Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026REG.PROV.COLL.
N. 06182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale titolare e legale rappresentante pro tempore del “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Conticchio e Casto Geremia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ) n. 6555/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NN PA e uditi per la parte appellante gli avvocati Domenico Conticchio e Casto Geremia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2019 il signor -OMISSIS-, quale titolare e legale rappresentante pro tempore del “-OMISSIS-”, ha chiesto al Tar per il Lazio l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- – P [22.22.04/1/2019] del 09/05/2019 a firma della Dirigente della Direzione Generale Spettacolo, servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante del Ministero per i Beni e delle attività Culturali e del Turismo;
- del provvedimento di revoca del contributo ex d.m- 27 luglio 2017 reso in data 06/06/2019, prot. n. -OMISSIS- – P [46.07.07/2/2019] del 06/06/2019 a firma della Dirigente della Direzione Generale Spettacolo servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante del Ministero per i Beni e delle attività Culturali e del Turismo, comunicato a mezzo pec al ricorrente in data 06/06/2019;
- del decreto dir. Gen.le –Direzione Generale Spettacolo del Ministero per i Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 11/07/2019 – n.-OMISSIS- -Assegnazione dei contributi ex d.m. 27 luglio 2017 per l’anno 2019;
- per quanto occorra ed in parte qua, del decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo 27/07/2017 avente ad oggetto: « Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16/10/2017 supplemento ordinario n. 48, serie generale n. 242;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- con domanda del 30 gennaio 2018, inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il signor -OMISSIS-, titolare della ditta individuale “-OMISSIS-”, chiedeva di essere ammesso, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017, al contributo pubblico previsto per il triennio 2018-2020;
- con D.D. del 26 luglio 2018, veniva deliberata l’assegnazione di un contributo pari ad € 122.086,00;
- successivamente alla presentazione della domanda, ed esattamente in data 16/04/2018, il Tribunale di Genova, II sez. penale, pronunciava nei confronti del signor -OMISSIS- sentenza (n. 1555/18) di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per la contravvenzione di cui agli artt. 81 e 727, comma 2, c.p. (erroneamente indicato come art. 722 c.p. negli atti ministeriali), applicando la pena pecuniaria di Euro 1.778,00 di ammenda;
- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6 giugno 2019, veniva revocato il contributo concesso per mancato possesso del requisito di cui all’art. 30, comma 3, lett. d) del d.m. 27 luglio 2017.
3. A sostegno dell’impugnativa avverso gli atti prima elencati, venivano formulati i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. d), decreto ministeriale 27/07/2017. Violazione della l. 18.03.1968 n. 337; dell’art. 3 l. n. 241/1990 degli artt. 444 e 445, c.p.p. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Assenza dei presupposti di fatto.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. d), decreto ministeriale 27/07/2017. Violazione della legge n. 189 del 29/07/2004 e delle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanate in data 10/05/2000 dalla commissione scientifica Cites. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Assenza dei presupposti di fatto. Rilevanza di mero indizio della sentenza ex art. 444 c.p.p. Irragionevolezza dell’attività amministrativa.
III- Violazione degli artt. 41, 97 e 120 della Costituzione. Violazione della l. 18.03.1968 n. 337; dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 4 del d.lgs. n. 122/2018, dell’art. 24, 28, 28- bis e 39 del d.p.r. n. 313/2002 c.d. T.U. sul casellario giudiziale. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
IV- Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; 3, 10- bis e ss. l. 7.8.1990 n. 241.
3.1 Con i primi due motivi, il ricorrente sosteneva l’illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente ai fini della revoca del contributo pubblico la pronuncia di una sentenza di patteggiamento, valutabile dall’Amministrazione, al più, come fatto storico.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava l’illegittima acquisizione da parte del Ministero delle informazioni sulla sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti, posto che i certificati acquisibili, di cui agli artt. 24, 27 e 28- bis del d.p.r. n. 313/2002 (T.U. sul casellario giudiziario), non ne fanno menzione.
Con il quarto motivo il ricorrente contestava la violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in riscontro alle osservazioni formulate, l’Amministrazione non avrebbe nulla dedotto circa l’inidoneità della sentenza di patteggiamento a giustificare il provvedimento di revoca.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, deducendo l’infondatezza del ricorso nel merito.
5. Con sentenza n. 6555/2025 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso.
5.1 Il Tar ha respinto la tesi secondo cui la sentenza di applicazione della pena, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. non avrebbe le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, mancando un accertamento pieno della responsabilità penale dell’imputato, sostenendo che:
- la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicata ai fini disciplinari - considerato che ai sensi dell’art. 445, comma 1- bis , ultima parte, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, la sentenza de qua è equiparata ad una pronuncia di condanna - l’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputo lo ha commesso;
- il provvedimento di revoca ( rectius , decadenza) adottato è legittimo in quanto, anche condividendo l’osservazione del ricorrente secondo cui non è stata resa alcuna falsa dichiarazione al momento della presentazione della domanda in quanto la sentenza è stata pronunciata in data successiva, alla data di erogazione del contributo era venuto a mancare un requisito richiesto a pena di inammissibilità (essenziale, quindi, per il perdurante godimento del beneficio): la sentenza penale è stata pronunciata in data 16 aprile 2018 mentre la domanda è stata accolta in data 26 luglio 2018.
5.2 Il Tar ha inoltre considerato che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017, l’Amministrazione si riserva il potere di verificare in ogni tempo la sussistenza delle condizioni di ammissione al contributo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 71 del d.p.r. 28 dicembre2000, n. 445, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;
- a tal fine, le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, anche accedendo agli archivi dell’Amministrazione certificante, al fine di accertare d’ufficio stati, qualità e fatti ovvero per controllare le dichiarazioni sostitutive presentate da un determinato soggetto;
- non è, quindi, censurabile l’acquisizione del certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome del ricorrente.
5.3 Il Tar ha, infine, ritenuto destituito di fondamento l’ultimo motivo di ricorso sostenendo che:
- ai fini del rispetto dell’obbligo di contraddittorio procedimentale, non occorre un’analitica e puntuale confutazione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli argomenti proposti dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933);
- nel caso di specie, emerge chiaramente che l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate dall’interessato.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 6555/2025 ha proposto appello il signor -OMISSIS- quale titolare e legale rappresentante pro tempore del “-OMISSIS-” per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero della Cultura chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 3080/2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare (presentata da parte appellante) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
9. All’udienza del 22 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente parte appellante segnala ed eccepisce l’erroneità dell’epigrafe della sentenza impugnata, nella quale si indica come unico provvedimento impugnato dal ricorrente il n. -OMISSIS- del 6/6/2019 di revoca del contributo concesso, in quanto sono stati impugnati, invece, anche il decreto n. -OMISSIS- del 11/7/2019 di esclusione dalla graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi, emesso dal Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali nonché il provvedimento, emesso sempre dalla stessa Direzione Generale e sempre per la stessa motivazione, di preavviso di revoca del contributo, Nota prot. -OMISSIS--P del 09/05/2019.
1.1 In narrativa sono stati elencati tutti gli atti impugnati. Di conseguenza resta implicitamente accolta la richiesta di correzione dell’errore materiale formulata da parte appellante.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 444, 445, 653 e 654 c.p.p. e dell'art. 30, comma 3, lett. d), d.m. 27/07/2017. Travisamento dei fatti. Difetto radicale di motivazione ed illogicità manifesta. Inesistenza del presupposto della revoca/esclusione: la sentenza ex art. 444 c.p.p. non è sentenza di condanna e non accerta la commissione della violazione. Inefficacia ed inutilizzabilità nel procedimento e nel giudizio amministrativo ».
Parte appellante critica la tesi secondo cui la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. sarebbe equiparabile ad una sentenza di condanna e, come tale, idonea a comprovare la "commissione" della violazione ostativa ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d) d.m. 27/07/2017 (aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, art. 727 c.p.).
2.1 Sotto un primo profilo parte appellante si sofferma sulla natura giuridica della sentenza ex art. 444 c.p.p. affermando che si tratta di un tertium genus privo di qualsivoglia accertamento sul fatto e sulla colpevolezza.
In particolare parte appellate sostiene che:
- la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna, né accerta alcuna commissione del fatto contestato all’imputato;
- il patteggiamento mantiene una posizione nettamente e ontologicamente differenziata non solo rispetto al giudizio ordinario, ma anche rispetto agli altri riti speciali;
- si tratta di un procedimento speciale basato sull'accordo tra le parti, volto alla definizione rapida del processo con applicazione di una pena concordata, senza alcun accertamento dibattimentale del fatto;
- il giudice si limita a un controllo esterno sulla correttezza della qualificazione giuridica, sulla congruità della pena e sull'assenza di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma non dichiara la colpevolezza;
- l'imputato che accede al patteggiamento non compie alcuna ammissione di responsabilità, ma effettua una scelta di mera convenienza processuale, le cui ragioni possono essere le più varie (evitare l'alea del giudizio, i costi, i tempi lunghi, ottenere benefici sanzionatori o processuali come la non menzione);
- non vi è alcun accertamento del fatto materiale né della responsabilità che possa assumere valore al di fuori del processo penale;
- nel caso di specie il Ministero non contesta al signor -OMISSIS-, quale motivo di revoca/inammissibilità dei contributi, né la commissione di uno dei delitti previsti nel Titolo IX- bis del libro II del codice penale (Delitti contro il sentimento per gli animali), né la violazione della legge 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione);
- il Ministero contesta al signor -OMISSIS- quanto invece contemplato nella sola ultima parte del predetto comma 3, lettera d) dell’articolo 30, vale a dire di aver: “commesso ogni altra violazione prevista (…) da altre disposizioni normative e statali e dell’Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali”;
- ma il presupposto su cui sono fondati i tre provvedimenti impugnati è infondato perché il signor -OMISSIS- non ha mai subito alcuna condanna per la contravvenzione (non già delitto) di cui al citato art. 722 comma 2 c.p., né ha mai commesso ovvero riconosciuto ovvero ammesso di aver commesso alcun fatto che abbia integrato tale contravvenzione, né alcuna altra violazione prevista (…) da altre disposizioni normative e statali e dell’Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali;
