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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2676/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BOVA STEFANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio in Dogliani (CN) il 07/12/1991, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 1991; - che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il 28 Persona_1 dicembre 1992 e nata a [...] l'[...], entrambi Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, tenuto conto della maggiore età dei figli della coppia ed essendo i medesimi economicamente autosufficienti, ritiene dunque che la domanda congiunta dei coniugi possa esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito nel ricorso congiunto.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno dichiarato che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che la signora
“resta nella disponibilità” della casa coniugale, peraltro di cui esclusiva Parte_2 proprietà.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1 ad Alba (CN), e , nata il [...] a [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Dogliani (CN) il 07/12/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 1991;
- Prende atti che le parti concordano a che la casa coniugale resti nella disponibilità della sig.ra ; Parte_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2676/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BOVA STEFANO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio in Dogliani (CN) il 07/12/1991, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 1991; - che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il 28 Persona_1 dicembre 1992 e nata a [...] l'[...], entrambi Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, tenuto conto della maggiore età dei figli della coppia ed essendo i medesimi economicamente autosufficienti, ritiene dunque che la domanda congiunta dei coniugi possa esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti, le quali hanno dichiarato e riconoscono di aver definito ogni loro rapporto economico e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro con l'esatto e puntuale adempimento di quanto pattuito nel ricorso congiunto.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno dichiarato che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che la signora
“resta nella disponibilità” della casa coniugale, peraltro di cui esclusiva Parte_2 proprietà.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1 ad Alba (CN), e , nata il [...] a [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in Dogliani (CN) il 07/12/1991, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 13, parte II, Serie A, dell'anno 1991;
- Prende atti che le parti concordano a che la casa coniugale resti nella disponibilità della sig.ra ; Parte_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi