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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60812 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 5.11.2024
e vertente
T R A
(C.F.: , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario nonché (C.F.: Parte_1 Parte_1
), (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Mirabello n. 6, presso lo C.F._4 studio legale dell'Avv. Emiliano Cola, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Opponenti
E
C.F.: ), in ONtroparte_1 P.IVA_2
persona del vicepresidente Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio ONtroparte_2
n. 31, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Mattei, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
NONCHE'
(P.IVA: , in persona dell'amministratore ONtroparte_3 P.IVA_3
delegato Dott. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo ONtroparte_4
studio legale dell'Avv. Pietro Pomanti, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Federica
Stoppani giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
1 NONCHE'
(C.F.: , in persona del ONtroparte_5 P.IVA_4
liquidatore pro tempore, nella qualità di società incorporante per fusione la ONtroparte_6
[...]
Terza chiamata contumace
OGGETTO: ONtratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli opponenti: “In via principale: dichiarare la nullità, revocare e/o comunque dichiarare privo di giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo opposto (n. 11502/2019,
R.G. n. 15678/2019), per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito: accertato e dichiarato
l'adempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto di commercializzazione Pt_1
garantito dapprima con la garanzia n. 607/2009 e poi con la garanzia n. 1431/2009, dichiarare che nulla è dovuto da parte di nei confronti di e per l'effetto, dichiarare Pt_1 CP_6
Co l'illegittimità dell'escussione mossa da con conseguente revoca o comunque declaratoria di inefficacia del Decreto (n. 11502/2019, R.G. n. 15678/2019), per le ragioni esposte in parte narrativa. Nel merito in via gradata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra svolte
in via principale e nel merito e nella denegata ipotesi di conferma anche parziale del Decreto (n.
11502/2019, R.G. n. 15678/2019), accertare e dichiarare che ha ONtroparte_3
escusso la garanzia in assenza di presupposti convenzionalmente pattuiti nella garanzia n.
1431/2009 e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale ONtroparte_3
rappresentante pro tempore a manlevare e a tenere indenne e gli Opponenti in relazione a Pt_1
ONtr qualunque somma questi ultimi fossero condannati a corrispondere a , per le ragioni già illustrate in narrativa, in linea capitale, per interessi e spese tutte, ovvero condannare
[...] al pagamento in favore degli odierni opponenti della somma di € 511.933,26 ovvero CP_3
della diversa maggiore e/o minore somma che gli odierni opponenti dovessero essere tenuti a
pagare in favore della per le ragioni di cui in ONtroparte_1 narrativa. ON vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.”;
• La difesa dell'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza: nel merito respingere tutte le domande formulate da parte attrice con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo RG
15678/2019 n. 11502/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 04/06/2019, ovvero
2 condannare l'opponente al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa. In via subordinata condizionata, nell' ipotesi che il Giudice autorizzi
la chiamata in causa di e di e verifichi ONtroparte_6 ONtroparte_9
l'illegittimità dell'escussione della fidejussione stipulata in favore di quest'ultima società, Voglia condannare la a restituire la somma di €. 511.933,58 in favore ONtroparte_9
della ai sensi delle norme contrattuali, della normativa vigente ed anche ai sensi CP_10 dell'art. 2033 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento avvenuto il 19/08/2014 al dì del saldo. ON vittoria di spese e compensi di avvocato.”;
• La difesa della terza chiamata in causa “(…) si riporta a quelle ONtroparte_3
rassegnate nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.”.