- il Ministero fonda il suo assunto sul fatto che nel certificato penale del signor -OMISSIS- figuri la sentenza penale emessa dal Tribunale di Genova il 16/04/2018 con motivazione contestuale, di applicazione della pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: ciò integrerebbe, secondo il Ministero, il fatto, ostativo ai contributi richiesti, dell’esistenza di una condanna penale la quale abbia, quindi, accertato la commissione del fatto contravvenzionale in questione;
- la tesi del Ministero è infondata perché la sentenza penale di applicazione della pena concordata tra le parti: a) non è una sentenza di condanna; b) non accerta alcun fatto (reato o non reato); c) e tanto, con efficacia, vincolante per legge, di assoluta irrilevanza, di per sé, anche nei procedimenti e nei giudizi amministrativi;
- il Tar ha errato nel sostenere che la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. produce giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso;
- il legislatore del nuovo rito penale ha concepito oltre a meccanismi “filtro” antecedenti il dibattimento, anche meccanismi “premiali” (tutti i c.d. “riti speciali” ovvero “riti alternativi”) per invogliare l’imputato ad accedere a soluzione alternative al giudizio ordinario dibattimentale (il giudizio abbreviato, la messa alla prova, l’oblazione, il decreto penale di condanna, l’applicazione della pena su richiesta delle parti) e, da ultimo, addirittura provvedimenti conclusivi delle indagini o dello stesso dibattimento che, pur avendo piena efficacia di accertamento della commissione del reato contestato, non recano la definizione di condanna;
- ma il valore e/o l’efficacia e/o l’inefficacia, nonché gli effetti di ciascuna di tali soluzioni procedimentali e processuali “alternative”, sia ai fini penali che ai fini extrapenali, sono stabiliti per legge, per ciascun imputato, di volta in volta, dallo stesso codice di procedura penale e non sono suscettibili di interpretazioni differenti, specie quelle che snaturerebbero, istituto per istituto, la voluntas legis e la loro ratio sistematica;
- per quel che rileva in questa sede, la procedura disciplinata dall’art. 444 c.p.p. non contempla assolutamente (anzi, implicitamente vieta) al suo esito, l’emissione: a) né di una sentenza di condanna, e b) né di accertamento e tantomeno dichiarativa (nemmeno nella sua parte motiva) della sussistenza del fatto di reato, ma esclusivamente una “sentenza di applicazione della pena” che il giudice penale pronuncia ed emette senza alcun accertamento in punto di fatto, ma dando atto unicamente “che vi è stata la richiesta delle parti”;
- nulla è imposto all’imputato per quanto concerne l’ammissibilità del rito speciale (neppure una ammissione di responsabilità) il quale imputato non solo non deve e non è mai tenuto a dichiarare nulla e neppure è obbligato a partecipare al processo;
- in questo rito penale speciale, manca qualsiasi accertamento dei fatti: il giudice acquisisce il fascicolo per verificare che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129;
- erra la sentenza impugnata nell’affermare che tale accertamento negativo si risolva per converso, in caso di ratifica della richiesta delle parti di applicazione della pena, in un qualsivoglia riconoscimento e/o ammissione di responsabilità per il fatto di reato contestato;
- la sentenza di patteggiamento costituisce un tertium genus , nella procedura penale: non è sentenza né di assoluzione, né di condanna, né accerta alcunché;
- l’imputato che si determini a definire anticipatamente col “patteggiamento”, un processo penale instaurato nei suoi confronti, compie esclusivamente una scelta di mera convenienza processuale, convenienza che può essere (i) di tipo processuale (es.: eliminare l’alea di una sentenza sfavorevole o ingiusta che può incidere sulla possibilità di ottenere contributi statali; ovvero ottenere il beneficio della non menzione nel certificato penale e del non pagamento delle spese processuali, e così via) e (ii) di tipo extraprocessuale (es.: eliminazione delle sofferenze derivanti dalla lunga sottoposizione a processo penale);
- la sentenza di applicazione della pena costituisce un tertium genus : ad essa non si applica né il disposto di cui all’articolo 653 c.p.p. (in tema, peraltro, di giudizi disciplinari, ipotesi, questa, del tutto estranea al presente giudizio) né l’art 654 c.p.p. (“Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”).
2.2 Sotto un secondo profilo parte appellante si sofferma sul disposto dell'art. 445, comma 1- bis e degli artt. 653 e 654 c.p.p.: inefficacia ed inutilizzabilità assoluta nel presente giudizio amministrativo.
Parte appellante sostiene che:
- erra la sentenza impugnata nel richiamare ed applicare l’art. 445, comma 1- bis c.p.p., in quanto tale disposizione speciale recita l’esatto contrario di quanto affermato in sentenza, cioè stabilisce che: « La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna »;
- detta disposizione, che dal 2022 ha sostituito quella precedente, ha valore cogente ed è immediatamente applicabile in giudizio anche al caso qui trattato, non essendo revocabile in dubbio che, rispetto alla meno articolata disposizione precedente, essa ha anche valore di legge di interpretazione autentica nella sostanza, anche se non espressamente nella forma;
- peraltro era già applicabile alla fattispecie in esame anche il meno articolato disposto precedente, dell’art. 445, comma 1- bis , c.p.p., secondo il quale « Salvo quanto previsto dall'articolo 653 [giudizi disciplinari] la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna »: se ne deduceva anche allora, infatti, che la pronuncia di patteggiamento è logicamente distinta da quella di condanna, alla quale è invece soltanto equiparata, e soltanto a determinati scopi, diversi dalla definizione di giudizi civili o amministrativa per i quali, invece, la legge -che chiunque deve rispettare- espressamente escludeva qualsivoglia efficacia.
