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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 948\2022, trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2023 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Finamore, giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Giovanni Marstrogiovani, in virtù di mandato rilasciato, con separato atto da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 191\2022 depositata in data 02.09.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“IN VIA CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
a) In via principale nel merito ai
1 sensi del combinato disposto dell'art. 1414-1415 secondo comma c.c., previo accertamento della nullità, per insussistenza dei requisiti di legge, della dichiarazione di intervenuta usucapione rilasciata dal sig. nell'atto a rogito notar di Castel di Controparte_1 Persona_1
Sangro repertorio n.2825, rogito n.2321, avente ad oggetto il trasferimento ai propri figli dell'immobile di proprietà di sito in Pescasseroli (AQ) Vico Torto n.2 Parte_1 identificato al NCEU fgl 22, particella 1861 sub 1, nonché, pertinenziale locale magazzino della consistenza di 86 mq, insistente sul terreno censito all'NCT del predetto Comune al fgl.31, particella 505 sub.3, accertare e dichiararne la simulazione assoluta ex art 2901 cc, per aver i convenuti, in compartecipazione padre e figli, posto in essere un contratto di mantenimento al solo scopo di sottrarli al legittimo proprietario trasferendo la proprietà del bene in assenza di controprestazione. b) In subordine previo accertamento della nullità, per insussistenza dei requisiti di legge, della dichiarazione di intervenuta usucapione rilasciata dal sig. CP_1 revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 948 c.c., nei confronti del sig.
[...] [...]
l'atto a rogito notaio di Castel di Sangro repertorio n.2825, Parte_1 Persona_1 rogito n.2321, con il quale il sig. trasferiva ai propri figli e Controparte_1 CP_2 [...] gli immobili di proprietà dell'odierno attore, siti nel Comune di CP_3 Parte_1
Pescasseroli e precisamente abitazione sita in Vico Torto n. 2 identificato al NCEU fgl 22, particella 1861 sub 1, nonché, pertinenziale tettoia (locale magazzino) della consistenza di 86 mq, insistente sul terreno censito all'NCT del predetto Comune al fgl.31, particella 505 sub.3. c) In ulteriore subordine previo accertamento della nullità, per insussistenza dei requisiti di legge, della dichiarazione di intervenuta usucapione rilasciata dal sig. per le ragioni di Controparte_1 cui in premessa e quindi per mancanza di causa, accerti e dichiari la nullità dell'atto a rogito notaio di Castel di Sangro repertorio n.2825, rogito n.2321, con il quale il sig. Persona_1 trasferiva ai propri figli e gli immobili di proprietà Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dell'odierno attore, siti nel Comune di Pescasseroli e precisamente abitazione Parte_1 sita in Vico Torto n.2 identificato al NCEU fgl 22, particella 1861 sub 1, nonché, pertinenziale tettoia (locale magazzino) della consistenza di 86 mq, insistente sul terreno censito all'NCT del predetto Comune al fgl.31, particella 505 sub.3. d) Per l'effetto ne dichiari la nullità e/o l'annullamento dell'atto a rogito notaio di Castel di Sangro repertorio Persona_1
n.2825, rogito n.2321 ordinandone l'annotazione al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Aquila con esonero della sua responsabilità”.
Per gli appellati:
“Rigettare integralmente, per i motivi di cui in premessa, il gravame proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 191/22, emessa dal Tribunale di Sulmona il 1.09.2022 e Parte_1 pubblicata il 02.09.2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e
2 compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata ha respinto la domanda proposta da - Parte_1 condannato alla rifusione delle spese di lite – e volta, in via principale, all'accertamento e declaratoria di simulazione assoluta, ed in via subordinata alla revoca e declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., del contratto a rogito Notaio del 2020 con il quale il fratello Per_1 [...] trasferiva ai propri figli (tutti convenuti in giudizio), in cambio della prestazione di CP_4 assistenza e mantenimento, immobili siti in Pescasseroli, identificati in NCEU al foglio 22 part. 1861, sub 1 (appartamento) ed al foglio 31 part. 505 sub 3 (magazzino), di proprietà di esso attore, occupato con la sua tolleranza e non rilasciato dal convenuto che, nonostante solleciti, ne eccepiva l'intervenuta usucapione.
