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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2024 al n. 7162 ruolo generale, decisa con la presente sentenza a seguito di udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
NASO Domenico ed elettivamente domiciliata in Roma alla Salita di San Nicola da
Tolentino n. 1/B ;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato sita in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra MOLFESE ed Emilia PRINCIPE;
Resistente
Oggetto: mancata erogazione della IIS al personale docente in servizio all'estero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2024, premettendo di essere Parte_1
dipendente del in qualità di docente di Scuola Controparte_1
Elementare/Materna, deduceva che a decorrere dall'a.s. 2023/2024 con decreto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 0706 del 28.7.2023 previo collocamento fuori ruolo, come da Nulla Osta prot. n. 0011932 del 28.07.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - ambito territoriale di Torino, era stata destinata allo svolgimento del servizio presso le Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, ex art. 10 del D.lgs. n. 64/2017, funzionanti nella Circoscrizione
Consolare di Zurigo con incarico avente durata di sei anni, quindi, fino al 31 agosto
2029.
Durante il periodo di servizio all'estero, inizialmente alla ricorrente veniva corrisposta nello stipendio tabellare l'Indennità Integrativa Speciale, mentre, dal mese di ottobre
2023 il ha iniziato ad operare sullo stipendio tabellare una Controparte_1
trattenuta pari a € 532,01, corrispondente all'importo dell'ex voce della Indennità
Integrativa Speciale (cfr. cedolini dello stipendio di cui all'allegato 2 al ricorso).
La parte ricorrente agiva quindi in giudizio chiedendo l'accertamento del proprio diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza alcuna trattenuta, con conseguente Contr condanna del all'erogazione di quanto indebitamente trattenuto a decorrere dalla collocazione fuori ruolo.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è costituito in Controparte_1
giudizio resistendo alla avversa domanda. In via preliminare deduceva il difetto di legittimazione passiva, nel merito, sosteneva la perdurante autonomia della indennità integrativa speciale sotto il profilo della non cumulabilità con l'indennità di servizio all'estero prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 62/98.
Il giudizio è stato istruito per via documentale. All'esito dell'udienza cartolare trattata Contr nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc e letta la memoria di costituzione del e le note scritte depositate dalla parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
2 Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall resistente: il soggetto legittimato passivo in relazione alle domande CP_3
proposte dalla parte ricorrente è correttamente individuato nel convenuto CP_1
quale datore di lavoro della stessa.
sebbene attualmente collocata fuori ruolo a disposizione del Parte_2
Ministero degli Affari Esteri, è tutt'ora dipendente del . Sul Controparte_1
cedolino paga risulta infatti annotato: “Amministrazione di appartenenza:
[...]
”, mentre il Consolato Generale d'Italia dello Stato presso Controparte_1
cui la parte ricorrente presta servizio è indicata quale mero “ufficio di servizio”.
L'art. 58 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (a cui rinvia l'art. 507 del
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.lgs. 297/1994) stabilisce che: “Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti all'interesse dell'amministrazione che lo dispone e che rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa”.
Sotto il profilo funzionale il provvedimento di collocamento fuori ruolo comporta la destinazione del dipendente pubblico ad un'Amministrazione o Ente diverso da quello di appartenenza, presso il quale egli è chiamato a svolgere temporaneamente la sua prestazione. Esso consente quindi a un Ente pubblico di avvalersi dell'opera di un dipendente di altra amministrazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che tuttavia sono attinenti ai suoi interessi istituzionali;
sicché il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfa anche un interesse dell'Ente di appartenenza.
Ed è proprio la presenza di un interesse al collocamento fuori ruolo anche in capo all'ente al quale il dipendente appartiene a giustificare pertanto, il mantenimento dell'originario rapporto di servizio, con conseguente progressione in carriera del dipendente collocato fuori ruolo.
Si osserva poi per completezza, che la circostanza che la Ragioneria dello Stato provveda istituzionalmente agli adempimenti di tesoreria, nonché alla copertura del fabbisogno finanziario delle Amministrazioni dello Stato – fra cui rientra anche la spesa per i pubblici dipendenti – non significa che l'Ente obbligato nei confronti del
3 Contro docente sia il Sono infatti gli uffici dei vari Ministeri decentrati sul territorio ad inviare alla Ragioneria territorialmente competente tutti i provvedimenti da cui deriva un impegno e/o un'ordinazione di pagamento di somme a carico del bilancio dello
Stato.
Pertanto, è evidente che l'impegno di spesa per il pagamento dei dipendenti scolastici sia pur sempre determinato dal datore di lavoro del personale del Comparto Scuola, il appunto, il quale nella specie a decorrere dal Controparte_1
mese di ottobre 2023 ha cessato di corrispondere alla parte ricorrente gli importi relativi alla ex voce retributiva dell'IIS, trattenendo quindi le somme dovute a tale titolo.
E' dunque il (e non il Controparte_1 Controparte_5
) l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna formulata
[...]
dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Al riguardo si ritiene di condividere e riportare (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc) quanto osservato da questo Tribunale con precedenti pronunce (tra cui, in particolare, la n. 6150/23 del 13.6.2023, resa nel giudizio n. 15234/22 RG).
La questione è stata risolta in senso pressoché unanime dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, in quanto la disposizione si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, che è analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedasi, in tal senso, anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
In particolare, ai sensi della nota a verbale dell'art 76 CCNL 2002/2005 al personale in servizio all'estero veniva operata la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio.
4 Il CCNL 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato
'Aumenti della retribuzione base' dispone che:
"
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL
15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni - Enti locali viene erogata
l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile”.
Nota a verbale per l'art. 76:
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al
5 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti".
Il successivo CCNL 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso rubricato “Aumenti della retribuzione base”, stabilisce che:
"Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata
Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1,
i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria".
Con il sopraggiungere del CCNL firmato il 29/11/07 per il quadriennio giuridico
2006/2009 la precedente disposizione non è stata reiterata, per cui appariva necessario attribuire un significato alla mancata reiterazione della nota nel contratto successivo , essendo il CCNL stipulato il 7/12/2005 diretto solo a regolamentare il secondo biennio economico 2004/2005 ed avendo l'art 8 richiamato, per quanto non stabilito diversamente, il CCNL del 24/7/03. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che:
“la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”.
Il ragionamento della Corte si fonda sul fatto che l'art 78 del nuovo contratto aveva fatto riferimento agli stipendi tabellari previsti dall'art 2, comma 2, CCNL 2002 che a sua volta richiamava gli stipendi tabellari previsti, come individuati nella tabella 2 allegata al CCNL sottoscritto il 24/7/2003, contratto prevedente il conglobamento.
Pertanto, secondo la Corte, le parti contrattuali, se pur con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, hanno fatto proprio il meccanismo del conglobamento facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL 24/7/03, stipendi che comprendevano, ex art 76 co. 3, nello stipendio tabellare l'IIS. Un'esplicita previsione, neppure nella forma indiretta del riferimento a pattuizioni collettive, non si
6 rinveniva nel CCNL del 29/11/07 per quanto atteneva la trattenuta corrispondente all'IIS di cui alla nota a verbale. Posto che le parti avevano reiterato il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare e non avevano invece richiamato la trattenuta di cui alla nota a verbale, ciò significava l'inapplicabilità della ritenuta dall'applicazione del nuovo CCNL del 29/11/07. Pertanto, dovendosi ritenere che lo stipendio sia comprensivo dell'indennità integrativa, deve essere dichiarato il diritto del personale estero a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 77 Ccnl comparto scuola 2006/2009 dalla data di applicazione di tale CCNL e cioè dall'1/1/2006.
Come chiaramente espresso dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 17134/2013), “Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale - IIS - nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre
2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma
2, del CCNL 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare.
Le parti, quindi, con il CCNL del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'IIS. Una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel CCNL del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'IIS, stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero”.
Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che “le parti
7 sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota a verbale non
[abbiano] voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'IIS”.
E ciò anche in considerazione dell'ulteriore rilievo secondo cui “l'art. 146 del CCNL del 29 novembre 2007 (nel disporre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola) non richiam[i] tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso CCNL del 29 novembre 2007 deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile”.
La giurisprudenza di merito si è uniformata al suddetto indirizzo ribadendo che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del
29 novembre 2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.
Né può ritenersi che per il personale in servizio all'estero la legittimità della decurtazione discenda dalla corresponsione dell'Indennità di sede ex art. 27 del d.lgs.
n. 62/98, difatti, la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale che da emolumento autonomo con finalità lato sensu previdenziali, in ragione del conglobamento della stessa nello stipendio è divenuta emolumento retributivo, è pienamente cumulabile con la percezione dell'assegno di sede per i docenti all'estero che continua invece a conservare la finalità di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e adeguare la retribuzione percepita alle variazioni del costo della vita.
8 Alla luce del superiore orientamento, cui questo Tribunale aderisce con piena convinzione in quanto basato sull'interpretazione sistematica delle disposizioni pattizie, che hanno conglobato l'IIS nella voce stipendiale tabellare, conferendole natura retributiva, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente condanna del alla restituzione delle trattenute operate a far data dal mese di ottobre CP_1
2023.
Le spese, liquidate in dispositivo tenendo conto della pendenza di ricorsi analoghi e seriali, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di di percepire integralmente lo stipendio Parte_1
tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale;
- dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme trattenute pari all'importo mensile di Euro 532,01 per tutto il periodo di servizio prestato all'estero a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- condanna il convenuto alla restituzione alla ricorrente delle somme CP_1
illegittimamente trattenute, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale
(I.I.S.), pari all'importo mensile di Euro 532,01, per tutto il periodo svolto all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 sino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
- condanna altresì l'Amministrazione resistente a restituire alla ricorrente le trattenute in busta paga effettuate in relazione alla indennità integrativa speciale indicate sotto la voce “arretrati a debito”, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto fino al saldo;
9 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.000,00 oltre 15% peer spese generali, iva e cpa da attribuire al procuratore antistatario.
Roma, 06/03/2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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