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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8283 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16648/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale di cui sopra e rimessa al Collegio in data 06/10/2025, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dal suo Ads Avv. Maria Francione (Autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare Dott.ssa M. Politi provvedimento del 28/03/20205 n. cronologico 2865/2025 del 01/04/25 R.G. 2557/2024) rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA MORELLI, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Ricorrente
nei confronti di
C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data 29/03/1981 e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Siena al n. 27 parte II Serie A, alle seguenti condizioni: 1)I coniugi continueranno a vivere separati con il reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ritengano opportuno;
2)I coniugi provvederanno al proprio mantenimento stante la reciproca indipendenza economica;
3) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver niente a pretendere l'uno dall'altra; 4)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di Legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1/3/20025, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A con dalla cui unione NON SONO NATI nonché di essersi Controparte_1 Per_1 separato consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Pisa in data 25.06.1985, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.10.2025 il Giudice Delegato Dott. Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Il Giudice Delegato dava atto altresì che il ricorrente era impedito a comparire e che il medesimo era rappresentato dal suo Amministratore di Sostegno, Avvocato Maria Francione presente. Il Giudice delegato ha proceduto all'audizione dell'Amministratore di Sostegno del ricorrente che confermava l'intenzione del ricorrente di divorziare. Il difensore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia di status Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Le parti si sono in seguito separate consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Pisa in data 26/06/1985. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, stante anche il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] on rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 Parte_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A )
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale di cui sopra e rimessa al Collegio in data 06/10/2025, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato dal suo Ads Avv. Maria Francione (Autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare Dott.ssa M. Politi provvedimento del 28/03/20205 n. cronologico 2865/2025 del 01/04/25 R.G. 2557/2024) rappresentata e difesa dall' avv. SILVIA MORELLI, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Ricorrente
nei confronti di
C.F. ) nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE (come da ricorso introduttivo):
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data 29/03/1981 e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Siena al n. 27 parte II Serie A, alle seguenti condizioni: 1)I coniugi continueranno a vivere separati con il reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ritengano opportuno;
2)I coniugi provvederanno al proprio mantenimento stante la reciproca indipendenza economica;
3) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver niente a pretendere l'uno dall'altra; 4)Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di Legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1/3/20025, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A con dalla cui unione NON SONO NATI nonché di essersi Controparte_1 Per_1 separato consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Pisa in data 25.06.1985, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.10.2025 il Giudice Delegato Dott. Giuseppe Gennari, verificata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, ne ha dichiarato la contumacia. Il Giudice Delegato dava atto altresì che il ricorrente era impedito a comparire e che il medesimo era rappresentato dal suo Amministratore di Sostegno, Avvocato Maria Francione presente. Il Giudice delegato ha proceduto all'audizione dell'Amministratore di Sostegno del ricorrente che confermava l'intenzione del ricorrente di divorziare. Il difensore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia di status Il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Le parti si sono in seguito separate consensualmente con omologa emessa dal Tribunale di Pisa in data 26/06/1985. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, stante anche il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] on rito concordatario in Siena in data 20.03.1981 Parte_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Siena al n. 27, parte II, serie A )
2) DICHIARAirripetibili le spese di lite.
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato