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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3169/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LA (Na) alla Via Matteo Renato Imbriani n. 3, presso lo studio dell'avv.
Francesco Finelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2 C.F._2
Napoli (Na) alla Via Piave n. 218, presso lo studio dell'avv. Fabiana Sansone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.03.2022 la sig.ra deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 18.05.2007 in LA (Na), Parte_2 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, il 17.03.2007, Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente,
e il 28.07.2009. Per_2
Rappresentava inoltre che con decreto nr. 2556/2021 del 22.02.2021, depositato il
24.02.2021, il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione dei coniugi recependo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e, in particolare, il regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, godimento della casa coniugale in favore della ricorrente, e obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma complessiva mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto che, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente con conferma delle statuizioni indicate nel decreto di omologa della separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, pur non Parte_2 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
Invero, il resistente deduceva che, a far data dalla separazione, la sig.ra Pt_1
aveva sempre escluso il coniuge dalle scelte inerenti la prole, ostacolando la
[...] frequentazione tra padre e figli.
Tale atteggiamento aveva contribuito a far sì che i minori nutrissero una certa ostilità nei confronti del ricorrente.
pag. 2/9 In proposito il sig. ricordava di aver incontrato casualmente, in data Parte_2
26.06.2022, la primogenita , che, nell'occasione, aveva rivolto al padre Persona_1 plurime offese prima di allontanarsi.
Il resistente aveva quindi deciso di seguire la figlia per chiedere spiegazioni, ma si era imbattuto nella sig.ra e nel nuovo compagno della ricorrente: ne nasceva una Pt_1 vera e propria aggressione ai danni del sig. , che veniva minacciato dal Parte_2 partner della moglie con una mazza da baseball.
Dopo tale episodio, i rapporti tra il padre e la primogenita si incrinavano e si acuiva la conflittualità tra i coniugi.
Quanto al rapporto con il minore , il resistente esponeva che, dopo un iniziale Per_2 periodo di difficoltà, dal dicembre 2021 il minore riusciva ad incontrare regolarmente il padre, così come stabilito in sede di separazione.
Con riguardo agli aspetti economici, il resistente evidenziava un sensibile peggioramento della propria situazione patrimoniale, in ragione dei debiti contratti in costanza di matrimonio.
Per tali ragioni, il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio e, a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, confermando per il resto le statuizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione del 29.06.2022 il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare
a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida i figli minorenni nata a [...]
Napoli il 17.03.2007 e nato ad RA (NA) il [...] in [...] condivisa Per_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
- fissa il domicilio dei minori presso la madre che assumerà nell'interesse dei figli autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- conferma per quanto non modificato nel presente pag. 3/9 provvedimento, quanto previsto nel decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale in data 22-2-2021; quindi, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 23.11.2022.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, precisando di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figli nonché deducendo che l'inadempimento del resistente in relazione all'obbligo di mantenimento, tanto che era stata incardinata una procedura esecutiva.
Di converso, con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva nelle proprie domande e contestava quanto ex adverso dedotto, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Rappresentava inoltre che, in ragione delle difficoltà economiche, riusciva a versare solo parte di quanto dovuto a titolo di mantenimento, lamentando l'inerzia ed il mancato intervento dei Servizi Sociali, nonostante l'ordinanza presidenziale, circostanza che non consentiva al padre di incontrare i minori.
All'udienza cartolare del 23.11.2022, il G.I. concedendo i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 20.03.2023, allorquando ammetteva i mezzi istruttori articolati nei limiti di cui alla relativa ordinanza, rinviando all'udienza del
23.10.2023 per l'espletamento della prova orale e per l'audizione del Responsabile dei
Servizi Sociali del Parte_3
All'esito di quest'ultima udienza, espletata l'attività istruttoria, il G.I., preso atto che il
P.M. presente in udienza non ritenesse sussistenti le condizioni per avanzare domande de potestate, rinviava al 04.03.2024 per il completamento della prova testimoniale disponendo che, altresì, la Cancelleria sollecitasse i Servizi Sociali all'esecuzione di quanto richiesto con i precedenti provvedimenti.
All'udienza successiva, escussi i testi presenti, il G.I., non essendo ancora pervenuta la relazione richiesta ai Servizi Sociali, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica per eventuali valutazioni in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. disponendo l'ascolto dei minori e per Persona_3 Persona_4
l'udienza dell'08.07.2024. pag. 4/9 In tale data, sentiti i minori, alla luce di quanto esposto nelle relazioni dei S.S.- pervenute il 03.07.2024 – veniva disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare.