2.3 Sotto un terzo profilo parte appellante critica la giurisprudenza citata dal Tar eccependo l’inconferenza e il superamento normativo dei precedenti richiamati (in particolare: Cons. Stato n. 6259/2018, n. 497/2021 e Tar Lazio n. 18/2024).
Dopo aver esposto perché le sentenze citate sarebbero inconferenti e superate, parte appellante sostiene che:
- il nodo centrale dell'errore del Tar risiede nell'aver ignorato la portata eccezionale e limitata dell'efficacia extra-penale che la sentenza di patteggiamento poteva spiegare unicamente nei giudizi disciplinari nel regime normativo previgente alla RM TA (d.lgs. n. 150/2022);
- l'art. 445, comma 1- bis , c.p.p., nella sua formulazione originaria, pur stabilendo in via generale l'inefficacia della sentenza ex art. 444 c.p.p. nei giudizi civili o amministrativi, conteneva un inciso fondamentale: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653";
- era proprio questo specifico richiamo all'art. 653 c.p.p. ("Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare") a costituire l'unica base giuridica per attribuire alla sentenza di patteggiamento, in via di eccezione rispetto alla regola generale di inefficacia, un valore vincolante quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell'imputato, ma limitatamente al giudizio disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (o professionisti iscritti ad albi);
- la giurisprudenza (incluso il precedente Cons. Stato n. 6259/2018) fondava l'efficacia della sentenza di patteggiamento nel disciplinare proprio sul combinato disposto del vecchio art. 445, comma 1- bis , e dell'art. 653, comma 1- bis c.p.p.;
- si trattava, quindi, di un'efficacia speciale, derogatoria e limitata a quello specifico ambito;
- la RM TA (d.lgs. n. 150/2022), intervenendo sull'art. 445, comma 1- bis , c.p.p., ha definitivamente superato tale regime eccezionale, eliminando ogni ambiguità e recependo la ratio premiale e deflattiva dell'istituto del patteggiamento;
- la norma attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla decisione qui impugnata, sancisce in modo inequivocabile: "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, (...) non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi (...). Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. (...)";
- il legislatore ha deliberatamente eliminato il richiamo all'art. 653 c.p.p., estendendo così l'inefficacia della sentenza di patteggiamento (e la sua inutilizzabilità come prova) anche ai giudizi disciplinari, oltre che a quelli civili, tributari e amministrativi in generale;
- salvo che non siano applicate pene accessorie (circostanza non ricorrente nel caso del signor -OMISSIS-) o che non esistano diverse e specifiche disposizioni di legge che ne prevedano espressamente l'equiparazione a condanna per determinati fini (come nel caso analizzato da Cons. Stato n. 497/2021), la sentenza ex art. 444 c.p.p. è oggi, per legge, priva di qualunque valore vincolante o probatorio nel giudizio amministrativo (ed a fortiori nel procedimento amministrativo);
- nessuno dei precedenti giurisprudenziali citati dal Tar può validamente sorreggere la decisione impugnata;
- essi sono o superati dalla RM TA (Cons. Stato n. 6259/2018 nel suo fondamento normativo relativo all'art. 653 c.p.p.), o relativi a leggi speciali inapplicabili al caso di specie (Cons. Stato n. 497/2021), o riguardanti materie diverse e con esiti contraddittori rispetto al principio di proporzionalità (Tar Lazio n. 18/2024);
- il Tar ha errato nel non applicare il vigente e cogente disposto dell'art. 445, comma 1- bis c.p.p., che sancisce l'inefficacia e l'inutilizzabilità probatoria assoluta della sentenza di patteggiamento nel presente giudizio amministrativo;
- l'aver fondato la decisione su una giurisprudenza obsoleta o inconferente, travisandone la portata e ignorando l'evoluzione normativa, costituisce un grave vizio di motivazione e violazione di legge;
- tale errore nell'inquadramento giuridico, unito alla mancata considerazione delle specificità del caso (natura contravvenzionale del reato, applicazione di sola pena pecuniaria irrisoria, momento del patteggiamento anteriore a qualsiasi dibattimento, presenza di prove amministrative contrarie, assenza di pene accessorie, sproporzione della sanzione amministrativa), conferma ulteriormente la manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti in cui è incorsa l'Amministrazione, vizi che il primo giudice ha erroneamente omesso di rilevare;
- da tutto quanto precede, emerge con evidenza l’illegittimità delle revoche e dei dinieghi ministeriali qui impugnati in quanto fondati sulla ritenuta, ma erronea automatica equivalenza della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Genova, ad una sentenza penale di condanna e di accertamento della commissione del fatto di cui alla contravvenzione ex art. 727 c.p.;
- valgono invece i seguenti principi, che anche il Tar avrebbe dovuto applicare: (i) Inefficacia assoluta: la sentenza di patteggiamento è tamquam non esset nel giudizio amministrativo. Non può vincolare né l'Amministrazione né il Giudice.; (ii) Inutilizzabilità probatoria: non può essere usata nemmeno come mero indizio o presunzione. L'Amministrazione non può basare la propria decisione (come ha fatto il Ministero) sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. per ritenere "commessa" la violazione; (iii) Prevalenza sulle norme di equiparazione: salvo pene accessorie (qui assenti), la legge processuale penale prevale su eventuali norme extra-penali che tendano ad equiparare il patteggiamento alla condanna, neutralizzandone gli effetti. Il Tar ha completamente omesso di applicare questa norma cogente e chiarissima, incorrendo in una palese violazione di legge.
