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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2024
tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAPPALARDO GIOVANNI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO
CONVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPPALARDO Parte_1
GIOVANNI , oggi sostituito dall'avv. FINOCCHIARO MARIA ANTONIETTA Per l'avv. AZZARO ANGELO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
LEONARDI GIUSEPPINA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fatti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PASUBIO 6 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. PAPPALARDO
GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania, c.so Italia n. 72; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARO ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale di udienza.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, la di
[...] Controparte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da Istituto a sua volta incorporante il Controparte_3
- e proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_4
notificato in data 23.02.2024 mediante il quale veniva ad essa intimato il pagamento della complessiva somma di € 91.732,10 in favore della società convenuta, giusti contratti di mutuo fondiario conclusi tra la cooperativa e il il 30.05.2003 e il 31.05.2005. Controparte_4
Eccepiva parte opponente la nullità dei citati contratti per l'omessa allegazione del piano di ammortamento e per la presenza di tassi usurari.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, sospendere gli effetti dell'atto di precetto oggetto di odierna impugnazione, dichiarare ed accertare la nullità dei rapporti di mutuo fondiario intercorso tra le parti in causa per la parte relativa agli interessi, per l'effetto, dichiarare non dovuta la corresponsione di qualsiasi interesse”.
Si costituiva in giudizio la eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso l'atto di precetto notificatole il 23/02/2024 ad istanza di quale mandataria di CP_5
siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto. Con ogni Controparte_1 consequenziale statuizione e con la condanna dell'opponente alle spese di lite”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.05.2024 l'odierno decidente, fissata la nuova udienza per la comparizione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, questo G.I. rigettava l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c. 1 c.p.c. e le richieste istruttorie (ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b. e nomina di C.T.U. contabile) formulate da parte opponente e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 31.03.2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 31.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 30.05.2003 il concedeva alla Controparte_4 Parte_2 un mutuo di € 840.791,00 ai sensi dell'art. 38 e segg. T.U. delle leggi in materia bancaria e
[...]
pagina 3 di 8 creditizia e della legge Regione Siciliana 20.12.1975 n. 79, garantito da ipoteca iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Catania il giorno 10.06.2003 ai nn. 22741/3134; mutuo poi frazionato con atto di erogazione finale e quietanza stipulato il 16.09.2008 ai rogiti del notaio di Paternò Persona_1
(rep. 80641 / racc. 11256), con il quale si conveniva altresì la contestuale suddivisione in quote dello stesso ed il frazionamento dell'ipoteca in corrispondenza delle porzioni immobiliari frattanto realizzate dalla società mutuataria.
Con altro contratto di mutuo del 31.05.2005 il concedeva alla predetta società Controparte_4 cooperativa un ulteriore finanziamento di € 68.172,00 ai sensi dell'art. 38 e segg. T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e della legge Regione Siciliana 20.12.1975 n. 79, garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania il giorno 08.06.2005 ai nn. 38540/12820; mutuo successivamente frazionato con atto di erogazione finale e quietanza stipulato il 16.09.2008 ai rogiti del medesimo notaio (rep. 80642 / racc. 11257), con il quale si conveniva altresì la contestuale suddivisione in quote dello stesso ed il frazionamento dell'ipoteca in corrispondenza delle porzioni immobiliari frattanto realizzate dalla società mutuataria.
La mutuataria si rendeva, tuttavia, morosa nel pagamento delle rate di ammortamento diventando debitrice dell'Istituto mutuante per la somma complessiva di € 91.732,10 quale saldo dare di due quote dei citati mutui (€ 59.143,39 per sorte capitale + € 24.563,81 a titolo di interessi maturati sulla quota capitale scaduta con riferimento al mutuo del 30.05.2003; € 5.350,31 per sorte capitale + € 2.674,59 a titolo di interessi maturati sulla quota capitale scaduta con riferimento al mutuo del 31.05.2005).
Nel frattempo, con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19.10.2010 (rep. n. 19430, Persona_2
registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie 1T), il veniva fuso per Controparte_4
incorporazione in Controparte_3
In data 14 novembre 2018 la acquistava a titolo oneroso e pro soluto da Controparte_1
- con efficacia giuridica dal 29.11.2018 - un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili in blocco (fra cui quello vantato nei confronti della odierna opponente) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, come si evince dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 143 dell'11.12.2018, depositata in atti.