Di contro, ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, accertando e dichiarando l'acquisto, in favore di , della proprietà dei succitati beni per Controparte_1 usucapione, come dichiarata nel contratto di mantenimento, ordinando la trascrizione della sentenza.
1.1 Il Tribunale ha, in via preliminare, esaminato le modificate conclusioni rassegnate dall'attore con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., e contestate dal convenuto sul rilievo della loro inammissibilità, ritenendo ammissibile quella, connessa alla domanda svolta in via principale, di previo accertamento, ai sensi degli artt. 1414 e 1415 c.c., della nullità della dichiarazione di usucapione resa dal convenuto nell'atto a rogito , in quanto non modificativa Per_1 dell'originario petitum; diversamente, ha dichiarato inammissibili le domande formulate in via subordinata, di accertamento della nullità della dichiarazione di usucapione con richiesta di revoca e declaratoria di inefficacia ex art. 948 c.c. o di nullità dell'atto per mancanza di causa, siccome integranti una vera e propria mutatio libelli.
1.2 Esaminata, pertanto, la domanda di simulazione assoluta del contratto di mantenimento avente ad oggetto il trasferimento di immobili, all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale, ha motivato il rigetto in ragione: a) della carente prova della simulazione, per avere gli acquirenti dato per noto, in atto, che i beni erano di proprietà del cedente per possesso ultraventennale e dichiarato di conoscere ed accettare la situazione, resi edotti dei possibili rischi,
b) della carente prova dell'esistenza di controdichiarazione tra i contraenti in ordine alla loro reale intenzione, ovverosia quella di sottrarre i beni all'attore.
Qualificato il contratto in questione come atipico di mantenimento, caratterizzato da do ut facias e dall'intuitu personae e, pertanto, diverso dalla rendita vitalizia ex artt. 1872 e segg. c.c., caratterizzato dal do ut des, sia nelle prestazioni che nelle modalità di esecuzione delle stesse, ha reputato
3 irrilevante la deduzione (da parte dell'attore) della incapacità economica dei figli di di CP_4 mantenere il padre, avendo essi assunto obblighi di assistenza morale e materiale e, in ogni caso, ciò attenendo al difetto di alea del contratto e, pertanto, ad un vizio di causa comportante nullità per ragioni diverse dalla simulazione. Per_ Difetto di che, ad ogni modo, ha escluso, valutati tutti gli elementi concreti del contratto stipulato e, in particolare, la giovane età dei figli e l'assenza di un precario stato di salute del padre, tali da rendere assolutamente incerta la durata delle prestazioni assunte, sì da non potersi affermare quale fosse stata la parte negoziale effettivamente avvantaggiatasi.
1.3 Ha, infine, respinto anche la domanda volta alla declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 2901 c.c., in assenza dei presupposti per farvi luogo: ha valutato, infatti, carente il requisito dell'esistenza del credito in capo all'attore che non l'ha dedotto solo affermando di essere proprietario del bene ed a ciò conseguendo l'inesistenza del consilium fraudis, non avendo il convenuto posto in essere il contratto per cui è causa diminuendo la propria garanzia personale in favore del fratello.
1.4 Le risultanze delle prove orali hanno infine determinato il Tribunale all'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendo dimostrato il possesso pacifico, pubblico sui beni in questione da parte del convenuto che ivi ha abitato insieme alla famiglia per il tempo necessario all'acquisto a titolo originario, viepiù effettuando continui lavori di ristrutturazione e manutenzione;
pur dato atto dello stretto legame di parentela tra i contraddittori, ha negato rilievo alla eccezione di parte attrice di una concessa disponibilità dei beni per mera “tolleranza”, non essendo emersa prova in tal senso, né essendo stata dimostrata una rivendicazione di proprietà o il compimento di atti contrari alla volontà di riconoscere il possesso in capo al fratello, anzi risultando il contrario dal tenore dell'accordo intercorso tra le parti nel 2014 per la divisione dei beni caduti in successione.