3. Il motivo è infondato.
3.1 Preliminarmente occorre ricordare il principio secondo il quale la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, in ragione del generale principio di legalità, per cui l'Amministrazione non può che conformarsi alla legge vigente al momento in cui dà luogo alla sua manifestazione di volontà (Cons. Stato, Sez. VI, 05/10/2022, n. 8530).
Nella specie si discute della legittimità di due provvedimenti resi rispettivamente a maggio e a giugno del 2019: il Collegio deve valutare la loro legittimità sulla base della normativa vigente in quel momento.
3.2 Non possono essere condivise le considerazioni svolte da parte appellante circa gli effetti della applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”: art. 444 del codice di procedura penale).
Al momento della emanazione degli atti impugnati (2019) l’articolo 444 c.p.p. così recitava:
« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(omissis)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti (omissis) ».
Sempre al momento della emanazione degli atti impugnati l’art. 445 c.p.p. così recitava:
« 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter 2.
1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ».
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nel pronunciare la richiamata sentenza n. 1555/18, di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per la contravvenzione di cui agli artt. 81 e 727, comma 2, c.p. ha preliminarmente rilevato che:
- il difensore dell'imputato aveva tempestivamente richiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e il pubblico ministero aveva espresso il suo consenso;
- le parti si erano accordate per l’ammontare della pena;
- la qualificazione giuridica del fatto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo era corretta;
- nella fattispecie non era applicabile l'art. 129 c.p.p.;
- la pena richiesta era congrua alla luce dei criteri di giudizio ex art.133 c.p.
Il giudice, pertanto, non ha accolto in maniera meccanica la richiesta di patteggiamento ma ha preventivamente acclarato (i) la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e (ii) l’insussistenza delle condizioni per poter pronunciare (ex art. 129 c.p.p.) una sentenza che riconoscesse che il fatto non sussisteva o che l'imputato non lo avesse commesso o che il fatto non costituisse reato.
Vigente i richiamati testi degli articoli 444 e 445 c.p.p., la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente ribadito che la sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicato che la sentenza de qua è equiparata ad una pronuncia di condanna, l'efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 10/06/2021, n. 4445).
3.3 Occorre, in ogni caso, evidenziare alcune peculiarità del caso di specie.
Nell’impugnato provvedimento di revoca del contributo prot. n. -OMISSIS- – P [22.22.04/1/2019] del 09/05/2019 si legge testualmente:
« Per quanto sopra si comunica che il contributo pari ad € 122.086,00, la cui assegnazione è stata deliberata a favore di codesta Impresa Circense con Decreto del Direttore Generale del 26/07/2018, sarà revocato ai sensi dell'art. 8 comma 2 in quanto la S.V. è risultata non essere in possesso del requisito di accesso al contributo, ovvero "di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del libro Il del codice penale o di non aver commesso violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali. In tal senso, per omessa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 30 comma 3, lett. d) del D.M. 27/07/2017 ».
E nell’ugualmente impugnato provvedimento di revoca del contributo ex d.m- 27 luglio 2017 reso in data 06/06/2019, prot. n. -OMISSIS- – P [46.07.07/2/2019] del 06/06/2019 (provvedimento con il quale si è fornita risposta alle osservazioni formulate da parte appellante) si legge testualmente:
« Nel respingere pertanto le osservazioni da voi proposte e per quanto sopra esposto, si comunica che il contributo di C 122.086,00, la cui assegnazione è stata deliberata a livore di codesta Impresa Circense con Decreto del Direttore Generale del 19/12/2018 rep. n. 2297 sarà revocato in quanto la S.V. è risultata non essere in possesso del requisito di accesso di cui all'art. 30, comma 3, lett. d) del D.M. 27 luglio 2017 ».
L’articolo 30, comma 3, lett. d) del d.m. 27 luglio 2017 così recita:
« 3. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo, oltre a quanto già indicato per tutti gli àmbiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da:
(omissis)
d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali ».
I provvedimenti impugnati hanno disposto la revoca del contributo perché i fatti accertati dalla sentenza citata del Tribunale di Genova (si ricorderà quanto a proposito della necessità che il giudice avesse il compito di acclarare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo) testimoniavano il compimento di azioni in violazione delle norme in materia di protezione, detenzione e utilizzo di animali. La ragione è ben comprensibile: non è possibile concedere contributi a chi genera qualsiasi tipo di sofferenza agli animali.
