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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7605 Anno 2024 G.I.: dr. Enrico Quaranta Sezione Civile Oggetto: revocazione Nuovo Rito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Enrico Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
SP126, n. 9, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Paolo C.F._1
Di Mauro (cod. fisc. ), con lui elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni CodiceFiscale_2
(SA) alla via R. Baldi n. 3 attore con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Parte_2
Imprese di Roma (C.F. - P. IVA di Gruppo ) capitale sociale € P.IVA_1 P.IVA_2
75.000.000,00=, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
in persona del procuratore speciale Dr. (C.F.: ) - Pt_2 Controparte_1 C.F._3 giusta procura speciale dell'11.07.2017, autenticata dal Notaio di Roma (rep. n. 9189 Persona_1
e racc. 5295) e integrazione procura speciale dell'11.07.2017, autenticata dal Notaio Persona_1 di Roma (rep. n. 9190 e racc. n. 5296) allegate in copia - rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Rosaria Fascia (C.F. ) con studio in Via Italia n. 7 a Muggiò (MB) [giusta C.F._4 procura in atti] che ha indicato il numero di telefax 039.38.48.70 e dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: l'Ecc.mo Giudice adito Voglia pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da Codesto Tribunale il 07/12/2024 n. 4553/2024 e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, che ora integralmente si riportano: “Voglia
l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 236/2020 emessa dal
Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e pubblicata in data 03.02.2020, nel CP_2 giudizio rubricato al RG. n.87/2020, mai notificata, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (qui di seguito integralmente riportate): a) Accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione della complessiva somma di €. 2.459,45 secondo la qualificazione giuridica della domanda che l' On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della convenuta;
b) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dei suindicati importi, oltre interessi legali dalla estinzione, nonché legali in misura moratoria dalla data di presentazione del procedimento arbitrale o in subordine dalla proposizione della domanda giudiziale, il cumulo delle singole voci di domanda da contenersi entro il limiti di competenza del giudice adito e nel limite massimo di €. 5.000,00, con espressa rinuncia alle somme eventualmente eccedenti, per espresso mandato in tal senso conferito;
c) In ogni caso, con condanna alle le spese del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari” così provvedere: in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza, in via principale 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità e/o vessatorietà della clausola di irripetibilità delle commissioni per i motivi in narrativa ai capi primo e terzo e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo terzo, 2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi in narrativa ai capi tutti e, per l'effetto, condannare la Pt_2 convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.459,45 oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado (oltre interessi moratori in misura legale dalla data di presentazione del procedimento arbitrale o in subordine dalla proposizione della domanda giudiziale) 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
)”
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così giudicare: - respingere le domande formulate dal Sig. e confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 4553/2024 (RG 7765/2024) depositata in data 7.12.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto infondate per le ragioni sopra esposte;
- compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, ex art 92 comma 2 cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato in data 18.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_3 proponendo domanda di revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. della sentenza n. 4553/2024 dell'intestato Tribunale, con annessa istanza di sospensione dei termini ex art. 398, u.c., c.p.c.
L'attore ha premesso: a) che, con atto di citazione in appello per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola
n. 236/2020, depositata in data 03.02.2020 ed iscritto al n. r.g. 7795/2020, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria C.V. la - affinché venisse Controparte_3 accertata e dichiarata la nullità della clausola di irripetibilità di cui all'art.
3.2 del contratto di finanziamento n. 419047 stipulato in data 17/10/2012 con la prefata società ed il conseguente diritto alla ripetizione della somma di € 2.459,45.
b) che il giudizio così instaurato si concludeva con la sentenza n. 4553/2024, pubblicata in data
07/12/2024, con la quale veniva rigettato sia l'appello principale proposto dall'odierno attore che quello incidentale, con la conferma della decisione oggetto di gravame.
c) segnatamente, ed in relazione alla reiezione dell'appello principale, che il Giudice di seconde cure così motivava: “L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione. Prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, il mutuatario ha ottenuto il rimborso da parte di
[...] delle commissioni di gestione per € 785,26 e delle ulteriori somme riconosciute nel corso del Pt_2 ricorso instaurato presso l'ABF per l'importo di € 1.074,12. Orbene, seppure debba farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante, questi aveva l'onere di scorporare dall'importo richiesto con la proposta domanda giudiziale le somme già incassate. Tale onere non è stato assolto dall'appellante né in sede di allegazione dei fatti costitutivi della domanda né in sede probatoria. Ed infatti, l'appellante si è limitato a conteggiare le somme richieste, senza tuttavia fare menzione dell'assegno corrisposto dalla appellata e senza specificare il residuo corrispondente a ciascuna voce. Pertanto, non avendo l'appellante determinato con certezza il quantum, l'appello non può che essere respinto”.