2. Con tempestivo atto d'appello, già attore e soccombente in primo grado, ha Parte_1 impugnato la sentenza, censurandola, a fini di riforma, per motivi così riassumibili:
a) erroneità nella parte in cui ha dichiarato inammissibili, siccome nuove, le domande formulate in via subordinata, nella prima memoria istruttoria, di accertamento dell'inefficacia del contratto ex art. 948 c.c. e di nullità dello stesso per mancanza di causa;
b) omessa e\o insufficiente e\o contraddittoria motivazione nella parte in cui ha respinto la domanda proposta ex art. 2901 c.c., erroneamente interpretando la norma e i principi giurisprudenziali enunciati in materia;
c) omessa e\o insufficiente e\o contraddittoria motivazione nella parte in cui ha accolto la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da in erronea Controparte_1
4 interpretazione delle norme di diritto e, segnatamente, in violazione dell'art. 1144 c.c., e dei principi giurisprudenziali in tema;
d) erronea ricostruzione della vicenda con travisamento della portata delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni, ritenute utili ai fini dell'acquisto dei beni per usucapione, nonché della scrittura privata inter partes del 2014.
3. Si sono costituiti , ed instando per il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza del 22.11.2023, così fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della
Cancelleria.
5. L'appello è parzialmente fondato e va accolto solo quanto al terzo e quarto motivo di impugnazione, mentre per il resto va respinto.
6. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le domande subordinate spiegate con la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., attesa – di contro – la tempestività della loro formulazione nel primo scritto difensivo utile a replicare alle eccezioni proposte in via riconvenzionale dai convenuti nel costituirsi in giudizio.
Trattasi, per quanto di interesse in questa sede, della domanda di inefficacia y art. 948 c.p.c. e\o di nullità per mancanza di causa dell'atto a rogito Notaio . Per_1
6.1 La doglianza, nei termini in cui è articolata, è infondata.
6.1 Come noto, l'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente di precisare e modificare le domande
“già proposte”; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice, infatti, la modificazione della domanda consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nei termini istruttori, di contro, non è permesso all'attore di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, dovendo queste essere presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e ciò nel rispetto del comma 5 della richiamata norma di rito (Cass. Ord. n. 30745\2019).
6.1.1 Nel caso di specie, posta la domanda riconvenzionale di acquisto degli immobili per cui è causa a titolo originario, così come spiegata dai convenuti nel costituirsi in primo grado, l'attore, odierno appellante, come peraltro pacificamente ammesso, ha replicato alla pretesa dei convenuti, di acquisto dei beni per usucapione, con la prima memoria istruttoria, incorrendo così nella
5 preclusione di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. che stabilisce che nell'udienza di trattazione “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
In detti termini, pertanto, va confermata l'inammissibilità delle domande in questione la cui modifica non è stata operata di mera iniziativa dell'attore, ma, per l'appunto, in replica alla riconvenzionale dei convenuti.
6.1.2 Questo elemento, per l'appunto pacifico, rende viepiù condivisibile la ratio decidendi con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili, in quanto nuove, le domande de quibus, per avere l'appellante con esse effettuato una sostanziale mutatio libelli, più che la dichiarata emendatio, introducendo nel processo nuovi temi di indagine e decisione, fondati tuttavia su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio;
egli aveva, infatti chiesto l'accertamento e la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di “mantenimento”, da ciò conseguendone la nullità e\o annullamento, e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex art. 2901 c.c., mentre nel formulare le domande subordinate di cui alla memoria istruttoria, ha introdotto azione petitoria diretta all'affermazione del diritto sulla cosa, ma così sollecitato dalla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
6.1.3 In via conclusiva, la “novità” della domanda trova ulteriore conforto nel fatto che l'acquisto a titolo originario dei beni oggetto di cessione in capo al convenuto fosse Controparte_1 indicato nell'atto pubblico impugnato, sicché l'attore\appellante era ben in grado di contrastarlo sin dall'atto introduttivo.
7. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta omessa e\o contraddittoria motivazione della pronuncia gravata nella parte in cui ha respinto la domanda di inefficacia dell'atto negoziale ex art. 2901 c.c..
