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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3031/2017 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Taranto, n. 3, presso lo Studio dell'avv. Laura Parretta (C.F.:
, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in C.F._2 atti;
- ATTRICE -
C o n t r o
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Catanzaro, alla Via Francesco Crispi, n. 37, presso lo Studio dell'avv. Anselmo
Torchia (C.F. ), dal quale è altresì rappresentato e difeso, C.F._4 giusto mandato prodotto in atti;
- CONVENUTO –
Avente ad oggetto: giudizio di merito sull'opposizione avverso atto di pignoramento mobiliare, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto dell'8.6.2017, notificato in data
4.7.2017, con il quale parte attrice ha intimato all'odierno convenuto il pagamento della somma di euro 8.956,44, a titolo di mantenimento suo e dei tre figli, in virtù delle ordinanze del 20.1.2012 e del 7.1.2013, emesse dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento avente R.g. n. 2816/11.
A seguito del mancato pagamento di quanto intimato, parte attrice ha proceduto con il pignoramento mobiliare presso il convenuto, pignorando l'autovettura di sua proprietà (Nissan Qasqai;
colore marrone;
targata DK661CD; marciante, in buone condizioni per un valore di circa 13.000 euro); avverso tale atto esecutivo, in data
4.11.2016, lo stesso debitore ha proposto opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., dinanzi al G.E., eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, considerata priva della titolarità del diritto di credito avanzato. In più ha ritenuto di poter opporre in compensazione, rispetto alla somma pretesa da controparte, quanto da quest'ultima dovutogli, invece, per il mantenimento dei figli ed , ivi compreso quanto Per_1 Per_2 spettante per le spese straordinarie.
Con ordinanza del 25.3.2017, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di ottanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 27.6.2017 ritualmente notificato, la IG.ra ha Pt_1 quindi ripreso nel merito il sopra indicato giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal SI. per i motivi sopra Parte_2 esposti e - previa decurtazione dell'importo di € 450,00 (relativo al mese di ottobre
2012 conteggiato due volte per errore) - rigettarla;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal SI.
a titolo di mantenimento per il periodo 2012/2016; Parte_2
- conseguentemente, disporre l'assegnazione del bene pignorato a parziale e/o totale soddisfo del credito vantato;
- condannare il SI. al pagamento delle spese, diritti e onorari Parte_2 nonché spese generali, IVA e CPA come per legge del presente procedimento”.
A fondamento di quanto sopra richiesto, parte creditrice ha dedotto che le somme stabilite dal Tribunale di Catanzaro in suo favore e a carico dal convenuto non avessero natura di assegno di mantenimento, bensì di alimenti, stante l'eSIuità della somma pari a euro 150,00 mensili e la mancanza di qualsivoglia forma di sostentamento;
- che in tali ipotesi operasse il divieto di compensazione con altri crediti;
- che, con riguardo all'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a carico del padre, in favore dei figli , e non fosse ammessa Persona_3 Per_1 Per_2 la sospensione o riduzione dell'assegno di mantenimento per i periodi in cui i figli avevano vissuto con lo stesso, e che pertanto l'odierno convenuto non potesse esimersi dal corrispondere le somme de quibus, pretese a titolo di mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il IG. , il quale, nell'insistere Pt_2 per l'avanzata opposizione ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della SI.ra Parte_3 per le somme spettanti ai due figli maggiorenni e
[...] Persona_3 Per_4
;
[...]
2) rigettare in toto la domanda avanzata dalla SI.ra , in quanto Parte_3 del tutto infondata in fatto ed in diritto per come esposto in narrativa, dichiarando la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal SI. e che, Parte_2 conseguentemente, quest'ultimo nulla deve alla SI.ra ; Parte_3
3) conseguentemente, disporre la cancellazione del pignoramento dell'autoveicolo
Nissan Qashqai, colore marrone, targato DK661CD, di proprietà del SI. Parte_2
;
[...]
4) condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, oltre accessori di legge”.