Premesso in fatto che:
ON atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_3
e , convenivano in giudizio la
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_1
, esponendo: ONtroparte_1
- che erano stati ingiunti dal Tribunale di Roma per il pagamento di euro 511.933,58;
- che la si dichiarava creditrice dell'importo indicato ONtroparte_1
come “saldo debitore al 5 giugno 2018 dell'apertura di credito fondiario relativo al conto corrente n. 3808” presso l'Agenzia BCC n. 79;
- che il 6 maggio 2009 la aveva stipulato con la una fideiussione bancaria Parte_1 CP_1
n. 607/2009 a favore di ONtroparte_6
- che con tale contratto, la si era impegnata come fideiussore per l'adempimento delle CP_1
obbligazioni di nei confronti di Parte_1 ONtroparte_6
- che se non avesse saldato le fatture emesse da quest'ultima, Parte_1 ONtroparte_6
in quanto beneficiaria della garanzia, avrebbe potuto escutere la fideiussione n. 607/2009;
- che, tuttavia, la garanzia era stata concessa senza le opportune coperture;
- che il 25 maggio 2009 la Banca aveva proposto a di firmare un contratto di Parte_1
finanziamento fondiario tramite apertura di credito in conto corrente (c/c n. 3808), garantito da fideiussioni dei Sig.ri , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
[...]
- che con il contratto di finanziamento la concedeva una linea di credito sul conto CP_1
corrente fino ad un massimo di euro 650.000,00, pari all'importo della fideiussione n. 607/2009;
- che la somma era garantita dai fideiussori tramite iscrizione ipotecaria sui loro beni immobili, fino ad un massimo di euro 1.3000.000,00 ciascuno;
3 - che la garanzia doveva coprire solo eventuali esposizioni derivanti dall'uso della linea di credito;
- che, a richiesta di stipulava una fideiussione bancaria n. ONtroparte_6 Parte_1
1431/2009 a favore di sostituendo la n. 607/2009; ONtroparte_3
- che diventava così beneficiaria diretta della garanzia rilasciata da ONtroparte_3 [...]
in favore di Pt_1 ONtroparte_6
- che non era mai risultata debitrice nei confronti di e di Parte_1 ONtroparte_6 [...]
e aveva sempre saldato tutte le fatture;
CP_3
- che nel luglio 2014 escuteva la garanzia n. 1431/2009 per un ONtroparte_3
presunto debito che aveva nei confronti di Parte_1 ONtroparte_6
- che, successivamente, il 19 agosto 2014, la effettuava il pagamento di euro CP_1
511.933,58 in favore di ONtroparte_3
- che tale importo era stato addebitato a sofferenza sul conto corrente “transitorio” n. 3808;
- che la linea di fido, fin dall'apertura, non era stata utilizzata;
- che in base al contratto di finanziamento fondiario, i garanti avrebbero risposto soltanto per l'eventuale utilizzo del fido;
- che, nonostante non avesse generato alcun debito, il c/c 3808 era stato adoperato dalla Banca per registrare un debito che gravava esclusivamente sulla e per rapporti bancari e Parte_1
commerciali non legati all'uso del fido;
- che chiedeva di chiamare in causa ONtroparte_11 ONtroparte_3
- che sia l'escussione della fideiussione 1431/2009 effettuata da Servizi in Rete 2011 S.r.l.
che il pagamento effettuato dalla Banca erano da considerare illegittimi;
- che contestavano l'applicazione degli interessi sulla somma ingiunta, calcolati dalla CP_1
e liquidati dal Tribunale nella misura del 5,58%;
- che eccepivano l'omessa comunicazione degli estratti conto relativi al contratto di apertura del conto corrente n. 3808 ai sensi dell'art. 119 T.u.b..
ONcludevano, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ONtroparte_1
la quale esponeva:
[...]
- che il 20 febbraio 2009 la le trasmetteva una richiesta di concessione di fido Parte_1
comprendente la revisione dello scoperto di conto corrente allora in essere, il rilascio di una fideiussione bancaria a favore di nonché la concessione di uno scoperto di c/c ONtroparte_6
fondiario;
4 - che il 4 maggio 2009 comunicava alla l'emissione di una fideiussione Parte_1 dell'importo di euro 650.000,00 a beneficio della la concessione dello scoperto ONtroparte_6
di c/c fondiario di pari importo da usare solo in caso di escussione della fideiussione stessa,
nonché la riduzione dello scoperto di c/c in essere da euro 150.000,00 ad euro 50.000,00;
- che il 25 maggio 2009, concludeva con la un contratto di finanziamento Parte_1
fondiario con apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzie fideiussorie prestate dai
Sig.ri , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
- che il 29 maggio 2009 rilasciava la fideiussione n. 607/2009, sottoscritta dalla Parte_1
- che successivamente la richiedeva alla la sostituzione della ONtroparte_6 Parte_1
fideiussione precedentemente rilasciata con una nuova avente quale beneficiario la ONtroparte_3
[...]