Si duole che il primo giudice lo abbia ritenuto sostanzialmente carente di legittimazione, in quanto non titolare di un diritto di credito nei confronti del convenuto, avendo diversamente dedotto di essere proprietario dei beni in contesa, giacché la definizione di creditore, secondo la norma di riferimento, deve intendersi lato sensu, presupponendo l'actio revocatoria solo l'esistenza di un debito, anche eventuale, e non pure la sua concreta esigibilità.
7.1 Anche detta censura è infondata.
7.2 Lo è quanto alla diversa invocata nozione di “credito”.
Come noto, l'actio pauliana è azione diretta a revocare gli atti fraudolenti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio in danno dei creditori.
La ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione, purché non manifestamente pretestuosa.
6 La nozione di credito cui la norma fa riferimento è intesa in senso ampio, tanto che la disposizione indica come anche il credito soggetto a condizione o termine, pertanto al momento inesigibile, possa essere oggetto di azione revocatoria ed altrettanto a dirsi anche per il credito illiquido, ossia non ancora quantificato nel suo ammontare.
La giurisprudenza di legittimità, nel corso del tempo, ha viepiù esteso la nozione di credito ricomprendendovi anche il credito litigioso e dunque eventuale: il percorso seguito dalla Suprema
Corte è compendiato, nei principi, nell'ordinanza pronunciata a Sezioni Unite n. 9440\2004 (in cui si è escluso che il giudizio promosso con l'actio pauliana sia soggetto a sospensione ex art. 295
c.c. nel caso in cui penda controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito, non costituendo la definizione di questo giudizio l'antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria) e in arresti conformi successivi, cui per brevità si rimanda, non essendo utile, in tale sede ed ai fini del decidere, soffermarvisi ulteriormente.
Tanto premesso, ciò da cui non può prescindersi è la definizione generale di credito che è intesa come quella situazione attiva, in capo ad un soggetto (creditore), il quale vanta diritto di pretendere da altro soggetto (debitore) il pagamento di una somma di denaro o l'adempimento di una prestazione patrimoniale.
7.2.1 Ebbene, in specie, è del tutto evidente il travisamento operato dall'appellante il quale, in relazione alla situazione dedotta in giudizio, non è certo titolare di diritto di credito alcuno
(neppure in senso lato inteso, come prospettato in impugnazione) nei confronti del fratello o dei nipoti, non potendo da questi pretendere alcun tipo di prestazione;
diversamente egli, al più, potrebbe vantare diritti reali sugli immobili in contesa ed è superfluo chiarire come il diritto reale, assoluto, si esplichi in relazione immediata con la res, mentre il diritto di credito, relativo, segua la persona del debitore.
7.2.2 Quanto all'ulteriore presupposto dell'esercitata actio, ovverosia il consilium fraudis, è evidente come, una volta confermata – per le ragioni sopra espresse – la carenza del titolo legittimante in capo all'appellante, nessun vaglio debba essere operato dalla Corte in ordine alla sua esistenza o meno ed avuto riguardo alla lamentata omessa coerente valutazione delle circostanze del caso concreto, in particolare sostenendo l'appellante vigere, per e la CP_2 Controparte_3 presunzione di conoscenza della situazione di dissidio tra il padre e lo zio, sì da non potersi essi considerare acquirenti in buona fede.
Su tale asserita presunzione si dirà meglio in prosieguo.
7.3 L'appellante contesta, ancora, la dichiarata aleatorietà dell'atto, da escludersi ove si fossero tenute in debito conto le buone condizioni di salute del convenuto e Controparte_1
l'obiettiva impossibilità per i figli di assolvere l'assunto obbligo di mantenimento, in quanto privi di risorse economiche.
7 Ma anche tali profili di censura sono privi di pregio, non sussistendo vizi da cui l'appellante ritiene affetta la pronuncia gravata, per avere il primo giudice fatto congruo e coerente richiamo ai principi applicabili alla fattispecie per cui è causa, da cui la Corte non intende discostarsi anche all'esito della rilettura dell'assetto posto in essere con lo stipulato contratto e che, a questo punto, non resta che ribadire.
Contratto che, qualificato come di “mantenimento”, invero consiste in un accordo con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante.