Esponeva nello specifico :
- che parte attrice non aveva mai corrisposto ad esso convenuto l'importo mensile pari a € 150,00, previsto per il mantenimento del figlio e l'importo mensile Per_1 pari a € 100,00, previsto per il mantenimento della figlia minore;
Per_2
- che egli aveva, invece, sempre versato quanto stabilito a titolo di mantenimento della minore (quando la stessa viveva con la madre) e della di lui moglie, Per_2 compensando, pur tuttavia, con le somme non ricevute a titolo di mantenimento del figlio e decurtando quanto allo stesso spettante a titolo di spese Per_1 mediche e straordinarie.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
Nel merito, si dà atto che l'importo per come preteso con l'atto di precetto non è stato contestato dalla parte debitrice se non per domandare una sua riduzione quale conseguenza dell'eccepita compensazione con alcune somme che, a dire dello stesso esecutato, la controparte non gli avrebbe versato quale mantenimento dei figli collocati presso di lui.
Chiarito, sostanzialmente, tale aspetto, devesi rilevare come emerga con evidenza, dalle considerazioni mosse dal difensore di parte creditrice in sede di comparsa conclusionale, l'infondatezza dell'avanzata opposizione. Ed infatti, secondo quanto ribadito, in materia, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9686/2020 “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile
e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;
quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente
a sé (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5)”.
Ciò che determina, pertanto, l'impossibilità da parte del genitore non affidatario di opporre in compensazione quanto indicato in sede oppositiva e riferita al tempo in cui i figli, in stretta corrispondenza con quanto specificato negli stessi azionati titoli esecutivi, si siano trovati presso lo stesso padre che avrebbe provveduto, così, in modo esclusivo, al loro mantenimento.
Analoga infondatezza si registra, inoltre, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della IG.ra sempre sollevata dalla parte debitrice, in Pt_1 relazione alle somme spettanti ai figli maggiorenni e , Persona_3 Per_1 visto che difetta al riguardo un provvedimento del giudice che abbia modificato le condizioni di mantenimento per come stabilite in precedenza;
difatti, “non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente "concorrente", ma anche, da qualche autore, "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188). Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un "versamento" (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno ed in parte all'altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l'inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell'assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass., Sez. 1^, 24.12.2006,
n. 4188; Cass., Sez. 1^, 16.7.1998, n. 6950; Cass., Sez. 1^, 10849/1996; Cass. Civ.,
Sez. 1^, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. 1^, 7.11.1981, n. 5874), nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione
e all'attribuzione dell'assegno (Cass., 19 marzo 2012, n. 4296)” (Cass. Sent. n.
359/2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, previa decurtazione dalla complessiva posta precettata della somma di euro 450,00, per come evidenziato dalla stessa parte creditrice (relativa al mese di ottobre 2012 conteggiato due volte per errore), la promossa opposizione non può che essere rigettata, non potendosi neppure avanzare con riferimento alle addotte spese straordinarie alcuna compensazione, visto che anche in questo caso risulta pacifico che “tra crediti alimentari derivati dall'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della prole e controcrediti per omessa corresponsione della quota di spese straordinarie” vige il divieto di compensazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata.
Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'auto oggetto di esecuzione, rientrando ogni provvedimento al riguardo nella sfera di competenza dell'adito G.E., al quale ritorneranno gli atti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'avanzata opposizione, riconoscendo il diritto ad agire in executivis in capo alla parte pignorante, per la complessiva somma di euro 8.506,44, quale corretta posta pretesa nel precetto posto a base dell'effettuato pignoramento, per le ragioni di cui in motivazione;
- Condanna la parte pignorata, , alla refusione, nei confronti di Parte_2 controparte, delle spese di lite che si quantificano in complessivi € 3.173,23, di cui
€ 273,23 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 15.7.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3031/2017 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Taranto, n. 3, presso lo Studio dell'avv. Laura Parretta (C.F.:
, che la rappresenta e difende, come da procura allegata in C.F._2 atti;
- ATTRICE -
C o n t r o
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Catanzaro, alla Via Francesco Crispi, n. 37, presso lo Studio dell'avv. Anselmo
Torchia (C.F. ), dal quale è altresì rappresentato e difeso, C.F._4 giusto mandato prodotto in atti;
- CONVENUTO –
Avente ad oggetto: giudizio di merito sull'opposizione avverso atto di pignoramento mobiliare, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto dell'8.6.2017, notificato in data
4.7.2017, con il quale parte attrice ha intimato all'odierno convenuto il pagamento della somma di euro 8.956,44, a titolo di mantenimento suo e dei tre figli, in virtù delle ordinanze del 20.1.2012 e del 7.1.2013, emesse dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento avente R.g. n. 2816/11.