- che, pertanto, concedeva la sostituzione e stipulava la fideiussione n.1431/2009 con la quale si impegnava a pagare “…a semplice richiesta scritta, inviata a mezzo raccomandata A.R., rimossa ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante e senza l'onere della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 c.c.”;
- che successivamente la avanzava richiesta di escussione della ONtroparte_3
fideiussione, domandando la corresponsione dell'importo di euro 637.828,73 a titolo di crediti vantati nei confronti della Parte_1
- che il 19 agosto 2014 provvedeva al versamento della somma di euro 511.933,58 a fronte della predetta escussione fideiussoria;
- che, in conseguenza dell'inadempimento da parte dei soggetti garantiti, procedeva all'utilizzo dell'apertura di credito, addebitando l'intero importo sul c/c n. 3808 intestato alla società obbligata;
- che il pagamento in favore della e della era ONtroparte_3 CP_3 ONtroparte_6
stato effettuato legittimamente, a seguito delle rispettive richieste di escussione;
- che, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento fondiario, i fideiussori erano pienamente consapevoli di garantire le obbligazioni eventualmente assunte dalla
[...]
Pt_1
- che, una volta effettuato il pagamento a titolo di fideiussione, provvedeva correttamente ad addebitare quanto versato sull'apertura di credito fondiaria concessa;
- che risultava altresì legittima l'applicazione del tasso di interesse pattuito per l'utilizzo del conto corrente n. 3808, pari al 5,58% su base annua;
- che, nell'eventualità di accertata illegittimità dell'escussione fideiussoria, richiedeva la restituzione da parte della società beneficiaria della somma percepita, pari ad euro 511.933,58;
5 - che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
ONcludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo indicato da , Parte_1
e , si costituiva in Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_1
giudizio la la quale esponeva: ONtroparte_3
- che era una società di servizi facente parte del gruppo F.I.T. Federazione Italiana Tabaccai,
operante quale soggetto leader nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti di telefonia, titoli di viaggio e biglietti della lotteria;
- che aveva sottoscritto un accordo di commercializzazione con la avente ONtroparte_6
ad oggetto la vendita di schede di ricarica Vodafone, Tim, Wind, H3G, schede Telecom nazionali e internazionali, nonché tessere Viacard;
- che, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, la si ONtroparte_6
era impegnata a rilasciarle una polizza fideiussoria bancaria per l'importo complessivo di euro
1.500.000,00;
- che, a sua volta, la stipulava con un contratto di ONtroparte_6 Parte_1
somministrazione avente ad oggetto la fornitura delle medesime tipologie di schede e tessere, precedentemente acquistate dalla stessa;
- che, al fine di garantire l'adempimento da parte di delle obbligazioni derivanti Parte_1
dal suddetto accordo, la Banca si costituiva fideiussore mediante rilascio della polizza n.
607/2009, nell'interesse di e a beneficio di per un importo massimo Parte_1 ONtroparte_6
garantito pari di euro 650.000,00;
- che, in quanto acquisiva i materiali oggetto della fornitura direttamente ONtroparte_6
dalla suddetta, veniva convenuto che la fideiussione n. 607/2009 fosse riformulata con l'indicazione della stessa quale beneficiaria in luogo di ONtroparte_6
- che, conseguentemente, il 29 ottobre 2009 veniva emessa la nuova polizza fideiussoria n.