Per effetto della predetta cessione, succedeva a titolo particolare nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente Controparte_3
In data 3.12.2018 la conferiva procura alla (oggi Controparte_1 Parte_3 CP_5
per il recupero dei crediti oggetto del procedimento de quo.
[...]
pagina 4 di 8 Tutte le dinamiche sovra esposte risultano opportunamente suffragate dalla documentazione versata in atti.
- e per essa, quale mandataria, - è, dunque, ad oggi, l'unico Controparte_1 CP_5
soggetto legittimato al recupero del credito vantato da nei confronti della odierna Controparte_3
attrice.
Premessa la genesi della pretesa creditoria azionata da si rende necessaria la Controparte_1
disamina dei motivi addotti dalla a sostegno della Parte_2
spiegata opposizione.
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la difesa attorea deduce la nullità dei contratti di mutuo posti a fondamento della contestata intimazione di pagamento, assumendo che gli stessi sarebbero privi del relativo piano di ammortamento, non contenendo alcun accordo – ritenuto essenziale ai fini della validità dei negozi – in merito alle modalità di restituzione del capitale mutuato, e dunque sul contenuto della prestazione posta a carico della mutuataria.
Segnatamente – a suo dire - in entrambi i contratti di mutuo oggetto del presente giudizio non sarebbe possibile “individuare le modalità di capitalizzazione, né, tanto meno, è possibile determinare i termini di restituzione del capitale e il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere;
di conseguenza gli stessi sono affetti da nullità per l'omessa indicazione degli elementi essenziali, incorrendo nell'evidente violazione dell'obbligo previsto dall'art. 117 TUB”.
In ordine al rilievo di nullità dei contratti per la mancata allegazione del piano di ammortamento, giova richiamare il disposto di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del 30.05.2003 e il disposto di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del 31.05.2005.
Le citate disposizioni contemplano infatti una particolareggiata disciplina delle modalità di ammortamento dei mutui de quibus, prevedendo espressamente che: “la parte mutuataria si obbliga
[…] a rimborsare il mutuo in 20 anni mediante il versamento di numero 40 semestralità posticipate da pagare in unica soluzione presso una qualsiasi filiale del alle scadenze del 30 giugno e 31 CP_4 dicembre di ogni anno e senza interruzione […]”).
Merita, a tal proposito, menzione la sentenza n. 15130/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in ordine alla validità (o nullità) dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, che affronta e risolve due centrali questioni di diritto.
La prima questione esaminata è se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
pagina 5 di 8 Sul punto, la Corte conclude che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
A tal riguardo, il Supremo Consesso stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento
"alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Alla luce del richiamato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte a SS.UU. il contratto di mutuo deve quindi contenere necessariamente e anche solo limitatamente “le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 e segg. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” ma non anche il piano di ammortamento, come accade invece nei contratti di finanziamento per prestito personale o di credito al consumo.
Pertanto, in presenza delle indicazioni di cui all'art. 3 del contratto di mutuo 30.05.2003 e all'art. 3 del contratto di mutuo del 31.05.2005 non difetta il requisito di determinatezza o di determinabilità dell'oggetto, né risulta necessaria l'indicazione del numero e della composizione (quota rimborso del capitale e quota interessi) delle rate.
Peraltro, nel caso che ci occupa, alla conclusione dei contratti è seguita la stipula degli atti di erogazione finale e quietanza, perfezionatasi per entrambi i mutui in data 16.09.2008.
Anche detti atti prevedono una minuziosa ricognizione circa l'ammontare degli interessi semestrali dovuti ai tassi di riferimento tempo per tempo vigenti (art. 2), la decorrenza dell'ammortamento della somma nell'occasione definitivamente mutuata (art. 3), la misura del saggio di interesse annuo del mutuo e l'importo di ciascuna rata semestrale, con analitica distinzione del capitale e della quota di interessi posti a carico della Cooperativa, e della restante parte posta invece a carico della Regione (art. 4).
Da quanto sopra esposto discende che la censura sollevata dalla società opponente in tema di nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento deve ritenersi infondata.