A seguito del mancato pagamento di quanto intimato, parte attrice ha proceduto con il pignoramento mobiliare presso il convenuto, pignorando l'autovettura di sua proprietà (Nissan Qasqai;
colore marrone;
targata DK661CD; marciante, in buone condizioni per un valore di circa 13.000 euro); avverso tale atto esecutivo, in data
4.11.2016, lo stesso debitore ha proposto opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., dinanzi al G.E., eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, considerata priva della titolarità del diritto di credito avanzato. In più ha ritenuto di poter opporre in compensazione, rispetto alla somma pretesa da controparte, quanto da quest'ultima dovutogli, invece, per il mantenimento dei figli ed , ivi compreso quanto Per_1 Per_2 spettante per le spese straordinarie.
Con ordinanza del 25.3.2017, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva assegnando il termine di ottanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 27.6.2017 ritualmente notificato, la IG.ra ha Pt_1 quindi ripreso nel merito il sopra indicato giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal SI. per i motivi sopra Parte_2 esposti e - previa decurtazione dell'importo di € 450,00 (relativo al mese di ottobre
2012 conteggiato due volte per errore) - rigettarla;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la somma effettivamente dovuta dal SI.
a titolo di mantenimento per il periodo 2012/2016; Parte_2
- conseguentemente, disporre l'assegnazione del bene pignorato a parziale e/o totale soddisfo del credito vantato;
- condannare il SI. al pagamento delle spese, diritti e onorari Parte_2 nonché spese generali, IVA e CPA come per legge del presente procedimento”.
A fondamento di quanto sopra richiesto, parte creditrice ha dedotto che le somme stabilite dal Tribunale di Catanzaro in suo favore e a carico dal convenuto non avessero natura di assegno di mantenimento, bensì di alimenti, stante l'eSIuità della somma pari a euro 150,00 mensili e la mancanza di qualsivoglia forma di sostentamento;
- che in tali ipotesi operasse il divieto di compensazione con altri crediti;
- che, con riguardo all'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a carico del padre, in favore dei figli , e non fosse ammessa Persona_3 Per_1 Per_2 la sospensione o riduzione dell'assegno di mantenimento per i periodi in cui i figli avevano vissuto con lo stesso, e che pertanto l'odierno convenuto non potesse esimersi dal corrispondere le somme de quibus, pretese a titolo di mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il IG. , il quale, nell'insistere Pt_2 per l'avanzata opposizione ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della SI.ra Parte_3 per le somme spettanti ai due figli maggiorenni e
[...] Persona_3 Per_4
;
[...]
2) rigettare in toto la domanda avanzata dalla SI.ra , in quanto Parte_3 del tutto infondata in fatto ed in diritto per come esposto in narrativa, dichiarando la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta dal SI. e che, Parte_2 conseguentemente, quest'ultimo nulla deve alla SI.ra ; Parte_3
3) conseguentemente, disporre la cancellazione del pignoramento dell'autoveicolo
Nissan Qashqai, colore marrone, targato DK661CD, di proprietà del SI. Parte_2
;
[...]
4) condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito, oltre accessori di legge”.