1431/2009;
- che, a seguito dell'inadempimento da parte di alle obbligazioni assunte ONtroparte_6 con l'accordo commerciale sottoscritto nel 2007, aveva richiesto agli istituti bancari la escussione delle fideiussioni emesse a garanzia di detti obblighi;
- che la specificava che il debito vantato nei confronti di ONtroparte_6 Parte_1
ammontava ad euro 637.828,73, come risultante da fatture emesse e rimaste inevase;
- che provvedeva, pertanto, a comunicare alla l'esistenza del predetto credito nei CP_1
confronti della Parte_1
6 - che la in esito a tale richiesta, dichiarava di poter corrispondere esclusivamente CP_1
l'importo di euro 511.933,58, atteso che alcune delle fatture prodotte da ONtroparte_6
risultavano emesse anteriormente alla data di rilascio della fideiussione;
- che con atto del 27 novembre 2017 veniva deliberata la fusione per incorporazione della società nella;
ONtroparte_6 ONtroparte_5
- che essa era estranea al rapporto contrattuale relativo all'apertura di credito fondiario collegata al conto corrente n. 3808;
- che affermava la legittimità dell'escussione della fideiussione n. 1431/09, in quanto emessa in proprio favore;
- che, in via gradata, formulava istanza di chiamata in causa, ai sensi degli artt. 269 e 271
c.p.c., della , in qualità di incorporante per fusione della ONtroparte_5
chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento della ONtroparte_6 ONtroparte_5
alle obbligazioni derivanti dall'accordo commerciale del 5/10 gennaio 2007, con
[...]
conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di euro 511.933,00;
- che, inoltre, riteneva infondate le pretese avanzate nei propri confronti dalla Parte_1 osservando come l'unico soggetto legittimato passivamente nei confronti di quest'ultima fosse la
ONtroparte_6
- che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, in ragione del mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.;
- che, infine, chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
ONcludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui alle premesse del presente atto, ogni avversa istanza disattesa, in via preliminare: accertata la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificata a per ONtroparte_3
l'inosservanza del termine a comparire ex art.163 bis c.p.c.. fissare ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 3 c.p.c. – nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire. In via preliminare: accertata la carenza di legittimazione passiva di nel ONtroparte_3
presente giudizio dichiararne la estromissione. In via preliminare: accertare e dichiarazione
inammissibile la domanda subordinata e condizionata formulata dal
[...] poiché formulata in violazione all'art. 292 c.p.c. nel merito: in ONtroparte_1
via principale rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via
subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli opponenti e dalla convenuta opposta, nei limiti di quanto risulterà rigorosamente
allegato e provato da controparte, per i motivi di cui alle premesse, dichiarare
in persona del liquidatore pro tempore, nella qualità di ONtroparte_5
7 società incorporante per fusione di tenuta a manlevare, tenere ONtroparte_6 indenne e garantire contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle ONtroparte_3
Co avverse domande e, per l'effetto, condannarla a manlevare e a tenere indenne in relazione a
ONtr qualunque somma quest'ultima fosse condannata a corrispondere a ovvero agli opponenti.
In via subordinata gradata nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande e di
rigetto della domanda di manleva sopra formulata, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte di in persona del liquidatore pro tempore, nella qualità ONtroparte_5 di società incorporante per fusione di all'accordo commerciale ONtroparte_6
del 5.1.2007 integrato con note in data 22.2.2008, in data 4.11.2009, in data 23.8.2010, in data
9.7.2012, in data 9.8.2012 ed in data 25.10.2012 – condannarla al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 511.933,00 quale differenza tra il valore complessivo dei ONtroparte_3
resoconti fiscali sopra descritti e rimasti impagati, pari ad euro 637.828,73 e la somma per la quale l'istante ha già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 10983/15 oltre interessi ex D.lgs. 192/12
dalla singola scadenza, o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia.”.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla terza chiamata in causa nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., era istruita ONtroparte_3 con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione formulata da , Parte_1 Parte_3 Parte_2
e è infondata e deve essere respinta per le seguenti
[...] Parte_4 Parte_1
ragioni.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in causa, ONtroparte_3
Ed invero, la legittimazione processuale attiva e passiva consiste nella titolarità, in via astratta, del potere di promuovere un giudizio in relazione a una posizione giuridica sostanziale dedotta in causa. La legitimatio ad causam deve essere dunque distinta dalla titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio: la prima, infatti, qualificabile come un presupposto dell'azione, si basa su fatti dedotti dalla parte attrice, in astratto idonei a fondare il diritto azionato, indipendentemente dall'accertamento della titolarità della posizione giuridica sostanziale sottostante. In altri termini, tanto la legittimazione ad agire quanto la legittimazione a
8 contraddire, quali condizioni dell'azione, si fondano sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda, sorgendo dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra cui può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 2951/2016; Cass. Civ. Sez. II 10
maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio
2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass.
Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ.
Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756).
Ne consegue che non riguardano la legittimazione ad agire o a contraddire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale, la legittimazione attiva o passiva consistendo, precisamente, nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Invero, nel caso di specie, in base alle prospettazioni degli opponenti, in ipotesi di accertamento dell'abusiva escussione della garanzia rilasciata dalla in favore della Parte_1
ON (di seguito ), quest'ultima, sarebbe astrattamente obbligata, quale ONtroparte_3 beneficiaria della garanzia escussa, a manlevare gli opponenti in ordine all'azione di regresso esercitata dalla opposta con il decreto monitorio ONtroparte_1
odiernamente impugnato.
Pertanto, l'eccezione de qua deve essere rigettata.
Del pari deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa di terzo, per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., essendo stata fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 19.5.2020, nel rispetto dei termini minimi a comparire, a fronte della eccezione formulata dalla terza chiamata con la comparsa di costituzione e risposta dell'01.04.2020 in vista della udienza del 21.04.2020.
Nel merito, devesi osservare quanto segue.
In via generale, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
9 ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella fattispecie concreta la Banca opposta – attrice in senso sostanziale – fonda la propria pretesa sulla garanzia autonoma rilasciata in favore della per i crediti vantati nei CP_9
confronti di (oggi ), a sua volta fornitrice e ONtroparte_6 ONtroparte_5
creditrice della opponente la quale acquistava dalla stessa la merce venduta a livello Parte_1
locale.
Nello specifico, la ha concesso una linea di credito per € 650.000,00, oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo, a valere sul c/c della opponente (doc. 6 fascicolo di parte opposta), previo rilascio della fideiussione da parte degli opponenti persone fisiche a garanzia del credito. Tale
finanziamento, per volontà delle parti contraenti (doc.ti 4 e 5 fascicolo parte opposta), sarebbe stato utilizzato esclusivamente in ipotesi di escussione della garanzia rilasciata a favore di da parte della su richiesta di (doc. 7 fascicolo di parte opposta). CP_6 CP_1 Pt_1
Successivamente, nell'ottica di una lettura unitaria delle operazioni economiche poste in essere, su richiesta di e di , il soggetto garantito dalla fideiussione bancaria CP_6 Pt_1
ONtr concessa dalla è stato modificato e, dunque, indicato nella (fornitrice a livello CP_9
nazionale di ), la quale dunque è stata garantita direttamente per eventuali CP_6
inadempimenti di causalmente collegati ad inadempimenti posti in essere da CP_6 Pt_1
nel pagamento delle fatture emesse per la fornitura delle merci (docc. 8 e 9 fascicolo di parte opposta).
Nell'ambito dei rapporti tra le parti così ricostruiti, lamentando un inadempimento CP_9
di nei pagamenti dovuti a con conseguenti ripercussioni a proprio danno Pt_1 CP_6
derivanti dalla impossibilità di di onorare i pagamenti a titolo di merci fornitele dalla CP_6
ON ONtr
, ha escusso la garanzia bancaria, intimando a di corrisponderle il quantum specificato da (€ 637.828,73: doc.ti 15 e 16 fascicolo terza chiamata in causa). CP_6
10 La Banca, in riferimento alla escussione della garanzia n. 1431/2009, ha tuttavia eccepito la non debenza dell'importo di € 125.895,15, in quanto debito derivante da rapporti non riconducibili al rapporto commerciale menzionato nelle premesse della garanzia rilasciata, sicché la creditrice garantita ha contenuto la propria pretesa creditoria nella minor somma di € CP_9
511.933,58, aderendo alla ricostruzione dell'Istituto di credito (doc. 12 parte opposta).
