Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 314/2022 RGL, promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 CP_1 [...] assistito dall'avv. GROSSO GIUSEPPE Parte_2
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 8.3.2022, in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante di ha proposto CP_1 Controparte_3 Parte_2 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000035874 e OI-000142207, notificategli in data 8.2.2022, mediante cui l gli ha intimato il pagamento CP_2 rispettivamente della somma di € 23.006,60 e della somma di € 31.506,60 a titolo di sanzioni amministrative in relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), oltre spese;
- a fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha contestato il quantum portato da entrambe le ordinanze ingiunzione “in quanto gli interessi ivi calcolati sono del tutto non conformi al
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dettato normativo, essendo stati calcolati senza prendere in considerazione le rate man mano versate dalla società”;
- l'istante, quindi, ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione opposte e, in subordine, ha chiesto il ricalcolo degli interessi dovuti;
- l , costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'opposizione e contestato le CP_2 ragioni dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto;
- nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, l' ha provveduto alla rettifica delle ordinanze CP_4 ingiunzione impugnate, come da provvedimento in atti;
- all'udienza del 28.10.2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver pagato le sanzioni amministrative neppure nella misura rideterminata;
- la causa è stata quindi discussa all'odierna udienza e all'esito è così decisa.
Considerato che:
- l'eccezione preliminare dell è infondata in quanto il ricorso è stato depositato entro 30 CP_2 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione opposte, avvenuta il giorno 8.2.2022, ancorchè presso la cancelleria civile per essere poi trasmesso alla cancelleria lavoro solo successivamente;
- le pretese sanzionatorie per cui è causa traggono origine rispettivamente: 1) l'ordinanza ingiunzione n. OI-000035874 dagli atti di accertamento prot. n.
.0200.17/03/2017.0052619 e n. ,0200.17/03/2017.0052620 del 17/03/2017, con CP_2 CP_2 cui è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo dicembre 2012 – novembre 2013, e 2)
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000142207 dagli atti di accertamento prot. n.
.0200.22/06/2017.0104785 e n. .0200.22/06/2017.0104786 del 22/06/2017, con CP_2 CP_2 cui è stato richiesto il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo dicembre 2013 – novembre 2014;
- il D.Lgs. n. 8/2016, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
- tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016; in particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi
2 RGL n. 314/2022
comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20,21 e 22 della L. n. 153/69, al comma
1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione;
- in particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione'';
- è infine intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che "all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso";
- la norma in esame deve trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore in ragione dell'operatività del principio di retroattività della lex mitior anche in materia di sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 ha affermato che alle sanzioni amministrative "che abbiano natura e finalità punitiva'' è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della "materia penale", compresa quella della retroattività favorevole;
la
Consulta ha evidenziato come l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva;
- con riferimento al caso che ci occupa, appare evidente il carattere "punitivo" della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 (da € 10.000 ad €
50.000), conservato anche successivamente alla più recente modifica normativa, in considerazione della finalità afflittiva e non meramente risarcitoria perseguita;
- l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile
3 RGL n. 314/2022
dalla Suprema Corte, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 4522/2022; in termini Cass. civ. n. 20697/2018);
- d'altra parte, nella specie, è lo stesso che ha provveduto a rimodulare la sanzione CP_4 con atto di rettifica del 19.3.2024;
- ciò chiarito, è infondata la doglianza della parte ricorrente relativa alla asserita erroneità del quantum richiesto in pagamento con le ordinanze ingiunzione opposte, con particolare riguardo al calcolo degli interessi;
- le ordinanze ingiunzione opposte impongono il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative e spese e non anche di interessi, che invece sono calcolati negli avvisi di addebito emessi dall per il recupero dei contributi (doc. 10 e 14 res.) e rispetto a cui CP_2 parte ricorrente ha avanzato richiesta di rateazione provvedendo a parziali pagamenti;
- alcuna altra contestazione/eccezione è stata sollevata in merito alla pretesa sanzionatoria dell;
d'altra parte, è pacifico ed incontestato che la società CP_2 Parte_3
di cui era legale rappresentante il ricorrente, abbia omesso il
[...] versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i mesi da dicembre 2012 a novembre 2014, nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi, in relazione alle quali sono stati emessi l'avviso di addebito n. 301 2014
00000744 74 000 e l'avviso di addebito n. 301 2014 00020012 91 000 che il ricorrente ha chiesto di pagare ratealmente;
- con gli atti di accertamento della violazione prodromici alle ordinanze ingiunzione opposte,
è stato contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla Parte_3
e che le quote a carico della società erano state denunciate dalla stessa datrice
[...] di lavoro nelle denunce mensili relative ai mesi indicati;
Pt_4
- è incontestato che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della società, non abbia provveduto al pagamento nei tre mesi dalla contestazione della violazione;
- con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione, sez. penale, ha affermato:
"Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare
4 RGL n. 314/2022
preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti" (cfr Cass. Sez.3, n. 43811/2017;
Cass Sez.3, n. 3705/2013; conf. Cass n. 5755/2014; Cass Sez.3, n. 13100/2011);
- in ragione di quanto esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, con conferma delle ordinanze ingiunzione opposte, come rideterminate dall in corso di causa;
CP_2
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzione opposte, come rideterminate dall in corso di causa;
CP_2
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre accessori di legge.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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