A sostegno della domanda di revocazione la parte ha quindi dedotto che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., consistito nella falsa percezione della realtà che aveva portato ad affermare l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dai medesimi documenti di causa benché sin dal primo grado di giudizio fossero state puntualmente allegate le circostanze: 1) dell'intervenuto rimborso in conteggio estintivo per €.785,26; 2) del pagamento, a seguito di decisione ABF per €.1.074,12; 3) della puntuale quantificazione della domanda con scorporo delle somme già percepite;
e, ad ogni modo, prodotta la documentazione comprovante i fatti dedotti in giudizio.
Con ordinanza del 20.12.2024, ritenuta non manifestamente infondata la revocazione proposta, è stata disposta la sospensione dei termini per la proposizione di eventuale ricorso in Cassazione sino alla comunicazione della sentenza da pronunciarsi sulla revocazione.
Con memoria depositata il 24.3.25 si è costituita in giudizio domandando la Parte_2 reiezione delle avverse pretese sulla premessa per cui la valutazione del giudice in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio sia affidato esclusivamente al suo prudente apprezzamento. Segnatamente ha dedotto che “la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
«ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. Civ.
n. 21603/2013)”.
Ha precisato, inoltre, che era onere di chi promuove l'azione sia qualificare il fatto, sia fornire la prova a sostegno delle proprie domande, indicando al giudice le parti dei documenti a supporto delle proprie tesi.
In tale prospettiva, a suo dire le denominazioni riassuntive dei costi non sarebbero state sufficienti ad assolvere tale onere e quindi all'allegazione del quantum e del titolo dei rimborsi già effettuati in sede di risoluzione alternativa della controversia.
All'udienza del 25.3.25 la causa è stata introitata in decisione, con termini ridotti per comparse e repliche.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta.
Come è noto, l'art. 395, n. 4 c.p.c. disciplina l'istituto della revocazione riferito alle ipotesi di errore di fatto che abbia influenzato la decisione.
Nello specifico, l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione, ricorre nei casi di falsa percezione della realtà, di svista obiettivamente e immediatamente rilevabile senza necessità di particolari indagini ermeneutiche (con ampia motivazione, si v. Cass. n 6397/1999), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato.
Esso, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.Deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 19/05/2023, n. 13810
(rv. 667954-01) “In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che – all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello). (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA, 07/02/2022)”; cfr. anche Cass. 12283/2004; Cass.8571/2005; Cass.3652/2006;
Cass.13667/2009; Cass. 8907/2010; Cass.12900/2014).
In sede nomofilattica, la Corte di legittimità ha del resto chiarito la differenza tra travisamento del contenuto oggettivo della prova e erronea lettura degli elementi logici traibili dal fatto probatorio, anche in ordine ai diversi strumenti processuali da utilizzare nell'una e nell'altra circostanza (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 05/03/2024, n. 5792 (rv. 670391-01) secondo cui “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO
ROMA, 11/02/2020)”.
Peraltro, si afferma che in tema di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (così Cass. civ. Sez. III Sent., 15/03/2023, n. 7435 (rv. 667048-01).
A quanto precede va aggiunto – in considerazione del tema specifico qui devoluto – che l'errore di fatto revocatorio in base alla prevalente e condivisa giurisprudenza formatasi nella materia, anche quando consista in una omessa pronuncia, deve comunque essere tale da apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, deve, cioè, consistere in un “abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo della causa, in un errore percettivo del giudice, il quale non deve essersi reso conto dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte.
Come chiarito di recente dalla giurisprudenza, l'errore revocatorio è infatti configurabile quando risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice non ha preso in esame una circostanza o una censura.
Ciò premesso, parte appellante lamenta che a causa di un mero errore di fatto – consistito nel non aver considerato le deduzioni e le allegazioni offerte – il Tribunale adito in sede di gravame ha concluso per la reiezione dell'appello principale ( così in sentenza: “…seppure debba farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante, questi aveva l'onere di scorporare dall'importo richiesto con la proposta domanda giudiziale le somme già incassate. Tale onere non è stato assolto dall'appellante né in sede di allegazione dei fatti costitutivi della domanda né in sede proba-toria … … l'appellante si è limitato a conteggiare le somme richieste, senza tuttavia fare menzione dell'assegno corrisposto dalla appellata …”).
A sostegno della sua tesi parte attrice invero dimostra di non essersi limitata a conteggiare le somme richieste, bensì di aver dato conto dell'assegno corrisposto dall'appellata – peraltro allegandolo – sin dal giudizio di prime cure.
Ed invero dalla citazione in appello (pag. 2) è possibile trarre testualmente - “che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla 51 di 120 rate, come da estintivo (All.2 prod. Parte_4
I^GR) e successiva liberatoria (All.3 prod. ), con rimborso (parziale) delle sole voci CP_4 contrattualmente ritenute recurring;
- che, a seguito di pregresso Accesso agli atti, successivo reclamo, nonché ricorso all'ABF e relativa Decisione, otteneva il solo rimborso di €.1.074,12, di poi regolarmente pagato con la dovuta maggiorazione degli interessi e degli €.20,00 quale contributo di procedura;
” laddove nello stesso corpo dell'atto di appello (a pag.5) veniva riportato schema analitico con la indicazione delle singole voci di costo, con la quantificazione del rimborso dovuto pro-rata e con lo scorporo delle somme già percepite.