Quest'ultimo, avendo correttamente informato la debitrice principale odierna opponente della escussione della garanzia, ha poi successivamente corrisposto la somma di € 511.933,58
alla creditrice garantita, agendo in tale sede in regresso nei riguardi di (docc. 12 e 13 Parte_1
parte opposta).
Ebbene, non può essere rilevata un'abusiva escussione della garanzia bancaria al contrario di quanto dedotto dalla odierna opponente, debitrice principale.
Come noto, anche nel contratto autonomo di garanzia (quale quello azionato da CP_9
“l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art.
1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante a ogni pretesa del
beneficiario, sicché al primo (o, in sua vece, il debitore principale) è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'”exceptio doli” che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere
- sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale,
nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato
ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque
all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. n. 16345/2018; conf. Cass., n. 16213/2015).
Nel caso di specie, la Banca garante autonoma ha dato la prova di aver diligentemente operato nelle more della escussione della garanzia autonoma, controllando la documentazione posta a
ON fondamento della richiesta da parte della , controllo grazie al quale la creditrice istante ha ridotto la propria pretesa creditoria in € 511.933,58, tenuto conto che una parte dei crediti dichiarati insoluti dalla nei confronti della , ammontanti ad € 125.895,15, CP_6 Pt_1 apparivano risalenti ad un'epoca anteriore al contratto di commercializzazione stipulato tra la e la . CP_6 Pt_1
Al contrario, l'odierna opponente, pur avvisata della imminente escussione, non ha fornito alla Banca garante la prova liquida e incontrovertibile dell'avvenuto pagamento delle fatture
11 ON presentate da , semplicemente negando l'esistenza di qualsivoglia debito senza alcun riscontro probatorio sul punto.
Sicché la la quale aveva concesso una garanzia autonoma, da pagarsi a semplice CP_1
richiesta e senza eccezioni, non ha potuto fare altro che corrispondere alla creditrice garantita la somma richiesta, peraltro contenuta in un importo minore, e ciò in virtù della istruttoria condotta dalla antecedentemente alla liquidazione del pagamento e perciò rispettosa degli obblighi CP_1
di diligenza, buona fede e correttezza.
Pertanto, nessuna condotta illegittima può essere addebitata alla Banca opposta a fronte del
ON tenore della fideiussione rilasciata in favore di , da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia alla luce della clausola che impone il pagamento al creditore a fronte della semplice richiesta scritta e senza alcuna eccezione in ordine al rapporto sottostante ed in assenza dell'onere della preventiva escussione del debitore principale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 3947/2010).
Anteriormente al pagamento della garanzia da parte della in favore della CP_1 CP_9
infatti, la avrebbe dovuto fornire all'Istituto di credito la prova certa, di pronta verificazione, Pt_1 circa l'estinzione della pretesa creditoria per avvenuto pagamento. E, tuttavia, la debitrice principale, a tal fine, ha risposto alla richiesta della in maniera del tutto generica e priva di CP_1
riscontri, deducendo soltanto di aver onorato i debiti nei confronti di nonché la CP_6
sussistenza di fatture emesse da quest'ultima per servizi mai resi, senza tuttavia dare prova delle proprie affermazioni, con ciò impedendo alla di opporsi legittimamente alla escussione CP_1
della garanzia (docc. 22, 23 e 24 parte opponente).