Esponeva nello specifico :
- che parte attrice non aveva mai corrisposto ad esso convenuto l'importo mensile pari a € 150,00, previsto per il mantenimento del figlio e l'importo mensile Per_1 pari a € 100,00, previsto per il mantenimento della figlia minore;
Per_2
- che egli aveva, invece, sempre versato quanto stabilito a titolo di mantenimento della minore (quando la stessa viveva con la madre) e della di lui moglie, Per_2 compensando, pur tuttavia, con le somme non ricevute a titolo di mantenimento del figlio e decurtando quanto allo stesso spettante a titolo di spese Per_1 mediche e straordinarie.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
Nel merito, si dà atto che l'importo per come preteso con l'atto di precetto non è stato contestato dalla parte debitrice se non per domandare una sua riduzione quale conseguenza dell'eccepita compensazione con alcune somme che, a dire dello stesso esecutato, la controparte non gli avrebbe versato quale mantenimento dei figli collocati presso di lui.
Chiarito, sostanzialmente, tale aspetto, devesi rilevare come emerga con evidenza, dalle considerazioni mosse dal difensore di parte creditrice in sede di comparsa conclusionale, l'infondatezza dell'avanzata opposizione. Ed infatti, secondo quanto ribadito, in materia, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9686/2020 “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile
e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge;
quest'ultimo credito non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente
a sé (Cass., 19/07/1996, n. 6519, Cass., 23/05/2014, n. 11489, pag. 5)”.
Ciò che determina, pertanto, l'impossibilità da parte del genitore non affidatario di opporre in compensazione quanto indicato in sede oppositiva e riferita al tempo in cui i figli, in stretta corrispondenza con quanto specificato negli stessi azionati titoli esecutivi, si siano trovati presso lo stesso padre che avrebbe provveduto, così, in modo esclusivo, al loro mantenimento.
Analoga infondatezza si registra, inoltre, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della IG.ra sempre sollevata dalla parte debitrice, in Pt_1 relazione alle somme spettanti ai figli maggiorenni e , Persona_3 Per_1 visto che difetta al riguardo un provvedimento del giudice che abbia modificato le condizioni di mantenimento per come stabilite in precedenza;
difatti, “non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente "concorrente", ma anche, da qualche autore, "straordinaria") ad agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188). Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un "versamento" (termine di per sé maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all'uno ed in parte all'altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l'inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell'assegno di mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass., Sez. 1^, 24.12.2006,
n. 4188; Cass., Sez. 1^, 16.7.1998, n. 6950; Cass., Sez. 1^, 10849/1996; Cass. Civ.,
Sez. 1^, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. 1^, 7.11.1981, n. 5874), nonché salvo il diritto del figlio stesso di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione
e all'attribuzione dell'assegno (Cass., 19 marzo 2012, n. 4296)” (Cass. Sent. n.
359/2014).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, previa decurtazione dalla complessiva posta precettata della somma di euro 450,00, per come evidenziato dalla stessa parte creditrice (relativa al mese di ottobre 2012 conteggiato due volte per errore), la promossa opposizione non può che essere rigettata, non potendosi neppure avanzare con riferimento alle addotte spese straordinarie alcuna compensazione, visto che anche in questo caso risulta pacifico che “tra crediti alimentari derivati dall'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della prole e controcrediti per omessa corresponsione della quota di spese straordinarie” vige il divieto di compensazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della domanda e con la concreta attività processuale espletata.
Nulla si dispone in ordine all'assegnazione dell'auto oggetto di esecuzione, rientrando ogni provvedimento al riguardo nella sfera di competenza dell'adito G.E., al quale ritorneranno gli atti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'avanzata opposizione, riconoscendo il diritto ad agire in executivis in capo alla parte pignorante, per la complessiva somma di euro 8.506,44, quale corretta posta pretesa nel precetto posto a base dell'effettuato pignoramento, per le ragioni di cui in motivazione;
- Condanna la parte pignorata, , alla refusione, nei confronti di Parte_2 controparte, delle spese di lite che si quantificano in complessivi € 3.173,23, di cui
€ 273,23 per esborsi documentati, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 15.7.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)