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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 13532/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Assicurazione contro i danni, pendente tra
“ Parte_1 Parte_2
(C.f.: ; P.i.: ), in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore Gava Claudio, con sede legale in Trento (Tn) alla Piazza delle Donne
Lavoratrici n° 2, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille n° 40, presso lo studio legale dell'Avv. Tortorano Paolo (C.f.: ; C.F._1
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende Email_1
in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in appello.
- Appellante -
e
(C.f.: ) nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Sant'Antimo (Na) alla Via Luigi Vanvitelli n° 4, presso lo studio legale dell'Avv. Cappuccio Nello (C.f.: C.F._3
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende Email_2
in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- Appellato - nonché
(C.f.: ) nata il [...] a [...], CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliata in Teverola (Ce) alla Via Roma/Parco Verde, presso lo studio legale dell'Avv. Caramiello Guido (C.f.: ; p.e.c.: C.F._5
1
, che l'ha rappresentata e difesa nel corso del giudizio di Email_3
primo grado.
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della Legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata, l'odierno appellato conveniva CP_1 in giudizio, davanti al Giudice di Pace di RE, e l' CP_2 Pt_1
al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità della prima nella
[...]
causazione del sinistro stradale verificatosi il 06/10/2018, alle ore 10:00 circa, in
Napoli alla via Saverio Gatto e, per l'effetto, ottenerne la condanna, in solido con la seconda (quest'ultima in qualità di Compagnia assicuratrice del veicolo dal medesimo condotta, in applicazione della procedura di “indennizzo diretto”), al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento per le lesioni subite, di una somma da quantificarsi in corso di causa, oltre che di interessi, di spese di lite e di onorario di giudizio, il tutto nel limite di competenza per valore del Giudice adito fissato in € 20.000,00.
A fondamento della pretesa, l'attore deduceva che egli, nel mentre percorreva la detta via alla guida del motociclo Aprilia targato AK49047 (di proprietà di CP_3
e assicurato per la r.c.a. con l' rovinava al suolo insieme al
[...] Parte_1
passeggero per effetto del tamponamento della vettura Alfa Romeo Mito targata
DT727ZD (di proprietà e assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
), il cui conducente perdeva il controllo e non riusciva ad evitare CP_4
l'impatto con la parte posteriore del motociclo e che, per effetto del sinistro,
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riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale “Buon Consiglio Fatebenefratelli” di Napoli.
Si costituivano nel giudizio di primo grado e l' e, nel corso CP_2 Parte_1 di detto procedimento, venivano rigettate sia l'eccezione d'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito e sia la richiesta di riunione del giudizio de quo a quello recante R.g. 7111/19 e pendente anch'esso innanzi al medesimo
Ufficio del Giudice di Pace di RE (controversia promossa da CP_3
e finalizzata al risarcimento del danno materiale riportato dal motociclo
[...]
condotto da , odierno appellato e attore in primo grado), pur CP_1 venendo depositate le copie dei verbali delle udienze tenutesi nell'ambito di quest'ultimo procedimento che inducevano il Giudice di prime cure a ritenere superflua l'ammissione della prova testimoniale e ad ammettere direttamente la
C.t.u. medico/legale.
Con sentenza n° 2596/2022, pubblicata il 25/11/2022, il Giudice di prime cure così statuiva: “1) dichiara che è esclusivo responsabile dell'incidente CP_2 per cui è causa;
2) condanna […] […] al pagamento in favore di Parte_1
di € 9.490,40, oltre interessi legali calcolati su tale somma CP_1 previamente devalutata al momento dell'incidente e progressivamente rivalutata dalla data del fatto indicata in motivazione alla data della presente sentenza;
3) condanna […] […] al rimborso delle competenze di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 274,00 per spese, oltre a quanto CP_1 eventualmente anticipato/liquidato al C.t.u., e in € 2.844,50 per onorari e spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al suo difensore. La presente sentenza è esecutiva come previsto dalla Legge”.
