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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2192/2022 R.G. promossa
Da
, con il patrocinio dell'avv. Serena Loggia Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 000233413 ricevuta il CP_ 20.7.2022, con cui l ha intimato il pagamento della somma di €
22.500,00 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, contestata per omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2011.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione.
***
L'opposizione è inammissibile, giacché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione prescritto dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs n. 150/2011, cui fa espressamente rinvio l'art. 22 della Legge 689/1981.
Invero, la notifica dell'atto impugnato risale al 20.7.2022; la causa - ancorché iscritta a ruolo il 20.9.2022 - è stata introdotta il 19.9.2022, dunque, in ogni caso, oltre il termine di trenta giorni di cui si è detto.
Né può soccorrere la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, atteso che detta sospensione non opera per le controversie - come la presente - aventi ad oggetto violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o comunque connesse ad obblighi contributivi.
Tanto ha affermato la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite
n. 2145/2021: "Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1"; ciò in ragione del fatto che oggetto di tali controversie è il corretto esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'ente previdenziale o assicuratore, avente finalità, oltre che general-preventiva e comminatoria, più propriamente recuperatoria, e che, dunque, la sollecita definizione di dette controversie risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute.
Per le ragioni di cui innanzi, la spiegata opposizione va ritenuta inammissibile, in tale pronuncia rimanendo assorbite le ulteriori questioni, preliminari e di merito.
2 Per l'effetto, va confermata l'ordinanza-ingiunzione opposta, seppur nella misura di € 1.611,18 rideterminata dall'ente previdenziale alla luce del CP_ sopravvenuto D.L. n. 48/2023 (cfr. all. nota del 22.11.2023).
Le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della elementarità e serialità della causa, della natura della pronuncia, della contenuta attività processuale in concreto svolta e del valore della causa
(scaglione previdenza sino a € 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e sino a € 5.200,00 per la fase di discussione, essendo frattanto intervenuta la rideterminazione della sanzione nella misura sopra indicata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta, nella misura da ultimo rideterminata dall' ; CP_1
3) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.314,00, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Ragusa, 15.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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