Soltanto quattro anni dopo l'escussione (avvenuta nel luglio 2014), nel giudizio cautelare instaurato al fine di ottenere la immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale
Rischi delle Banca d'Italia, gli opponenti hanno versato in atti documentazione asseritamente idonea a dare prova della soddisfazione del credito di la quale, dunque, non è stata CP_9
ONtr giudicata idonea, sia nel giudizio di prime cure che in sede di reclamo, a sollevare la dall'obbligo di garantire la beneficiaria sulla base della garanzia autonoma prestata in suo favore
(doc. 15 parte opposta).
La stessa documentazione, poi, è stata depositata in atti nell'odierno giudizio (doc.ti 6, 6 bis,
7, 8, 9, parte opponente, nonché gli allegati alla memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.c.), dalla quale, tuttavia, non è possibile evincere l'avvenuto saldo delle fatture emesse da CP_6
Ed invero, non è possibile accertare il pagamento delle fatture indicate dall'opponente sulla base delle schede contabili depositate (che sono atti formati dalla parte interessata e, dunque,
prive di valore probatorio del pagamento avvenuto), né alla luce degli assegni versati in fotocopia
(spesso illeggibili, al pari dell'altra documentazione prodotta) ed emessi in favore di CP_6
12 con contestuale imputazione, stabilita dal soggetto debitore, a saldo di determinate fatture. Per provare un pagamento, infatti, non è sufficiente la produzione della matrice dell'assegno, dovendosi fornire, invece, anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore.
La consegna del titolo bancario non determina l'estinzione del debito, la quale si perfeziona solo nel momento della effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salvo diversa volontà delle parti (non riscontrabile nella fattispecie concreta) “pro solvendo”. Nell'ipotesi della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore, irrilevante ai fini della prova del pagamento (cfr. Cass. Civ., ord. 4 giugno 2021, n. 15709).
Al più, l'odierna opponente avrebbe dovuto presentare le fatture quietanziate o chiedere un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei registri contabili di istanza istruttoria non CP_6 formulata nell'odierno giudizio.
Peraltro, l'esser rimasta la contumace non può comportare l'applicazione del CP_6
principio di non contestazione relativamente alle affermazioni di parte opponente. È da escludersi, invero, che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio, posto che “diversa, infine, è la considerazione del silenzio quando la parte, come nel caso in esame, sia rimasta contumace. Questo silenzio, per il codice, ha ancor meno valore. L'art. 115, impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”. Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le
parti; in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. […]” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 2951/2016).
Nel caso concreto, dunque, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. nei termini predetti e, dunque, la domanda di accertamento dell'adempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto di commercializzazione garantito prima con la Pt_1
garanzia n. 607/2009 e poi, ancorché indirettamente, con la garanzia n. 1431/2009 rilasciata in favore di deve essere rigettata. CP_9
Né può ritenersi illegittima la successiva condotta della Banca opposta la quale, dopo aver legittimamente pagato in virtù della fideiussione sottoscritta ha preteso il rimborso dell'escussione della fideiussione e ha correttamente addebitato quanto pagato, anche ai sensi dell'art. 1853 c.c., sull'apertura di credito con finanziamento fondiario, tenuto conto che la Pt_1
ed il suo amministratore , avendo sottoscritto la “Richiesta di concessione fido” Parte_1
e la finalità del finanziamento fondiario, avevano preventivamente autorizzato l'utilizzo di tale
13 apertura di credito proprio per far fronte ad eventuali escussioni della fideiussione rilasciata. E ciò considerato che tali condizioni potevano essere riferite non solo alla precedente fideiussione
ONtr ON rilasciata dalla in favore di ma anche alla successiva rilasciata in favore di , CP_6
in quanto la seconda, come riconosciuto espressamente dagli opponenti, era una mera sostituzione del soggetto beneficiario.
Inoltre, la legittimamente ha escusso la garanzia sulla base del debito asseritamente CP_9
sussistente in capo alla per come quantificato dalla in forza della garanzia Pt_1 CP_6 autonoma in suo favore rilasciata dall'Istituto di credito, posto che, non essendo parte dei rapporti commerciali esistenti tra la e la , non era onerata di fornire alla la CP_6 Pt_1 CP_1
documentazione contabile delle società parti del rapporto contrattuale;
al contrario, era la , Pt_1
debitrice principale, a dover fornire alla tutte le informazioni e documentazioni utili al fine CP_1
di ostacolare la pretesa creditoria assistita dalla garanzia autonoma.