Per altro verso, come correttamente sostiene l'attore, l'espressione usata nel contesto della motivazione dal giudice del gravame “senza specificare il residuo corrispondente a ciascuna voce” non vale ad inficiare il complessivo percorso argomentativo , improntato sul riconoscimento del dovere della banca di effettuare la riduzione “del costo complessivo del credito” senza alcuna differenziazione tra le diverse componenti.
La conclusione che precede la si rinviene nei passaggi motivazionali che, per comodità e chiarezza, si riportano di seguito: “La domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere qualificata come di restituzione di indebito e perciò di restituzione dei costi connessi alla erogazione del credito che assume non dovuti” “La banca ha infatti impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha errato nell'applicazione alla fattispecie in esame della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 e nell'annullamento della distinzione tra costi up front e costi recurring” “Il motivo
è infondato e deve essere respinto” “il contratto di finanziamento in esame è stato sottoscritto il
17.10.2012 e, dunque, … nella vigenza dell'art. 125 sexies del D.Lgs n. 385/1993, come introdotto dal D.Lgs n. 141/2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano l'art. 16 della direttiva UE 2008/48.
La norma, modificando la precedente disposizione di cui all'art 125 comma 2 del testo unico bancario, ha disposto che il consumatore ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. “In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” “La questione della individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento ha registrato nuovi interrogativi all'indomani della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 (cd. Lexitor) che, decidendo una questione pre-giudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragra-fo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Con-siglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del co-sto totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a ca-rico del consumatore”
“…In particolare, la Corte ha osservato che l'obiettivo della direttiva 2008/48 è quello di ga-rantire una elevata protezione del consumatore… … Ne deriva che la finalità dell'art. 16 del-la direttiva è quella di garantire “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all'intermediario margini di ma-novra per ridurre o vanificare tale diritto. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o per tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In tal senso la Corte di Giustizia arriva alla conclusione per cui formano oggetto di rimborso tutti i costi connessi al credito, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro connessione o meno alla durata del contratto…”“Tale conclusione è stata condivisa dalla giurisprudenza più recente dell'ABF il cui
Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019 ha nuovamente confermato che il consumato-re ha diritto alla ripetizione di tutte le componenti del costo totale del credito” “Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema affermando che La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito…” “Posta allora l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia che, oltretutto, era-no già stati predicati dal Giudice di pace di Carinola con la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado, deve essere ulteriormente rilevato che non esiste allo stato nel nostro ordinamento la distinzione tra oneri up front e recurring”“…(Corte Cost. n. 263 del 22.12.2022). Con la decisione citata, la Consulta ha inteso affer-mare il principio per il quale la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede “una prote-zione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credi-to, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Ne consegue che la divi-sione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48…”“Ritiene il Tribunale che l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - in-dipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporti un indebito vantaggio per l'istituto di credito…”
“… il criterio c.d. pro rata temporis per la determinazione delle somme da restituire… … Il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis) consiste nel dividere i costi per l'intera durata programmata del contratto e moltiplicare il quoziente per le rate successive al momento dell'estinzione anticipata” “Con il quarto e ultimo motivo proposto, l'appellata e appellante incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla ha statuito sulla restituzione delle somme versate al mutuatario. Il motivo deve essere respinto… … Le somme riconosciute dall'istituto finanziatore e versate al soggetto finanziato sono dovute a quest'ultimo proprio in virtù dei principi normativi e giurisprudenziali sopra affermati e del rimborso al consumatore di tutti i costi connessi al credito, senza che operi alcuna distinzione…”).
Da quanto così esaurientemente motivato dal giudice dell'appello, emerge con nettezza l'adesione relativa all'orientamento che nega rilevanza alla differente genesi delle diverse componenti del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del contratto, con riduzione proporzionale dei costi previsti ab initio a prescindere dal nomen attribuito.
Il giudice di seconde cure ha quindi ritenuto dovesse farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante principale, odierno attore nella proposta azione di revocazione.
Ciò detto, dall'esame della citazione e della documentazione allegata a sostegno, emerge la completezza dell'allegazione operata dall'attore.