All'esito dell'udienza il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Risulta invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione omologata con decreto nr. cronol. 2556/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
22.02.2021 e depositato il 24.02.2021.
Del pari appare dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (16.12.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, dunque, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Precisa il Collegio che la pronuncia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dalla documentazione allegata in atti, (cfr. estratto di matrimonio con trascrizione in parte I), trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In relazione alle statuizioni accessorie e ai provvedimenti inerenti la prole, rileva il
Tribunale che nulla va disposto in ordine al regime di affido della figlia , Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente.
Con riguardo al minore , il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso del Per_2 predetto minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalle parti.
Quanto agli incontri tra il padre e il secondogenito, va rilevato che dalle relazioni dei
S.S. di LA (Na) – depositate in atti - emerge il rifiuto del minore di incontrare il padre, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso in sede di audizione Per_2
pag. 5/9 tenutasi all'udienza dell'08.07.2024: “[…] Sono quasi due anni che non lo frequento;
sento papà come un parente lontano solo per le feste. Qualche giorno in settimana quando ci chiede come “stiamo”. Qualche volta per strada lo saluto. R: Quando papà stava in casa con noi non l'ho mai sentito come un padre e lui non si è mai comportato in questo modo. Non avevamo un rapporto padre/figlio; non mi sono mai confidato con lui. Papà non mi ha mai picchiato. […] R : Non vorrei cambiare nulla. Sto benissimo così anche se non vedo e non sento papà. Non voglio essere aiutato dai Servizi Sociali o da psicologi per avvicinarmi a papà. E questo anche se nostra madre ci dice di avere contatti con papà per il nostro bene. […] R: Sono stato convocato dai Servizi Sociali ma ribadisco che non voglio avere alcun rapporto con papà. Non sento il bisogno di sentirlo o di avere rapporti con lui. Per me è inutile ogni contatto” (cfr. verbale udienza dell'08.07.2024).
Alla vigilia della maggiore età del giovane , il Collegio ha ritenuto di non Per_2 disporre alcuna C.t.u.; essa risponde, infatti, nei giudizi separativi/divorzili, ad una precisa esigenza istruttoria, avendo lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita del minore coinvolto nel processo separativo/divorzile della coppia, in maniera che il
Giudice - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la migliore soluzione di affidamento dei figli.
Il consulente è chiamato infatti ad uno studio della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti del minore con i genitori e altri parenti, valutare l'idoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, valutare il grado di adattamento alla realtà e l'integrazione socio-culturale degli esaminati, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo;
invero, all'esito della consulenza tecnica psicologica,
l'esperto fornisce informazioni sulla base delle quali è possibile stabilire il nuovo assetto dei membri di una famiglia, disciplinando l'affidamento ed il collocamento dei figli minori allo scopo di garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità.
pag. 6/9 Tuttavia, nel caso di specie, l'età di si pone in contrasto con l'invocato Per_2 accertamento tecnico: il Collegio, infatti, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figlio, considerato che il giovane è orami prossimo al raggiungimento della Per_2 maggiore età, ritiene conforme all'interesse del minore che, laddove il genitore non collocatario intenda frequentare il figlio, gli incontri siano rimessi all'esclusiva volontà del minore;
in tal caso gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti tenuto conto, in ogni caso e in via preminente, dei desiderata dello stesso minore.
Quanto al godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in ragione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., il Collegio ritiene di confermare lo stesso in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del minore.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di riduzione avanzata dal sig. in quanto la Parte_2 posizione debitoria dedotta dallo stesso risale ad un'epoca antecedente alla separazione e, dunque, non integra una sopravvenienza determinante una rivalutazione del mantenimento dovuto.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'età dei figli, e che non vi sono circostanze sopravvenute, né rispetto all'epoca della separazione né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal pag. 7/9 Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze avanzate dalle parti.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.05.2007 in LA (Na), tra nata Parte_1 ad RA (Na) il 19.04.1988, e , nato a [...] il Parte_2
02.01.1987 (Atto n. 29, parte I, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
B) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva;
D) conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
E) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile Parte_2 complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
[...
e , entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
F) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_2
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di LA (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898
pag. 8/9 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
H) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3169/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LA (Na) alla Via Matteo Renato Imbriani n. 3, presso lo studio dell'avv.