Il richiamo alla sentenza del Tribunale di Genova non deve essere interpretato come decisione di far valere in modo automatico nel procedimento amministrativo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). Bensì come richiamo ai fatti acclarati in detta sentenza, fatti che poi sono stati valutati in maniera autonoma dell’Amministrazione al fine di verificare se era corretta o meno l’attribuzione di contributi nel momento in cui erano emersi comportamenti posti in essere dal beneficiario in violazione di norme in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali.
La sentenza di patteggiamento ha accertato la violazione di una disposizione statale in materia di protezione, detenzione e utilizzo di animali: questo fatto ha portato inevitabilmente l’Amministrazione a concludere per la mancanza dei presupposti per concedere il finanziamento.
Il d.m. 27 luglio 2017, e la relativa disposizione di cui all’art. 30, comma, 3, lett. d), costituisce lex specialis , finalizzata alla corretta gestione di ingenti risorse pubbliche.
Detto in altre parole, elemento dirimente della presente controversia non è la questione della equiparazione tra la sentenza di condanna e di patteggiamento (tema su cui si dilunga l’appellante) bensì il fatto che la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. ha accertato la commissione di una violazione di disposizioni statali in materia di utilizzo di animali. L’aver tenuto comportamenti di questo tipo osta alla concessione di contributi pubblici nel settore dell’attività circense.
3.4 Sono infondate le considerazioni svolte da parte appellante circa l’applicabilità al presente giudizio del nuovo testo dell’art. 445 c.p.p. introdotto dalla cosiddetta “riforma TA”.
Come detto, il Collegio deve valutare la legittimità degli atti impugnati sulla base della normativa vigente nel momento in cui sono stati emanati.
3.4.1 In ogni caso non ha fondamento la tesi del ricorrente che sostiene l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.
L’attuale testo dell’art. 445, comma 1- bis , c.p.p. [novellato dall’art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. "riforma TA"] così recita:
« La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ».
Ne deriva che, nel caso in cui un fatto storico sia stato conosciuto anche dal giudice penale, non è l’esito negativo del giudizio che determina in automatico l’irrogazione di un qualche tipo di sanzione (nella specie: la revoca del contributo) ma, come si è evidenziato prima, l’autonomo apprezzamento delle medesime circostanze da parte dell’Amministrazione.
La disposizione di cui al secondo periodo, dell’art. 445, comma 1- bis , c.p.p., sopra richiamata, non esclude quindi la potestà di autonoma valutazione dei fatti riconosciuta dalla legge, nel procedimento amministrativo, in capo all’Amministrazione.
3.5 Alla luce di quanto esposto appaiono infondati anche gli argomenti esposti nell’ultimo profilo sollevato con il primo motivo di ricorso.
Il Tar ha correttamente applicato la normativa vigente ratione temporis: di conseguenza non possono considerarsi superati i precedenti giurisprudenziali richiamati dal primo giudice.
4. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 28, 28-bis e 39 d.p.r. 313/2002 (T.U. Casellario Giudiziale) come modificati dal d.lgs. 122/2018. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Illegittima acquisizione ed inutilizzabilità della notizia relativa alla sentenza ex art. 444 c.p.p. coperta da non menzione ».
Parte appellante afferma che il Tar avrebbe errato anche nel ritenere legittima l'acquisizione e l'utilizzo, da parte del Ministero, dell'informazione relativa alla sentenza di patteggiamento.
In particolare si afferma che:
- la sentenza ex art. 444 c.p.p. in questione, avendo applicato la sola pena pecuniaria, beneficiava ope legis del beneficio della non menzione nei certificati del casellario rilasciati alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli artt. 24, co. 1, lett. e) e m) e 28 del d.p.r. 313/2002, come modificati dal d.lgs. 122/2018, normativa vigente all'epoca dei fatti;
- gli artt. 28 e 39 T.U. Casellario limitano chiaramente le informazioni accessibili alle PP.AA., escludendo quelle coperte da non menzione;
- il Ministero, pertanto, poteva e doveva ottenere solo certificati riportanti la dicitura "NULLA";
- aver acquisito e utilizzato una notizia coperta da non menzione costituisce illegittima acquisizione ed eccesso di potere, rendendo l'informazione inutilizzabile ai fini del procedimento amministrativo;
- la motivazione del Tar, che si limita a richiamare genericamente i poteri di controllo ex d.p.r. 445/2000, ignora completamente le specifiche e cogenti norme del T.U. Casellario, poste a presidio di precise garanzie;
- il potere di controllo non può mai legittimare la violazione di norme primarie.
5. Il motivo è infondato.
In generale conviene ricordare che, in tema di patteggiamento, il divieto di iscrizione della sentenza nei certificati del casellario richiesti dall'interessato e soggetti equiparati, non rende illegittimo il certificato penale integrale rilasciato all'esito della consultazione diretta del sistema da parte delle Amministrazioni Pubbliche, le quali, in virtù del disposto di cui all'art. 39 del testo unico n. 313 del 2002 conservano la possibilità di procedere alle acquisizioni di ufficio e di svolgere controlli di cui agli artt. 46 e 71 del d.p.r. n. 445 del 2002 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 21/12/2004, n. 5735).