In particolare, nell'atto introduttivo del gravame si legge quanto segue: “che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla 51 di 120 rate, come da estintivo (All.2 prod. Parte_4
I^GR) e successiva liberatoria (All.3 prod. ), con rimborso (parziale) delle sole voci CP_4 contrattualmente ritenute recurring;
- che, a seguito di pregresso Accesso agli atti, successivo reclamo, nonché ricorso all'ABF e relativa Decisione, otteneva il solo rimborso di €.1.074,12, di poi regolarmente pagato con la dovuta maggiorazione degli interessi e degli €.20,00 quale contributo di procedura;
” (Così a pag. 2 dell'atto di appello). Nel medesimo atto (a pag.5) risulta riportato schema analitico con la indicazione delle singole voci di costo, con la quantificazione del rimborso dovuto pro-rata e con lo scorporo delle somme già percepite
Per altro verso, quanto alla dimostrazione di tali prospettazioni, va rilevato come all'appello fosse allegata (sub All.3 Appello) la produzione di primo grado da cui si poteva trarre: (i) per il rimborso di € 785,26, avvenuto da parte della il relativo conteggio estintivo (All.02 I^Gr); (ii) per il Pt_2 rimborso di €.1.074,12, cosi come statuito dall'ABF, i il ricorso ABF (All.06 I^Gr), la decisione ABF
(All.07 I^Gr) ed il relativo assegno (All.08 I^Gr).
Ebbene, occorre evidenziare come l'art. 164 cpc sanzioni di nullità l'atto introduttivo per vizi attinenti l'editio actionis consistenti: a) nell'omissione o assoluta incertezza del petitum ( formale e/o sostanziale); b) nella mancata esposizione dei fatti.
Peraltro la necessità dell'ossequio alle prescrizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 163 cpc, va valutata tenendo ben distinti i diritti azionati, tra quelli autodeterminati e quelli eterodeterminati.
Rientrano nella seconda categoria i diritti di credito, che possano avere le più diverse fonti e per le quali il petitum richiesta una specifica indicazione.
Nondimeno, non ricorre di certo la nullità per vizio della editio actionis, nell'accezione ut supra, ove la determinatezza del petitum ovvero l'individuazione del titolo possa trarsi dall'esame complessivo dell'atto ( cfr. Cass. n. 1681/2015), anche attraverso il rinvio ed il richiamo ivi contenuto ai documenti allegati.
Ne discende che non possa revocarsi in dubbio che nella fattispecie, -mediante l'indicazione del conteggio nello schema riportato a pag. 5 dell'appello, contenente sia il quantum complessivo, sia le voci di costo e sia i rimborsi già ottenuti da parte attrice – si sia fatto buon governo della disciplina riguardante gli oneri di allegazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc.
D'altro canto, il richiamo ai documenti prodotti già in prime cure avrebbe consentito l'esatta individuazione del petitum e di identificarne i fatti costitutivi.
Pertanto, espunto l'errore di fatto in cui è incorsa la decisione – quale postulato e tuttavia non esistente difetto di allegazione e prova del quantum invocato in restituzione, al netto dei rimborsi ottenuti dall'attore - la domanda deve trovare accoglimento.
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e CP_2 pubblicata in data 03.02.2020, nel giudizio rubricato al RG. n.87/2020, nonché previa revoca della sentenza resa inter partes da questo Tribunale il 07/12/2024 n. 4553/2024 qui impugnata , condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 2.459,45, oltre interessi legali dall'estinzione del contratto
Ed invero, è noto al Tribunale l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle clausole di un Pt_2 contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/01/2023, n. 61 (rv.
666489-02). Si tratta, in particolare dell'applicazione degli interessi previsti dalla legge sulle transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002, che tuttavia presuppone che il contratto della cui nullità si discute e da cui derivi il diritto alla ripetizione o al risarcimento rientri nel novero di quelli conclusi tra le parti definite dall'art. 2 dell'articolato.
Ebbene, sul punto l'attore non ha reso prova di rivestire uno delle qualifiche soggettive ivi previste, tal che sul punto la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio e della presente fase di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore della lite e la fasi in base alle tariffe vigenti, come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in revocazione proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 4553/2024, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 07.12.2024 a definizione del giudizio r.g. 7795/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda di revocazione proposta;
- in riforma della sentenza n. 4553/2024, accoglie l'appello avverso alla sentenza n. 236/2020 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e pubblicata in data 03.02.2020, CP_2 nel giudizio rubricato al RG. n.87/2020 e, per l'effetto:
a) Accertato il diritto di esso attore alla ripetizione della complessiva somma di €. 2.459,45, condanna al pagamento del suindicato importo, oltre interessi legali dalla Parte_2 estinzione del contratto al soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida: 1) in € 1.174,62 Parte_2 per spese vive;
2) in € 1.000,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al giudizio davanti al gdp;
2) , in € 1.900,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al giudizio d'appello; 3) in € 1.900,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al presente giudizio. Con attribuzione all'avv. Paolo Di Mauro.
Così deciso in camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Unico dott. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott. Enrico Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra nato a [...] il [...] e residente in [...]
