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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11556 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 23012/2023 Verbale dell'udienza del 9/12/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Antonella Raiola per delega dell'avv. Gargiulo. Per l'opposta è presente l'avv. Gianfranco Circolo per delega dell'avv. Rossi. Per la pratica forense è presente l'avv. Prat. Valeria Pace. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 23012 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS Gargiulo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 54 OPPONENTE E
, c.f. in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, c.f.: in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio elett.te domicilia in Verona, Vicolo S. Bernardino 5/A OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21.10.2023 Pt_1 dalla e per essa, quale mandataria, dalla Controparte_1 Controparte_2 fondato sul decreto ingiuntivo n. 5267/2022 emesso da questo Tribunale, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 35.465,70. L'intimazione di pagamento veniva avanzata dalla creditrice nella qualità di cessionaria di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 dei crediti pro-soluto. In particolare, l'opponente ha dedotto la nullità del precetto per omessa notifica del D.I. e per omessa indicazione dell'eventuale data di notifica ai sensi dell'art. 480 c.p.c. nonché l'inopponibilità della cessione per omessa comunicazione, la carenza di legittimazione attiva della e l'usurarietà originaria del tasso di interesse applicato. Controparte_1
Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è infondata. In punto di fatto, va rammentato che la quale cessionaria di Controparte_1 ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5267 emesso Controparte_3 da questo Tribunale il 14.07.2022, il quale, a seguito di notifica e mancata opposizione, veniva dichiarato esecutivo l'8.05.2023. In data 21.10.2023 è stato notificato il precetto, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 31.895,85 oltre interessi (nella misura legale) e spese. Tanto premesso, vanno confermate le conclusioni di cui all'ordinanza del 27.11.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente. Va solo chiarito che il decreto è stato notificato non il 4.08.2022 a mani ma ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio della raccomandata informativa, ricevuta il 10/08/2022. La copia prodotta dall'opponente reca l'indicazione di notifica a mani ma si tratta di un refuso, in quanto la copia prodotta dall'opposta riporta tutti gli adempimenti di cui al citato art. 140 c.p.c. In mancanza di opposizione, il decreto è divenuto certamente definitivo quanto alla parte legittimata, dato che, come esposto, è stato emesso proprio in favore dell'odierna parte intimante. Nel precetto è riportata sia la data di notifica che quella di esecutorietà, nel rispetto dell'art. 654 II comma c.p.c. (Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà). Non è prevista, in ogni caso, la notifica del decreto con formula esecutiva ovvero (dopo l'entrata in vigore della riforma “Cartabia) con attestazione di conformità all'originale. Sull'eccezione di genericità dell'atto di precetto, si osserva che lo stesso riporta unicamente la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo con la richiesta di interessi nella misura legale: Siccome si tratta proprio della somma ingiunta, il creditore non aveva l'onere di specificare altro. In merito alla deduzione di usurarietà degli interessi, si è detto che – ferma l'ingiunzione notificata che non è più contestabile – la possibilità di “rimettere in termini” l'opponente quale consumatore, passa attraverso la valutazione di “abusività” degli accordi contrattuali. Si ritiene gravi a carico dell'opponente-attore, una volta che ha scelto di non impugnare il decreto, l'onere di provare che la somma ingiunta sia riferibile in tutto o in parte a interessi che hanno superato la soglia usuraria, quale parametro di presunta “abusività” ai fini di cui alla tutela consumeristica. Come esposto nell'ordinanza del 27.11.2024, la deduzione dell'opponente è rimasta del tutto generica e non circostanziata, così come la richiesta di c.t.u., esplorativa. Va rammentato, al riguardo, che, con la nota sentenza n. 9479/2023, le SS. UU. civili della S.C. hanno chiarito che se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa. Nella specie, a parte che l'opposizione non è stata proposta direttamente per far valere l'abusività ma l'usurarietà degli interessi, l'opponente avrebbe dovuto offrire gli elementi di fatto su cui fondare una valutazione di abusività; invece, come già detto, ha formulato deduzioni generiche ed astratte. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dei compensi di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS Gargiulo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 54 OPPONENTE E
