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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4839/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2023 da
1) Parte_1
Nata a Villa D'Ogna (Bg) il 24/04/1959 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici via A. Da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a IS (So) il 14/08/1950 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], frazione Oga con l'Avv. Simona Clerici via A. Da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IS (SO) il 06/06/1987
(anno 1987 atto n.8 reg. parte II serie A)
separati con sentenza n. 680/2024 pubblicata il 20/06/2024 del Tribunale di Milano passata in giudicato (v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Nella ex casa familiare sita a Pessano con RN (Mi) via Torrente Molgora n. 7
continuerà a vivere la moglie. Si dà atto che il signor ha già lasciato la casa Pt_2
coniugale asportando tutti i propri effetti personali.
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IS (SO) il
06/06/1987 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (So) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/04/2023 da
1) Parte_1
Nata a Villa D'Ogna (Bg) il 24/04/1959 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Clerici via A. Da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a IS (So) il 14/08/1950 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], frazione Oga con l'Avv. Simona Clerici via A. Da Messina 5 Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IS (SO) il 06/06/1987
(anno 1987 atto n.8 reg. parte II serie A)
separati con sentenza n. 680/2024 pubblicata il 20/06/2024 del Tribunale di Milano passata in giudicato (v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Nella ex casa familiare sita a Pessano con RN (Mi) via Torrente Molgora n. 7
continuerà a vivere la moglie. Si dà atto che il signor ha già lasciato la casa Pt_2
coniugale asportando tutti i propri effetti personali.
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IS (SO) il
06/06/1987 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS (So) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG