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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2078/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Napolitano Claudio
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Napolitano Claudio
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
in data 13/09/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11.10.1992 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al N. 171 , Parte II , serie A , anno 1992).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: n. Nola il 10.7.1993, n. Per_1 Per_2
Napoli il 23.11.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_3
n. Napoli il 27.3.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora;
2 2. I ricorrenti di fatto vivono già in uno stato di separazione di fatto, essendosi entrambi allontanati dalla casa coniugale e avendo già provveduto a prelevare tutti i loro effetti e beni personali;
3. i coniugi concordano l'affidamento congiunto del minore Persona_4
stabilendo la sua collocazione prevalente presso la abitazione della sig.ra
[...]
; Parte_1
4. Essi coniugi, al fine di garantire, in ogni caso, una serena organizzazione di vita del minore, convengono che quest'ultimo trascorrerà con il padre tutto il tempo che vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici. In ogni caso le parti indicano il seguente calendario di visita in conseguenza del piano genitoriale di base concordato:
Il padre terrà con sé la figlia a week-end alternati avvicendandosi regolarmente con la madre sia per il giorno che per la notte in modo tale da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il minore paritetico con la madre visti i buoni rapporti che, nonostante la separazione, tra essi intercorrono;
il padre, quindi, nei giorni di sua spettanza, preleverà la figlia presso la sua residenza, la terrà con se per il pomeriggio e la notte per poi riaccompagnarla il giomo seguente a scuola;
il trasporto resta sempre a carico del padre
; il padre trascorrerà con la figlia negli anni pari le festività del Natale (dal 24/12 al 6/01), del Capodanno (dal 30/12 al 01/01) e dell'Epifania (06/01) prelevandola presso la abitazione materna alle ore 9,30 a e riportandolo alla madre alle ore 19.30 nonché ad anni dispari il giorno di Pasqua o il lunedi in Albis, dalle ore 9,30 alle ore 19,30; per quanto riguarda le ferie estive il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e agosto;
tali giorni verranno concordati dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la festa del papà, con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il suo compleanno e il suo onomastico con entrambi i genitori, che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone gli oneri economici. Il diritto/dovere di visita innanzi indicato potrà subire variazioni in considerazione degli impegni lavorativi del sig.
[...]
e previo avviso e accordo tra le parti. Pt_2
3 5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del loro figlio.
6) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente.
7) In ordine ai rapporti economici, attesa la inoccupazione della sig.ra e lo stato Pt_1
di inoccupazione del sig. che vive di lavori saltuari, quest'ultimo si obbliga a Pt_2
versare alla sig.ra , per il contributo al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
[...]
un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) mensili. Per_4
8) Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra Parte_2 [...]
nel domicilio di quest'ultima mediante idoneo mezzo di pagamento, o mediante Parte_1
bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutata dall'obbligato, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati nella
G.U. (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). La prima rivalutazione sarà dovuta con l'assegno scadente dopo un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
9) Restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla minore che dovranno regolamentarsi alla stregua del seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
il requisito del preventivo accordo non si renderà necessario nei casi di particolare urgenza e necessità;
-spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4 -spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti/università privati/e; b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/03/1970, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio a Nola il 11.10.1992 (atto n. 171, Parte II, Serie A, anno, 1992);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_3
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
5 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola addì 20/11/2024
Il Presidente Est.
Dr. Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2078/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Napolitano Claudio
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Napolitano Claudio
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2
in data 13/09/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 11.10.1992 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nola (al N. 171 , Parte II , serie A , anno 1992).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: n. Nola il 10.7.1993, n. Per_1 Per_2
Napoli il 23.11.2002, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Per_3
n. Napoli il 27.3.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimora;
2 2. I ricorrenti di fatto vivono già in uno stato di separazione di fatto, essendosi entrambi allontanati dalla casa coniugale e avendo già provveduto a prelevare tutti i loro effetti e beni personali;
3. i coniugi concordano l'affidamento congiunto del minore Persona_4
stabilendo la sua collocazione prevalente presso la abitazione della sig.ra
[...]
; Parte_1
4. Essi coniugi, al fine di garantire, in ogni caso, una serena organizzazione di vita del minore, convengono che quest'ultimo trascorrerà con il padre tutto il tempo che vorrà, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici. In ogni caso le parti indicano il seguente calendario di visita in conseguenza del piano genitoriale di base concordato:
Il padre terrà con sé la figlia a week-end alternati avvicendandosi regolarmente con la madre sia per il giorno che per la notte in modo tale da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il minore paritetico con la madre visti i buoni rapporti che, nonostante la separazione, tra essi intercorrono;
il padre, quindi, nei giorni di sua spettanza, preleverà la figlia presso la sua residenza, la terrà con se per il pomeriggio e la notte per poi riaccompagnarla il giomo seguente a scuola;
il trasporto resta sempre a carico del padre
; il padre trascorrerà con la figlia negli anni pari le festività del Natale (dal 24/12 al 6/01), del Capodanno (dal 30/12 al 01/01) e dell'Epifania (06/01) prelevandola presso la abitazione materna alle ore 9,30 a e riportandolo alla madre alle ore 19.30 nonché ad anni dispari il giorno di Pasqua o il lunedi in Albis, dalle ore 9,30 alle ore 19,30; per quanto riguarda le ferie estive il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e agosto;
tali giorni verranno concordati dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la festa del papà, con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il suo compleanno e il suo onomastico con entrambi i genitori, che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone gli oneri economici. Il diritto/dovere di visita innanzi indicato potrà subire variazioni in considerazione degli impegni lavorativi del sig.
[...]
e previo avviso e accordo tra le parti. Pt_2
3 5) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del loro figlio.
6) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente.
7) In ordine ai rapporti economici, attesa la inoccupazione della sig.ra e lo stato Pt_1
di inoccupazione del sig. che vive di lavori saltuari, quest'ultimo si obbliga a Pt_2
versare alla sig.ra , per il contributo al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
[...]
un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) mensili. Per_4
8) Tale somma dovrà essere versata dal sig. alla sig.ra Parte_2 [...]
nel domicilio di quest'ultima mediante idoneo mezzo di pagamento, o mediante Parte_1
bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutata dall'obbligato, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati nella
G.U. (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). La prima rivalutazione sarà dovuta con l'assegno scadente dopo un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
9) Restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie relative alla minore che dovranno regolamentarsi alla stregua del seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
il requisito del preventivo accordo non si renderà necessario nei casi di particolare urgenza e necessità;
-spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4 -spese scolastiche e di istruzione (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti/università privati/e; b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/03/1970, e nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
contratto matrimonio a Nola il 11.10.1992 (atto n. 171, Parte II, Serie A, anno, 1992);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la Per_3
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
5 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola addì 20/11/2024
Il Presidente Est.
Dr. Vincenza Barbalucca
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