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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 4119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gentili
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 655/2022, che ha annullato o il provvedimento sanzionatorio del 21 marzo 2017 con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma ha irrogato a la sanzione CP_2 amministrativa del pagamento della somma di 25.823,00 € per violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, avendo egli omesso di presentare la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute in occasione della partecipazione alle elezioni comunali di Fiumicino svoltesi il 26 e 27 maggio 2013.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente dichiarato la nullità della notificazione della diffida inviata al ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge CP_2
n. 515 del 1993, perché dai documenti depositati in giudizio risulta che la notificazione è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – di
“confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta”.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello (perché la notificazione dell'atto di diffida deve ritenersi inesistente o nulla) e deducendo l'illegittimità della sanzione irrogata dal Collegio regionale, sia perché la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute è stata consegnata al mandatario della lista “Destra di Storace” presso cui il si è candidato (il quale si era impegnato ad CP_2 inviare la dichiarazione al Collegio regionale di garanzia elettorale), sia perché le disposizioni di legge applicate nel caso di specie devono ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 3
Cost., perché assoggettano allo stesso trattamento sanzionatorio posizioni sostanziali diverse
(senza distinguere tra candidati eletti e non eletti, oppure tra candidati non eletti che hanno sostenuto spese elettorali e candidati non eletti che non hanno sostenuto spese, oppure tra candidati che hanno svolto campagna elettorale e candidati che non l'hanno svolta).
L'appello del Collegio regionale di garanzia elettorale è fondato.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 (applicabile ai candidati alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in forza del richiamo contenuto nell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96), a seguito dell'accertamento del mancato deposito della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale, il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento entro il successivo termine di
15 giorni, decorso il quale si rendono applicabili le sanzioni di legge.
2 Tale intimazione costituisce un atto tipico e necessario del procedimento amministrativo richiesto ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge (Cass. 7919/2005) e assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito nel quale è incorso (evitando, con la successiva ottemperanza entro il termine contenuto nell'intimazione, di subire le sanzioni previste dalla legge) e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza all'invito ultimativo rivoltogli dal collegio regionale, assicurando in tal modo all'incolpato un complesso di garanzie ancor più ampio di quelle previste in via generale dalla legge n. 689 del
1981 (Cass. 28262/2019; Cass. 8443/2008).
Il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento sanzionatorio impugnato affermando che la diffida inviata a ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge CP_2
n. 515 del 1993 non sarebbe stata validamente notificata al trasgressore, non essendovi prova né del fatto che l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale sia stato affisso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, né del fatto che l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa sia stato sottoscritto dal destinatario.
Le conclusioni del tribunale non sono condivisibili.
Premesso che nel caso di specie la diffida dell'11 febbraio 2016 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.p. (stante l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto da notificare), si osserva che nella relazione di notificazione della diffida l'ufficiale giudiziario dà atto espressamente di aver depositato la copia dell'atto presso la casa comunale di Fiumicino, di aver eseguito l'“affissione a norma di legge” (i.e. l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario) e di averne dato notizia al con CP_2 lettera raccomandata a.r. n. 76283347551/8, dando atto in tal modo di aver compiuto tutte le attività previste dall'art. 140 c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione al destinatario irreperibile (recte: assente).
Quanto alla c.d. raccomandata informativa, dalla documentazione in atti risulta che - in mancanza del destinatario – l'agente postale ha immesso il relativo avviso nella cassetta postale del destinatario e la notificazione della diffida si è pertanto perfezionata con il decorso del termine di compiuta giacenza.
Al riguardo è irrilevante il fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sia privo della sottoscrizione del destinatario, perché “la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” sì che “occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso
3 medesimo” (in questi termini Cass. 2683/2019 in motivazione;
nello stesso senso Cass.
11266/2012; Cass. 4748/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di diffida.
Venendo ad esaminare gli ulteriori profili di illegittimità della sanzione irrogata dal
Collegio regionale di garanzia elettorale – non esaminati dal primo giudice perché implicitamente ritenuti assorbiti e riproposti dal in sede di appello – si osserva CP_2 quanto segue.