SP126, n. 9, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Paolo C.F._1
Di Mauro (cod. fisc. ), con lui elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni CodiceFiscale_2
(SA) alla via R. Baldi n. 3 attore con sede legale in Roma alla Via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Parte_2
Imprese di Roma (C.F. - P. IVA di Gruppo ) capitale sociale € P.IVA_1 P.IVA_2
75.000.000,00=, iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo Bancario
[...]
in persona del procuratore speciale Dr. (C.F.: ) - Pt_2 Controparte_1 C.F._3 giusta procura speciale dell'11.07.2017, autenticata dal Notaio di Roma (rep. n. 9189 Persona_1
e racc. 5295) e integrazione procura speciale dell'11.07.2017, autenticata dal Notaio Persona_1 di Roma (rep. n. 9190 e racc. n. 5296) allegate in copia - rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Rosaria Fascia (C.F. ) con studio in Via Italia n. 7 a Muggiò (MB) [giusta C.F._4 procura in atti] che ha indicato il numero di telefax 039.38.48.70 e dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: l'Ecc.mo Giudice adito Voglia pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da Codesto Tribunale il 07/12/2024 n. 4553/2024 e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, che ora integralmente si riportano: “Voglia
l'Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 236/2020 emessa dal
Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e pubblicata in data 03.02.2020, nel CP_2 giudizio rubricato al RG. n.87/2020, mai notificata, viste le conclusioni in primo grado dell'appellante (qui di seguito integralmente riportate): a) Accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione della complessiva somma di €. 2.459,45 secondo la qualificazione giuridica della domanda che l' On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della convenuta;
b) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dei suindicati importi, oltre interessi legali dalla estinzione, nonché legali in misura moratoria dalla data di presentazione del procedimento arbitrale o in subordine dalla proposizione della domanda giudiziale, il cumulo delle singole voci di domanda da contenersi entro il limiti di competenza del giudice adito e nel limite massimo di €. 5.000,00, con espressa rinuncia alle somme eventualmente eccedenti, per espresso mandato in tal senso conferito;
c) In ogni caso, con condanna alle le spese del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari” così provvedere: in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza, in via principale 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità e/o vessatorietà della clausola di irripetibilità delle commissioni per i motivi in narrativa ai capi primo e terzo e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo terzo, 2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi in narrativa ai capi tutti e, per l'effetto, condannare la Pt_2 convenuta al pagamento del complessivo importo di € 2.459,45 oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado (oltre interessi moratori in misura legale dalla data di presentazione del procedimento arbitrale o in subordine dalla proposizione della domanda giudiziale) 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
)”
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così giudicare: - respingere le domande formulate dal Sig. e confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 4553/2024 (RG 7765/2024) depositata in data 7.12.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto infondate per le ragioni sopra esposte;
- compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, ex art 92 comma 2 cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con atto di citazione notificato in data 18.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_3 proponendo domanda di revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. della sentenza n. 4553/2024 dell'intestato Tribunale, con annessa istanza di sospensione dei termini ex art. 398, u.c., c.p.c.
L'attore ha premesso: a) che, con atto di citazione in appello per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola
n. 236/2020, depositata in data 03.02.2020 ed iscritto al n. r.g. 7795/2020, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria C.V. la - affinché venisse Controparte_3 accertata e dichiarata la nullità della clausola di irripetibilità di cui all'art.
3.2 del contratto di finanziamento n. 419047 stipulato in data 17/10/2012 con la prefata società ed il conseguente diritto alla ripetizione della somma di € 2.459,45.
b) che il giudizio così instaurato si concludeva con la sentenza n. 4553/2024, pubblicata in data
07/12/2024, con la quale veniva rigettato sia l'appello principale proposto dall'odierno attore che quello incidentale, con la conferma della decisione oggetto di gravame.
c) segnatamente, ed in relazione alla reiezione dell'appello principale, che il Giudice di seconde cure così motivava: “L'appello è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione. Prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, il mutuatario ha ottenuto il rimborso da parte di
[...] delle commissioni di gestione per € 785,26 e delle ulteriori somme riconosciute nel corso del Pt_2 ricorso instaurato presso l'ABF per l'importo di € 1.074,12. Orbene, seppure debba farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante, questi aveva l'onere di scorporare dall'importo richiesto con la proposta domanda giudiziale le somme già incassate. Tale onere non è stato assolto dall'appellante né in sede di allegazione dei fatti costitutivi della domanda né in sede probatoria. Ed infatti, l'appellante si è limitato a conteggiare le somme richieste, senza tuttavia fare menzione dell'assegno corrisposto dalla appellata e senza specificare il residuo corrispondente a ciascuna voce. Pertanto, non avendo l'appellante determinato con certezza il quantum, l'appello non può che essere respinto”.
A sostegno della domanda di revocazione la parte ha quindi dedotto che la sentenza sarebbe inficiata da un errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., consistito nella falsa percezione della realtà che aveva portato ad affermare l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dai medesimi documenti di causa benché sin dal primo grado di giudizio fossero state puntualmente allegate le circostanze: 1) dell'intervenuto rimborso in conteggio estintivo per €.785,26; 2) del pagamento, a seguito di decisione ABF per €.1.074,12; 3) della puntuale quantificazione della domanda con scorporo delle somme già percepite;
e, ad ogni modo, prodotta la documentazione comprovante i fatti dedotti in giudizio.