Francesco Finelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2 C.F._2
Napoli (Na) alla Via Piave n. 218, presso lo studio dell'avv. Fabiana Sansone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.03.2022 la sig.ra deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 18.05.2007 in LA (Na), Parte_2 evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, il 17.03.2007, Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente,
e il 28.07.2009. Per_2
Rappresentava inoltre che con decreto nr. 2556/2021 del 22.02.2021, depositato il
24.02.2021, il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione dei coniugi recependo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e, in particolare, il regime di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, godimento della casa coniugale in favore della ricorrente, e obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei minori versando la somma complessiva mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto che, a far data dalla separazione, non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente con conferma delle statuizioni indicate nel decreto di omologa della separazione.
Incardinato il giudizio, si costituiva il sig. il quale, pur non Parte_2 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto.
Invero, il resistente deduceva che, a far data dalla separazione, la sig.ra Pt_1
aveva sempre escluso il coniuge dalle scelte inerenti la prole, ostacolando la
[...] frequentazione tra padre e figli.
Tale atteggiamento aveva contribuito a far sì che i minori nutrissero una certa ostilità nei confronti del ricorrente.
pag. 2/9 In proposito il sig. ricordava di aver incontrato casualmente, in data Parte_2
26.06.2022, la primogenita , che, nell'occasione, aveva rivolto al padre Persona_1 plurime offese prima di allontanarsi.
Il resistente aveva quindi deciso di seguire la figlia per chiedere spiegazioni, ma si era imbattuto nella sig.ra e nel nuovo compagno della ricorrente: ne nasceva una Pt_1 vera e propria aggressione ai danni del sig. , che veniva minacciato dal Parte_2 partner della moglie con una mazza da baseball.
Dopo tale episodio, i rapporti tra il padre e la primogenita si incrinavano e si acuiva la conflittualità tra i coniugi.
Quanto al rapporto con il minore , il resistente esponeva che, dopo un iniziale Per_2 periodo di difficoltà, dal dicembre 2021 il minore riusciva ad incontrare regolarmente il padre, così come stabilito in sede di separazione.
Con riguardo agli aspetti economici, il resistente evidenziava un sensibile peggioramento della propria situazione patrimoniale, in ragione dei debiti contratti in costanza di matrimonio.
Per tali ragioni, il sig. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_2 del matrimonio e, a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, confermando per il resto le statuizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione del 29.06.2022 il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare
a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida i figli minorenni nata a [...]
Napoli il 17.03.2007 e nato ad RA (NA) il [...] in [...] condivisa Per_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
- fissa il domicilio dei minori presso la madre che assumerà nell'interesse dei figli autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- conferma per quanto non modificato nel presente pag. 3/9 provvedimento, quanto previsto nel decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale in data 22-2-2021; quindi, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 23.11.2022.
Quivi, parte ricorrente con memoria integrativa si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, precisando di non aver mai ostacolato il rapporto padre-figli nonché deducendo che l'inadempimento del resistente in relazione all'obbligo di mantenimento, tanto che era stata incardinata una procedura esecutiva.
Di converso, con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva nelle proprie domande e contestava quanto ex adverso dedotto, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Rappresentava inoltre che, in ragione delle difficoltà economiche, riusciva a versare solo parte di quanto dovuto a titolo di mantenimento, lamentando l'inerzia ed il mancato intervento dei Servizi Sociali, nonostante l'ordinanza presidenziale, circostanza che non consentiva al padre di incontrare i minori.
All'udienza cartolare del 23.11.2022, il G.I. concedendo i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 20.03.2023, allorquando ammetteva i mezzi istruttori articolati nei limiti di cui alla relativa ordinanza, rinviando all'udienza del
23.10.2023 per l'espletamento della prova orale e per l'audizione del Responsabile dei
Servizi Sociali del Parte_3
All'esito di quest'ultima udienza, espletata l'attività istruttoria, il G.I., preso atto che il
P.M. presente in udienza non ritenesse sussistenti le condizioni per avanzare domande de potestate, rinviava al 04.03.2024 per il completamento della prova testimoniale disponendo che, altresì, la Cancelleria sollecitasse i Servizi Sociali all'esecuzione di quanto richiesto con i precedenti provvedimenti.
All'udienza successiva, escussi i testi presenti, il G.I., non essendo ancora pervenuta la relazione richiesta ai Servizi Sociali, trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica per eventuali valutazioni in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. disponendo l'ascolto dei minori e per Persona_3 Persona_4
l'udienza dell'08.07.2024. pag. 4/9 In tale data, sentiti i minori, alla luce di quanto esposto nelle relazioni dei S.S.- pervenute il 03.07.2024 – veniva disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare.
