TRIB
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/06/2024, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Bellu Carla Itria, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Carrus Marisa, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente
e con la partecipazione del , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 28/05/2024, svolta con deposito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
a) Pronunziare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b) Prendere atto dell'impegno di che si obbliga a liquidare la quota di 33/90 della casa Parte_1
coniugale di proprietà di mediante accesso ad un mutuo bancario;
Controparte_1
c) Tenuto conto degli impegni finanziari assunti e da assumere da parte di , valutata la Parte_1
capacità reddituale dello stesso, non vi sono margini per porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento della moglie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dal in data 02/10/2023 e successiva costituzione della Pt_1 CP_1
all'udienza del 28/05/2024, svolta in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
SAMASSI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2002 - Comune di
Samassi);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
5/06/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Nicole Cefis
Il Presidente
Dott. Mario Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6434 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Bellu Carla Itria, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Carrus Marisa, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente
e con la partecipazione del , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 28/05/2024, svolta con deposito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
a) Pronunziare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b) Prendere atto dell'impegno di che si obbliga a liquidare la quota di 33/90 della casa Parte_1
coniugale di proprietà di mediante accesso ad un mutuo bancario;
Controparte_1
c) Tenuto conto degli impegni finanziari assunti e da assumere da parte di , valutata la Parte_1
capacità reddituale dello stesso, non vi sono margini per porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento della moglie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dal in data 02/10/2023 e successiva costituzione della Pt_1 CP_1
all'udienza del 28/05/2024, svolta in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
SAMASSI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, anno 2002 - Comune di
Samassi);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
5/06/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Nicole Cefis
Il Presidente
Dott. Mario Farina