Le sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale o le sentenze patteggiate possono incidere sulla moralità professionale e possono costituire un ostacolo all'ammissione ad un beneficio pubblico. Per questo chi richiede un contributo pubblico deve attestare con apposita autodichiarazione, oltre alla mancanza delle sentenze di condanna definitiva che vengono indicate nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati (cioè di una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale), anche l'assenza di sentenze definitive di condanna con il beneficio della non menzione, nonché, come nel caso di specie, l'assenza di sentenze patteggiate, in quanto deve essere consentita all'Amministrazione la possibilità di valutare il possesso dei requisiti per ottenere il contributo pubblico.
Nella specie, sebbene non abbia reso una dichiarazione non veritiera relativamente al possesso del requisito previsto dal decreto ministeriale al momento della presentazione della domanda (31 gennaio 2018), l’appellante non ha comunicato nulla una volta intervenuta la sentenza di patteggiamento, e comunque, al momento dell’assegnazione del contributo per l’anno 2018 (luglio). In questa maniera l’appellante non ha messo l’Amministrazione nella condizione di valutare il possesso dei requisiti per ottenere il contributo. Non è superfluo ricordare che i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione deve essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (art. 1, comma 2- bis , l. 241/2990).
L’acquisizione del casellario giudiziale generale da parte del Ministero, tramite il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è del tutto legittima in ragione della facoltà e/o del dovere dell’Amministrazione di effettuare i controlli d'ufficio previsti dalla legge e di verificare, nel caso in esame, le dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto finanziato.
Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (art. 43 d.p.r. 445/2002). Inoltre, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (art. 71 d.p.r. 445/2002).
Come correttamente rilevato dal Tar, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.m. 27 luglio 2017, l’Amministrazione ha il potere di verificare in ogni tempo la sussistenza delle condizioni di ammissione al contributo. Non può essere, di conseguenza, censurata l’acquisizione del certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome dell’appellante.
E risulta legittima la revoca dal godimento del contributo in esame, perché l’appellante non era in possesso del requisito di ammissibilità di cui all’art. 30, comma 3, lettera d) del d.m. 27 luglio 2017.
6. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza per omessa valutazione delle prove documentali attestanti l'insussistenza del fatto ostativo al contributo statale. Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta. Carenza assoluta dei presupposti per la revoca/esclusione ».
Secondo la parte appellante, la decisione del Tar è comunque erronea per aver omesso qualsiasi valutazione delle prove documentali, prodotte sin dal primo grado, che dimostravano l'insussistenza in fatto della violazione che il Ministero (e lo stesso Tar) hanno dato per presupposta.
In particolare si afferma che:
- era, e resta destituita di qualsivoglia fondamento probatorio (anche) nel presente giudizio amministrativo l’ipotesi accusatoria, avanzata nel processo penale, secondo la quale il signor -OMISSIS-, quale rappresentante legale del suo circo “-OMISSIS-”, in Genova in data 20.3.2017, in violazione continuata dell’art. 727 comma 2 c.p., « deteneva n. 2 asini, n. 6 ponies, 10 cavalli, 4 zebre, 1 capra, 4 lama, 4 cammelli, 4 bovidi watussi, 1 emù, 1 elefante, 1 ippopotamo, 1 babbuino, 2 struzzi, 1 giraffa, 6 tigri, 9 pappagalli (per un totale di 57 animali) in condizioni incompatibili con la loro natura e cagionava agli stessi gravi sofferenze; in particolare, tutti gli animali venivano custoditi in un’area priva di arricchimento ambientale, avente una superficie di deambulazione integralmente asfaltata sita in Genova Piazzale Kennedy, a ridosso di una strada trafficata, in violazione delle norme elaborate dalla Commissione Scientifica CITES »;
- vero era e resta, al contrario, tutto quanto dichiarato dal signor -OMISSIS- nell’autocertificazione rilasciata con la domanda di contribuzione statale in atti, formulata nei seguenti esatti termini, come peraltro da modulo prestampato: «…. che il sottoscritto non ha riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali »;
- nulla, prova che il signor -OMISSIS- abbia tenuto gli animali del suo circo in condizioni incompatibili con la loro natura (né tali sono la sola detenzione e l’uso in un circo, che la legge stessa consente ed è espressamente prevista nello stesso modulo di domanda dei contributi de quo ) ovvero abbia cagionato agli stessi gravi sofferenze, né che le altre presunte circostanze siano provate ovvero che costituiscano violazione di norme elaborate dalla commissione scientifica CITES (la quale peraltro è una Convenzione Internazionale firmata a Washington e non una normativa statale o dell’Unione Europea);
- i documenti in atti (gli stessi del procedimento penale) provano e dimostrano che il signor -OMISSIS- abbia sempre richiesto ed ottenuto ogni necessario nulla-osta dalle Autorità competenti ad accertare l’assenza di violazioni alle norme di ogni genere in tema di detenzione di animali nei circhi; e tutto ciò, ovviamente, dopo la rituale sottoposizione ad ogni verifica e controllo, sempre esitati positivamente e sui quali pertanto, il signor -OMISSIS-, peraltro invece profano rispetto ad organi così specializzati in materia, non poteva, né doveva non fare affidamento ai fini della perfetta regolarità e conformità alle norme vigenti della detenzione degli animali del suo circo;