Con citazione regolarmente notificata sia a e sia , l' CP_1 CP_2 Pt_1
interponeva tempestivo gravame avverso detta pronuncia censurandola
[...] nella parte motiva ove si legge che “Ciò premesso, dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione acquisita tra cui una sentenza emessa in relazione al medesimo sinistro che ha dichiarato l'esclusiva responsabilità dei convenuti, è emerso che il motoveicolo su cui viaggiava l'attore è stato tamponato e spinto a terra da quello di per cui l'attore stesso ha subito lesioni personali. CP_2
In conseguenza, è esclusiva responsabile del sinistro in questione e CP_2
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delle lesioni patite dall'attore, non essendo peraltro emerso alcun comportamento imprudente di quest'ultimo, attraverso il quale la responsabilità del convenuto potrebbe essere esclusa (ovvero ridotta) ex art. 1227 c.c. per un suo fatto colposo ovvero per una sua scarsa “diligenza” (che, peraltro, non va identificata con quella più ampia prevista dall'art. 1176 c.c.): l'onere della prova spetta senza dubbio al “danneggiante” che nulla ha provato al riguardo e la possibilità di un accertamento ex officio di un eventuale concorso di colpa del danneggiato trova comunque un limite invalicabile nelle effettive risultanze probatorie processuali e non può fondarsi su una presunzione/opposizione di “scarsa diligenza” a carico di una sola delle parti senza che siano emersi elementi di convincimento “gravi precisi e concordanti” in tal senso. In mancanza di siffatti elementi, infatti, la decisione sarebbe fondata su una mera generalizzazione di tipo soggettivo/psicologico che neanche potrebbe essere ricondotta all'id quod plerumque accidit, principio che è utilizzabile laddove si voglia ricorrere a criteri equitativi nel valutare ad esempio l'ammontare un risarcimento, non per accertare un fatto e/o determinare una responsabilità fondata sul diritto.
Pertanto, risulta superata la presunzione di corresponsabilità sancita dall'art.
2054 c.c., e la convenuta essendo stata dimostrata la Controparte_5
dedotta copertura assicurativa, deve essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali subiti da che, considerata la condivisibile valutazione CP_1
data dal C.t.u., letta la L. 57/2001 con le succ. mod. ed int. e considerandone l'età al momento dell'incidente, si liquidano all'attualità in complessivi € 9.490,40 di cui € 2.372,42 per il danno di tipo morale, pretium doloris non coincidente con la permanente riduzione psicofisica da liquidarsi essendo stato accertato incidenter tantum il fatto illecito che lo ha provocato” e contestando un error in iudicando del Giudice di prime cure per aver egli violato gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. relativamente a quella parte della sentenza in cui ha accolto la domanda senza alcuna valutazione delle eccezioni sollevate dall' e, in ogni caso, sulla Parte_1 base di un'erronea analisi dei mezzi di prova acquisiti.
