Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli. Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 548/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del suo Presidente Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. dall'avv. SERGIO SICA ( – PEC t) in virtù di C.F._1 Email_1
mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio di Roma Persona_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, l'appellato in epigrafe indicata chiese la condanna dell' al Pt_1 pagamento della prestazione mensile del trattamento pensionistico quale cieco civile assoluto, così come riconosciuto in precedente sentenza irrevocabile dello stesso Ufficio n. 1729/15, in assenza di successivi mutamenti in fatto e diritto, per complessivi € 17.358,28 per i ratei arretrati dal 01/11/2015 al 27/07/2020. Instaurato il contradditorio, il Giudice adito, con sentenza n. 1872/2023 pubbl. il 19/12/2023 accolse il ricorso, disattendendo la tesi difensiva dell' in merito Pt_1 al mutamento della situazione di fatto, con riguardo al requisito reddituale;
condannò quindi l'Istituto al ripristino della pensione dall'1.11.2015, oltre interessi legali e spese di lite. Avverso la citata sentenza ha spiegato appello l' con atto depositato in Pt_1 data 16.1.2024, eccependo l'erroneità della tesi esposta in sentenza. Ha sostenuto che il precedente giudicato era produttivo di effetti – come riconosciuti dal
Tribunale – soltanto fino al deposito della sentenza laddove per il periodo successivo era stato corrisposto soltanto l'indennità speciale percependo il ricorrente un reddito superiore al limite previsto dalla normativa;
ha concluso, quindi, per la riforma della impugnata sentenza .
Disposta la trattazione scritta, in assenza di costituzione dell'appellato, questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.2.2025, invitava l' a fornire prova della regolare notifica del Pt_1 gravame risultando non sufficiente la documentazione depositata comprovante il solo invio della 1
10.3.2025 . Il difensore dell' depositava note di trattazione senza depositare la documentazione richiesta Pt_1 sicchè veniva effettuato nuovo rinvio reiterando la precedente ordinanza. Alla odierna udienza, acquisite le note di trattazione scritta dell' e in assenza di costituzione Pt_1 dell'appellato, la Corte ha deciso la causa.
L'appello è improcedibile.
La nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato la documentazione, richiesta da questa Corte per ben volte.
A fronte dell'ordinanza con richiesta di deposito di documentazione attestante la rituale notifica, ordinanza poi reiterata, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
Mette conto rilevare, dunque, al riguardo che non vi è prova adeguata della ritualità dell'atto di appello notificato, con tutti gli allegati necessari per l'instaurazione del contraddittorio (risulta il mero invio della pec senza ricevuta di avvenuta accettazione e/o consegna).
Giova ricordare che, -secondo giurisprudenza più recente (C. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16189 del
08/06/2023) “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato, a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”.
Orbene, in difetto di prova rituale della notifica dell'appello, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
2 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte il contributo unificato iniziale, il cui all'amministrazione giudiziaria ”
4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: - -dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 27.3.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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