Con ordinanza del 20.12.2024, ritenuta non manifestamente infondata la revocazione proposta, è stata disposta la sospensione dei termini per la proposizione di eventuale ricorso in Cassazione sino alla comunicazione della sentenza da pronunciarsi sulla revocazione.
Con memoria depositata il 24.3.25 si è costituita in giudizio domandando la Parte_2 reiezione delle avverse pretese sulla premessa per cui la valutazione del giudice in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio sia affidato esclusivamente al suo prudente apprezzamento. Segnatamente ha dedotto che “la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
«ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. Civ.
n. 21603/2013)”.
Ha precisato, inoltre, che era onere di chi promuove l'azione sia qualificare il fatto, sia fornire la prova a sostegno delle proprie domande, indicando al giudice le parti dei documenti a supporto delle proprie tesi.
In tale prospettiva, a suo dire le denominazioni riassuntive dei costi non sarebbero state sufficienti ad assolvere tale onere e quindi all'allegazione del quantum e del titolo dei rimborsi già effettuati in sede di risoluzione alternativa della controversia.
All'udienza del 25.3.25 la causa è stata introitata in decisione, con termini ridotti per comparse e repliche.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
La domanda è fondata e va accolta.
Come è noto, l'art. 395, n. 4 c.p.c. disciplina l'istituto della revocazione riferito alle ipotesi di errore di fatto che abbia influenzato la decisione.
Nello specifico, l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione, ricorre nei casi di falsa percezione della realtà, di svista obiettivamente e immediatamente rilevabile senza necessità di particolari indagini ermeneutiche (con ampia motivazione, si v. Cass. n 6397/1999), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato.
Esso, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.Deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 19/05/2023, n. 13810
(rv. 667954-01) “In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che – all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello). (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA, 07/02/2022)”; cfr. anche Cass. 12283/2004; Cass.8571/2005; Cass.3652/2006;
Cass.13667/2009; Cass. 8907/2010; Cass.12900/2014).
In sede nomofilattica, la Corte di legittimità ha del resto chiarito la differenza tra travisamento del contenuto oggettivo della prova e erronea lettura degli elementi logici traibili dal fatto probatorio, anche in ordine ai diversi strumenti processuali da utilizzare nell'una e nell'altra circostanza (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 05/03/2024, n. 5792 (rv. 670391-01) secondo cui “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO
ROMA, 11/02/2020)”.
Peraltro, si afferma che in tema di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (così Cass. civ. Sez. III Sent., 15/03/2023, n. 7435 (rv. 667048-01).
A quanto precede va aggiunto – in considerazione del tema specifico qui devoluto – che l'errore di fatto revocatorio in base alla prevalente e condivisa giurisprudenza formatasi nella materia, anche quando consista in una omessa pronuncia, deve comunque essere tale da apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, deve, cioè, consistere in un “abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo della causa, in un errore percettivo del giudice, il quale non deve essersi reso conto dell'esistenza della domanda o dell'eccezione di parte.
Come chiarito di recente dalla giurisprudenza, l'errore revocatorio è infatti configurabile quando risulti evidente dalla lettura della sentenza che il giudice non ha preso in esame una circostanza o una censura.
Ciò premesso, parte appellante lamenta che a causa di un mero errore di fatto – consistito nel non aver considerato le deduzioni e le allegazioni offerte – il Tribunale adito in sede di gravame ha concluso per la reiezione dell'appello principale ( così in sentenza: “…seppure debba farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante, questi aveva l'onere di scorporare dall'importo richiesto con la proposta domanda giudiziale le somme già incassate. Tale onere non è stato assolto dall'appellante né in sede di allegazione dei fatti costitutivi della domanda né in sede proba-toria … … l'appellante si è limitato a conteggiare le somme richieste, senza tuttavia fare menzione dell'assegno corrisposto dalla appellata …”).
A sostegno della sua tesi parte attrice invero dimostra di non essersi limitata a conteggiare le somme richieste, bensì di aver dato conto dell'assegno corrisposto dall'appellata – peraltro allegandolo – sin dal giudizio di prime cure.
Ed invero dalla citazione in appello (pag. 2) è possibile trarre testualmente - “che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla 51 di 120 rate, come da estintivo (All.2 prod. Parte_4
I^GR) e successiva liberatoria (All.3 prod. ), con rimborso (parziale) delle sole voci CP_4 contrattualmente ritenute recurring;
- che, a seguito di pregresso Accesso agli atti, successivo reclamo, nonché ricorso all'ABF e relativa Decisione, otteneva il solo rimborso di €.1.074,12, di poi regolarmente pagato con la dovuta maggiorazione degli interessi e degli €.20,00 quale contributo di procedura;
” laddove nello stesso corpo dell'atto di appello (a pag.5) veniva riportato schema analitico con la indicazione delle singole voci di costo, con la quantificazione del rimborso dovuto pro-rata e con lo scorporo delle somme già percepite.