Lo stesso deve concludersi con riguardo all'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse convenuti in contratto, poichè priva di idoneo supporto probatorio e/o documentale.
pagina 6 di 8 Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze in materia di superamento del tasso soglia usura, nonché per indeterminatezza dei tassi applicati, sono formulate genericamente e senza l'indicazione di indici chiari e analitici sull'asserita illegittimità dei tassi convenuti in contratto.
Invero, come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Si ricorda, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 19597/2020, ha statuito che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( principio del tutto sostenibile anche con riferimento agli interessi corrispettivi).
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla l'eventuale CP_6
periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Va, infine, ribadito il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. 10/06/2021 n. 16324).
Ebbene, nel caso che ci occupa parte l'opponente si è sottratta al predetto onere, omettendo di fornire adeguato riscontro documentale/contabile alle proprie allegazioni.
Va, peraltro, rilevato che recentemente la Suprema Corte (vedasi ordinanza n. 8906 del 18 marzo 2022) ha ribadito che la mancata indicazione, nell'atto di precetto, del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per ottenere la somma richiesta in detto atto non determina alcuna ipotesi di nullità dell'atto di precetto.
È, questo, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale in precedenti occasioni ha affermato che "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione
pagina 7 di 8 di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2” (Cass. n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del 16/11/1993).
In altri termini, esplicitare il procedimento che ha condotto alla determinazione della cifra finale intimata nell'atto di precetto è una mera facoltà del creditore, che non rileva dal punto di vista della nullità dell'atto di precetto.
È, dunque, possibile concludere che, in ragione del supporto probatorio di cui gode, la pretesa creditoria avanzata da risulta fondata sia sul piano della legittimazione ad Controparte_1 agire quanto su quello della corretta determinazione delle somme esposte nell'intimazione di pagamento.
La spiegata opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2728/2024 R.G. rigetta l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta dalla;
Parte_2 condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2024
tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAPPALARDO GIOVANNI
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARO Controparte_1 P.IVA_2
ANGELO
CONVENUTO
Oggi 7 aprile 2025 alle ore 10.05 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPPALARDO Parte_1
GIOVANNI , oggi sostituito dall'avv. FINOCCHIARO MARIA ANTONIETTA Per l'avv. AZZARO ANGELO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
LEONARDI GIUSEPPINA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fatti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PASUBIO 6 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. PAPPALARDO
GIOVANNI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania, c.so Italia n. 72; Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. AZZARO ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 7 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale di udienza.
pagina 2 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, la di
[...] Controparte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da Istituto a sua volta incorporante il Controparte_3
- e proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_4
notificato in data 23.02.2024 mediante il quale veniva ad essa intimato il pagamento della complessiva somma di € 91.732,10 in favore della società convenuta, giusti contratti di mutuo fondiario conclusi tra la cooperativa e il il 30.05.2003 e il 31.05.2005. Controparte_4
Eccepiva parte opponente la nullità dei citati contratti per l'omessa allegazione del piano di ammortamento e per la presenza di tassi usurari.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, sospendere gli effetti dell'atto di precetto oggetto di odierna impugnazione, dichiarare ed accertare la nullità dei rapporti di mutuo fondiario intercorso tra le parti in causa per la parte relativa agli interessi, per l'effetto, dichiarare non dovuta la corresponsione di qualsiasi interesse”.
Si costituiva in giudizio la eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso l'atto di precetto notificatole il 23/02/2024 ad istanza di quale mandataria di CP_5
siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto. Con ogni Controparte_1 consequenziale statuizione e con la condanna dell'opponente alle spese di lite”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.05.2024 l'odierno decidente, fissata la nuova udienza per la comparizione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, questo G.I. rigettava l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c. 1 c.p.c. e le richieste istruttorie (ordine di esibizione ex art. 119 t.u.b. e nomina di C.T.U. contabile) formulate da parte opponente e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 31.03.2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 31.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 30.05.2003 il concedeva alla Controparte_4 Parte_2 un mutuo di € 840.791,00 ai sensi dell'art. 38 e segg. T.U. delle leggi in materia bancaria e
[...]
pagina 3 di 8 creditizia e della legge Regione Siciliana 20.12.1975 n. 79, garantito da ipoteca iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Catania il giorno 10.06.2003 ai nn. 22741/3134; mutuo poi frazionato con atto di erogazione finale e quietanza stipulato il 16.09.2008 ai rogiti del notaio di Paternò Persona_1
(rep. 80641 / racc. 11256), con il quale si conveniva altresì la contestuale suddivisione in quote dello stesso ed il frazionamento dell'ipoteca in corrispondenza delle porzioni immobiliari frattanto realizzate dalla società mutuataria.