All'esito dell'udienza il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Risulta invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione omologata con decreto nr. cronol. 2556/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
22.02.2021 e depositato il 24.02.2021.
Del pari appare dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (16.12.2020), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, dunque, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Precisa il Collegio che la pronuncia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dalla documentazione allegata in atti, (cfr. estratto di matrimonio con trascrizione in parte I), trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In relazione alle statuizioni accessorie e ai provvedimenti inerenti la prole, rileva il
Tribunale che nulla va disposto in ordine al regime di affido della figlia , Persona_1 divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente.
Con riguardo al minore , il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso del Per_2 predetto minore ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalle parti.
Quanto agli incontri tra il padre e il secondogenito, va rilevato che dalle relazioni dei
S.S. di LA (Na) – depositate in atti - emerge il rifiuto del minore di incontrare il padre, circostanza, peraltro, confermata dallo stesso in sede di audizione Per_2
pag. 5/9 tenutasi all'udienza dell'08.07.2024: “[…] Sono quasi due anni che non lo frequento;
sento papà come un parente lontano solo per le feste. Qualche giorno in settimana quando ci chiede come “stiamo”. Qualche volta per strada lo saluto. R: Quando papà stava in casa con noi non l'ho mai sentito come un padre e lui non si è mai comportato in questo modo. Non avevamo un rapporto padre/figlio; non mi sono mai confidato con lui. Papà non mi ha mai picchiato. […] R : Non vorrei cambiare nulla. Sto benissimo così anche se non vedo e non sento papà. Non voglio essere aiutato dai Servizi Sociali o da psicologi per avvicinarmi a papà. E questo anche se nostra madre ci dice di avere contatti con papà per il nostro bene. […] R: Sono stato convocato dai Servizi Sociali ma ribadisco che non voglio avere alcun rapporto con papà. Non sento il bisogno di sentirlo o di avere rapporti con lui. Per me è inutile ogni contatto” (cfr. verbale udienza dell'08.07.2024).
Alla vigilia della maggiore età del giovane , il Collegio ha ritenuto di non Per_2 disporre alcuna C.t.u.; essa risponde, infatti, nei giudizi separativi/divorzili, ad una precisa esigenza istruttoria, avendo lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita del minore coinvolto nel processo separativo/divorzile della coppia, in maniera che il
Giudice - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la migliore soluzione di affidamento dei figli.
Il consulente è chiamato infatti ad uno studio della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti del minore con i genitori e altri parenti, valutare l'idoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, valutare il grado di adattamento alla realtà e l'integrazione socio-culturale degli esaminati, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo;
invero, all'esito della consulenza tecnica psicologica,
l'esperto fornisce informazioni sulla base delle quali è possibile stabilire il nuovo assetto dei membri di una famiglia, disciplinando l'affidamento ed il collocamento dei figli minori allo scopo di garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità.
pag. 6/9 Tuttavia, nel caso di specie, l'età di si pone in contrasto con l'invocato Per_2 accertamento tecnico: il Collegio, infatti, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figlio, considerato che il giovane è orami prossimo al raggiungimento della Per_2 maggiore età, ritiene conforme all'interesse del minore che, laddove il genitore non collocatario intenda frequentare il figlio, gli incontri siano rimessi all'esclusiva volontà del minore;
in tal caso gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai servizi sociali territorialmente competenti tenuto conto, in ogni caso e in via preminente, dei desiderata dello stesso minore.
Quanto al godimento della casa coniugale, meglio identificata in atti, in ragione del disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., il Collegio ritiene di confermare lo stesso in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del minore.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di riduzione avanzata dal sig. in quanto la Parte_2 posizione debitoria dedotta dallo stesso risale ad un'epoca antecedente alla separazione e, dunque, non integra una sopravvenienza determinante una rivalutazione del mantenimento dovuto.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'età dei figli, e che non vi sono circostanze sopravvenute, né rispetto all'epoca della separazione né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal pag. 7/9 Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze avanzate dalle parti.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 18.05.2007 in LA (Na), tra nata Parte_1 ad RA (Na) il 19.04.1988, e , nato a [...] il Parte_2
02.01.1987 (Atto n. 29, parte I, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
B) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva;
D) conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
E) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile Parte_2 complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
[...
e , entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
F) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_2
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di LA (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898
pag. 8/9 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
H) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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