A sostegno di detta contestazione, l'appellante evidenziava che il Consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado avrebbe rilevato, nel proprio elaborato peritale, “che le indagini presentate, praticate presso lo
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“studio Dioscoride” non riportano l'identificativo del sanitario refertante e che pertanto ci siamo adoperati, indagando sullo “studio” in questione che risulta in
“liquidazione”; che detta anomalia sarebbe già stata opportunamente evidenziata negli atti di causa del procedimento de quo, poichè nemmeno dalle indagini eseguite dagli accertatori incaricati dalla Compagnia assicuratrice sarebbe risultato possibile verificare l'autenticità dei referti scaturiti dagli esami strumentali effettuati presso lo studio medico Dioscoride S.r.l.s. e sprovvisti della firma di alcun sanitario (essendo altresì emerso dall'investigazione sia che il detto studio fosse provvisto del titolo autorizzativo che avrebbe dovuto rilasciargli il
Comune di Casoria e sia che la società sarebbe in fase di scioglimento e di liquidazione); che, incurante di dette contestazioni, il Giudice di prime cure avrebbe, dapprima, rigettato l'istanza di rinnovazione della C.t.u. e, successivamente, omesso di motivare rispetto alle esposte criticità; che, pertanto, il Giudice a quo avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento sulle risultanze della C.t.u. (che ha riconosciuto una danno biologico del 5%, un giorno di invalidità temporanea totale, sette giorni di invalidità temporanea parziale al
75%, venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 25%), così addivenendo alla decisione di accogliere la domanda;
che detto accoglimento, inoltre, sarebbe avvenuto nonostante dagli acquisiti verbali di causa relativi al giudizio finalizzato al risarcimento del danno a cose (di cui la Compagnia assicuratrice aveva invano richiesto la riunione) sia emersa una deposizione generica e lacunosa da parte dell'unico teste ivi escusso, essendosi limitata a confermare i Testimone_1
capi che le venivano letti e non avendo ella precisato né la condotta di guida assunta dal conducente il motociclo, né le presunte lesioni riportate dai suoi occupanti e né i presunti danni materiali riportati dal mezzo;
che il Giudice a quo, infine, non avrebbe tenuto conto del fatto che sia e sia la vettura Alfa CP_2
Mito di sua proprietà siano risultate coinvolte, secondo il prospetto della banca dati IVASS, rispettivamente, in otto e cinque ricorrenze relative ad altri sinistri.
Tanto premesso, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni “1) Accogliersi lo spiegato gravame e, previa ripetizione della C.t.u. medica sulla persona del sig. con rinnovazione di esami strumentali da eseguirsi presso CP_1
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struttura pubblica, riformare integralmente la sentenza n° 2596/2022 del
22/11/2022, pubblicata in data 25/11/2022, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di RE, con accertamento dell'infondatezza della domanda dell'odierno appellato e conseguente rigetto di ogni richiesta di risarcimento del danno relativo al sinistro di cui è causa;
2) Conseguenziale all'accoglimento di quanto qui richiesto sarà la condanna del sig. o chi di diritto, a CP_1 restituire alla […] […] le somme tutte da questa pagate in esecuzione Parte_1 della sentenza impugnata pari a complessivi € 14.833,23 (di cui € 9.993,86 per sorta capitale e € 4.839,37 per onorari, importo quest'ultimo comprensivo anche delle spese di C.t.u. e per il quale l'Avv. Nello Cappuccio ha rinunciato all'antistatarietà delle somme riconosciute in proprio favore dal Giudice di
Pace); 3) Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente, chiedeva CP_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c., poiché
l'appellante non avrebbe né indicato le parti della pronuncia di primo grado che intendeva contestare e né esposto le argomentazioni dirette a contraddire ed inficiare la validità delle ragioni poste a fondamento della decisione, essendosi egli limitato a riprodurre il contenuto delle difese già svolte in primo grado e a reiterare le medesime eccezioni. Nel merito, l'appellato deduceva che il teste escusso (nel giudizio finalizzato al risarcimento del danno a cose) avrebbe esattamente confermato la dinamica del sinistro;
che, in seguito alla dimissione dall'ospedale (ove era stato ricoverato il giorno dell'incidente stesso) e a successivi controlli eseguiti presso lo specialista di sua fiducia, persistendo la sintomatologia, il danneggiato si sottoponeva a una risonanza magnetica da quest'ultimo prescritta ed eseguita presso il centro medico Dioscoride;
che non può certamente pretendersi dal danneggiato la contezza circa la mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative e/o sanitarie in capo a detto centro medico e che, pertanto, l'assenza della sottoscrizione del medico refertante sugli esiti degli esami strumentali ivi eseguiti non può ritenersi sufficiente né ad ipotizzare una truffa ai danni della Compagnia assicuratrice e né a fondare una pronuncia di rigetto della domanda finalizzata al ristoro delle lesioni patite;
che, difatti, i postumi riportati dal danneggiato sarebbero stati valutati dal C.t.u. al netto degli
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esami strumentali asseritamente sospetti, avendo egli effettuato la perizia solo sulla scorta della documentazione sanitaria proveniente dalla struttura pubblica, ossia del referto di pronto soccorso e dell'esame obiettivo;
che, in ogni caso, la risarcibilità delle cosiddette lesioni “micropermanenti” prescinderebbe dall'esito degli esami strumentali poiché, essendo sufficiente che il Consulente si conformi alle leges artis, quest'ultimi non si porrebbero come “necessari” ai fini dell'accertamento sull'esistenza del danno alla salute;
che, difatti, l'accertamento medico postulerebbe lo studio della storia clinica della vittima, ma anche l'analisi della sintomatologia, dell'esame obiettivo e della statistica, potendo l'accertamento medesimo pervenire alla negazione di un danno permanente alla salute anche in presenza di esami strumentali dall'esito positivo così come, all'opposto, ben potrebbe pervenire all'affermazione dell'esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso;
che, in definitiva, i tradizionali criteri medico/legali, ossia l'esame obiettivo, l'esame clinico e gli esami strumentali, sarebbero fungibili e alternativi tra loro, e non cumulativi.