L'alea, quale connotato negoziale indefettibile, è doppia poiché l'incertezza riguarda sia la vita del beneficiario, sia l'entità delle prestazioni da rendersi in favore dello stesso che non sono predeterminabili al momento della stipula del contratto, giacché dipendenti dai bisogni del beneficiario, allorché questi si verifichino nel tempo.
In tal senso, pertanto, si rivela infondata l'allegazione dell'appellante in termini di carenza di causa negoziale riconducibile al buono stato di salute di siccome – ove peraltro Controparte_1 mai dimostrato – riferito al momento della stipula.
Allo stesso modo, priva di rilievo è la contestazione secondo cui i convenuti e , in CP_2 CP_3 quanto non economicamente indipendenti, non fossero in grado di assumere obblighi di mantenimento in favore del padre, posto che, secondo lo stipulato negozio le prestazioni da rendersi in favore del padre sono di natura alimentare o, per l'appunto, assistenziale morale, queste pertanto prescindendo dall'autonomia reddituale degli obbligati.
7.3.1 Giova, inoltre, osservare come l'appellante in ogni caso non abbia colto la specifica ratio decidendi con la quale il primo giudice ha chiarito che l'eventuale inadempimento dei vitalizianti alle assunte obbligazioni di assistenza e mantenimento in favore del vitaliziato non rilevi ai fini del giudizio sulla validità genetica del contratto, semmai attenendo ad un momento ben successivo alla stipula, e pertanto, sia detto, trovando differente disciplina nell'assetto ordinamentale l'eventuale ricorrenza dell'inadempimento in questione ed altrettanta differente tutela i soggetti che da tale inadempimento possano risultare pregiudicati.
Ebbene, tale ratio non è attinta dalle argomentazioni spiegate a sostegno del profilo di censura che, pertanto, è inammissibile.
7.4 Non è dato, infine, comprendere in quali termini viga o vigesse per i convenuti e CP_2 la presunzione di conoscenza di conflittualità tra il padre e lo zio che non risulta Controparte_3 essere ricompresa tra quelle stabilite dalla legge e, pertanto, assoluta, né tampoco rispondente ai criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c., essendo in buona sostanza
8 fondata unicamente sul rapporto di parentela, il che, da solo, non è indice sufficiente ad escludere la buona fede dei convenuti e . CP_2 CP_3
7.5 Superfluo osservare come la doglianza sia priva di pregio anche nella parte in cui l'appellante sostiene la carenza della controprestazione, formalmente (e concretamente) costituita dagli assunti obblighi di mantenimento, quale corrispettivo dei beni ceduti.
7.6 Infine, lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto da Parte_1 lui non assolta la prova dell'esistenza della controdichiarazione simulatoria, da ritenersi superflua proprio in considerazione del mancato pagamento del prezzo ed, anzi, dell'indisponibilità dei diritti sui beni da parte del fratello . CP_1
7.6.1 Tuttavia, anche tale profilo di censura non coglie nel segno.
7.6.2 La questione, per come posta, impone un breve approfondimento sul regime dell'onere probatorio in tema di simulazione che incombe sulla parte che la simulazione allega.
Tuttavia, l'ordinamento, così come ha attribuito rilevanza diversa alla simulazione rispetto alle parti (art. 1414 c.c.) e rispetto ai terzi (art. 1415 c.c.), allo stesso modo ha adottato un diverso regime probatorio a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, o da una delle parti contro l'altra o nei confronti dei terzi.
Nel primo caso, infatti, con l'art. 1417 c.c. è stata introdotta una specifica deroga ai principi generali in tema di prova e, in particolare, sulle questioni relative ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ex art. 2722 c.c., statuendosi che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile, senza limiti, solo ove la domanda sia proposta da creditori o da terzi ed ammissibile, ove proposta dalle parti, solo qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto.
La ratio è evidente e dà conto della tutela apprestata in favore di terzi, i quali, ove estranei al contratto, possono provare la simulazione con ogni mezzo, laddove non in grado di procurarsene la prova scritta.
Non rileva, pertanto, in assoluto che il terzo non dia prova dell'esistenza della controdichiarazione simulatoria.
7.6.3 Ciò premesso, l'affermazione resa dal primo giudice “inoltre, parte attrice non ha fornito la prova in ordine all'esistenza di una controdichiarazione tra i contraenti in ordine alle loro reali intenzioni” (così a pag.