- il nulla osta sanitario ASL e l'autorizzazione comunale, entrambi del marzo 2017, attestavano la piena regolarità e conformità della detenzione degli animali da parte del signor -OMISSIS- nel luogo e nel periodo oggetto della contestazione penale, smentendo categoricamente l'ipotesi accusatoria;
- ciò vale per l’Autorizzazione Sanitaria in atti, del 9/3/2017 prot. 168/A rilasciata dal Comune di Genova “Ufficio Animali”; come anche per il Nulla-Osta rilasciato in pari data, prot. 36015, dalla ASL genovese, a seguito di sopralluogo favorevole da parte di dottori e dirigenti veterinari, i quali così testualmente scrivono il 18/8/2017 al Comune di Genova-Polizia Municipale, a fondamento del loro sopralluogo con esito positivo del marzo precedente: « La procedura operativa interna prevede che nel corso del sopralluogo, contestualmente ai dovuti accertamenti, venga compilato un modulo (check list) elaborato dal nostro ufficio sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa di settore e che tiene conto in particolare delle “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES nel 2006, in revisione di quelle emanate dalla stessa Commissione in data 10/05/2000 »;
- il Tar ha completamente ignorato tali atti amministrativi, dotati di piena efficacia probatoria nel giudizio amministrativo, limitandosi ad affermare la (presunta e illegittima) prevalenza della sentenza di patteggiamento;
- ciò integra un palese travisamento dei fatti (aver ritenuto esistente una violazione smentita da atti pubblici), un grave difetto di istruttoria (non aver considerato tutti gli elementi disponibili) e un radicale difetto di motivazione;
- anche solo per questo motivo, la revoca/esclusione era illegittima per carenza assoluta dei presupposti fattuali;
- il signor -OMISSIS-, in conclusione, non ha riportato alcuna condanna penale definitiva, né ha mai commesso alcuna violazione di norme in materia di detenzione degli animali nei circhi e nessuna prova esiste del contrario.
7. Il motivo è infondato.
Parte appellante fa riferimento a quanto dichiarato nell’autocertificazione e a documenti attestanti situazioni anteriori agli accertamenti cui fa riferimento la sentenza del Tribunale di Genova.
Le censure, pertanto, appaiono inconferenti.
8. Il quarto motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali ».
Parte appellante afferma che la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha rigettato la censura relativa alla violazione dell'art. 10- bis l. 241/1990.
In particolare si sostiene che:
- il provvedimento finale di revoca del 06/06/2019 è totalmente privo di motivazione riguardo al mancato accoglimento delle specifiche e fondate osservazioni presentate dal signor -OMISSIS-, limitandosi a una mera e tautologica ripetizione delle ragioni addotte nel preavviso;
- ciò viola l'obbligo di motivazione rafforzata imposto dalla norma, che richiede di dare specificamente conto delle ragioni per cui le difese dell'interessato non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi;
- la valutazione del Tar sul punto è apodittica e contrasta con il tenore degli atti;
- l'Amministrazione, nel provvedimento definitivo di revoca del 06/06/2019, non ha fornito alcuna adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento delle specifiche e puntuali osservazioni presentate dal signor -OMISSIS- con la memoria del 18/05/2019;
- in tale memoria si contestavano motivatamente sia l'erronea equiparazione della sentenza di patteggiamento a condanna rilevante ai fini del d.m. 2017, sia l'illegittimità dell'acquisizione della relativa notizia da parte del Ministero;
- il provvedimento finale si è limitato a ribadire pedissequamente le motivazioni già espresse nel preavviso di revoca, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni difensive addotte dall'interessato;
- il Tar ha giustificato tale omissione affermando che non occorrerebbe un'analitica confutazione e che emergerebbe "chiaramente" che l'Amministrazione abbia esaminato le osservazioni;
- tale affermazione è meramente assertiva e smentita dal tenore letterale del provvedimento di revoca;
- l'art. 10- bis l. 241/1990 impone all'Amministrazione di dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni nella motivazione del provvedimento finale;
- ciò richiede non una mera presa d'atto, ma una motivazione, seppur sintetica, che spieghi perché le argomentazioni dell'interessato non sono state ritenute fondate;
- nel caso di specie, tale motivazione è totalmente assente;
- la violazione dell'art. 10- bis non è un vizio meramente formale, ma lede il diritto al contraddittorio procedimentale e denota ulteriormente la superficialità dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione.
9. Il motivo è infondato.
Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, Sez. V, sentenza, 05/12/2025, n. 9602, la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà.
Nella specie risultano chiare ed evidenti le ragioni che hanno portato l’Amministrazione ad adottare il provvedimento disattendendo il contenuto delle osservazioni presentate dalla parte privata.
10. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NN PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PA | GI De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.