, c.f. in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, c.f.: in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio elett.te domicilia in Verona, Vicolo S. Bernardino 5/A OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21.10.2023 Pt_1 dalla e per essa, quale mandataria, dalla Controparte_1 Controparte_2 fondato sul decreto ingiuntivo n. 5267/2022 emesso da questo Tribunale, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 35.465,70. L'intimazione di pagamento veniva avanzata dalla creditrice nella qualità di cessionaria di nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_3 dei crediti pro-soluto. In particolare, l'opponente ha dedotto la nullità del precetto per omessa notifica del D.I. e per omessa indicazione dell'eventuale data di notifica ai sensi dell'art. 480 c.p.c. nonché l'inopponibilità della cessione per omessa comunicazione, la carenza di legittimazione attiva della e l'usurarietà originaria del tasso di interesse applicato. Controparte_1
Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'opposizione è infondata. In punto di fatto, va rammentato che la quale cessionaria di Controparte_1 ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 5267 emesso Controparte_3 da questo Tribunale il 14.07.2022, il quale, a seguito di notifica e mancata opposizione, veniva dichiarato esecutivo l'8.05.2023. In data 21.10.2023 è stato notificato il precetto, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 31.895,85 oltre interessi (nella misura legale) e spese. Tanto premesso, vanno confermate le conclusioni di cui all'ordinanza del 27.11.2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione formulata dall'opponente. Va solo chiarito che il decreto è stato notificato non il 4.08.2022 a mani ma ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio della raccomandata informativa, ricevuta il 10/08/2022. La copia prodotta dall'opponente reca l'indicazione di notifica a mani ma si tratta di un refuso, in quanto la copia prodotta dall'opposta riporta tutti gli adempimenti di cui al citato art. 140 c.p.c. In mancanza di opposizione, il decreto è divenuto certamente definitivo quanto alla parte legittimata, dato che, come esposto, è stato emesso proprio in favore dell'odierna parte intimante. Nel precetto è riportata sia la data di notifica che quella di esecutorietà, nel rispetto dell'art. 654 II comma c.p.c. (Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà). Non è prevista, in ogni caso, la notifica del decreto con formula esecutiva ovvero (dopo l'entrata in vigore della riforma “Cartabia) con attestazione di conformità all'originale. Sull'eccezione di genericità dell'atto di precetto, si osserva che lo stesso riporta unicamente la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo con la richiesta di interessi nella misura legale: Siccome si tratta proprio della somma ingiunta, il creditore non aveva l'onere di specificare altro. In merito alla deduzione di usurarietà degli interessi, si è detto che – ferma l'ingiunzione notificata che non è più contestabile – la possibilità di “rimettere in termini” l'opponente quale consumatore, passa attraverso la valutazione di “abusività” degli accordi contrattuali. Si ritiene gravi a carico dell'opponente-attore, una volta che ha scelto di non impugnare il decreto, l'onere di provare che la somma ingiunta sia riferibile in tutto o in parte a interessi che hanno superato la soglia usuraria, quale parametro di presunta “abusività” ai fini di cui alla tutela consumeristica. Come esposto nell'ordinanza del 27.11.2024, la deduzione dell'opponente è rimasta del tutto generica e non circostanziata, così come la richiesta di c.t.u., esplorativa. Va rammentato, al riguardo, che, con la nota sentenza n. 9479/2023, le SS. UU. civili della S.C. hanno chiarito che se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa. Nella specie, a parte che l'opposizione non è stata proposta direttamente per far valere l'abusività ma l'usurarietà degli interessi, l'opponente avrebbe dovuto offrire gli elementi di fatto su cui fondare una valutazione di abusività; invece, come già detto, ha formulato deduzioni generiche ed astratte. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dei compensi di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco