arch. , il quale dapprima si mostrava deluso dal CP_1 comportamento e dall'attività del suo collega, suggerendo una comune azione legale contro lo stesso, salvo poi prendere le distanze;
11) successivamente, la IG.ra inviava ad entrambi gli architetti una formale lettera di Pt_1 messa in mora per ottenere il pagamento dovuto, riscontrata dall'Arch. , il quale si CP_1
dichiarava totalmente estraneo alla vicenda;
12) l'attrice lamentava, essendo stata lei l'unica ideatrice, progettista e creatrice dell'opera
, la violazione dei suoi diritti d'autore sull' opera in quanto usurpata, P_
utilizzata e realizzata a sua totale insaputa e senza alcuna sua autorizzazione, con una grave lesione dei suoi diritti di proprietà intellettuale;
13) l' attrice, oltre al danno patrimoniale, rivendicava i diritti intellettuali sull'opera compreso il doveroso riconoscimento della paternità della parte artistica dei lavori di riqualificazione immobiliare che risultavano, invece, attribuiti al solo Arch. ; Controparte_3
14) chiedeva, inoltre, accertarsi il coinvolgimento del responsabile delle Controparte_4
violazioni commesse nei suoi confronti, quale beneficiario ed utilizzatore finale dell'opera.
Le principali doglianze contestate dall'odierna attrice sono, dunque: la violazione delle norme sul Diritto d'Autore perpetrate, congiuntamente e/o disgiuntamente dall'TT
[...]
e dall'TT , direttamente attraverso le loro azioni Controparte_1 Controparte_3
ed omissioni ed indirettamente anche dal , quale beneficiario ed utilizzatore Controparte_4
finale dell'opera ; l'inadempimento contrattuale per il mancato rispetto P_
pagina 6 di 10 delle obbligazioni del contratto di prestazione d'opera artistica intercorso con l'TT
e con l'TT , entrambi committenti e Controparte_1 Controparte_3 all'epoca dei fatti entrambi membri dello Studio Keller Architettura di Napoli.
Si costituiva l'Arch. , il quale chiedeva, in via preliminare, di accertare la sua Controparte_3
carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti rivendicati dall'attrice e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda .
Si costituiva l'Arch. , il quale chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_1
parte attrice in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva, infine, il ,, chiedendo, in via principale, di accertare e Controparte_4
dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, di accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità delle domande dell'attrice nei confronti dell'Ente, estraneo alle condotte lamentate
All'esito della prima udienza di trattazione il Giudice, con ordinanza del 28.10.2021, formulava alle parti una proposta transattiva. All'udienza del 10.2.2022 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di giungere alla definizione transattiva, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Successivamente, depositate le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. , espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, rigettata l'istanza di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 18.06.2024.
In data 18.06.24 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in modalità di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda è fondata volta ad accertare l'inadempimento del contratto d'opera stipulato tra le parti e la richiesta di condanna al pagamento del prezzo è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto , è infondata e deve essere P_
rigettata.
Il convenuto allega che a fronte di una ipotetica consegna dell'opera in data 18/03/2013, parte attrice ha inoltrato una diffida agli odierni convenuti solamente nel Giugno 2019, mentre ha pagina 7 di 10 notificato il successivo atto di citazione in data 04/12/2020. Ebbene vertendosi in tema di responsabilità contrattuale va applicato l'ordinario termine di di prescrizione decennale con la conseguenza che lo stesso non può ritenersi spirato nemmeno con riferimento alla data di notifica della citazione.
Risulta, infatti, sufficientemente provata la conclusione del contratto di prestazione d'opera artistica tra l'attrice e l'TT , l'inadempimento contrattuale e la Controparte_3 conseguente responsabilità dell'Arch. per non aver corrisposto i compensi Controparte_3
pattuiti ha infatti provato, attraverso la corrispondenza e mail prodotta e sulla base delle Parte_1
dichiarazioni dei testimoni escussi, di aver assunto l'incarico di ideare, progettare, creare l'opera e di avere consegnato l'opera al committente che a sua volta si Controparte_3
assumeva l'obbligo di corrisponderle il prezzo della sua attività creativa.
Il teste escusso all'udienza del 16 marzo 2023 ha infatti Testimone_1
dichiarato che nel 2013 collaborava con la la quale riferì che era stata contattata a sua Pt_1
volta dallo studio Keller, presso cui si appoggiava il , con riferimento al lavoro di wall P_
painting oggetto del presente giudizio e, successivamente realizzato in . In particolare il CP_4
teste ha riferito: “Io andai ad un incontro in via Foria presso lo studio Keller ed era presente
a cui io consegnai il progetto. Io inviai il file alla mail dello studio CP_1 Pt_3
l'opera è stata ideata e realizzata completamente dalla signora , nello specifico io Pt_1
trasposi il disegno sul file autocad dvg.”
Il teste ha inoltre dichiarato che, effettivamente, la IG.ra era stata Tes_2 Parte_1
contatta nel gennaio 2013 perché realizzasse, dietro commissione, un'opera site specific e di wall painting che doveva interessare l'immobile oggetto di ristrutturazione di proprietà del
Comune di e che l'TT era stato incaricato della progettazione CP_4 Controparte_3
esecutiva dei lavori. Il teste ha dichiarato di avere realizzato, per conto della , le Tes_3 Pt_1 tavole di cui all'opera con il programma 3D S MAX. e di non aver P_
ricevuto alcun compenso in quanto la a sua volta non era stata pagata. Pt_1
Risulta quindi provata la conclusione del contratto ai sensi dell'art 2222 c.c. con , la P_ consegna dell'opera ed il mancato pagamento del prezzo. Quanto al corrispettivo dovuto, in mancanza di un accordo scritto e in mancanza di prova circa l'entità del corrispettivo pattuito,
pagina 8 di 10 lo stesso può essere quantificato ai sensi dell'art 2225 c.c. (cfr. Cass. Civ sez. 3 n. 26365/22), con riferimento alle quotazioni delle opere prodotte da parte attrice (cfr doc da 46 a 51 della produzione dell'attrice), in euro 15.000,00. deve pertanto essere condannato Controparte_3
al pagamento in favore della somma di euro 15.000,00 oltre ed interessi ex Parte_1
art.1284, comma 4, c.c.a far data dal dicembre 2020.
Tanto premesso deve ritenersi che il contratto evidentemente comprendeva lo sfruttamento dell'opera da parte del dal momento che l'attrice ben sapeva che il suo lavoro sarebbe P_
stato utilizzato per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Comune di
, di cui il era risultato aggiudicatario. Nessuna lesione del diritto di autore può CP_4 P_
pertanto dirsi perpetrata dal convenuto dal momento che il contratto prevedeva, P_ appunto , la cessione di detti diritti sull'opera. Tanto chiarito le domande di rimozione dell'opera da parte del convenuto e del , peraltro soggetto del tutto estraneo Controparte_4
ai rapporti tra le parti , devono essere rigettate.
Quanto al coinvolgimento di non può ritenersi provata la conclusione da parte sua CP_1
di alcun contratto con l'attrice, né la sua partecipazione alle condotte contestate al . P_
Dalle dichiarazioni rese dal teste e dal teste risulta infatti che il Tes_2 Testimone_4 CP_1
fu un mero tramite, essendosi limitato a presentare il a lei ed alla sig.ra che P_ Pt_1
lavorava esclusivamente con , il quale le mostrò le tavole di presentazione del P_
progetto.
Le domande nei confronti del convenuto e del devono, CP_1 Controparte_4
pertanto , essere rigettate
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro
25.000,00) con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 ➢ Accoglie la domanda di inadempimento formulata da nei confronti di Parte_1 P_
;
[...]
➢ Condanna al pagamento in favore della somma di euro Controparte_3 Parte_1
15.000,00 oltre ed interessi ex art.1284, comma 4, c.c. a far data dal dicembre 2020.
➢ Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 Parte_1
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese vive spese, rimborso forfettario nella misura del 15% o i.v.a. e c.p.a.come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Marco e Angelo
Maleddu dichiaratisi anticipatari;
➢ Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
➢ Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre i.v.a.
e c.p.a. con attribuzione in favore degli avvocati avv. ti Katiuscia Verlingieri ,
[...]
ed dichiaratisi anticipatari Parte_2 Controparte_2
➢ Rigetta le domande formulate da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_4
persona del suo rappresentante legale p.t.;
➢ Condanna a rimborsare al in persona del suo Parte_1 Controparte_4
rappresentante legale p.t.;le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% oltre i.v.a. e c.p.a.
Napoli, 13 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 10 di 10