Ciò premesso, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni “in via Parte_1
preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere a seguito di avvenuta transazione;
in subordine rigettare il gravame proposto siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata. Condannare in ogni caso
l'appellante alla refusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione all'Avvocato antistatario”.
Non si costituiva in giudizio, benché regolarmente citata, la cui CP_2
contumacia è dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.
1. Questioni preliminari
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1
[...]
La disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede, infatti, che le doglianze assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone alla parte appellante d'individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame agli
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specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono e altresì formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, così da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sezione I, sentenza n° 1100 del 20/09/2022; Corte d'Appello di
Napoli, sezione III, sentenza n° 3538 del 27/07/2022). Nel caso concreto, l'atto d'appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice a quo; deve, pertanto, rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate, così circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di appello e, per altro verso, le modifiche richieste, censurando la ricostruzione in fatto operata dal Giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo è incorso, altresì prospettando, conseguentemente, la propria ricostruzione fattuale.
Non ricorre, inoltre, neppure l'ipotesi d'inammissibilità prevista dall'art. 348bis
c.p.c., poiché, dovendo l'operatività della norma essere riservata ai casi in cui i motivi d'appello si presentano come palesemente infondati, nel caso in esame non si evince l'evocata evidenza, giacchè gli elementi acquisiti al giudizio di primo grado potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal Giudice di pace ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, ossia quella proposta con i motivi d'appello.
In ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto d'appello o di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt.
329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Nel merito
L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito precisato.
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Nel caso che qui ci occupa, non sono state sollevate né appaiono rilevabili d'ufficio questioni pregiudiziali di rito ma unicamente motivi di appello afferenti il merito della pronuncia resa dal giudice di prime cure.
L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023).
L'appellante si duole che il primo giudice abbia omesso di valutare l'attendibilità della teste escussa, la quale si era limitata ad una sterile conferma di dati stringatamente esposti nell'atto di citazione senza aggiungere ulteriori elementi in ordine alla dinamica dell'accaduto e alle conseguenze fisiche riportate dal . CP_1
La doglianza è fondata.
Invero, la teste, nel corso della deposizione resa nel giudizio RG 7111/2019, si è sostanzialmente limitata a confermare le circostanze riportate nei capitoli di prova con un laconico “Si, è vero” salvo limitatissime precisazioni delle circostanze indicate nei capi di prova.
Ebbene, appare poco convincente che la teste non abbia precisato la posizione dei veicoli, il punto di impatto tra i veicoli (centrale ovvero antero laterale destro o sinistro), le caratteristiche della strada e il punto in cui si sarebbe verificato il sinistro, nonostante abbia dichiarato di essere sul marciapiede in attesa di una amica a pochi metri dal punto in cui il sinistro si sarebbe verificato.