ON Pertanto, alcun abuso può essere addebitato alla con riguardo alla escussione della garanzia n. 1431/2009, con ciò dovendosi rigettare la domanda di manleva formulata in via subordinata dalla parte opponente nei riguardi della terza chiamata in causa costituita.
Devono invece ritenersi assorbite le domande di manleva avanzate dalla nei confronti CP_1 di e da quest'ultima nei riguardi di (ora CP_9 CP_6 ONtroparte_5
).
[...]
In definitiva, l'opposizione spiegata dalla deve essere Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla Banca opposta ed accertamento della sua definitiva esecutività.
Del pari, deve essere rigettata anche l'opposizione spiegata dai fideiussori opponenti
[...]
, e , i quali, infatti, devono Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_1
essere condannati in via solidale con la debitrice principale, al pagamento in favore della Banca dell'importo ingiunto.
Invero, questi ultimi, in occasione della conclusione del contratto di finanziamento fondiario mediante concessione della linea di credito a valere su conto corrente n. 3808 (sul quale, per espressa volontà dei contraenti, è stato addebitato il credito di regresso per le somme elargite dalla a seguito della escussione della garanzia da parte di , hanno rilasciato una CP_1 CP_9
fideiussione in favore della a garanzia del debito di . CP_1 Pt_1
La fideiussione de qua, lungi dal poter essere considerata una fideiussione “specifica”, è stata concessa per l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte da con la Banca. Pt_1
Nel contratto di garanzia (doc. 16 fascicolo di parte opposta), infatti, si legge che i fideiussori opponenti hanno dichiarato di costituirsi fideiussori di “per l'adempimento delle Parte_1
14 obbligazioni verso codesta banca, nascente dal seguente rapporto di fido: Credito di Firma commerciale – Agenzia n. 79 forma tecnica n. 1 intestato a Parte_1
concesso il 29/04/2009 per un importo di Eur 650.000,00 […] nonché di qualsiasi altra
obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio […] la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in
relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, per le quali Vi dichiaro sin fin d'ora di considerarmi solidalmente obbligato nei confronti di codesta Banca […]”.
Dal tenore testuale del contenuto contrattuale e dell'intera operazione economica sottesa,
dunque, non può che evincersi come la garanzia de qua (da qualificarsi come omnibus) sia stata rilasciata dai fideiussori opponenti per qualsivoglia obbligazione futura contratta da con la Pt_1
Banca, compresa l'obbligazione di regresso derivante dalla escussione della garanzia prestata a
ON favore della , per i debiti della società a sua volta creditrice della . CP_6 Pt_1
Sicché, non può essere accolta la linea difensiva degli opponenti, i quali devono essere considerati responsabili, in solido con , dei debiti contratti da quest'ultima nei confronti di Pt_1
parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione spiegata da , Parte_1 Parte_1 Parte_3
, e , con conseguente conferma del decreto Parte_2 Parte_4 Parte_1
ingiuntivo n. 11502/2019 del 4/6/2019 ed accertamento della sua definitiva esecutività;
2) Rigetta la domanda di manleva formulata dagli opponenti nei confronti di ONtroparte_3
[...]
3) Dichiara assorbite le domande di manleva avanzate dalla ONtroparte_1 nei confronti di e da quest'ultima nei riguardi di
[...] ONtroparte_3
(ora ); CP_6 ONtroparte_5
4) ONdanna gli opponenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza chiamata ONtroparte_1 [...]
[...]
[...] liquidate, per ciascuna delle due, in € 22.457,00, per compensi e, per la sola ONtroparte_12
in euro 607,00 per esborsi, oltre rimb. spese generali ed accessori come ONtroparte_3
per legge.
Così deciso in Roma, il 17.4.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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