7 pronuncia gravata), lungi dal costituire unica ratio sottesa al rigetto della domanda di simulazione, va diversamente riguardata nel complessivo contesto argomentativo e, in tal senso, è evidente come l'appellante ne abbia travisato la portata.
Posto, invero, che la simulazione da parte dei terzi o dei creditori può raggiungersi anche in via presuntiva ed indiziaria, il decidente ha preso in esame tutte le circostanze desumibili dal caso concreto ed ha proceduto alla loro valutazione globale non essendosi limitato ad esame
9 atomistico delle singole circostanze. A sola mera chiosa dell'iter logico seguito, ha dato atto della carente fornita prova della controdichiarazione.
7.6.4 Ora, le circostanze dedotte dall'appellante a sostegno della simulazione (la mancanza di controprestazione o la conoscenza, per i contraenti e , delle ragioni di dissidio tra il CP_2 CP_3 padre e lo zio), pur all'esito del rinnovato esame e per quanto sopra già esposto, sono rimaste assertive ed allo stato di mere allegazioni, non potendo, pertanto, essere valutate quali indici presuntivi dell'accordo simulatorio.
Rimasto, pertanto, indimostrato tale accordo ed anche tenuto conto del maggior favor in termini di onere accordato al terzo (id est, l'appellante), è chiaro come la prova della controdichiarazione costituisca un mero quid pluris ed il riferimento operato dal giudice a quo non abbia rappresentato l'unica ragione che lo ha determinato al rigetto della domanda.
7.6.5 Rigetto che, pertanto, deve trovare conferma anche in tale sede.
8. Può farsi luogo, a questo punto, al congiunto esame del terzo e del quarto motivo di impugnazione con i quali l'appellante lamenta l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda di usucapione degli immobili per cui è causa, spiegata in via riconvenzionale dai convenuti.
Contesta, in particolare, l'erronea interpretazione delle norme in tema di acquisto a titolo originario nella parte in cui il primo giudice ha sostenuto la fondatezza della domanda di usucapione, sminuendo i rapporti familiari tra le parti, benché questi dovessero essere considerati significativi della presupposta tolleranza impeditiva, ex art. 1144 c.c., della manifestazione del possesso dei beni uti dominus da parte di a nulla rilevando il ritenuto Controparte_1 proprio disinteresse al diritto reale, peraltro contestato con riferimento alla omessa valutazione del compendio probatorio documentale che dava atto del pagamento, da parte sua, dei tributi sull'immobile.
Lamenta, inoltre, l'erronea valutazione delle prove testimoniali, nonché della scrittura privata intercorsa tra i germani nel 2014 che, prodotta da doveva rilevare in Controparte_1 termini di riconoscimento dell'altruità dei beni.
8.1 Il motivo è complessivamente fondato e va accolto.
8.2 Pur dato per pacifico che l'appellato abbia, di fatto, goduto degli Controparte_1 immobili per cui è causa per oltre un ventennio, giova in ogni caso osservare che un pur provato rapporto di fatto della parte con il bene per il tempo utile ad usucapirlo non rileva ai fini dell'acquisto a titolo originario, essendo necessario che tale rapporto sia qualificabile come possesso.
In tema, la Suprema Corte, con consolidato orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha precisato che, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una
10 situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi (come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione), la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (Cass. n. 1219\2019; conf. Cass. n. 11277\2015; Cass. n. 8817\2015; Cass. n. 9661\2006).
8.3 Ciò detto, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte non condivide affatto le argomentazioni spese dal giudice a quo ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione nella parte in cui, nonostante il valutato rapporto di stretta parentela tra i contraddittori, ha tuttavia sostenuto non essere emerso che il convenuto (appellato) avesse conseguito la disponibilità materiale degli immobili per cui è causa con atto di liberalità dell'attore né che Pt_1 quest'ultimo avesse compiuto atti contrari alla volontà di riconoscere il possesso del fratello.