Premesso che l'obbligo di presentare la dichiarazione autocertificativa delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale si estende anche ai candidati non eletti (Cass. 19995/2008) e al candidato che non abbia sostenuto personalmente oneri, né abbia ricevuto contributi e neppure si sia avvalso di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partito (Cass. 8443/2008), si osserva che l'obbligo non può ritenersi assolto mediante consegna della dichiarazione a un terzo incaricato di trasmetterla al Collegio regionale di garanzia, dovendo in ogni caso il candidato rispondere della mancata trasmissione della documentazione da parte dell'incaricato.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale denunciati dall'appellato, si osserva che:
a) la ratio delle disposizioni in materia di pubblicità delle spese elettorali dei candidati va individuata nell'esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire gli eventuali controlli al riguardo, ciò che giustifica la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui pone anche a carico dei candidati non eletti l'onere di trasmissione della dichiarazione al
Collegio regionale di garanzia elettorale;
b) quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993 - nella parte in cui stabilisce la misura della sanzione pecuniaria applicabile ai candidati, anche non eletti, che omettano di depositare presso il Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione delle spese sostenute – sollevata dall'appellato con riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto prevederebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e sarebbe priva di un adeguato meccanismo di graduazione della medesima), essa deve ritenersi manifestamente infondata per le medesime ragioni già esposte da Cass.
7919/2005, in quanto la determinazione della sanzione è riservata alle scelte discrezionali del legislatore (purché non appaiano irrazionali o manifestamente irragionevoli) e relativamente all'illecito amministrativo in questione il legislatore ha modulato la sanzione tra un minimo ed un massimo edittale che permette di graduarla in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta nel rispetto del principio di proporzionalità, che trova applicazione anche in materia di sanzioni amministrative (Corte cost. 40/2023; Corte cost. 185/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da avverso il provvedimento sanzionatorio CP_2
4 impugnato.
Alla soccombenza dell'appellato segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la
Corte di appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 655/2022 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento CP_2 sanzionatorio del 21 marzo 2017;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_2 favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 2.500,00 € oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 4119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gentili
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 i difensori delle parti presenti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 655/2022, che ha annullato o il provvedimento sanzionatorio del 21 marzo 2017 con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma ha irrogato a la sanzione CP_2 amministrativa del pagamento della somma di 25.823,00 € per violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, avendo egli omesso di presentare la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute in occasione della partecipazione alle elezioni comunali di Fiumicino svoltesi il 26 e 27 maggio 2013.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente dichiarato la nullità della notificazione della diffida inviata al ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge CP_2
n. 515 del 1993, perché dai documenti depositati in giudizio risulta che la notificazione è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – di
“confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta”.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto Controparte_3 dell'appello (perché la notificazione dell'atto di diffida deve ritenersi inesistente o nulla) e deducendo l'illegittimità della sanzione irrogata dal Collegio regionale, sia perché la dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute è stata consegnata al mandatario della lista “Destra di Storace” presso cui il si è candidato (il quale si era impegnato ad CP_2 inviare la dichiarazione al Collegio regionale di garanzia elettorale), sia perché le disposizioni di legge applicate nel caso di specie devono ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 3
Cost., perché assoggettano allo stesso trattamento sanzionatorio posizioni sostanziali diverse
(senza distinguere tra candidati eletti e non eletti, oppure tra candidati non eletti che hanno sostenuto spese elettorali e candidati non eletti che non hanno sostenuto spese, oppure tra candidati che hanno svolto campagna elettorale e candidati che non l'hanno svolta).
L'appello del Collegio regionale di garanzia elettorale è fondato.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 (applicabile ai candidati alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in forza del richiamo contenuto nell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96), a seguito dell'accertamento del mancato deposito della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale, il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento entro il successivo termine di
15 giorni, decorso il quale si rendono applicabili le sanzioni di legge.
2 Tale intimazione costituisce un atto tipico e necessario del procedimento amministrativo richiesto ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dalla legge (Cass. 7919/2005) e assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito nel quale è incorso (evitando, con la successiva ottemperanza entro il termine contenuto nell'intimazione, di subire le sanzioni previste dalla legge) e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza all'invito ultimativo rivoltogli dal collegio regionale, assicurando in tal modo all'incolpato un complesso di garanzie ancor più ampio di quelle previste in via generale dalla legge n. 689 del
1981 (Cass. 28262/2019; Cass. 8443/2008).