Per altro verso, come correttamente sostiene l'attore, l'espressione usata nel contesto della motivazione dal giudice del gravame “senza specificare il residuo corrispondente a ciascuna voce” non vale ad inficiare il complessivo percorso argomentativo , improntato sul riconoscimento del dovere della banca di effettuare la riduzione “del costo complessivo del credito” senza alcuna differenziazione tra le diverse componenti.
La conclusione che precede la si rinviene nei passaggi motivazionali che, per comodità e chiarezza, si riportano di seguito: “La domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere qualificata come di restituzione di indebito e perciò di restituzione dei costi connessi alla erogazione del credito che assume non dovuti” “La banca ha infatti impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha errato nell'applicazione alla fattispecie in esame della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 e nell'annullamento della distinzione tra costi up front e costi recurring” “Il motivo
è infondato e deve essere respinto” “il contratto di finanziamento in esame è stato sottoscritto il
17.10.2012 e, dunque, … nella vigenza dell'art. 125 sexies del D.Lgs n. 385/1993, come introdotto dal D.Lgs n. 141/2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano l'art. 16 della direttiva UE 2008/48.
La norma, modificando la precedente disposizione di cui all'art 125 comma 2 del testo unico bancario, ha disposto che il consumatore ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in qualsiasi mo-mento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. “In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” “La questione della individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento ha registrato nuovi interrogativi all'indomani della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 (cd. Lexitor) che, decidendo una questione pre-giudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragra-fo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Con-siglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del co-sto totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a ca-rico del consumatore”
“…In particolare, la Corte ha osservato che l'obiettivo della direttiva 2008/48 è quello di ga-rantire una elevata protezione del consumatore… … Ne deriva che la finalità dell'art. 16 del-la direttiva è quella di garantire “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all'intermediario margini di ma-novra per ridurre o vanificare tale diritto. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”. Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o per tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l'effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In tal senso la Corte di Giustizia arriva alla conclusione per cui formano oggetto di rimborso tutti i costi connessi al credito, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro connessione o meno alla durata del contratto…”“Tale conclusione è stata condivisa dalla giurisprudenza più recente dell'ABF il cui
Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019 ha nuovamente confermato che il consumato-re ha diritto alla ripetizione di tutte le componenti del costo totale del credito” “Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema affermando che La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito…” “Posta allora l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia che, oltretutto, era-no già stati predicati dal Giudice di pace di Carinola con la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado, deve essere ulteriormente rilevato che non esiste allo stato nel nostro ordinamento la distinzione tra oneri up front e recurring”“…(Corte Cost. n. 263 del 22.12.2022). Con la decisione citata, la Consulta ha inteso affer-mare il principio per il quale la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede “una prote-zione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credi-to, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Ne consegue che la divi-sione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48…”“Ritiene il Tribunale che l'irripetibilità di tutte le commissioni versate dal consumatore - in-dipendentemente dalla circostanza che siano riferite esclusivamente al momento genetico del contratto (qualificabili dunque quali commissioni up-front) ovvero che attengano all'intera durata del rapporto contrattuale (quindi definibili quali commissioni recurring) - comporti un indebito vantaggio per l'istituto di credito…”
“… il criterio c.d. pro rata temporis per la determinazione delle somme da restituire… … Il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis) consiste nel dividere i costi per l'intera durata programmata del contratto e moltiplicare il quoziente per le rate successive al momento dell'estinzione anticipata” “Con il quarto e ultimo motivo proposto, l'appellata e appellante incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla ha statuito sulla restituzione delle somme versate al mutuatario. Il motivo deve essere respinto… … Le somme riconosciute dall'istituto finanziatore e versate al soggetto finanziato sono dovute a quest'ultimo proprio in virtù dei principi normativi e giurisprudenziali sopra affermati e del rimborso al consumatore di tutti i costi connessi al credito, senza che operi alcuna distinzione…”).
Da quanto così esaurientemente motivato dal giudice dell'appello, emerge con nettezza l'adesione relativa all'orientamento che nega rilevanza alla differente genesi delle diverse componenti del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del contratto, con riduzione proporzionale dei costi previsti ab initio a prescindere dal nomen attribuito.
Il giudice di seconde cure ha quindi ritenuto dovesse farsi applicazione del criterio pro rata temporis come indicato dall'appellante principale, odierno attore nella proposta azione di revocazione.
Ciò detto, dall'esame della citazione e della documentazione allegata a sostegno, emerge la completezza dell'allegazione operata dall'attore.
