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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
In persona del Giudice designato Dr. Alessio DI PIETRO, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/25 R.G. promossa
DA
(nata a [...], il [...]), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Massimiliano Renzi giusta procura in atti ricorrente
C O N T R O
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura generale in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Parte ricorrente indicata in epigrafe, esponendo che l' aveva respinto – con provvedimento del 12.6.2024 – la sua domanda volta ad ottenere l'intervento del
Fondo di garanzia per “intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70”, ha sostenuto che, in realtà, alcuna decadenza dall'azione giudiziale si sarebbe verificata stante la CP_ mancata adozione di provvedimento esplicito in ordine all'istanza da parte dell' CP_
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
L'eccezione di intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma
3, d.P.R. n. 639 del 1970 è fondata.
L'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dal d.l. 19 settembre
1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione
1 dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti Controparte_1 le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte
o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Dunque, nella specie, l'azione giudiziaria doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui alla precedente normativa, ossia dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Pertanto, rilevato che la domanda amministrativa è stata pacificamente presentata nel mese di 17.1.2022, l'azione avrebbe dovuto entro il termine massimo di
2 un anno e trecento giorni dopo tale data (ossia entro novembre 2023), ma il ricorso, invece, è stato proposto in data 11.1.2025.
Invero, con riguardo alla decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazione previdenziali, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12718 del 2009 (confermata dalle successive sentenze Cass. n. 15531 del 2014; Cass. n. 2249 del 2016; Cass. n.8671 del 2016; Cass. 25896 del 2016; Cass.
n.1877 del 2017; Cass. n. 9158 del 2017), hanno affermato il principio secondo cui l'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”- la soglia di trecento giorni
(risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 47 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale. Da ciò ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47.
Tale soluzione risponde all'esigenza di evitare una incontrollabile e indefinita dilatabilità delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici.
La verificazione di tale decadenza non può considerarsi impedita in forza dei diversi ricorsi amministrativi presentati dalla ricorrente e dalle risposte fornite dall'Istituto, in quanto qualora fosse consentito attraverso la reiterazione di ulteriori domande/ricorsi di analogo contenuto a quelle precedenti di neutralizzare la decadenza già verificatasi, verrebbe meno il meccanismo – e la ratio ad esso sottesa – di decadenza, che sarebbe agevolmente eluso mediante la mera reiterazione della domanda (in tal senso, v. Cass. 8406/2010).
In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 12718 del 2009, hanno spiegato che la previsione legale di una autonoma
3 fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la prederminazione di termini procedurali - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere. Una tale finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata all'art. 7 legge n. 533 del 1973 secondo cui la richiesta all'istituto si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l'istituto si sia pronunziato. Il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta.
Lo stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino “indifferenti” alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le finalità evidenziate ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale.
Alla stregua di tali considerazioni, si è affermata la generale irrilevanza, ai fini del decorso dei termini di decadenza, dei comportamenti delle parti e degli atti interlocutori dell'istituto capaci di assumere carattere decettivo (ad esempio, le lettere con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o - come è avvenuto nella presente controversia - si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti).
La ragione giustificativa di tale soluzione ermeneutica risiede nel riconoscimento alla decadenza di cui si tratta del carattere di istituto di applicazione generale e di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, per cui indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere.
4 Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità
d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva al fine di far slittare tale dies a quo la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (Cass. n. 19225 del 2011, Cass. n. 7148 del
2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale (Cass. n. 3592 del 2006; Cass. n.
13276 del 2007). Per le stesse ragioni di indisponibilità dei termini non osta al decorso CP_ dei termini di decadenza il comportamento tenuto dall' che nei provvedimenti di diniego tardivamente adottati aveva (erroneamente) indicato che da essi decorreva il termine di decadenza di un anno.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate come in dispositivo CP_1
(invero, parte ricorrente non ha presentata la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. e ha altresì versato il contributo unificato).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
DICHIARA inammissibile il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di CP_1 lite, che liquida in euro 1.860,00, oltre spese generali al 15%.
Tivoli, 11.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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