Il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento sanzionatorio impugnato affermando che la diffida inviata a ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge CP_2
n. 515 del 1993 non sarebbe stata validamente notificata al trasgressore, non essendovi prova né del fatto che l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale sia stato affisso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, né del fatto che l'avviso di ricevimento della c.d. raccomandata informativa sia stato sottoscritto dal destinatario.
Le conclusioni del tribunale non sono condivisibili.
Premesso che nel caso di specie la diffida dell'11 febbraio 2016 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.p. (stante l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto da notificare), si osserva che nella relazione di notificazione della diffida l'ufficiale giudiziario dà atto espressamente di aver depositato la copia dell'atto presso la casa comunale di Fiumicino, di aver eseguito l'“affissione a norma di legge” (i.e. l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario) e di averne dato notizia al con CP_2 lettera raccomandata a.r. n. 76283347551/8, dando atto in tal modo di aver compiuto tutte le attività previste dall'art. 140 c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione al destinatario irreperibile (recte: assente).
Quanto alla c.d. raccomandata informativa, dalla documentazione in atti risulta che - in mancanza del destinatario – l'agente postale ha immesso il relativo avviso nella cassetta postale del destinatario e la notificazione della diffida si è pertanto perfezionata con il decorso del termine di compiuta giacenza.
Al riguardo è irrilevante il fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sia privo della sottoscrizione del destinatario, perché “la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” sì che “occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso
3 medesimo” (in questi termini Cass. 2683/2019 in motivazione;
nello stesso senso Cass.
11266/2012; Cass. 4748/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque respinta l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di diffida.
Venendo ad esaminare gli ulteriori profili di illegittimità della sanzione irrogata dal
Collegio regionale di garanzia elettorale – non esaminati dal primo giudice perché implicitamente ritenuti assorbiti e riproposti dal in sede di appello – si osserva CP_2 quanto segue.
Premesso che l'obbligo di presentare la dichiarazione autocertificativa delle spese sostenute e dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale si estende anche ai candidati non eletti (Cass. 19995/2008) e al candidato che non abbia sostenuto personalmente oneri, né abbia ricevuto contributi e neppure si sia avvalso di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partito (Cass. 8443/2008), si osserva che l'obbligo non può ritenersi assolto mediante consegna della dichiarazione a un terzo incaricato di trasmetterla al Collegio regionale di garanzia, dovendo in ogni caso il candidato rispondere della mancata trasmissione della documentazione da parte dell'incaricato.
Quanto ai profili di illegittimità costituzionale denunciati dall'appellato, si osserva che:
a) la ratio delle disposizioni in materia di pubblicità delle spese elettorali dei candidati va individuata nell'esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire gli eventuali controlli al riguardo, ciò che giustifica la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge n. 515 del 1993 nella parte in cui pone anche a carico dei candidati non eletti l'onere di trasmissione della dichiarazione al
Collegio regionale di garanzia elettorale;
b) quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 515 del 1993 - nella parte in cui stabilisce la misura della sanzione pecuniaria applicabile ai candidati, anche non eletti, che omettano di depositare presso il Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione delle spese sostenute – sollevata dall'appellato con riferimento all'art. 3 Cost. (in quanto prevederebbe una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e sarebbe priva di un adeguato meccanismo di graduazione della medesima), essa deve ritenersi manifestamente infondata per le medesime ragioni già esposte da Cass.
7919/2005, in quanto la determinazione della sanzione è riservata alle scelte discrezionali del legislatore (purché non appaiano irrazionali o manifestamente irragionevoli) e relativamente all'illecito amministrativo in questione il legislatore ha modulato la sanzione tra un minimo ed un massimo edittale che permette di graduarla in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta nel rispetto del principio di proporzionalità, che trova applicazione anche in materia di sanzioni amministrative (Corte cost. 40/2023; Corte cost. 185/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Roma va dunque accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da avverso il provvedimento sanzionatorio CP_2
4 impugnato.
Alla soccombenza dell'appellato segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, ridotti in considerazione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la
Corte di appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 655/2022 e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento CP_2 sanzionatorio del 21 marzo 2017;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_2 favore dell'appellante, liquidandole in complessivi 2.500,00 € oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 2.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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