Né d'altro canto è stata fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi, utile a fornire riscontro alle scarne dichiarazioni rese dalla teste.
Non può poi evitarsi di osservare che la teste ha riferito la circostanza - non indicata nei capitoli di prova - per cui il conducente e il trasportato sul motociclo cadevano a terra riportando entrambi “lesioni per il corpo”, senza chiarire né il tipo di conseguenza riportata dal conducente, ferite e/o
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sanguinamenti ovvero dolenzia nè il distretto del corpo interessato dalle dette lesioni.
In proposito, deve certamente condividersi il principio del tutto ragionevole per cui il giudice che ritenga che il testimone abbia omesso di riferire su circostanze fondamentali della causa è tenuto in sede di escussione, a formulargli specifiche domande di chiarimento. Se, dunque, un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non hanno formato oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non potrà ritenere non provata una circostanza di fatto sulla quale il testimone non abbia riferito alcunché, o rigettare la domanda in quanto la dichiarazione resa è lacunosa e carente su circostanze non rientranti nei capitoli a questi formulati, se alcuna domanda in merito gli è stata formulata al teste. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “Se infatti il giudice ritiene decisiva la conoscenza d'una circostanza di fatto sulla quale il testimone non era formalmente chiamato a riferire (perché non compresa nei capitoli ammessi), l'ordinamento gli accorda il potere di rivolgere al testimone “tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti”
(art. 253, comma 1, c.p.c.), come pure di richiamare il testimone già escusso
(art. 257 c.p.c.). Da queste norme (e da molte altre) si ricava il principio che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità dei testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire” (Cassazione civile, sez. III 24 settembre 2015, n.18896).
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Nel caso che qui ci occupa, proprio perché la testimonianza era stata resa in un altro giudizio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto approfondire i punti rimasti non chiariti nella testimonianza e disporre nuovamente l'esame testimoniale.
Come è noto, il verbale di un giudizio diverso (quale è quello relativo alla causa n. r.g. 7111/2019) costituisce una mera prova atipica, con valore di presunzione semplice: al riguardo, si osserva che, se da un lato
“nell'ordinamento vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche”, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se valutati criticamente con le altre risultanze del processo (cfr. ex multis Cass. 1593/2017), dall'altro, ai sensi dell'art. 2729
c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono ammissibili e lasciate alla prudenza del giudice, purché siano gravi, precise e concordanti. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il Giudice di primo grado, erroneamente ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla teste escussa nell'ambito del giudizio connesso n. 7111/2019 ed acquisite al giudizio di primo grado abbiano offerto sufficiente conforto all'assunto di parte attrice, in assenza di ulteriori elementi di prova.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di primo grado, non essendo emersa con sufficiente chiarezza la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta e che le lesioni siano conseguenza dell'evento descritto in citazione.
L'appello va quindi accolto e, per l'effetto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e Itas mutua. CP_1 CP_2
In considerazione dell'accoglimento dell'appello, va disposta la restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € 14.833,23 come documentalmente dimostrato (di cui €
9.993,86 per sorta capitale e € 4.839,37 per onorari, importo quest'ultimo comprensivo anche delle spese di C.t.u. le quali devono seguire il criterio della soccombenza).
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La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello e nel caso in esame è fondata essendo incontestato e in ogni caso comprovato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 e succ. mod. secondo i valori medi per il primo grado di giudizio tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e secondo i valori minimi per il presente grado di appello tenuto conto dell'assenza di istruttoria e delle questioni di fatto e diritto esaminate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1
e e per l'effetto condanna a CP_2 Parte_1 CP_1 restituire a l'importo di € 14.833,23 oltre interessi legale Parte_1
dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
3) Condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 382,50 per spese vive ed € 4630,00 per compensi professionali forensi (di cui € 2090,00 per il primo grado di giudizio), oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e cassa previdenza avvocati come per legge;
4) Nulla per le spese nei rapporti tra e . CP_1 CP_2
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Aversa, 24.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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