8.4 Invero, proprio perché non provato l'atto materiale di apprensione della res, attesi gli stretti rapporti di parentela, era ed è più che ragionevole supporre e soprattutto presumere che la disponibilità fosse stata concessa da a per mere ragioni di ospitalità e tolleranza. Pt_1 CP_1
Ed in tale situazione, è altrettanto evidente come del tutto irrilevante sia l'asserita “indifferenza” di alla proprietà, posto che l'atto di tolleranza se “a priori” ingenera e giustifica la Pt_1
“permissio” del godimento, “a posteriori” non può che condurre all'esclusione di una pretesa possessoria sottostante al godimento stesso.
8.4.1 L'appellato, pertanto, non poteva che essere qualificato quale detentore dei beni, ma non già possessore.
8.4.2 La sussistenza, pertanto, degli stretti rapporti di parentela è già di per sé circostanza indiziante idonea a fondare la presunzione di tolleranza in favore di colui che utilizza del bene, fosse anche – come in specie – in relazione ad una attività avente caratteri di notevole estensione nel tempo e di profonda incidenza sul godimento della res.
8.5 Sotto tale profilo, vanno diversamente interpretati gli esiti della prova testimoniale, anche e soprattutto con riferimento alle rese dichiarazioni valorizzate nella sentenza impugnata.
8.5.1 I testi escussi, infatti, hanno solo confermato il prolungato godimento degli immobili da parte di (per quanto, peraltro, nessuno di loro abbia ben definito il dies a quo Controparte_1 del tempo utile ad usucapire i beni) e rappresentato l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di cui, tuttavia, non rileva l'ordinarietà o la straordinarietà, giacché esclusa ab origine la sussistenza di un comportamento possessorio in ragione della presunzione di tolleranza nell'uso.
11 8.6 Scarsa rilevanza è, infine, attribuibile - ai fini dell'acquisto degli immobili in contestazione a titolo originario - alla scrittura privata del 2014 con la quale i fratelli i accordavano per CP_1 la divisione di beni caduti in successione.
Il decidente ha ritenuto evincersi, da tale atto, la volontà dell'odierno appellante di cedere gli immobili controversi al fratello : tuttavia, premesso che in quella scrittura i germani si CP_1 dichiarano comproprietari del fabbricato conteso (Via Vico Torto) - ciò in limine rilevando in termini ostativi di usucapione sulla quota di bene già di -, ancorchè documentata la CP_1 proprietà esclusiva di (doc. 1 allegato fascicolo di parte: atto a rogito Notaio del Pt_1 Per_3
10.01.1990), la volontà dei germani sembra ivi più espressa nel senso di reciproche cessioni per definire un complessivo quadro delle proprietà.
9. Le risultanze probatorie così vagliate portano a concludere che la disponibilità del bene da parte di sia stata conseguita per mera concessione e tolleranza di Controparte_1 [...] peraltro non deponendo, il suddetto compendio, neppure in confortanti ed appaganti Parte_1 termini di prova del compimento, da parte dello stesso di atto di interversione tale da CP_1 rendere chiaro al fratello l'esclusione da ogni forma di godimento del bene, ovvero che dello stesso non potesse più riottenere la disponibilità, a ciò non bastando – ad esempio – il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze, siccome in ogni caso presupponenti non già il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res
(si veda Cass. n. 21726\2019).
10. Deve, pertanto, e conclusivamente, ritenersi non raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione e, per tale ragione, la sentenza impugnata merita riforma nella parte in cui ha dichiarato l'acquisto a detto originario titolo degli immobili in contesa in favore di CP_1
[...]
11. L'esito complessivo del giudizio impone, infine, una diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, in ragione del parziale accoglimento dell'appello e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta, nello specifico, da CP_1 in primo grado, rimangono completamente compensate tra le parti.
[...]
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e in suo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 parziale accoglimento ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 191\2022 depositata in data 02.09.2022, che nel resto conferma, così provvede:
• rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli appellati, convenuti in primo grado, di accertamento e declaratoria dell'acquisto per usucapione, in favore di della Controparte_1
12 proprietà degli immobili censiti in NCEU del Comune di Pescasseroli rispettivamente al foglio
22, part. 1861 sub 1 ed al foglio 31, part. 505, sub 3;
• rigetta, per il resto, l'appello proposto da Parte_1
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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