Con altro contratto di mutuo del 31.05.2005 il concedeva alla predetta società Controparte_4 cooperativa un ulteriore finanziamento di € 68.172,00 ai sensi dell'art. 38 e segg. T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e della legge Regione Siciliana 20.12.1975 n. 79, garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania il giorno 08.06.2005 ai nn. 38540/12820; mutuo successivamente frazionato con atto di erogazione finale e quietanza stipulato il 16.09.2008 ai rogiti del medesimo notaio (rep. 80642 / racc. 11257), con il quale si conveniva altresì la contestuale suddivisione in quote dello stesso ed il frazionamento dell'ipoteca in corrispondenza delle porzioni immobiliari frattanto realizzate dalla società mutuataria.
La mutuataria si rendeva, tuttavia, morosa nel pagamento delle rate di ammortamento diventando debitrice dell'Istituto mutuante per la somma complessiva di € 91.732,10 quale saldo dare di due quote dei citati mutui (€ 59.143,39 per sorte capitale + € 24.563,81 a titolo di interessi maturati sulla quota capitale scaduta con riferimento al mutuo del 30.05.2003; € 5.350,31 per sorte capitale + € 2.674,59 a titolo di interessi maturati sulla quota capitale scaduta con riferimento al mutuo del 31.05.2005).
Nel frattempo, con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19.10.2010 (rep. n. 19430, Persona_2
registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie 1T), il veniva fuso per Controparte_4
incorporazione in Controparte_3
In data 14 novembre 2018 la acquistava a titolo oneroso e pro soluto da Controparte_1
- con efficacia giuridica dal 29.11.2018 - un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_3
individuabili in blocco (fra cui quello vantato nei confronti della odierna opponente) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, come si evince dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 143 dell'11.12.2018, depositata in atti.
Per effetto della predetta cessione, succedeva a titolo particolare nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente Controparte_3
In data 3.12.2018 la conferiva procura alla (oggi Controparte_1 Parte_3 CP_5
per il recupero dei crediti oggetto del procedimento de quo.
[...]
pagina 4 di 8 Tutte le dinamiche sovra esposte risultano opportunamente suffragate dalla documentazione versata in atti.
- e per essa, quale mandataria, - è, dunque, ad oggi, l'unico Controparte_1 CP_5
soggetto legittimato al recupero del credito vantato da nei confronti della odierna Controparte_3
attrice.
Premessa la genesi della pretesa creditoria azionata da si rende necessaria la Controparte_1
disamina dei motivi addotti dalla a sostegno della Parte_2
spiegata opposizione.
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la difesa attorea deduce la nullità dei contratti di mutuo posti a fondamento della contestata intimazione di pagamento, assumendo che gli stessi sarebbero privi del relativo piano di ammortamento, non contenendo alcun accordo – ritenuto essenziale ai fini della validità dei negozi – in merito alle modalità di restituzione del capitale mutuato, e dunque sul contenuto della prestazione posta a carico della mutuataria.
Segnatamente – a suo dire - in entrambi i contratti di mutuo oggetto del presente giudizio non sarebbe possibile “individuare le modalità di capitalizzazione, né, tanto meno, è possibile determinare i termini di restituzione del capitale e il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere;
di conseguenza gli stessi sono affetti da nullità per l'omessa indicazione degli elementi essenziali, incorrendo nell'evidente violazione dell'obbligo previsto dall'art. 117 TUB”.
In ordine al rilievo di nullità dei contratti per la mancata allegazione del piano di ammortamento, giova richiamare il disposto di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del 30.05.2003 e il disposto di cui all'art. 3 del contratto di mutuo del 31.05.2005.
Le citate disposizioni contemplano infatti una particolareggiata disciplina delle modalità di ammortamento dei mutui de quibus, prevedendo espressamente che: “la parte mutuataria si obbliga
[…] a rimborsare il mutuo in 20 anni mediante il versamento di numero 40 semestralità posticipate da pagare in unica soluzione presso una qualsiasi filiale del alle scadenze del 30 giugno e 31 CP_4 dicembre di ogni anno e senza interruzione […]”).