In particolare, nell'atto introduttivo del gravame si legge quanto segue: “che il summenzionato prestito veniva anticipatamente estinto alla 51 di 120 rate, come da estintivo (All.2 prod. Parte_4
I^GR) e successiva liberatoria (All.3 prod. ), con rimborso (parziale) delle sole voci CP_4 contrattualmente ritenute recurring;
- che, a seguito di pregresso Accesso agli atti, successivo reclamo, nonché ricorso all'ABF e relativa Decisione, otteneva il solo rimborso di €.1.074,12, di poi regolarmente pagato con la dovuta maggiorazione degli interessi e degli €.20,00 quale contributo di procedura;
” (Così a pag. 2 dell'atto di appello). Nel medesimo atto (a pag.5) risulta riportato schema analitico con la indicazione delle singole voci di costo, con la quantificazione del rimborso dovuto pro-rata e con lo scorporo delle somme già percepite
Per altro verso, quanto alla dimostrazione di tali prospettazioni, va rilevato come all'appello fosse allegata (sub All.3 Appello) la produzione di primo grado da cui si poteva trarre: (i) per il rimborso di € 785,26, avvenuto da parte della il relativo conteggio estintivo (All.02 I^Gr); (ii) per il Pt_2 rimborso di €.1.074,12, cosi come statuito dall'ABF, i il ricorso ABF (All.06 I^Gr), la decisione ABF
(All.07 I^Gr) ed il relativo assegno (All.08 I^Gr).
Ebbene, occorre evidenziare come l'art. 164 cpc sanzioni di nullità l'atto introduttivo per vizi attinenti l'editio actionis consistenti: a) nell'omissione o assoluta incertezza del petitum ( formale e/o sostanziale); b) nella mancata esposizione dei fatti.
Peraltro la necessità dell'ossequio alle prescrizioni contenute nei nn. 3 e 4 dell'art. 163 cpc, va valutata tenendo ben distinti i diritti azionati, tra quelli autodeterminati e quelli eterodeterminati.
Rientrano nella seconda categoria i diritti di credito, che possano avere le più diverse fonti e per le quali il petitum richiesta una specifica indicazione.
Nondimeno, non ricorre di certo la nullità per vizio della editio actionis, nell'accezione ut supra, ove la determinatezza del petitum ovvero l'individuazione del titolo possa trarsi dall'esame complessivo dell'atto ( cfr. Cass. n. 1681/2015), anche attraverso il rinvio ed il richiamo ivi contenuto ai documenti allegati.
Ne discende che non possa revocarsi in dubbio che nella fattispecie, -mediante l'indicazione del conteggio nello schema riportato a pag. 5 dell'appello, contenente sia il quantum complessivo, sia le voci di costo e sia i rimborsi già ottenuti da parte attrice – si sia fatto buon governo della disciplina riguardante gli oneri di allegazione ai sensi degli artt. 163 e 164 cpc.
D'altro canto, il richiamo ai documenti prodotti già in prime cure avrebbe consentito l'esatta individuazione del petitum e di identificarne i fatti costitutivi.
Pertanto, espunto l'errore di fatto in cui è incorsa la decisione – quale postulato e tuttavia non esistente difetto di allegazione e prova del quantum invocato in restituzione, al netto dei rimborsi ottenuti dall'attore - la domanda deve trovare accoglimento.
In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e CP_2 pubblicata in data 03.02.2020, nel giudizio rubricato al RG. n.87/2020, nonché previa revoca della sentenza resa inter partes da questo Tribunale il 07/12/2024 n. 4553/2024 qui impugnata , condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 2.459,45, oltre interessi legali dall'estinzione del contratto
Ed invero, è noto al Tribunale l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza delle clausole di un Pt_2 contratto di conto corrente dichiarate nulle)” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/01/2023, n. 61 (rv.
666489-02). Si tratta, in particolare dell'applicazione degli interessi previsti dalla legge sulle transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002, che tuttavia presuppone che il contratto della cui nullità si discute e da cui derivi il diritto alla ripetizione o al risarcimento rientri nel novero di quelli conclusi tra le parti definite dall'art. 2 dell'articolato.
Ebbene, sul punto l'attore non ha reso prova di rivestire uno delle qualifiche soggettive ivi previste, tal che sul punto la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio e della presente fase di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore della lite e la fasi in base alle tariffe vigenti, come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in revocazione proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 4553/2024, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 07.12.2024 a definizione del giudizio r.g. 7795/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione così provvede:
- accoglie la domanda di revocazione proposta;
- in riforma della sentenza n. 4553/2024, accoglie l'appello avverso alla sentenza n. 236/2020 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, dott. in data 30.01.2020 e pubblicata in data 03.02.2020, CP_2 nel giudizio rubricato al RG. n.87/2020 e, per l'effetto:
a) Accertato il diritto di esso attore alla ripetizione della complessiva somma di €. 2.459,45, condanna al pagamento del suindicato importo, oltre interessi legali dalla Parte_2 estinzione del contratto al soddisfo;
b) condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida: 1) in € 1.174,62 Parte_2 per spese vive;
2) in € 1.000,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al giudizio davanti al gdp;
2) , in € 1.900,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al giudizio d'appello; 3) in € 1.900,0 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali quanto al presente giudizio. Con attribuzione all'avv. Paolo Di Mauro.
Così deciso in camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice Unico dott. Enrico Quaranta