Merita, a tal proposito, menzione la sentenza n. 15130/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in ordine alla validità (o nullità) dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, che affronta e risolve due centrali questioni di diritto.
La prima questione esaminata è se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
pagina 5 di 8 Sul punto, la Corte conclude che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
A tal riguardo, il Supremo Consesso stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento
"alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Alla luce del richiamato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte a SS.UU. il contratto di mutuo deve quindi contenere necessariamente e anche solo limitatamente “le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 e segg. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” ma non anche il piano di ammortamento, come accade invece nei contratti di finanziamento per prestito personale o di credito al consumo.
Pertanto, in presenza delle indicazioni di cui all'art. 3 del contratto di mutuo 30.05.2003 e all'art. 3 del contratto di mutuo del 31.05.2005 non difetta il requisito di determinatezza o di determinabilità dell'oggetto, né risulta necessaria l'indicazione del numero e della composizione (quota rimborso del capitale e quota interessi) delle rate.
Peraltro, nel caso che ci occupa, alla conclusione dei contratti è seguita la stipula degli atti di erogazione finale e quietanza, perfezionatasi per entrambi i mutui in data 16.09.2008.
Anche detti atti prevedono una minuziosa ricognizione circa l'ammontare degli interessi semestrali dovuti ai tassi di riferimento tempo per tempo vigenti (art. 2), la decorrenza dell'ammortamento della somma nell'occasione definitivamente mutuata (art. 3), la misura del saggio di interesse annuo del mutuo e l'importo di ciascuna rata semestrale, con analitica distinzione del capitale e della quota di interessi posti a carico della Cooperativa, e della restante parte posta invece a carico della Regione (art. 4).
Da quanto sopra esposto discende che la censura sollevata dalla società opponente in tema di nullità del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento deve ritenersi infondata.
Lo stesso deve concludersi con riguardo all'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse convenuti in contratto, poichè priva di idoneo supporto probatorio e/o documentale.
pagina 6 di 8 Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze in materia di superamento del tasso soglia usura, nonché per indeterminatezza dei tassi applicati, sono formulate genericamente e senza l'indicazione di indici chiari e analitici sull'asserita illegittimità dei tassi convenuti in contratto.
Invero, come è pacifico, è onere della parte che agisce in giudizio deducendo l'applicazione di un tasso usurario allegare e indicare modi, tempi e misura del superamento di tale tasso.
Si ricorda, che proprio in materia di usurarietà degli interessi moratori, la Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 19597/2020, ha statuito che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( principio del tutto sostenibile anche con riferimento agli interessi corrispettivi).
Parte opponente riferisce di un presunto superamento del tasso soglia usura senza, però, individuare la presunta percentuale oltre soglia che sarebbe stata effettivamente applicata dalla l'eventuale CP_6
periodo di riferimento e senza nulla indicare a sostegno delle proprie argomentazioni.
Va, infine, ribadito il principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. 10/06/2021 n. 16324).
Ebbene, nel caso che ci occupa parte l'opponente si è sottratta al predetto onere, omettendo di fornire adeguato riscontro documentale/contabile alle proprie allegazioni.
Va, peraltro, rilevato che recentemente la Suprema Corte (vedasi ordinanza n. 8906 del 18 marzo 2022) ha ribadito che la mancata indicazione, nell'atto di precetto, del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per ottenere la somma richiesta in detto atto non determina alcuna ipotesi di nullità dell'atto di precetto.
È, questo, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale in precedenti occasioni ha affermato che "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione
pagina 7 di 8 di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2” (Cass. n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del 16/11/1993).
In altri termini, esplicitare il procedimento che ha condotto alla determinazione della cifra finale intimata nell'atto di precetto è una mera facoltà del creditore, che non rileva dal punto di vista della nullità dell'atto di precetto.
È, dunque, possibile concludere che, in ragione del supporto probatorio di cui gode, la pretesa creditoria avanzata da risulta fondata sia sul piano della legittimazione ad Controparte_1 agire quanto su quello della corretta determinazione delle somme esposte nell'intimazione di pagamento.
La spiegata opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2728/2024 R.G. rigetta l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta dalla;
Parte_2 condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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